Variazioni. L’Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o apportare variazioni alle attività oggetto dell’appalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità. Si rinvia a quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016 s.mi. 1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 C.C., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R o PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 2. Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse: a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura; b) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia; c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 5 del presente Contratto; d) applicazione di penali ai sensi del precedente art. 8 per un importo totale superiore al 10% dell’importo contrattuale; e) mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della garanzia definitiva di cui all’art. 7 in esito all’escussione della stessa; f) violazione degli impegni anticorruzione assunti da parte dell’Appaltatore con la sottoscrizione del Patto di integrità allegato alla documentazione amministrativa; g) violazione del divieto di cessione del contratto; h) perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti di moralità professionale o di idoneità necessari per lo svolgimento del servizio; 3. La risoluzione nei casi sopra indicati opera di diritto, allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. 4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli. 5. Nei limiti dell’efficacia del presente contratto, trova applicazione l’art.109 del D. Lgs. 50/2016 in tema di recesso unilaterale della stazione appaltante. 6. Ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, e come indicato nelle premesse del presente contratto, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
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Samples: Contratto D’appalto
Variazioni. L’Agenzia si riserva la facoltà La fornitura richiesta comprende le prestazioni indicate nella Parte Prima del presente Capitolato. L’oggetto della predetta fornitura potrà subire variazioni per numero e tipologia di sospendere apparecchiature coinvolte, quantità di prodotti forniti e sarà da svolgere in aumento o apportare variazioni alle attività oggetto dell’appalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità. Si rinvia in diminuzione rispetto a quanto previsto dall’artspecificatamente definito ai precedenti articoli 1, 2 e 3 del presente CSA. 106 In ottemperanza a quanto disposto all’art. 35, commi 4 e 5 del D.lgsD.Lgs. 50/2016 s.mi.
1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai n. 50/2016: · Ai sensi dell’art. 1455 C.C.106, previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R o PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
2. Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
b) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia;
c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 5 del presente Contratto;
d) applicazione di penali ai sensi del precedente art. 8 per un importo totale superiore al 10% dell’importo contrattuale;
e) mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della garanzia definitiva di cui all’art. 7 in esito all’escussione della stessa;
f) violazione degli impegni anticorruzione assunti da parte dell’Appaltatore con la sottoscrizione del Patto di integrità allegato alla documentazione amministrativa;
g) violazione del divieto di cessione del contratto;
h) perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti di moralità professionale o di idoneità necessari per lo svolgimento del servizio;
3. La risoluzione nei casi sopra indicati opera di diritto, allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.
5. Nei limiti dell’efficacia del presente contratto, trova applicazione l’art.109 12 del D. Lgs. 50/2016 n. 50/2016, “l’Azienda committente, qualora in tema corso di recesso unilaterale della esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”; · Ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/20156, la fornitura potrà essere prorogata successivamente alla scadenza del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il Fornitore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi ulteriori. L’aggiudicatario si obbliga, pertanto, a proseguire la fornitura dietro semplice richiesta da parte dell’ente committente interessato da inoltrarsi tramite preavviso scritto anticipato rispetto la scadenza naturale del contratto (art. 2.1. CSA). La proroga è stimata per un periodo di dodici (12) mesi. Anche al di fuori delle ipotesi contemplate dall’art. 106 D. Lgs. 50/2016 cui si rimanda interamente, l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’ente committente e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. Tutte le variazioni saranno, in ogni caso, oggetto di formale comunicazione tra i soggetti contraenti. Le varianti dovranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento di ciascun ente committente cui il RUP dipende.
6. Ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, e come indicato nelle premesse del presente contratto, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Variazioni. L’Agenzia si riserva la 1. Le parti prendono atto, assumendo incondizionato impegno al riguardo, che è facoltà del Committente di sospendere o apportare variazioni alle attività oggetto dell’appalto in aumento o in diminuzione alla prestazione contrattuale, previo preavviso di … (ad es.: da 3 a 6 mesi) nella misura massima, in entrambi i casi, del 20% del valore del contratto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità. Si rinvia a quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016 s.mi.
1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 C.C., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R o PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazioneogni anno compresi gli oneri accessori.
2. Fatti salvi i casi Le variazioni in aumento richieste dal Committente in corso di risoluzione esecuzione determinano una variazione del corrispettivo per la lavorazione oggetto della variazione. Il Fornitore ha diritto al compenso per maggiori attività. Qualora le parti non giungano ad un accordo, il corrispettivo è determinato nella misura della percentuale da applicare al prezzo pattuito sulla base dei metodi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
b) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia;
c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 5 del presente Contratto;
d) applicazione di penali ai sensi del precedente art. 8 per un importo totale superiore al 10% dell’importo contrattuale;
e) mancata reintegrazione, valutazione contenuti nel termine di 10 giorni, della garanzia definitiva di cui all’art. 7 in esito all’escussione della stessa;
f) violazione degli impegni anticorruzione assunti da parte dell’Appaltatore con la sottoscrizione del Patto di integrità allegato alla documentazione amministrativa;
g) violazione del divieto di cessione del contratto;
h) perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti di moralità professionale o di idoneità necessari per lo svolgimento del servizio;Capitolato Tecnico.
3. La risoluzione nei casi sopra indicati opera Qualora le variazioni in aumento e/o in diminuzione richieste dal Committente in corso di dirittoesecuzione determinassero una variazione del termine di ultimazione della lavorazione oggetto della modifica, allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto all’Appaltatore la variazione è stabilita in accordo con le parti. Qualora le parti non giungano ad un accordo, la variazione è determinata nella misura che risulti dai metodi di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.cvalutazione contenuti nel Capitolato Tecnico.
4. In Nel caso in cui tali variazioni si configurino come attività di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore manutenzione evolutiva eccedente il prezzo contrattuale tetto prestabilito o comunque come altre attività non previste, il Committente dovrà predisporre un capitolato tecnico ed invitare il Fornitore a formulare entro un periodo di tempo ragionevole un’offerta scritta. Qualora il Committente non intendesse accettare l’offerta dovrà utilizzare lo stesso capitolato tecnico per ottenere ulteriori offerte da terzi. Il Fornitore avrà altresì la facoltà di concorrere alla presentazione delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità offerte dei Fornitori terzi e spese di cui ai precedenti articoliessere comunque preferito a tutti i terzi nel caso l’offerta proposta sia almeno ugualmente competitiva rispetto alla migliore offerta dei terzi concorrenti.
5. Nei limiti dell’efficacia del presente contratto, trova applicazione l’art.109 del D. Lgs. 50/2016 in tema di recesso unilaterale della stazione appaltante.
6. Ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, e come indicato nelle premesse del presente contratto, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
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Samples: Outsourcing Agreement
Variazioni. L’Agenzia 1. E’ fatto assoluto divieto alla ditta di apportare variazioni ed addizioni nell’esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto nei documenti che fanno parte del contratto.
2. I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili per qualsiasi ragione, anche se imprevista, e si intendono accettati dalla ditta in base ai calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio.
3. L’esecuzione in variante del servizio sarà valutata dal Responsabile unico del procedimento, che determinerà l’incremento o la riduzione del corrispettivo sulla base dei prezzi offerti in sede di gara e dei criteri indicati al comma 7;
4. In ogni caso la ditta appaltatrice dovrà sempre accertarsi, prima di dar corso alle variazioni del servizio, che sia intervenuta l’approvazione da parte del Responsabile Unico del procedimento, che provvederà anche a garantire la copertura finanziaria della variante stessa, intendendosi, in caso contrario, la variante eseguita a tutto suo rischio e pericolo;
5. PISAMO si riserva la facoltà di sospendere richiedere variazioni del servizio, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento delle prestazioni oggetto del contratto, così come apportare variazioni modifiche alle modalità attuative del Servizio in oggetto anche in funzione di nuove o diverse esigenze che dovessero presentarsi, purché tali varianti non comportino modifiche sostanziali delle attività oggetto dell’appalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità. Si rinvia a quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016 s.micontratto.
16. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi Nei suddetti casi, la ditta appaltatrice è obbligata a eseguire le prestazioni alle stesse condizioni contrattuali, fino alla concorrenza di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 C.C., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R o PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni quinto del prezzo complessivo previsto dal ricevimento di tale comunicazionecontratto.
27. Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’art. 108 Ai fini della determinazione delle variazioni sul prezzo del D.Lgs. 50/2016, l’Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle servizio si farà riferimento ai seguenti clausole risolutive espressecriteri:
a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi Incremento/decremento di ausiliari del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche traffico: il prezzo è quello indicato in apposta dichiarazione nell’offerta economica presentata in sede di diversa naturagara;
8. In ogni caso non sono considerate variazioni contrattuali:
a) Le variazioni circa le modalità di rilevazione e di riscontro della regolarità della sosta;
b) adozione le variazioni degli stalli per ogni singola zona, in aumento o in diminuzione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenziaquelli attualmente previsti per ogni zona, indipendentemente dal fatto che gli stalli in aumento siano ubicati in una strada non attualmente compresa nella zona;
c) inadempimento agli obblighi la modifica del numero e del tipo dei parcometri, le modalità di tracciabilità previsti all’art. 5 del presente Contratto;gestione dei titoli di sosta.
d) applicazione di penali ai sensi del precedente art. 8 per un importo totale superiore al 10% dell’importo contrattuale;
e) mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, le variazioni dell’orario della garanzia definitiva di cui all’art. 7 in esito all’escussione della stessa;
f) violazione degli impegni anticorruzione assunti da parte dell’Appaltatore con la sottoscrizione del Patto di integrità allegato alla documentazione amministrativa;
g) violazione del divieto di cessione del contratto;
h) perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti di moralità professionale o di idoneità necessari per lo svolgimento del servizio;
3. La risoluzione nei casi sopra indicati opera di diritto, allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.csosta.
49. In caso PISAMO può inoltre chiedere, a suo insindacabile giudizio e per il tempo ritenuto necessario, una modifica del quadro turni giornaliero come presentato dalla ditta appaltatrice in sede di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore gara, prevedendo lo spostamento degli ausiliari del traffico da una zona ad un’altra o da un turno all’altro senza che venga modificato il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità numero degli ausiliari previsti e spese proposti in sede di cui ai precedenti articoligara per zona e per turno.
5. Nei limiti dell’efficacia del presente contratto, trova applicazione l’art.109 del D. Lgs. 50/2016 in tema di recesso unilaterale della stazione appaltante.
6. Ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, e come indicato nelle premesse del presente contratto, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
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Samples: Appalto
Variazioni. L’Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o apportare variazioni alle attività oggetto dell’appalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità. Si rinvia a quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016 s.mi.
1. Il contratto potrà essere risolto direttore dell’esecuzione fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanzaordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 106, ai sensi dell’art. 1455 C.C.comma 1, previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R o PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazionedel codice.
2. Fatti salvi Il direttore dell’esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso esecuzione, indicandone i casi di risoluzione di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016motivi in apposita relazione, l’Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
b) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia;
c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 5 del presente Contratto;
d) applicazione di penali ai sensi del precedente art. 8 per un importo totale superiore al 10% dell’importo contrattuale;
e) mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della garanzia definitiva di cui all’art. 7 in esito all’escussione della stessa;
f) violazione degli impegni anticorruzione assunti da parte dell’Appaltatore con la sottoscrizione del Patto di integrità allegato alla documentazione amministrativa;
g) violazione del divieto di cessione del contratto;
h) perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti di moralità professionale o di idoneità necessari per lo svolgimento del servizio;
3. La risoluzione nei casi sopra indicati opera e alle condizioni previste dall’articolo 106 del codice. Il direttore dell’esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di diritto, allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto all’Appaltatore beni culturali e ambientali o comunque di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.
5. Nei limiti dell’efficacia del presente contratto, trova applicazione l’art.109 del D. Lgs. 50/2016 in tema di recesso unilaterale proprietà della stazione appaltante.
63. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell’esecuzione, quest’ultimo fornisce all’esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell’esecutore stesso.
4. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’articolo 106, comma 12, del codice, l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire — 12 — le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi dell’artdegli articoli 205, 206 e 208 del codice.
5. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, e come indicato nelle premesse del presente Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, la stazione appaltante si riserva di recedere ma se comportano prestazioni non previste dal contratto qualora siano accertati elementi relativi e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
a) ragguagliandoli a tentativi quelli di infiltrazione mafiosa.prestazioni consimili compresi nel contratto;
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Samples: Affidamento Diretto
Variazioni. L’Agenzia si riserva la facoltà Le caratteristiche della fornitura in oggetto sono dettagliatamente indicate al precedente punto 4. L’oggetto della fornitura potrà subire variazioni per numero di sospendere o apportare variazioni alle attività oggetto dell’appalto per effetto di mutate esigenze sedi e/o di maggiore utilità. Si rinvia quantitativi in aumento o in diminuzione rispetto a quanto previsto specificatamente definito ai precedenti punti 3 e 4. Le AA.OO potranno, pertanto, richiedere alla ditta aggiudicataria le necessarie variazioni (di sedi ed orari e di quantitativi), corrispondendo alla stessa un importo mensile in incremento o in diminuzione calcolato sulla base delle condizioni economiche offerte in sede di gara e dell’entità delle prestazioni/dei quantitativi oggetto di variazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 106 11 del D.lgs. 50/2016 s.miR.D. n. 2440 del 18.11.1923 (Legge sulla contabilità generale dello Stato - disposizione non abrogata dal D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.
1. Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 C.C., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R o PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindicie conseguentemente tuttora vigente) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
2. Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
a) grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate ai sensi del comma 1, aventi ad oggetto prestazioni anche di diversa natura;
b) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia;
c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 5 del presente Contratto;
d) applicazione di penali ai sensi del precedente art. 8 per un importo totale superiore al 10% dell’importo contrattuale;
e) mancata reintegrazionesecondo cui: “Qualora, nel termine corso di 10 giorni, della garanzia definitiva esecuzione di cui all’art. 7 in esito all’escussione della stessa;
f) violazione degli impegni anticorruzione assunti da parte dell’Appaltatore con la sottoscrizione del Patto di integrità allegato alla documentazione amministrativa;
g) violazione del divieto di cessione del contratto;
h) perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti di moralità professionale o di idoneità necessari per lo svolgimento del servizio;
3. La risoluzione nei casi sopra indicati opera di diritto, allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.
4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.
5. Nei limiti dell’efficacia del presente un contratto, trova applicazione l’art.109 occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l’appaltatore è obbligato ad assorgettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del D. Lgsquinto del prezzo di appalto…”. 50/2016 Tutte le variazioni, in tema ogni caso, saranno oggetto di recesso unilaterale della stazione appaltante.
6formale comunicazione tra i soggetti contraenti. Ai sensi dell’art. 92 114, comma 3 2 del D.LgsD.Lgs n. 163/06 e s.m.i. 159/2011, e come indicato nelle premesse dell’art. 311 del presente contrattoDPR n. 207/2010, la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si riserva interviene, verificatisi nel corso di recedere esecuzione del contratto. Nei casi sopra indicati, la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto qualora che l’esecutore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano accertati elementi relativi motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tentativi tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto. Le varianti di infiltrazione mafiosacui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento. Il fornitore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 1 e 3, dell’art. 311 del DPR n. 207/2010, alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
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Variazioni. L’Agenzia si riserva la facoltà di sospendere o apportare variazioni alle attività oggetto dell’appalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità. Si rinvia a quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016 s.mi.
1. Il contratto potrà La Contraente non può, di propria iniziativa, introdurre variazioni o addizioni nello svolgimento del servizio, rispetto alle previsioni contrattuali. Eventuali modifiche potranno essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 C.C., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R o PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazioneapportate dalla Contraente solo previo ordine scritto del Diretto dell’esecuzione.
2. Fatti salvi i casi Le modifiche apportate dalla Contraente in violazione di risoluzione quanto previsto al precedente comma 1 non danno titolo ad alcun compenso, rimborso o indennizzo e comportano a carico della Contraente l’obbligo di ripristinare le condizioni iniziali di svolgimento del servizio.
3. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 108 106 del D.Lgs. 50/2016Codice, l’Agenzia potrà inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:
a) grave inadempimento successivo a tre diffidela Committente ha la facoltà di introdurre, comunicate ai sensi nel corso dell’esecuzione del comma 1contratto, le variazioni ritenute necessarie ed aventi ad oggetto prestazioni anche le condizioni di diversa natura;
b) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia;
c) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti all’art. 5 del presente Contratto;
d) applicazione di penali ai sensi del precedente art. 8 per un importo totale superiore al 10% dell’importo contrattuale;
e) mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della garanzia definitiva di cui all’art. 7 in esito all’escussione della stessa;
f) violazione degli impegni anticorruzione assunti da parte dell’Appaltatore con la sottoscrizione del Patto di integrità allegato alla documentazione amministrativa;
g) violazione del divieto di cessione del contratto;
h) perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti di moralità professionale o di idoneità necessari per lo svolgimento del servizio;
3. La risoluzione nei casi sopra indicati opera di diritto, allorquando l’Agenzia comunichi per iscritto all’Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.cle prescrizioni tecniche ed eventuali disegni, modelli e campioni, a condizioni che non venga mutato sostanzialmente l’oggetto del servizio.
4. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuateSalvo quanto diversamente stabilito dal presente capitolato, detratte qualora, pur non mutando sostanzialmente l’oggetto del servizio, le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli.variazioni introdotte dalla Committente comportino un notevole pregiudizio economico per la Contraente, quest’ultima può richiedere, con una documentata relazione, un equo compenso
5. Nei limiti dell’efficacia La Committente può ordinare aumenti o diminuzioni alle prestazioni oggetto del presente contrattoservizio entro il limite massimo di un quinto rispetto all’importo contrattuale; in tali casi, trova applicazione l’art.109 del D. Lgs. 50/2016 in tema la Contraente ha l’obbligo di recesso unilaterale della stazione appaltanteeseguire tutte le variazioni ordinate dalla Committente, agli stessi prezzi e condizioni, senza aver nulla a che pretendere, a titolo di rimborso o risarcimento, oltre il pagamento delle prestazioni effettuate.
6. Ai Le variazioni disciplinate nel presente articolo devono notificarsi, tempestivamente e per iscritto, alla Contraente.
7. Qualora le variazioni di cui al presente articolo comportino la necessità di determinare nuovi prezzi, questi possono essere determinati:
x. Xxxxxxxxxxxxxxx a quelli di materiali consimili compresi nel contratto;
b. Desumendoli dalle tariffe eventualmente richiamate nel contratto;
c. Ricavandoli in base ad una nuova analisi di mercato. I nuovi prezzi determinati ai sensi dell’artdelle precedenti lettere b) e c) sono soggetti al ribasso d’asta offerto dalla Contraente. 92 comma 3 del D.LgsI nuovi prezzi sono determinati in contradditorio tra le parti. 159/2011, e come indicato nelle premesse del presente contrattoIn caso di disaccordo, la stazione appaltante si riserva Contraente non può, in ogni caso, rifiutarsi di recedere dal contratto qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosaeseguire le prestazioni. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trova applicazione l’art. 106 del Codice.
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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica