Violazioni. 1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli: a) art. 3 comma 2; b) art. 6; c) art. 7 commi 5 e 6; d) art. 18 commi 3; e) art. 20 comma 1 lettere a) b) c) f) g) h) i) j) k) l) m) n); f) art. 20 comma 2 lettere b) c) g) i) j); g) art. 21; h) art. 26 comma 5; è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00. 2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli: a) art. 14 comma 1; b) art. 20 comma 1 lettere d) e); c) art. 20 comma 2 lettere d) h) k); d) art. 25 commi 5,6 e 7; e) art. 26 commi 1, 2, e 7; f) art. 27 g) art. 28 ; h) art. 29 commi 1,2,3,4,5, i) art. 30 comma 1 j) art. 31 commi 1,2,3,4, k) art. 32 l) art.33 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni; 3. Chiunque violi le disposizioni di cui all’ articolo art.20 comma 2 lettere e) f) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da tre a quindici giorni; 4. Il tassista che rifiuti di prestare servizio per una qualsiasi delle destinazioni all’interno dell’area comprensoriale di cui all’art. 1 comma 2, servito da strade pubbliche o private aperte al pubblico transito, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 11 della L.R 6 settembre 1993 n. 67 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni. 5. Il titolare della licenza taxi che si faccia sostituire da altro soggetto, anche temporaneamente, o chi si avvalga della collaborazione di un familiare, senza averlo preventivamente comunicato all’Amministrazione Comunale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da tre a quindici giorni. 6. Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio taxi, anche in sostituzione temporanea del titolare o collaborando nell'ambito di un'impresa familiare regolarmente costituita, senza aver preventivamente comunicato all’Amministrazione Comunale, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 86 comma 2 del Codice della Strada. 7. Chiunque, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, eserciti l'attività di servizio taxi in sostituzione temporanea o collaborando nell'ambito di un'impresa familiare, senza aver preventivamente comunicato all’Amministrazione Comunale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a €. 500,00. 8. Il titolare della licenza per il servizio taxi che violi, per tre volte nell'arco di 12 mesi, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni. 9. Chiunque, nell'esercizio del servizio taxi, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche x xxxxx in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni. Il periodo di sospensione della licenza non potrà coincidere con l'eventuale periodo di sospensione della patente di guida previsto.
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Samples: Regolamento Comunale Per Il Servizio Di Taxi, Regolamento Unificato Per Il Servizio Taxi
Violazioni. 1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli:
a) art. 3 comma 2;
b) art. 6;
c) art. 7 commi 5 e 6;
d) art. 18 commi 3;
e) art. 20 comma 1 lettere a) b) c) f) g) h) i) j) k) l) m) n);
f) art. 20 comma 2 lettere b) c) g) i) j);
g) art. 21;
h) art. 26 comma 5; è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli:
a) art. 14 comma 1;
b) art. 20 comma 1 lettere d) e);
c) art. 20 comma 2 lettere d) h) k);
d) art. 25 commi 5,6 e 7;
e) art. 26 commi 1, 2, e 7;
f) art. 27
g) art. 28 ;
h) art. 29 commi 1,2,3,4,5,
i) art. 30 comma 1
j) art. 31 commi 1,2,3,4,
k) art. 32 l) art.33 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni;
3. Chiunque violi le disposizioni di cui all’ articolo art.20 comma 2 lettere e) f) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da tre a quindici giorni;
4. Il tassista che rifiuti di prestare servizio per una qualsiasi delle destinazioni all’interno dell’area comprensoriale di cui all’art. 1 comma 2, servito da strade pubbliche o private aperte al pubblico transito, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 11 della L.R 6 settembre 1993 n. 67 e ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni.
5. Il titolare della licenza taxi che si faccia sostituire da altro soggetto, anche temporaneamente, o chi si avvalga della collaborazione di un familiare, senza averlo preventivamente comunicato all’Amministrazione Comunale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da tre a quindici giorni.
6. Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio taxi, anche in sostituzione temporanea del titolare titolare, o collaborando nell'ambito di un'impresa familiare regolarmente costituita, senza aver preventivamente comunicato all’Amministrazione Comunale, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 86 comma 2 del Codice della Strada.
7. Chiunque, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, eserciti l'attività di servizio taxi in sostituzione temporanea o collaborando nell'ambito di un'impresa familiare, senza aver preventivamente comunicato all’Amministrazione Comunale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a €. 500,00.
8. Il titolare della licenza per il servizio taxi che violi, per tre volte nell'arco di 12 mesi, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni.
9. Chiunque, nell'esercizio del servizio taxi, guidi in stato di ebbrezza ebbrezza, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche alcoliche, x xxxxx in condizioni di alterazione fisica e psichica psichica, correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni. Il periodo di sospensione della licenza non potrà coincidere con l'eventuale periodo di sospensione della patente di guida previsto.
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Violazioni. 1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli:articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00;
a) art. 3 5 comma 2;
b) art. 67;
c) art. 7 8 commi 5 6 e 67;
d) art. 18 19 commi 33 e 4;
e) art. 20 21 comma 1 lettere a) b) c) f) g) h) i) j) k) l) m) n);
f) art. 20 21 comma 2 lettere b) c) g) i) j);
g) art. 2122;
h) art. 26 27 comma 5; è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.10;
2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli:
a) art. 14 comma 1;
b) art. 20 comma 1 lettere d) e);
c) art. 20 comma 2 lettere d) h) k);
d) art. 25 commi 5,6 e 7;
e) art. 26 commi 1, 2, e 7;
f) art. 27
g) art. 28 ;
h) art. 29 commi 1,2,3,4,5,
i) art. 30 comma 1
j) art. 31 commi 1,2,3,4,
k) art. 32 l) art.33 articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni;
a) art. 9 comma 2;
b) art. 16 comma 1;
c) art. 20;
d) art. 21 comma 1 lettere d) e);
e) art. 21 comma 2 lettere d) h) k);
f) art. 26 commi 5,6 e 7;
g) art. 27 commi 3, 4 e 8;
h) art. 28 commi 5,6 e 8;
i) art. 28 commi 1,2,3,4,7,9,10 e 11, 12;
j) art. 30.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui all’ articolo art.20 comma 2 lettere e) f) agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da tre a quindici giorni;
a) art.21 comma 2 lettere e) f).
4. Il tassista che rifiuti di prestare servizio per una qualsiasi delle destinazioni all’interno dell’area comprensoriale di cui all’art. 1 comma 2, servito da strade pubbliche o private aperte al pubblico transito9, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 11 della L.R 6 settembre 1993 n. 67 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni.
5. Il titolare della licenza taxi che si faccia sostituire da altro soggetto, anche temporaneamente, temporaneamente o chi si avvalga della collaborazione di un familiare, senza averlo aver preventivamente comunicato all’Amministrazione Comunale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e alla sanzione ed amministrativa accessoria della sospensione della licenza da tre a quindici giorni.
6. Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l'attività di servizio taxi, anche in sostituzione temporanea del titolare o collaborando nell'ambito di un'impresa familiare regolarmente costituita, senza aver preventivamente comunicato all’Amministrazione Comunale, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 86 comma 2 del Codice della Strada.
7. Chiunque, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1012, eserciti l'attività di servizio taxi in sostituzione temporanea o collaborando nell'ambito di un'impresa familiare, senza aver preventivamente comunicato all’Amministrazione Comunale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a €. 500,00.
8. Il titolare della licenza per il servizio taxi che violi, per tre volte nell'arco di 12 mesi, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni.
9. Chiunque, nell'esercizio del servizio taxi, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche x xxxxx in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni. Il periodo di sospensione della licenza non potrà coincidere con l'eventuale periodo di sospensione della patente di guida previsto.
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