XXXXXXX,. Il lungo cammino per Xxxxxxxx della rappresentatività sindacale: dal Tit. III dello Statuto dei lavoratori al Testo Unico sulla Rappresentanza 10 gennaio 2014, WP CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”.IT – 205/2014. Solo a distanza di molti anni, con l’Accordo interconfederale del 2009, istitutivo delle c.d. “clausole d’uscita”, viene avviato un percorso di valorizzazione della contrattazione decentrata e di flessibilizzazione dei trattamenti economici e normativi. Accordo al quale si sono succeduti ulteriori interventi finalizzati ad una maggiore autonomia della contrattazione di secondo livello, frutto non solo dell’autonomia collettiva, ma anche della legislazione nazionale, quali l’art. 8 della legge 148/2011, istitutivo di quella che è stata definita una “flessibilità controllata” a favore della c.d. contrattazione di prossimità (aziendale e territoriale), e il Jobs Act, rectius l’art.51 del d.lgs. 81 del 2015, che sembra instaurare implicitamente un principio di piena fungibilità tra i due livelli di contrattazione. L’ultima riforma giuslavoristica, invece, promossa da un decreto-legge dalle dubbie caratteristiche di necessità e urgenza, il d.l.
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XXXXXXX,. Il lungo cammino per Xxxxxxxx L’inefficacia delle clausole abusive, cit., 424 ss., ove giustifica la regola della rappresentatività sindacale: dal Titrilevabilità d’ufficio alla luce della tutela dell’interesse generale alla regolazione del mer- cato; di qui l’inderogabilità della disciplina, in quanto espressione dell’ordine pubblico economico. III dello Statuto dei lavoratori al Testo Unico sulla Rappresentanza 10 gennaio 2014Sul punto v. quanto osservato supra, WP CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”cap. III, par. 2. 547 ss.IT – 205/2014, spec. Solo a distanza 556 ss.
(13) D.lgs. 24/2002, di molti anniattuazione della dir. 1999/44/CE garanzie relative all’acquisto di beni di consumo, con l’Accordo interconfederale del 2009, istitutivo delle c.d. “clausole d’uscita”, viene avviato un percorso di valorizzazione della contrattazione decentrata e di flessibilizzazione dei trattamenti economici e normativi. Accordo al quale si sono succeduti ulteriori interventi finalizzati ad una maggiore autonomia della contrattazione di secondo livello, frutto non solo dell’autonomia collettiva, ma anche della legislazione nazionale, quali l’art. 8 della legge 148/2011, istitutivo di quella che la cui disciplina è stata definita una “flessibilità controllata” a favore della c.dsuccessivamente trasfusa nell’art. contrattazione 134 c. cons., su cui x. XXXXXXXX-DE CRISTOFARO, in La vendita dei beni di prossimità consumo (aziendale e territoriale), e il Jobs Act, rectius l’art.51 art. 128-135 del d.lgs. 81 del 2015t settembre 2005 n. 20t), che sembra instaurare implicitamente CommentariTo,earcmuraindei Ce.Ms.tBraiatntcoa, icnaNpuiotvoe lleoggi civ. comm., 2006, sub art. 134, (14) Attribuendo in tal modo al giudice un principio ruolo di piena fungibilità tra i due livelli di contrattazione. L’ultima riforma giuslavoristica“supplenza” rispetto alla parte debole, invecerimasta inerte: così, promossa da un decreto-legge dalle dubbie caratteristiche di necessità e urgenzaespressamente, il d.lcon riguardo alla rilevabilità d’ufficio dell’inef- ficacia (ora nullità) delle clausole abusive, A. ORESTANO, L’inefficacia delle clausole vessatorie, cit., 404; e, prima, BUSNELLI, Una possibile traccia per una analisi sistematica della disciplina delle clausole abusive, cit., 775; in tal senso, con specifico riguardo alla disciplina della vendita dei Acquista qui
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XXXXXXX,. Il lungo cammino La contrattazione collettiva aziendale dopo l'articolo 8 del decreto l. 13 agosto 2011, n. 138, in Dir. rel. ind., 2012, 16 ss. 44 Ratificate in Italia rispettivamente con legge n. 157/1981 e con legge n. 148/2000: in argomento per Xxxxxxxx tutti cfr. Xxxx, Xxxxxx, Pertile (a cura di), Child Labour in a Globalized World. A legal analysis of ILO action, Ashgate, 2008. valorizzazione delle risorse umane e i percorsi di formazione, informazione e orientamento. Tale Convenzione, ratificata in Italia con legge n. 68/1979, prevede che ogni Stato adotti e sviluppi politiche e programmi «completi e concordati di orientamento e formazione professionale, stabilendo, in particolare, grazie ai servizi pubblici dell'impiego, una stretta connessione tra orientamento, e formazione professionale e impiego» (art. 1). Anche in questo caso difficilmente si possono rilevare limiti sostanziali alle eventuali deroghe introdotte dalla CCP.
e) In materia di ferie del lavoratore, gli spazi di intervento della rappresentatività sindacaleCCP sono fortemente limitati dal convergere di due fonti sovranazionali: dal Titper un verso, la Convenzione n. 132, ratificata in Italia con legge n. 157/1981, fissa un tetto minimo di ferie di tre settimane da garantire a tutti i lavoratori ed inoltre il principio per cui le ferie maturate devono essere godute entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione; per altro verso, la Dir. III dello Statuto dei lavoratori al Testo Unico sulla Rappresentanza 10 gennaio 20142003/88/CE dispone che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane (art. 7.1), WP CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”.IT – 205/2014delle quali viene altresì esclusa la possibilità di essere sostituite da apposite indennità, se non a fine rapporto (art. Solo a distanza 7.2). per l’operare di molti anni, con l’Accordo interconfederale del 2009, istitutivo delle c.d. “clausole d’uscita”, viene avviato tali fonti sovranazionali sarebbe invalido un percorso di valorizzazione della contrattazione decentrata e di flessibilizzazione dei trattamenti economici e normativi. Accordo al quale si sono succeduti ulteriori interventi finalizzati ad una maggiore autonomia della contrattazione di secondo livello, frutto non solo dell’autonomia collettiva, ma anche della legislazione nazionale, quali l’art. 8 della legge 148/2011, istitutivo di quella che è stata definita una “flessibilità controllata” a favore della c.d. contrattazione accordo di prossimità che prevedesse, ad esempio, al liquidazione delle ferie non godute in misura tale da intaccare i minimi sopra segnalati.
f) In parallelo rispetto a quanto sopra detto circa la Dir. 95/46/CE e le sue implementazioni nel nostro ordinamento sulla materia della privacy, occorre segnalare il Code of practice on the protection of workers’ personal data, adottato dall’OIL nel novembre 2006, privo di forza cogente ma contenente rilevanti guidelines per i legislatori nazionali, che nel delegare i propri poteri non potranno non assecondarle45. Alla luce della disamina delle citate fonti normative OIL, deve ricordarsi come di recente la stessa Organizzazione, nell’ambito di dichiarazioni ufficiali, abbia inteso muoversi in direzione diametralmente opposta rispetto ai legislatori di alcuni importanti Paesi (aziendale specialmente Gran Bretagna e territorialeStati Uniti), e rimarcando che la contrattazione collettiva settoriale o comunque nazionale rimane un «baluardo ineliminabile per il Jobs Act, rectius l’art.51 mantenimento delle condizioni di lavoro». In netta contrapposizione rispetto alla tendenza segnalata in apertura del d.lgs. 81 del 2015, che sembra instaurare implicitamente un principio di piena fungibilità tra i due livelli di contrattazione. L’ultima riforma giuslavoristica, invece, promossa da un decreto-legge dalle dubbie caratteristiche di necessità e urgenzapresente contributo, il d.ldecentramento contrattuale (insieme al calo dei tassi di sindacalizzazione) è ritenuto uno dei fattori di maggiore criticità in ordine al peggioramento delle disuguaglianze ed all’incremento dell’instabilità sociale46.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
XXXXXXX,. Il lungo cammino per Xxxxxxxx della rappresentatività sindacale: dal Titdiritto privato quale tecnica di regolazione del mercato, cit. III dello Statuto dei lavoratori al Testo Unico sulla Rappresentanza 10 gennaio 2014, WP CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”.IT – 205/2014. Solo a distanza di molti anni, con l’Accordo interconfederale del 2009, istitutivo delle c.d. “clausole d’uscita”, viene avviato un percorso di valorizzazione della contrattazione decentrata e di flessibilizzazione dei trattamenti economici e normativi. Accordo al quale l’osservazione si sono succeduti ulteriori interventi finalizzati ad una maggiore autonomia della contrattazione di secondo livello, frutto non solo dell’autonomia collettiva, ma anche della legislazione nazionale, quali l’art. 8 della legge 148/2011, istitutivo colloca nell’ambito di quella dottrina che è stata definita studia i legami tra diritto, processo e regolazione del mercato: v. i classici studi di Viscusi, Regulation through litigation, Xxxxxxxxx Institution Press, 2002, in particolare i contributi di Xxxx e Xxxxxxx, Litigation as connotazione regolatoria non può prescindere inoltre da un consapevole approccio di analisi economica del diritto, particolarmente incentrato sulla sua componente behavioural64, sia per fornire una “flessibilità controllata” risposta al collective action problem 65 sia per individuare gli strumenti giuridici idonei ad incidere, rafforzandola, sulla confidence del consumatore66. Allo stato attuale la legislazione in materia di tutela collettiva (a favore proposito della c.d. contrattazione quale va effettuata una preliminare distinzione tra i rimedi ex ante, oggetto di prossimità direttive che creano obblighi in capo agli stati membri67, e i rimedi ex post che fin’ora non sono imposti da alcuna fonte comunitaria68) consta, a livello europeo, di due direttive inibitorie (aziendale e territorialeDIR CE 98/27 abrogata dalla dir 2009/22/CE del 23 aprile 2009), un Libro bianco (sulle «azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie»)69 e un Libro verde (sui «mezzi di ricorso collettivi dei consumatori»)70.
5.1 Il diritto antirust Anche il Jobs Actdiritto della concorrenza viene interessato dal processo di espansione del diritto dei consumi in virtù di politiche comunitarie processuali che consentono il (sempre più esteso) coinvolgimento dei consumatori71, rectius l’art.51 del d.lgs. 81 del 2015, che sembra instaurare implicitamente un anche in questo caso giustificati dal richiamo al principio di piena fungibilità tra i due livelli di contrattazione. L’ultima riforma giuslavoristica, invece, promossa da un decreto-legge dalle dubbie caratteristiche di necessità e urgenza, il d.leffettività della tutela72.
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Samples: Consumer Protection Agreement
XXXXXXX,. Il lungo cammino (X. XXXXXXX, I patti sociali per Xxxxxxxx della rappresentatività sindacalela competitività: dal Titun confronto tra Italia e Francia, in DRI, 2/XXIII, 2013, pp. III dello Statuto dei lavoratori al Testo Unico sulla Rappresentanza 10 gennaio 2014478-479), WP CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”.IT – 205/2014la mancanza da anni di una politica industriale strutturata ha delimitato l’orizzonte entro cui Governo e parti sociali sono stati chiamati a confrontarsi, in nome di un’emergenza la cui gravità era anche il risultato di un’inadeguata attrezzatura conoscitiva. Solo a distanza L’intesa ha un carattere strumentale, nel senso che si propone di molti annidefinire un assetto contrattuale che, con l’Accordo interconfederale del 2009pur rimanendo tradizionalmente duale, istitutivo delle c.d. “clausole d’uscita”, viene avviato un percorso di valorizzazione della contrattazione decentrata e di flessibilizzazione dei trattamenti economici e normativi. Accordo al quale si sono succeduti ulteriori interventi finalizzati ad una accorda maggiore autonomia della ai soggetti contrattuali e riconosce gli accordi aziendali come strumenti in grado di «rappresentare un’alternativa a processi di delocalizzazione, divenire un elemento importante di attrazione di nuovi investimenti anche dall’estero, concorrere alla gestione di situazioni di crisi per la salvaguardia dell’occupazione», oltre che rappresentare strumenti essenziali di competitività, crescita territoriale e coesione sociale (X. XXXX, Gli assetti contrattuali fra tradizione e innovazione, cit., p. 98). La contrattazione di secondo livellolivello si ritrova a poter disciplinare sia direttamente ed esclusivamente, frutto non anche solo dell’autonomia collettivain parte, ma anche della legislazione nazionaletalune materie e/o istituti sulla base delle deleghe previste dalla legge o dal contratto di categoria, quali l’art. 8 della legge 148/2011sia derogare in peius a quest’ultimo, istitutivo divenendo così le specifiche intese modificative qualcosa di quella che è stata definita una “flessibilità controllata” ordinario nel sistema - differentemente da quanto stabilito dai precedenti Accordi del 2009 e del 2011; mentre il Governo, dal canto suo, incentiva tale obiettivo di flessibilizzazione del sistema contrattuale mettendo a favore della c.d. contrattazione disposizione risorse per la defiscalizzazione parziale del salario di prossimità (aziendale e territoriale), e il Jobs Act, rectius l’art.51 del d.lgs. 81 del 2015, che sembra instaurare implicitamente un principio di piena fungibilità tra i due livelli di contrattazione. L’ultima riforma giuslavoristica, invece, promossa da un decreto-legge dalle dubbie caratteristiche di necessità e urgenza, il d.lproduttività.
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