Violenza Clausole campione

Violenza. La violenza può costituire causa di annullamento del contratto quando una parte sia stata indotta a concluderlo da una minaccia ingiusta che, con riguardo alle circostanze, apparisse così imminente e grave da non lasciarle alcuna ragionevole alternativa. In particolare, una minaccia è ingiusta se l’atto o l’omissione con i quali la parte è stata minacciata sono illeciti di per sé, o è illecito usarli come mezzo per ottenere la conclusione del contratto.
Violenza. La violenza è causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
Violenza. Non è tollerato che sul luogo di lavoro siano tenuti comportamenti violenti, minacciosi, di prevaricazione psicologica o lesivi dell’altrui sfera fisica e morale. Gli atti violenti, o le minacce di violenza, posti in essere da un Dipendente contro un’altra persona o la famiglia o la proprietà di questa persona sono inaccettabili e, come tali, saranno pertanto sanzionati. È, quindi, rigorosamente vietato introdurre nei luoghi di lavoro, così come sui veicoli aziendali, armi o altri oggetti pericolosi o atti ad offendere da parte di qualsiasi Dipendente, con l’esclusione del personale appositamente e previamente autorizzato.
Violenza. Rileva sia la violenza fisica che la violenza morale (non invece il timore riverenziale).
Violenza. E’ ogni artificio o raggiro con cui un soggetto induce un altro soggetto in errore determinandolo a concludere quel contratto che altrimenti non avrebbe concluso.
Violenza. La violenza è causa di annullamento del contratto (1441 ss.), anche se esercitata da un terzo (1439). La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all’età, al sesso e alla condizione delle persone (1438). La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato (1438) riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui. Se il male minacciato riguarda altre persone, l’annullamento del contratto è rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice. Il solo timore riverenziale non è causa di annullamento del contratto. La minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti (2043).
Violenza. 38.2.1 Durante la gara possono avvenire atti di violenza contrari allo spirito di sportività e correttezza. Tali atti devono essere immediatamente fermati dagli arbitri e, se necessario, dalle forze responsabili dell’ordine pubblico.