Common use of XXXXXXX, Clause in Contracts

XXXXXXX,. La funzione del diritto privato in Euro- pa, in Persona e mercato, 2018, 2, 150, «l’effettività non rende giuridico un fatto che non lo è, ma assicura ad un interesse rile- vante la massima tutela». Cfr. amplius ID., Effettività delle tute- le (diritto civile), voce, in Enc. dir., Xxxxxx, X, 2017, 381 ss. 15 X. XXXXXXXXX, Accordi stragiudiziali sulla crisi coniugale e giustizia contrattuale, cit., 226-227, trae dalla disciplina del c.d. A c c o r d i i n f u n z i o n e d e l d i v o r z i o t r a a u t o n o m i a e l i m i t i ( A n t o n i o G o r g o n i ) | 240 Significativa è anche la disposizione che, rispet- to all’orientamento giurisprudenziale consolidato16, ha anticipato lo scioglimento della comunione lega- le tra i coniugi al momento dell’autorizzazione pre- sidenziale a vivere separati (art. 2 l. n. 55/2015). In questo quadro va richiamata anche la norma- tiva sulla negoziazione assistita, che consente ai co- niugi, finanche con figli minorenni, di addivenire alla separazione o al divorzio mediante un procedi- mento extragiudiziale, incentrato su un accordo che sia conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico (artt. 5 e 6 d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014). In sostanza è stata introdotta una «forma di autonomia privata assistita» da un avvocato per parte, attraverso la quale i coniugi possano regolare i profili patrimoniali della separazione, anche unita- riamente e in previsione di quelli del divorzio. Si noti che il consenso alla negoziazione assistita po- trebbe intervenire anche dopo aver raggiunto l’intesa sugli effetti economici della separazione o del divorzio. Ciò non implica affatto commercio di status; piuttosto i coniugi, nel condizionare la sepa- razione o il divorzio consensuale all’intesa sui pro- fili economici, in un certo senso dispongono vali- damente del loro status 17. Gli elementi appena indicati della brevità della separazione, dello scioglimento anticipato della co- munione legale e della centralità dell’accordo modi- ficativo/estintivo dello status di coniuge raggiunto nel procedimento di negoziazione assistita, dovreb- bero indurre la giurisprudenza ad aprire alla validità degli accordi, anche prematrimoniali, in funzione “divorzio breve” uno degli indici della rilevanza delle «pattui- zioni e attribuzioni avvenute in occasione e in dipendenza della separazione». Il giudice del divorzio non può considerarle in- differenti perché nulle.

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Samples: Publication Agreement

XXXXXXX,. La funzione Il lungo processo per la messa a regime del diritto privato in Euro- panuovo apprendistato, in Persona Dir. Rel. Ind., 2006, n. 1, pag. 195 e mercatosegg. A poco più di un anno dalla riforma era cominciata un’opera di manutenzione ordinaria, 2018con l’inserzione in qualche legge, 2come tipicamente il “Collegato Lavoro”, 150di una disposizione correttiva od integrativa del decreto del 2003. Di manutenzione ordinaria si poteva parlare già con riguardo al d.lgs. 6 ottobre 2004, «l’effettività n. 251, che, all’art. 19, sopprimeva il divieto di adibire l’apprendista “a lavori di manovalanza e di serie” che, se rispettato, avrebbe reso difficile se non rende giuridico un fatto impossibile il sotto-inquadramento di due livelli permesso apertis verbis (modificando la lett. b, co. 1, art. 85, d.lgs. n. 276/2003); ed, all’art. 11, precisava la sanzione prevista per l’“inadempimento nella erogazione della formazione” richiesta per i tre tipi di apprendistato (riscrivendo il co. 3 dell’art. 53, d.lgs. n. 276/2003): la prevista “quota dei contributi agevolati” da corrispondere doveva essere intesa come costituita dalla “differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato”; e la maggiorazione del 100% escludeva “l’applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione”. Solo che questa non bastava, perché la riforma faceva fatica a decollare per la carenza delle fonti che avrebbero dovuto completarla: così l’apprendistato “qualificante” di cui all’art. 48, visto lo è, ma assicura ad un interesse rile- vante la massima tutela». Cfr. amplius ID., Effettività delle tute- le (diritto civile), voce, in Enc. dir., Xxxxxx, X, 2017, 381 ss. 15 X. XXXXXXXXX, Accordi stragiudiziali sulla crisi coniugale e giustizia contrattuale, cit., 226-227, trae dalla disciplina del stallo della c.d. A c c o r d riforma Xxxxxxx, prolungatosi anche dopo il d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, che conteneva le norme generali e fissava i i n f u n z i o n livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo di educazione e d formazione; così, ancora l’apprendistato “professionalizzante” di cui all’art. 49, visto il diffuso astensionismo regionale. Certo potevano avvalersi della l. n. 25/1955, come modificata ed integrata, peraltro con tutta la problematica relativa alla interazione fra vecchia e l d i v o r z i o t r nuova disciplina in progress; ma non senza soffrire per questa provvisorietà. Occorreva un’attività di manutenzione straordinaria a a u t o n o m i a cominciare dall’apprendistato più importante e l i m i t i ( A n t o n i o G o r g o n i ) | 240 Significativa è anche la disposizione chefrequentato, rispet- to all’orientamento giurisprudenziale consolidato16quello “professionalizzante”, ha anticipato lo scioglimento della comunione lega- le tra i coniugi al momento dell’autorizzazione pre- sidenziale a vivere separati come fu fatto con l’aggiunta di un co. 5-bis all’art. 49 (art. 2 13, co. 13-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella l. 14 maggio 2005, n. 55/201580). In questo quadro va richiamata Di diritto e di fatto si creava un bypass, per cui il flusso destinato a disciplinare quel tipo di apprendistato avrebbe potuto passare attraverso il canale alternativo costituito dalla contrattazione collettiva condotta dalle xx.xx. comparativamente più rappresentative, fin tanto che fosse durata l’occlusione regionale. Il che sapeva tanto di intervento da pronto soccorso, destinato ad essere scusato per il suo stesso carattere urgente, pur quando poco rispettoso del protocollo ufficiale, come in casu, dove dava corpo ad un esproprio del potere legislativo regionale. Nel mentre la contrattazione collettiva si faceva carico della transizione e la prima legislazione regionale si affacciava sulla scena con una faccia sperimentale, iniziava la corsa alla Corte costituzionale, aperta dalle Regioni e poi continuata anche dalla Presidenza del Consiglio (una volta che cominciarono a vedere la norma- tiva sulla negoziazione assistitaluce le leggi regionali) con la conseguente emersione di una giurisprudenza ben presto attestatasi su una linea precisa. Secondo quella che ne costituiva la premessa, l’apprendistato era posto all’incrocio di competenze statali e regionali, ripartite a’ sensi dell’art. 117 Cost.: spettava allo Stato, in via esclusiva, normare il contratto, ivi compresa la formazione “interna” o aziendale, per ricadere tali materie dentro l’“ordinamento civile”, elencato al co. 2, lett. l); spettava allo Stato e alle Regioni, in via concorrente, disciplinare “l’istruzione” e la “tutela e sicurezza del lavoro”, per essere tali materie menzionate al co. 3; spettava, in via residuale, alle Regioni regolare la formazione “esterna” o extra aziendale, per rientrare tali materie nell’ambito della “istruzione e formazione professionale” rinviata dal co. 3 al co. 4. Ma tale ripartizione doveva fare i conti con la forte interferenza esistente fra competenze statali esclusive con riguardo alla formazione interna e regionali residuali con rispetto alla formazione esterna, sì da far escludere che Stato e Regioni potessero procedere in totale separatezza, con interventi distinti e non coordinati; e far concludere, invece, che consente dovessero far ricorso ai co- niugi, finanche con figli minorenni, di addivenire alla separazione o al divorzio mediante un procedi- mento extragiudiziale, incentrato su un accordo che sia conforme alle norme imperative già collaudati criteri della prevalenza e all’ordine pubblico della leale collaborazione (artt. 5 e 6 d.lCorte cost. n. 132/2014, conv. in l. 50/2005; n. 162/2014). In sostanza è stata introdotta una «forma di autonomia privata assistita» da un avvocato per parte, attraverso la quale i coniugi possano regolare i profili patrimoniali della separazione, anche unita- riamente e in previsione di quelli del divorzio. Si noti che il consenso alla negoziazione assistita po- trebbe intervenire anche dopo aver raggiunto l’intesa sugli effetti economici della separazione o del divorzio. Ciò non implica affatto commercio di status406/2006; piuttosto i coniugi, nel condizionare la sepa- razione o il divorzio consensuale all’intesa sui pro- fili economici, in un certo senso dispongono vali- damente del loro status 17. Gli elementi appena indicati della brevità della separazione, dello scioglimento anticipato della co- munione legale e della centralità dell’accordo modi- ficativo/estintivo dello status di coniuge raggiunto nel procedimento di negoziazione assistita, dovreb- bero indurre la giurisprudenza ad aprire alla validità degli accordi, anche prematrimoniali, in funzione “divorzio breve” uno degli indici della rilevanza delle «pattui- zioni e attribuzioni avvenute in occasione e in dipendenza della separazione». Il giudice del divorzio non può considerarle in- differenti perché nullen. 24/2007)49.

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Samples: Apprendistato

XXXXXXX,. La funzione del diritto privato distinction des parties et des tiers au contrat, JPC, 1992, I, pp. 3628 e ss.; dello stesso Autore, Nouvelles propositions pour un renouvellement de la distinction des parties et des tiers, RTD ci., 1994, pp. 777 e ss.; X.X. XXXXXX, A propos d’une distinction renouvelée des parties et des tiers, RTD, 1993, pp. 263 e seguenti. 00 Xxx. X. XXXXXXX, Traité de droit civil. Les obligations. Les effets du contrat (con la collaborazione di X. XXXXXXX), Parigi, 1992, pagina 558. 53 Cfr. M.L. IZORCHE, Les effets des conventions à l’ègard des tiers: l’expérience française, cit. pagina 77. 54 All’interno di questa categorie vengono ricomprese, tradizionalmente, una serie di figure che possono essere distinte in Euro- paquattro diverse categorie. Un prima categoria individua gli aventi causa a titolo particolare che sono coloro che “acquièrent un bien, ou un droit de leur auteur” e “sont concernées par la convention conclue par celui-ci sur la chose ou sur le droit qui leur est transmis”. Un secondo gruppo comprende le vittime di una cattiva esecuzione di un contratto da altri stipulato. Un terzo gruppo è, in Persona maniera speculare al secondo, composto da i terzi che hanno contribuito “à l’inexècution ou à la mauuvaise exécution” del contratto. Infine, la quarta categoria comprende i creditori chirografari che “ne disposent d’aucune sureté, et dont la créance n’est garanti eque xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x’xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx”. Per questa ragione il diritto francese concede a tali soggetti l’esercizio di due azioni: l’azione paulienne (articolo 1167 code civ.) – che gli consente di far annullare il contratto concluso in frode ai loro diritti – e mercatol’azione oblique (articolo 1166 code civ.) – che gli permette di agire contro l’inerzia del loro debitore. Per un’analisi più approfondita delle diverse ipotesi citate si rinvia a M.L. IZORCHE, 2018, 2, 150, «l’effettività non rende giuridico un fatto che non lo è, ma assicura ad un interesse rile- vante la massima tutela». Cfr. amplius ID., Effettività delle tute- le (diritto civile), voce, in Enc. dir., Xxxxxx, X, 2017, 381 ss. 15 X. XXXXXXXXX, Accordi stragiudiziali sulla crisi coniugale e giustizia contrattualeLes effets des conventions à l’ègard des tiers: l’expérience française, cit. pp. 75 e seguenti., 226-227, trae dalla disciplina del c.d. A c c o r d i i n f u n z i o n e d e l d i v o r z i o t r a a u t o n o m i a e l i m i t i ( A n t o n i o G o r g o n i ) | 240 Significativa è anche la disposizione che, rispet- to all’orientamento giurisprudenziale consolidato16, ha anticipato lo scioglimento della comunione lega- le tra i coniugi al momento dell’autorizzazione pre- sidenziale a vivere separati (art. 2 l. n. 55/2015). In questo quadro va richiamata anche la norma- tiva sulla negoziazione assistita, che consente ai co- niugi, finanche con figli minorenni, di addivenire alla separazione o al divorzio mediante un procedi- mento extragiudiziale, incentrato su un accordo che sia conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico (artt. 5 e 6 d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014). In sostanza è stata introdotta una «forma di autonomia privata assistita» da un avvocato per parte, attraverso la quale i coniugi possano regolare i profili patrimoniali della separazione, anche unita- riamente e in previsione di quelli del divorzio. Si noti che il consenso alla negoziazione assistita po- trebbe intervenire anche dopo aver raggiunto l’intesa sugli effetti economici della separazione o del divorzio. Ciò non implica affatto commercio di status; piuttosto i coniugi, nel condizionare la sepa- razione o il divorzio consensuale all’intesa sui pro- fili economici, in un certo senso dispongono vali- damente del loro status 17. Gli elementi appena indicati della brevità della separazione, dello scioglimento anticipato della co- munione legale e della centralità dell’accordo modi- ficativo/estintivo dello status di coniuge raggiunto nel procedimento di negoziazione assistita, dovreb- bero indurre la giurisprudenza ad aprire alla validità degli accordi, anche prematrimoniali, in funzione “divorzio breve” uno degli indici della rilevanza delle «pattui- zioni e attribuzioni avvenute in occasione e in dipendenza della separazione». Il giudice del divorzio non può considerarle in- differenti perché nulle.

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Samples: Dottorato Di Ricerca

XXXXXXX,. La funzione del diritto privato in Euro- pa, in Persona e mercato, 2018, 2, 150, «l’effettività non rende giuridico un fatto che non lo è, ma assicura ad un interesse rile- vante la massima tutela». Cfr. amplius ID., Effettività delle tute- L’équilibre contractuel dans le (diritto civile), voce, in Enc. dir., Xxxxxx, X, 2017, 381 ss. 15 X. XXXXXXXXX, Accordi stragiudiziali sulla crisi coniugale e giustizia contrattualeprojet de réforme, cit., 226p. 655 ss. Sull’opportunità di una siffatta interpretazione restrittiva v., X. XXXXX, Article 1142: violence économique, cit., p. 748. 69 Cfr., X. XXXXXXX, Le vice du consentement, cit., p. 52. L’A., ribadisce la propria contrarietà ad una siffatta opzione ermeneutica anche in relazione al testo dell’art. 1143 dell’ordonnance che, come già precisato, ha reso rilevante l’abus soltanto in presenza di un vantaggio manifestamente eccessivo (cfr., X. XXXXXXX, La violence par abus de dépendance, cit., p. 724). 70 Il legislatore francese ha, invero, escluso di seguire il modello proposto dall’avant-227projet Terré che configurava l’abus quale rimedio contro lo squilibrio. 71 Cfr., trae dalla X. XXXXXXX, Le vice du consentement, cit., p. 52. Per tale motivo J. P. CHAZAL, Violence économique, cit., p. 48, suggeriva di rinunciare à poser le problème en termes de vices du consentement e di collocare l’abuso nell’area dei rimedi contro l’ingiustizia contrattuale. 72 Cfr., J. P. XXXXXX, Op. loc. ult. cit., il quale rileva che « l’abus réside donc dans l’avantage excessif, anormal, non dans une hypothétique menace ou contrainte ». D’altra parte, proprio le difficoltà accennate nel testo avevano indotto il gruppo di studio diretto da F. Terré a ricondurre l’abus alla lésion qualifiée. Sul punto v., P. XXXX-XXXXXX – D. FENOUILLET, Le consentement, cit., p. 162 ss. 73 Cfr., X. XXXXXXX, Les vices du consentement, cit., p. 18, che evidenzia come l’abus de dépendance sia una «mesure de protection du consentement en cas d’altération de la liberté de celui-ci par l’effet d’une contrainte» e come la riforma, escludendo che lo squilibrio contrattuale possa di per sé essere causa di invalidità, abbia ribadito il rifiuto di fare spazio, all’interno del Code, alla lésion. 74 Secondo X. XXXXXX, Les contrats d’affaires à l’épreuve des nouvelles règles sur l’abus de l’état de dépendance et le déséquilibre significatif », in AJ Contrat, 2016, p. 115 ss., l’effetto della modifica è quello di determinare la consistance de l’abus à partir du résultat obtenu par l’auteur de la violence sous la forme d’« un avantage manifestement excessif ». In senso adesivo, X. XXXXXXX, L'abus de dépendance économique, cit., p. 465. V., anche X. XXXXX, La loi de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016, cit., p. 908, secondo il quale il legislatore avrebbe dovuto intervenire espressamente in sede di ratifica dell’ordonnance per chiarire se l’avantage manifestement excessif fait-il présumer l’abus. Sull’art. 1143 v., anche, X. XXXXXXX, La violence par abus de dépendance, in JCP G, 2016, p. 722 ss. Diverse sono le disposizioni dell’ordinamento italiano che assegnano rilevanza all’approfittamento dell’altrui stato di debolezza (per una puntuale analisi comparativa dell’art. 1143 code civil con siffatte previsioni v., X. XXXXXXX, I vizi del consenso nella riforma del Code Civil: alcuni profili a confronto con la disciplina italiana, in G. VETTORI- E. NAVARRETTA-X. XXXXXXXXXXX (a cura di), La riforma del c.dCode civil, cit., p. 108 ss.). Particolari assonanze possono rintracciarsi rispetto all’art. 9 della l. n. 192/1998 sulla subfornitura benché quest’ultimo presenti un ambito applicativo significativamente più circoscritto. Pur intesa estensivamente (cfr., G. OPPO, Princìpi, in Tratt. dir. comm., diretto da X. XXXXXXXXX, Xxxxxx, 0000, p. Stemperando il carattere generale della previsione75, si mira a scongiurare il rischio, paventato dagli operatori economici, di un’eccessiva discrezionalità dell’interprete76. che nel code de la consommation81. La vicinanza lessicale con l'espressione utilizzata dall'art. 1143 non può, tuttavia, ritenersi decisiva: «l’évidente proximité entre ces deux notions ne vaut pas nécessairement identité »82. Ancor più arduo è stabilire quando il vantaggio | 534 formula "avantage manifestement excessif". Il termine avantage, ad esempio, ricomprende tanto lo squilibrio economico che quello giuridico77. In favore di un significato ampio, inclusivo anche della differenza di valore tra le prestazioni, milita78 l’elaborazione concernente il vecchio testo dell’art. L. 442-6, I, 1° del code de commerce79; in senso più restrittivo milita, invece, l’interpretazione giurisprudenziale della formula “déséquilibre significatif” contenuta sia nel code de commerce80 A b u s d e d è p e n d a n c e e c o n t r d i i n f u n z i o n e l l o d e l d i v r e g o r z i l a m e n t o c o n t r a t t u a u t l e ( F r a n c e s c o R e n o m i d e ) 72; X. XXXXXXX, Abuso di autonomia negoziale e disciplina dei contratti fra imprese: verso una nuova clausola generale?, in Xxx. xxx. xxx., 0000, x. X, x. 000; X. XX XXXXXX, I contratti tra imprese, in Diritto civile, a cura di X. Xxxxxx e l i m i t i ( A n t o n i o G o r g o n i X. Xxxxxxxx, vol. III, t. II, Milano, 2009, p. 88 s.) | 240 Significativa è la disciplina dell’abuso di dipendenza economica si applica, invero, ai soli contratti conclusi tra imprese, mentre l’art. 1143 code civil ha carattere generale. La normativa italiana, inoltre, attribuisce rilievo unicamente allo squilibrio tra diritti e obblighi (l’art. 1143 non reca siffatta specificazione includendo anche la disposizione lo squilibrio economico) che, rispet- to all’orientamento giurisprudenziale consolidato16peraltro, ha anticipato lo scioglimento della comunione lega- le tra i coniugi al momento dell’autorizzazione pre- sidenziale consegua all’abuso dell’altrui dipendenza economica (nel code si attribuisce rilievo a vivere separati (art. 2 l. n. 55/2015qualunque fattore che abbia determinato l’état de dépendance). In questo quadro va richiamata anche 75 Il moltiplicarsi delle condizioni per l’accesso alla tutela, pur garantendo la norma- tiva sulla negoziazione assistitacertezza giuridica, che consente ai co- niugipotrebbe – ad avviso della dottrina - bloccare in concreto l’operatività dell’art. 1143. Cfr., finanche con figli minorenniX. XXXXXXX-C. JAMIN, di addivenire alla separazione o al divorzio mediante un procedi- mento extragiudizialeReforme des contrats, incentrato su un accordo che sia conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico (arttcit., p. 47. 5 e 6 d.lSecondo gli A., l’art. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014). In sostanza è stata introdotta una «forma di autonomia privata assistita» 1143 troverà scarsissima applicazione da un avvocato per parte, attraverso la quale i coniugi possano regolare i profili patrimoniali parte della separazione, anche unita- riamente e in previsione di quelli del divorzio. Si noti che il consenso alla negoziazione assistita po- trebbe intervenire anche dopo aver raggiunto l’intesa sugli effetti economici della separazione o del divorzio. Ciò non implica affatto commercio di statusgiurisprudenza francese; piuttosto i coniugi, nel condizionare la sepa- razione o il divorzio consensuale all’intesa sui pro- fili economici, in un certo senso dispongono vali- damente del loro status 17. Gli elementi appena indicati della brevità della separazione, dello scioglimento anticipato della co- munione legale e della centralità dell’accordo modi- ficativo/estintivo dello status di coniuge raggiunto nel procedimento di negoziazione assistita, dovreb- bero indurre la giurisprudenza ad aprire alla validità degli accordi, anche prematrimoniali, in funzione “divorzio breve” uno degli indici della rilevanza delle «pattui- zioni e attribuzioni avvenute in occasione e in dipendenza della separazione». Il giudice del divorzio non può considerarle in- differenti perché nulle.delusione manifesta anche

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Samples: Abus De Dépendance E Controllo Del Regolamento Contrattuale

XXXXXXX,. La funzione del diritto privato in Euro- pa, in Persona Le perequazioni e mercato, 2018, 2, 150, «l’effettività non rende giuridico un fatto che non lo è, ma assicura ad un interesse rile- vante la massima tutela». Cfr. amplius ID., Effettività delle tute- le (diritto civile), voce, in Enc. dir., Xxxxxx, X, 2017, 381 ss. 15 X. XXXXXXXXX, Accordi stragiudiziali sulla crisi coniugale e giustizia contrattualecompensazioni, cit., 226-22738, trae segnala, infatti, che il credito, ancor prima della cessione al Comune, potrebbe essere iscritto in una speciale sezione del registro sin dall'apposizione del vincolo; in tal modo, la circolazione anticipata del credito stesso "fungerebbe da volano dell'intero sistema". È evidente che l'intero meccanismo indennitario subisce un radicale mutamento dall'impianto della L. 25 giugno 1865, n. 2359, più volte rimaneggiata sino al Testo Unico di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, (57) X. Xxx, Il trasferimento di cubatura, cit., 669 ss., segnala ricostruendo storicamente la nota questione dello ius aedificandi, sintetizzando l'ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla questione, che il dato di novità della L. 28 gennaio 1977, n. 10 è il passaggio dal sistema della licenza edilizia a quello della concessione, che - come evidenziato dalla lettura della Corte Costituzionale n. 5 del 30 gennaio 1980 (pubblicata in Riv. giur. Edil., 1980, I, 17 ed in Giur. Cost., 1980, 21) - ha carattere puramente nominalistico, restando il diritto di edificazione parte integrante del contenuto del diritto di proprietà del suolo. In ordine alle intese che precedono il rilascio del permesso di costruire Cass. 13 luglio 2001, n. 9524, in Riv. Not., 2002, 488. (58) Sulla questione della legislazione concorrente in materia di urbanistica e pianificazione del territorio X. Xxxxx I crediti edilizi: l'esperienza della Legge Regione Veneto n. 11 del 2004, cit., 1. (59) Sul punto, P. Xxxxxx, La perequazione tra ipotesi di riforma nazionale e leggi regionali, cit., 6, in specie in ordine alla necessità di chiarire e definire la qualificazione dei diritti edificatori. Sul punto, X. Xxxxx, I crediti edilizi: l'esperienza della Legge Xxxxxxx Xxxxxx x. 00 del 2004, cit., 3, precisa che la disciplina urbanistica regionale non può in alcun modo derogare i principi posti dal diritto civile. (60) X. Xxxxxxx, Le perequazioni e le compensazioni, cit., 27, il quale ipotizza indici perequativi temporalmente limitati oppure indici progressivamente destinati a diminuire con il decorso del c.d. A c c o r d i i n f u n z i o n e d e l d i v o r z i o t r a a u t o n o m i a e l i m i t i ( A n t o n i o G o r g o n i ) | 240 Significativa è anche la disposizione che, rispet- to all’orientamento giurisprudenziale consolidato16, ha anticipato lo scioglimento della comunione lega- le tra i coniugi al momento dell’autorizzazione pre- sidenziale a vivere separati tempo (art. 2 l. n. 55/201528). Si può verificare, inoltre, la programmazione di un sistema di "aste amministrate" nel quale il Comune assume la garanzia della regolarità delle trattative tra titolari e terzi interessati all'acquisto dei diritti edificatori (ad esempio in Basilicata e Veneto); oppure un intervento di mediazione a mezzo di una società pubblica (ad esempio la società Veneto scambi s.p.a.). (61) Xxxxxxx X. Xxxxxxx, Le perequazioni e le compensazioni, cit., 28, la trascrivibilità dei negozi aventi ad oggetto titoli volumetrici nei registri immobiliari presso l'Agenzia del territorio potrebbe avere luogo solo laddove questi vengano considerati diritti atipici di natura reale pur se una tale configurazione urterebbe contro il principio del numero chiuso dei diritti reali. Invero, non tutte le situazioni giuridiche che hanno emersione pubblicitaria sono caratterizzate dalla realità: basti pensare alla locazione ultranovennale o all'anticresi. (62) Sul punto, X. Xxxxxxxxx, I diritti edificatori in funzione premiale (le cd. premialità edilizie), cit., in Giust. Amm., 165. (63) X. Xxxxxxxxx, I diritti edificatori in funzione premiale (le cd. premialità edilizie), cit., in Giust. Amm., 165, segnala che in ipotesi di intervento nei centri storici il diritto edificatorio può essere esercitato al di fuori di essi in aree particolari individuate dallo stesso programma o dagli strumenti urbanistici in modo espresso. (64) Sul punto, X. Xxxxxxxxx, I diritti edificatori in funzione premiale (le cd. premialità edilizie), cit., in Giust. Amm., 165. (65) Il termine annotazione, utilizzato probabilmente per rappresentare l'attività di registrazione su supporto cartaceo o elettronico, evoca in realtà l'esecuzione delle formalità nei registri tenuti dall'agenzia del territorio o nei registri dello stato civile; si tratta tuttavia di una suggestione priva di concretezza; i registri dei diritti e crediti edificatori, previsti semplicemente da norme regionali, hanno una valenza molto limitata: non è chiaro infatti il metodo né l'accessibilità della consultazione. (66) Un tale dato riguarda tuttavia solo alcune Regioni particolarmente sensibili sulla questione. (67) X. Xxxxxxx, Le perequazioni e le compensazioni, cit., 29. (68) Un antecedente storico può essere rinvenuto nell'art. 30 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 che dispone "In questo quadro va richiamata anche luogo della indennità di esproprio, i proprietari di lotti di terreno, vincolati a destinazioni pubbliche a seguito delle varianti di cui all'art. 29 possono chiedere che vengano loro assegnate equivalenti lotti disponibili nei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi singolarmente o riuniti in cooperativa la norma- tiva sulla negoziazione assistitapropria prima abitazione. I proprietari di terreni coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale possono chiedere al comune in luogo dell'indennità di esproprio, l'assegnazione in proprietà di equivalenti terreni facenti parte del patrimonio disponibile delle singole amministrazioni comunali, per continuare l'esercizio dell'attività agricola. I proprietari degli edifici per i quali è prevista la demolizione possono chiedere l'assegnazione di un lotto nell'ambito dei piani di zona di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, per costruirvi la propria prima abitazione". Su tale disposizione, P. Urbani, Conformazione della proprietà diritti edificatori e moduli di destinazione d'uso dei suoli, cit., 906. (69) Pubblicata con la rubrica Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2004, n. 302, suppl. ord. n. 187. (70) I commi 23 e 24 così recitano: "Il Comune può approvare le varianti al vigente strumento urbanistico che consente si rendano necessarie ai co- niugifini della traslazione del diritto di edificare di cui al comma 21" e "L'accoglimento dell'istanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce titolo per le richieste di indennizzo, finanche con figli minorenniquando, secondo le norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, il titolare del diritto di edificare può richiedere l'indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di edificare su area diversa, ai sensi dei citati commi 21 e 22 è computata ai fini della determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto". (71) Recita il ricordato comma 258 "Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e alle relative leggi regionali negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di addivenire aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all'entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.". Ed il comma 259 aggiunge: "Ai fini dell'attuazione di interventi finalizzati alla separazione o realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al divorzio mediante un procedi- mento extragiudizialecomma 258.". (72) P. Xxxxxx, incentrato su un accordo La perequazione tra ipotesi di riforma nazionale e leggi regionali, cit., 9, critica una siffatta disposizione, pur definendola "lodevole", nel senso che sia conforme alle per l'edilizia sociale non è stata stabilita una misura minima degli standards, lasciando alla contrattazione tra le parti pubblica e privata la sua definizione quantitativa. In senso diverso sulla questione la L. x. 00 xxx 0000 xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx. (73) P. Urbani, La perequazione tra ipotesi di riforma nazionale e leggi regionali, cit., 10, rileva, inoltre, l'enfatizzazione dell'urbanistica per accordi delle nuove norme imperative soprattutto in considerazione delle esigenze della residenzialità sociale. Sul punto, anche X. Xxxxxxxxx, I diritti edificatori in funzione premiale (le cd. premialità edilizie), cit., in Giust. Amm., 166. (74) La legge reca la rubrica "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e all’ordine pubblico (arttla perequazione tributaria" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, suppl. 5 e 6 d.lord. n. 132/2014196. (75) I commi 2, conv3 e 4 dell'art. in l. n. 162/2014). In sostanza 11 così dispongono: 2."Il piano è stata introdotta una «forma rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di autonomia privata assistita» abitazioni di edilizia residenziale, da un avvocato per parterealizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, attraverso la quale i coniugi possano regolare i profili patrimoniali della separazionecon il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per: a) nuclei familiari a basso reddito, anche unita- riamente e monoparentali o monoreddito; b) giovani coppie a basso reddito; c) anziani in previsione condizioni sociali o economiche svantaggiate; d) studenti fuori sede; e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di quelli del divorzio. Si noti che il consenso alla negoziazione assistita po- trebbe intervenire anche dopo aver raggiunto l’intesa sugli effetti economici della separazione o del divorzio. Ciò non implica affatto commercio rilascio; f) altri soggetti in possesso dei requisiti di status; piuttosto i coniugi, nel condizionare la sepa- razione o il divorzio consensuale all’intesa sui pro- fili economici, in un certo senso dispongono vali- damente del loro status 17. Gli elementi appena indicati della brevità della separazione, dello scioglimento anticipato della co- munione legale e della centralità dell’accordo modi- ficativo/estintivo dello status di coniuge raggiunto nel procedimento di negoziazione assistita, dovreb- bero indurre la giurisprudenza ad aprire alla validità degli accordi, anche prematrimoniali, in funzione “divorzio breve” uno degli indici della rilevanza delle «pattui- zioni e attribuzioni avvenute in occasione e in dipendenza della separazione». Il giudice del divorzio non può considerarle in- differenti perché nulle.cui all'articolo

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Samples: Trascrizione Degli Atti Relativi Ai Beni Immobili

XXXXXXX,. La funzione del diritto privato in Euro- pavia italiana al contrasto alla povertà: una prima analisi della riforma che ha introdotto il Reddito di cittadinanza, in Persona e mercato, 2018, 2, 150, «l’effettività non rende giuridico un fatto che non lo è, ma assicura ad un interesse rile- vante la massima tutela». Cfr. amplius ID., Effettività delle tute- le E. INNOCENTI-X. XXXXX-X. XXXXXXX (diritto civilea cura di), voce, in Enc. dir., Xxxxxx, X, 2017, 381 ss. 15 X. XXXXXXXXX, Accordi stragiudiziali sulla crisi coniugale e giustizia contrattualeQuale reddito di cittadinanza?, cit., 226p. 68. 111 Così X. XXXXXXXXX, op. cit., p. 95, la quale rileva che «le modalità sinora adottate per la determinazio- ne di livelli essenziali di assistenza in ambito sociale vedono ancora prevalere le istanze di razionalizzazione, o meglio di contenimento della spesa pubblica, rispetto a quelle di perequazione sociale e territoriale e di parità di trattamento». In modo analogo, X. XXXXX, op. cit., p. 33, nota che «deve essere rilevata criticamente la scelta di qualificare – all’interno del medesimo provvedimento – una misura come livello essenziale e al contempo limitar- ne l’erogazione alla sussistenza delle risorse per alimentarla». del ruolo delle autonomie territoriali al rango di attori di processi decisionali di rilevanza tec- nico-227operativa, trae piuttosto che eminentemente politico-programmatica112. Se si torna poi a focalizzare l’attenzione specificamente sull’articolazione e sul fun- zionamento del Rdc, emergono ulteriori spunti di riflessione. In contraddizione con il richiamo all’idea di “personalizzazione” degli interventi, chia- ramente evocata, tra l’altro, in relazione al Patto per l’inclusione sociale, dalla disciplina locuzione «progetto personalizzato» (all’art. 4, comma 13, del c.ddecreto-legge n. 4/2019, che rinvia all’art. A c c o r d 6 del d.lgs. n. 147/2017) si pone la persistente inattuazione, a quanto mi consta, dell’art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 4/2019, il quale statuisce che «con decreto del Mi- nistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi- nanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggio- renne del nucleo familiare […]»113: in conseguenza di ciò, risulta compresso il diritto all’autonomia personale nell’uso delle risorse dei componenti del nucleo familiare diversi dal richiedente e rischia di risultare di fatto potenzialmente leso, tra l’altro, il diritto di entrambi i genitori ad accedere, in posizione di parità, a risorse indispensabili a fare fronte, oltre che alle proprie esigenze personali, alle necessità dei figli (con tendenza al determinarsi, presu- mibilmente, di squilibri ai danni delle persone di genere femminile). Un profilo che va poi senz’altro preso in considerazione si connette alla previsione (di cui all’art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 4/2019) ai sensi della quale il Rdc, riconosciuto per il periodo durante il quale ne sussistano i n f u n z i o n requisiti in capo al beneficiario «e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi», «può essere rinnovato, previa sospensione dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rin- novo» (corsivo mio), sospensione che «non opera nel caso della Pensione di cittadinanza». Come è stato condivisibilmente rilevato114, desta perplessità la previsione della sospensione dell’erogazione del Rdc per un mese, in caso di rinnovo. Pare infatti molto discutibile che si sia prevista una sospensione dell’erogazione del Rdc (non è chiaro se la sospensione ri- guardi anche della componente non monetaria dello stesso), con la conseguenza eventuale di lasciare privo di tutela il diritto, pur se per un breve periodo, anziché organizzare il proce- dimento finalizzato all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il rinnovo (e, in particolare, dei requisiti reddituali e d e l d i v o r z i o t r a a u t o n o m i a e l i m i t i ( A n t o n i o G o r g o n i ) | 240 Significativa è anche la disposizione patrimoniali per l’accesso al Rdc), in maniera tale da as- sicurare continuità nel godimento del diritto (naturalmente, in caso di permanenza dei requi- siti). Tale previsione infatti, oltre che dalla volontà di ottenere un risparmio in termini finanzia- ri, pare essere motivata solamente dall’intenzione di “sanzionare” chi, pur avendo ottenuto il 112 X. XXXXXXX, op. cit., pp. 60-61, nota che, rispet- to all’orientamento giurisprudenziale consolidato16a fronte della evidente perdita di ruolo complessivo, ha anticipato lo scioglimento nel si- stema del Rdc, da parte delle autonomie territoriali, pur dotate, come è noto, di un ruolo essenziale in materia di politiche sociali, organismi come la Rete della comunione lega- protezione e dell’inclusione sociale e la (nuova) cabina di regia «se da un lato consentono di valorizzare in modo strutturale le connessioni con le politiche per il lavoro, dall’altra han- no una funzione più tecnico-operativa che non di governo complessivo delle politiche, dimensione che resta com- pletamente sotto traccia nel nuovo assetto che si va delineando». 113 In riferimento alla Pdc, la stessa disposizione invece prevede essa stessa che «la Pensione di citta- dinanza è suddivisa in parti uguali tra i coniugi al momento dell’autorizzazione pre- sidenziale a vivere separati (art. 2 l. n. 55/2015). In questo quadro va richiamata anche la norma- tiva sulla negoziazione assistita, che consente ai co- niugi, finanche con figli minorenni, di addivenire alla separazione o al divorzio mediante un procedi- mento extragiudiziale, incentrato su un accordo che sia conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico (artt. 5 e 6 d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014). In sostanza è stata introdotta una «forma di autonomia privata assistita» da un avvocato per parte, attraverso la quale i coniugi possano regolare i profili patrimoniali della separazione, anche unita- riamente e in previsione di quelli del divorzio. Si noti che componenti il consenso alla negoziazione assistita po- trebbe intervenire anche dopo aver raggiunto l’intesa sugli effetti economici della separazione o del divorzio. Ciò non implica affatto commercio di status; piuttosto i coniugi, nel condizionare la sepa- razione o il divorzio consensuale all’intesa sui pro- fili economici, in un certo senso dispongono vali- damente del loro status 17. Gli elementi appena indicati della brevità della separazione, dello scioglimento anticipato della co- munione legale e della centralità dell’accordo modi- ficativo/estintivo dello status di coniuge raggiunto nel procedimento di negoziazione assistita, dovreb- bero indurre la giurisprudenza ad aprire alla validità degli accordi, anche prematrimoniali, in funzione “divorzio breve” uno degli indici della rilevanza delle «pattui- zioni e attribuzioni avvenute in occasione e in dipendenza della separazionenucleo familiare». Il giudice del divorzio non può considerarle in- differenti perché nulle.

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Samples: Research Article

XXXXXXX,. La funzione negociation dans l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des cntracts, du régime général e protectices mais efficaces, rigoureus mais pragma- | 5 a) La formazione del contratto e le significati- ve novità. (Titolo terzo Capitolo Primo) L ’ O r d o n n a n c e s u l l a r i f o r m a d e l c o n t r a t t o i n F r a n c i a ( G i u s e p p e V e t t o r i ) Nelle Disposizioni Preliminari (prima inesisten- ti) si riafferma la libertà di contrarre, di scegliere il contraente e di determinare la forma e il contenuto, nei limiti fissati dalla legge. (1102), con una preci- sazione immediata: la libertà contrattuale non può “déroger aux régles qui interessent l’orde public”. In questi limiti l’atto “tien lieu de loi” (1103) e deve essere negoziato, formato ed eseguito in buona fede (1104 1 comma) qualificata come dovere d’ordre public (1104 2 comma). Seguono sette categorie di contratti con dénomi- nation propre a cui si applicano le régles générales sous réserve de cés régles particiliéres. (sinallag- matici o unilaterali,a titolo oneroso o gratuito, commutativi o aleatori, consensuali solenni o reali, liberamente negoziati o d’adesione quando le con- dizioni generali sono determinate da una parte, il contratto quadro, a esecuzione istantanea o succes- siva.(1106-111-1) La conclusione del contratto (Capitolo secondo, sezione prima, sottosezione Les négociations) rego- la il contegno in mala fede e potenzia il dovere di informare specificando il suo contenuto, il regime della prova, l’inderogabilità, la responsabilità oltre l’annullamento (1112, 1112-1 ,112-2) con un espli- cito cumulo dei due rimedi. Nella seconda sottose- zione (L’offre e l’acceptation 113-112) si riproduce il procedimento di conclusione senza particolari no- vità se non quella (in un’apposita sottosezione la terza) della piena opponibilità a terzi del patto di preferenza (1123), già previsto dalla giurispruden- za9 e della promesse unilateral (1124) con cui un contraente attribuisce all’altro un diritto di opzione, de preuve des obligations, in AJ Contrat-AJ Contrats d’affaires- Concurrence- Distribution, 2016, p. 270-271. v. X. XXXXXXX, Prime note sulla Riforma del diritto privato in Euro- padei contratti nell’ordinamento francese, in Persona e mercatoRiv.dir.civ., 20182016, 2, 150p. 432 ss. 8 X. XXXXXXXX - X. XXXXX, «l’effettività non rende giuridico Réforme du droit des contrats e des obblitations: apercu général, Recueil Dalloz, 2016, p. 434 ss. 9 Cass, 26 maggio 2006, n. 04-13943: Bull. civ. mixte, n. 4) mentre un fatto intera sotto sezione (la quarta) è dedi- cata ai contratti conclusi per via elettronica (1125- 1127). Sono previsti tre interpelli che non lo èconsentono di eliminare una situazione di incertezza nella conclu- La riforma préserve la relation contractuelle, ma assicura ad prioritairement par la négotiation, si nécessaire par voi judiciaire, in presenza di un interesse rile- vante la massima tutela»rapporto divenuto squilibrato economicamente per cause imprevedibili (1195). Cfr. amplius ID.Con una rivoluzionaria disciplina che con- | 6 ferenza (1123, Effettività delle tute- le (diritto civile3, 4), vocedi un dubbio sui poteri del rap- presentante (1158) e in caso di nullità che può es- sere fatta valere, in Encdopo un istanza scritta, entro un certo tempo pena la conferma del contratto (1183). b) La validità del contratto. dir.L’art. 1128 indica come necessari per la validità del contratto il consenso, Xxxxxxla capacita di contrarre e un contenuto lecito e certo. Scompare la causa anche se la sua essenza è evocata più volte nelle nuove norme (1168, X1169, 20171170)10. Muta e si amplia l’attenzione a nuovi vizi del volere, 381 ssall’ordine pubblico (con la scomparsa del buon costume), all’equilibrio fra diritti e obbli- ghi e alla buona fede11 che diviene regola primaria sin dalla formazione del contratto. 15 X. XXXXXXXXX, Accordi stragiudiziali sulla crisi coniugale L ’ O r d o n n a n c e giustizia contrattuale, cit., 226-227, trae dalla disciplina del c.d. A c c s u l l a r i f o r d i i n f u n z i o n e m a d e l d i v c o r z i o n t r a a u t t o i n o m F r a n c i a ( G i u s e l i m i p p e V e t i ( A n t o n i o G o r g o n i ) | 240 Significativa Così è anche prevista la disposizione che, rispet- to all’orientamento giurisprudenziale consolidato16, ha anticipato lo scioglimento della comunione lega- le tra i coniugi al momento dell’autorizzazione pre- sidenziale a vivere separati nullità di un contratto concluso in presenza dell’approfondimento dello stato di di- pendenza di una parte che determina un vantaggio manifestamente eccessivo (art. 2 l. n. 55/20151143). In questo quadro va richiamata anche la norma- tiva sulla negoziazione assistita, che consente ai co- niugi, finanche con figli minorenni, di addivenire alla separazione o al divorzio mediante Le clausole abu- sive contenute in un procedi- mento extragiudiziale, incentrato su un accordo che sia conforme alle norme imperative e all’ordine pubblico contratto non negoziato fra qualsiasi soggetto sono réputée non écrite (artt. 5 e 6 d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/20141171). In sostanza Si precisa che nei contratti sinallagmatici la mancanza di equivalenza delle prestazioni non è stata introdotta causa di nullità (1168) che è prevista invece nell’art. 1169 in presenza di una «forma controprestazione illusoire ou dérisoire e nell’art. 1170 quando una clausola “prive de sobstance l’obligation xxxxxxxxx- xx xx xxxxxxxx”00. E’ prevista la caducité di autonomia privata assistita» da un avvocato per partecontratto quando venga a mancare uno dei suoi elementi essenziali (1186-1) in particolare in presenza di un gruppo di contratti coordinati alla realizzazione di una mede- sima operazione (1186-2-3). c) Gli effetti del contratto e la disciplina delle prove. Le novità sono sostanzialmente tre la disciplina dell’imprevision (1195), attraverso l’exceptio timoris (1220), la quale i coniugi possano regolare i profili patrimoniali della separazioneriduzione del prezzo (1223) che generalizza l’azione estimatoria, anche unita- riamente e in previsione di quelli del divorzio. Si noti che il consenso molte invece le consolidazioni dovute alla negoziazione assistita po- trebbe intervenire anche dopo aver raggiunto l’intesa sugli effetti economici della separazione o del divorzio. Ciò non implica affatto commercio di status; piuttosto i coniugigiurisprudenza, nel condizionare la sepa- razione o il divorzio consensuale all’intesa sui pro- fili economici, in un certo senso dispongono vali- damente del loro status 17. Gli elementi appena indicati della brevità della separazione, dello scioglimento anticipato della co- munione legale e della centralità dell’accordo modi- ficativo/estintivo dello status di coniuge raggiunto nel procedimento di negoziazione assistita, dovreb- bero indurre la giurisprudenza ad aprire alla validità degli accordi, anche prematrimoniali, in funzione “divorzio breve” uno degli indici della rilevanza delle «pattui- zioni e attribuzioni avvenute in occasione e in dipendenza della separazione». Il giudice del divorzio non può considerarle in- differenti perché nullenuova disciplina sulla résolution13.

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Samples: Riforma Del Contratto