Common use of XXXXXXX, Clause in Contracts

XXXXXXX,. Il recesso unilaterale, cit., pp. 2 e 200. ne di volontà recettizia che esercita un influsso di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattuale, ponendovi la parola fine 16, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di un rapporto giuridico e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di volersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recesso, i suoi effetti ed in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto di un dibattito, nel quale la parola fine non è stata per il momento pronunciata. Sarà sufficiente, allo scopo che ci proponiamo, dare atto dello stato del- la questione, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. Innanzitutto due preliminari distinzioni, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomento. La prima è quella tra recesso legale, che «appartiene in linea di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 e recesso convenzionale, che si ha quando è il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti la facoltà di recedere 19. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo del termine finale di durata, e recesso straor- 16 X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattuale, cit., p. 2; G.F. XXXXXXX, Il recesso unilaterale, cit., pp. 2 e 3-4 ove si riportano le due tesi della dottrina in forza delle quali: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione e 2) recesso vale per qualunque contratto finché le prestazioni sono integre; ma cfr. A. XXXXXXX, Contratto collettivo e li- bertà di recesso, in Arg. dir. lav., 1995, p. 35, e spec. p. 41 per il quale, invece, il recesso dal contratto collettivo di lavoro, ribaltando sulla parte receduta l’onere di riavviare le trattati- ve per giungere alla conclusione di un nuovo accordo, «costituisce non già una vicenda estintiva ma, sostanzialmente, una vicenda modificativa del contratto collettivo o, ancora meglio, l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa a formazione pro- gressiva». Per un riepilogo sulle varie definizioni ed in generale sulla natura, forma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), Codice Civile Com- mentato, Libro IV, coordinato da G. ALPA-X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXX, sub art. 1373, cit., p. 613.

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XXXXXXX,. Il recesso unilateralelavoro a termine nel diritto dell’Unione Europea, in R. DEL PUNTA-X. XXXXX (a cura di), op. cit., p. 1 ss.; X. XXXX, Il lavoro a termine tra modello europeo e regole nazionali, cit., p. 11 ss.; X. XX XXXXXX, L’effettività del diritto come obiettivo e come argomento. La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea tra interventismo e self restraint, in Lav. dir., 2014, p. 489 ss. 75 X. XXXXXXXXXX, op. cit., pp. 2 e 200. ne di volontà recettizia che esercita un influsso di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattuale, ponendovi la parola fine 16, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di un rapporto giuridico e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di volersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recesso, i suoi effetti ed in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto di un dibattito, nel quale la parola fine non è stata per il momento pronunciata. Sarà sufficiente, allo scopo che ci proponiamo, dare atto dello stato del- la questione, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. Innanzitutto due preliminari distinzioni, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomento. La prima è quella tra recesso legale, che «appartiene in linea di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 e recesso convenzionale, che si ha quando è il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti la facoltà di recedere 19. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo del termine finale di durata, e recesso straor- 16 23-24; X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattuale, cit., p. 2; G.F. XXXXXXXXXXXXXXX, Il recesso unilaterale, cit., pp. 2 e 3-4 ove si riportano le due tesi della dottrina in forza delle quali: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione e 2) recesso vale per qualunque contratto finché le prestazioni sono integre; ma cfr. A. XXXXXXX, Contratto collettivo e li- bertà di recessolavoro a termine, in Arg. dir. lav., 1995, p. 35, e spec. p. 41 per il quale, invece, il recesso dal contratto collettivo di lavoro, ribaltando sulla parte receduta l’onere di riavviare le trattati- ve per giungere alla conclusione di un nuovo accordo, «costituisce non già una vicenda estintiva ma, sostanzialmente, una vicenda modificativa del contratto collettivo o, ancora meglio, l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa a formazione pro- gressiva». Per un riepilogo sulle varie definizioni ed in generale sulla natura, forma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), Codice Civile Com- mentato, Libro IV, coordinato da G. ALPA-X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXX, sub art. 1373I contratti di lavoro, cit., p. 6131035 ss. Anche la nostra giurisprudenza ritiene che l’interpretazione funzionale delle diverse disposizioni dell’Accordo quadro presenta come obiettivo la creazione di «uno standard uniforme di tutele del lavoratore per prevenire le discriminazioni e l’abuso del ricorso al con- tratto a termine»: Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5072, in Riv. giur. lav., 2017, II, p. 3. sto, lo stesso Accordo quadro afferma esplicitamente che «l’utilizzazione dei con- tratti a tempo determinato basata su ragioni oggettive è un modo di prevenire gli abusi», lasciando così aperta la possibilità di utilizzare altri strumenti. In questo quadro, poiché l’attuale normativa interna prevede, oltre alle causali, praticamente tutte le forme di limitazione – la durata totale dei contratti, il numero massimo delle proroghe, il contingentamento percentuale, ecc. – lo spazio per l’in- tervento della contrattazione di prossimità non sembra mancare, purché nell’ambito di riferimento (aziendale o territoriale) rimanga in essere un efficiente apparato di tutele contro gli abusi. Pertanto, non si può escludere che il contratto di prossimità vada a rimuovere del tutto il requisito delle causali, dato che la permanenza degli altri meccanismi di tu- tela appare sufficiente ad assicurare il risultato voluto dalla direttiva. Del resto, la rimozione delle causali da parte del contratto di prossimità produrrebbe, nell’ambito di riferimento, una situazione analoga a quella che si aveva nel nostro ordinamento sino al 2018 (quindi compatibile con l’ordinamento comunitario) 76. Altrimenti, in modo meno incisivo, l’intervento della contrattazione di prossimi- tà potrebbe essere volto a razionalizzare le previsioni di legge, ad esempio elimi- nando nella prima causale la necessità che l’esigenza temporanea sia anche estranea all’ordinaria attività produttiva, ovvero rimuovendo nella terza causale il requisito della non programmabilità dell’incremento produttivo 77. E, naturalmente, nulla vie- ta al contratto collettivo (anche non di prossimità) di intervenire per specificare le condizioni previste dalla legge, in un’ottica di esemplificazione concreta rispetto ai singoli settori produttivi, qualora tale intervento rimanga all’interno del perimetro tracciato dal legislatore 78. Al di là delle causali, il contratto di prossimità potrebbe anche intervenire sul- l’apparato sanzionatorio, sostituendo la conversione prevista dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 con la previsione di una conseguenza esclusivamente eco- nomica, purché comunque congrua rispetto al fine di contenere gli abusi 79. La modi- fica della sanzione, ad esempio, potrebbe essere opportuna per i vizi di forma, nella 76 Cfr. X. XXXX, Il lavoro a termine tra modello europeo e regole nazionali, cit., p. 97 ss., e spec. p. 126 ss., la quale però, proprio con riferimento alla disciplina precedente alla riforma del 2018, solleva il dubbio che i vincoli di legge fossero troppo blandi per arginare gli abusi. 77 X. XXXXX-X. XXXXX, op. cit., p. 48, ritengono che «i contratti di prossimità potranno prevedere causali ulteriori legittimanti il contratto a termine ovvero derogare a quelle previste dal legislatore».

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Samples: Contratto a Termine: Nuove Causali E Vecchi Dilemmi

XXXXXXX,. Il recesso unilaterale, cit., pp. 2 e 200. ne di volontà recettizia che esercita un influsso di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattuale, ponendovi la parola fine 16, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di un rapporto giuridico e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di volersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recesso, i suoi effetti ed in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto di un dibattito, nel quale la parola fine non è stata per il momento pronunciata. Sarà sufficiente, allo scopo che ci proponiamo, dare atto dello stato del- la questione, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. Innanzitutto due preliminari distinzioni, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomento. La prima è quella tra recesso legale, che «appartiene in linea di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 e recesso convenzionale, che si ha quando è il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti la facoltà di recedere 19. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo del termine finale di durata, e recesso straor- 16 X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattuale, cit., p. 2; G.F. XXXXXXX, Il recesso unilaterale, cit., pp. 2 e 3-4 ove si riportano le due tesi della dottrina in forza delle quali: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione e 2) recesso vale per qualunque contratto finché le prestazioni sono integre; ma cfr. A. XXXXXXX, Contratto collettivo e li- bertà di recesso, in Arg. dir. lav., 1995, p. 35, e spec. p. 41 per il quale, invece, il recesso dal contratto collettivo di lavoro, ribaltando sulla parte receduta l’onere di riavviare le trattati- ve per giungere alla conclusione di un nuovo accordo, «costituisce non già una vicenda estintiva ma, sostanzialmente, una vicenda modificativa del contratto collettivo o, ancora meglio, l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa a formazione pro- gressiva». Per un riepilogo sulle varie definizioni ed in generale sulla natura, forma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), Codice Civile Com- mentato, Libro IV, coordinato da G. ALPA-X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXX, sub art. 1373Remedies in Contract, cit., p. 613231 ss.; X. XXXXXXXXXXX, L’ine- sistenza della distinzione tra regole di comportamento e di validità nel diritto italo- europeo, Napoli, 2013; X. XXXXXXXX, Violazione degli obblighi di informazione nei ser- vizi di investimento e rimedi contrattuali (a proposito di Xxxx. Sez. Un., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725), in Contr. impr., 2008, p. 936 ss.; X. XXXXXXXX, regole di condotta e regole di validità: verso il superamento del principio di non interferenza, in Corti salernitane, 2012, p. 339 ss.; X. XXXXXX, I rimedi per a violazione delle regole di ad accedere, in caso di contratti stipulati per effetto di pratiche commerciali sleali, alla categoria delle invalidità negoziali. Si è ipotizzato, anzi tutto, il ricorso all’azione di annullamento per dolo,54 soluzione che tuttavia si espo- ne ad alcune obiezioni, essenzialmente derivanti dall’inidoneità del rimedio di cui all’art. 1439 c.c. – considerato il limitato àmbito applicativo che lo caratterizza – a rispondere alle (più) ampie finalità protettive sottese alla riprovazione (e repressione) legislativa delle pratiche commerciali scorrette. Viene in considerazione, anzi tutto, l’assai controversa applicabilità del rimedio di cui all’art. 1439 c.c. alla reticenza55 e al mendacio, categorie con- cettuali alle quali propriamente devono ascriversi le pratiche omissive pre- viste nell’art. 22 cons. Dirimente appare inoltre la considerazione che, mentre l’azione di an- nullamento per dolo postula la dimostrazione del nesso causale fra raggiro e stipulazione, richiedendo pertanto che l’effetto decettivo si sia effettiva- mente compiuto, per contro il codice del consumo censura l’idoneità anche condotta degli intermediari finanziari (oltre la distinzione tra regole di validità e rego- le di responsabilità), in X. XXXXXXXXXXX (a cura di), Abuso del diritto e buona fede nei contratti, Torino, 2010, p. 303 ss.; X. XXXXX, Informazione pre-contrattuale e rimedi nella disciplina dell’intermediazione finanziaria, Milano, 2010; X.XXXXXXX, Discipli- ne preventive nei servizi di investimento: le Sezioni unite e la notte (degli investitori) in cui tutte le vacche sono nere, in Contratti, 2008, p. 406; I. XXXXXXXX, Dolo incidente e regole di correttezza, Napoli, 2010, p. 109 ss.; X. XXXXXXXX, Regole dei rapporti e regole del mercato, cit., p. 353 ss.; X. XXXXXXXX, Repressione delle pratiche sleali fra direttiva n. 29/2005/CE e sistema nazionale: riflessioni in vista del recepimento, in Corti pugliesi, 2007, p. 490. In giurisprudenza, x. Xxxx., 0 marzo 2001, n. 3272, in Rep. Foro it., 2001, voce Contratto in genere, n. 449.

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XXXXXXX,. Il recesso unilaterale, cit., ppp. 257; M. XXXXXX, Diritto civile. 2 e 200Il contrat- to, Xxxxxxx, Milano, 2000, p. 733; vedi anche Pret. ne di volontà recettizia che esercita un influsso di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattualeNovara, ponendovi la parola fine 16, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di un rapporto giuridico e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di volersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recesso, i suoi effetti ed in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto di un dibattito, nel quale la parola fine non è stata per il momento pronunciata. Sarà sufficiente, allo scopo che ci proponiamo, dare atto dello stato del- la questione, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. Innanzitutto due preliminari distinzioni, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomento. La prima è quella tra recesso legale, che «appartiene in linea di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 e recesso convenzionale, che si ha quando è il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti la facoltà di recedere 19. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo del termine finale di durata, e recesso straor- 16 X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattuale5 giugno 1990, cit., p. 2297; G.F. XXXXXXXPret. Milano, Il recesso unilaterale, cit., pp. 2 e 3-4 ove si riportano le due tesi della dottrina in forza delle quali: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione e 2) recesso vale per qualunque contratto finché le prestazioni sono integre; ma cfr. A. XXXXXXX, Contratto collettivo e li- bertà di recesso3 agosto 1989, in ArgRiv. it. dir. lav., 19951990, II, p. 3574 con nota di X. XXXXX, e specSuc- Xxxxxx, dunque, coerente con quanto sinora sostenuto affermare che è onere della parte che intende sciogliersi dalle obbligazioni assunte, darne comunicazione all’altra parte con un congruo anticipo, in modo, quanto- meno, da consentire a quest’ultima di riorganizzare l’assetto dei propri in- teressi. p. 41 per Occorre, poi, ancora valutare se, dato il qualepreavviso, sia onere della parte recedente quello di rinegoziare con la parte receduta le eventuali nuove condizioni del contratto. La risposta non può certamente essere univoca, dipendendo, invece, dalla fattispecie concreta nei confronti della quale viene esercitato il reces- so e quindi, innanzitutto, dalla possibilità e/o dall’interesse a tentare un nuovo accordo sostitutivo di quello receduto. Qualora ciò sia possibile e/o interessante, e fermo restando il fatto che in ogni caso si tratta di un mero onere a trattare, senza obbligo di conclu- dere, il periodo di preavviso rivestirà altresì la funzione di indicare alla par- te receduta il tempo durante il quale avanzare nuove proposte contrattuali. Proposte che, lo si ripete, non hanno in ogni caso efficacia vincolante nei confronti del recedente, il quale resta del tutto libero di decidere se con- trattare. Non è, invece, necessario il consenso della parte receduta: il recesso dal contratto collettivo o- pera, infatti, a prescindere dalla volontà dell’altro contraente il quale non può, quindi, con il suo veto cristallizzare la situazione in essere 57. Infine, ritiene ancora alcuna giurisprudenza che il recesso sia soggetto ad un vincolo formale. Al fine di lavoroevitare situazioni di incertezza, ribaltando sulla parte receduta l’onere è, cioè, necessario che esso si esprima in una manifestazione di riavviare le trattati- ve per giungere volontà espressamente ed univocamente diretta alla conclusione di un nuovo accordorisoluzione del rapporto 58. 57 Così Cass., «costituisce non già una vicenda estintiva masez. lav., sostanzialmente18 settembre 2007, una vicenda modificativa del contratto collettivo on. 19351. 58 Pret. Milano, ancora meglio, l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa a formazione pro- gressiva». Per un riepilogo sulle varie definizioni ed in generale sulla natura, forma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), Codice Civile Com- mentato, Libro IV, coordinato da G. ALPA-X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXX, sub art. 13733 agosto 1989, cit., p. 613che ha negato che lo svolgimento di trattative con le varie organizzazioni sindacali e la conclusione di un accordo modificativo con terzi costi- tuissero un «sintomo univoco di volontà di recedere unilateralmente dagli accordi sindaca- li preesistenti».

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XXXXXXX,. (Il recesso unilateralecontratto, cit., pp67) afferma che il comma «01» rafforza la tesi dell’applicazione dell’art. 2 e 2001419, comma 2, c.c. ne di volontà recettizia che esercita un influsso di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattuale, ponendovi la parola fine 16, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di un rapporto giuridico e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di volersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recesso, i suoi effetti ed in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto di un dibattito, nel quale la parola fine non è stata per il momento pronunciata. Sarà sufficiente, allo scopo che ci proponiamo, dare atto dello stato del- la questione, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. Innanzitutto due preliminari distinzioni, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomento. La prima è quella tra recesso legale, che «appartiene in linea di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 e recesso convenzionale, che si ha quando è il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti la facoltà di recedere 19. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo del termine finale di durata, e recesso straor- 16 In senso analogo X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattualeLe novità, cit., p. 111.‌ 134 In questo caso l’invalidità opera ai sensi dell’art. 1419, comma 2; G.F. XXXXXXX, Il recesso unilaterale(o 1339) c.c. anche in mancanza di una disposizione che espressamente preveda la nullità e l’effetto sostitutivo. Rinvio, su tali aspetti a X. XXXXXXXX, La nuova legge, cit., pp. 2 e 3-4 ove si riportano le due tesi della dottrina in forza delle quali: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione e 2) recesso vale per qualunque contratto finché le prestazioni sono integre407 ss.; ma cfr. A. XXXXXXX, Contratto collettivo e li- bertà di recesso, in Arg. dir. lavID., 1995, p. 35, e spec. p. 41 per il quale, invece, il recesso dal contratto collettivo di lavoro, ribaltando sulla parte receduta l’onere di riavviare le trattati- ve per giungere alla conclusione di un nuovo accordo, «costituisce non già una vicenda estintiva ma, sostanzialmente, una vicenda modificativa del contratto collettivo o, ancora meglio, l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa Lavoro a formazione pro- gressiva». Per un riepilogo sulle varie definizioni ed in generale sulla natura, forma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), Codice Civile Com- mentato, Libro IV, coordinato da G. ALPA-X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXX, sub art. 1373tempo determinato, cit., p. 6139 (con indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali) e, più recentemente, a P. M. PUTTI, La nullità parziale, Napoli, 2002, 168 ss. 135 Per le indicazioni bibliografiche degli autori civilistici su tali aspetti rinvio a X. XXXXXXXX, La nuova legge, cit., 406 ed a P.M. PUTTI, op. ult. cit., 150 ss. 136 C. Cost. 15 luglio 2005, n. 283, ADL, 2005, 895 ss. 1419, comma 1, c. c., con conservazione del contratto «sempre che la clausola nulla non risulti avere carattere essenziale per entrambe le parti del rapporto nel senso che, in particolare, anche il lavoratore, il quale di regola aspira ad un impiego a tempo pieno, non avrebbe stipulato il contratto se non con la clausola di riduzione di orario». La sentenza è stata interpretata nel senso della possibile applicazione, anche nel rapporto di lavoro, dell'art. 1419, comma 1, c.c., con la necessità, nel contratto a t. determinato, di ricostruire la volontà delle parti al fine di verificare l'essenzialità o meno del termine137. E, qualora quest’ultima fosse verificata, vi dovrebbero essere le conseguenze già descritte (estinzione del contratto, applicazione dell'art. 2126 c.c. ecc.). Va subito osservato che la sentenza del 2005 sembra affermare, almeno indirettamente, che il tempo pieno é una "regola" imperativa, rispetto alla quale il part­time si pone come eccezione (che doveva essere espressamente stipulato per iscritto, a pena di invalidità)138. Ma se è così, va ricordato che, ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. la sostituzione con la norma imperativa prevale sulla volontà delle parti anche se l'invalidità sarebbe, per i soggetti stipulanti, tale da inficiare l'intero contratto. In questo caso, in sostanza, il primo comma dell'art. 1419 c.c. non è applicabile, perché le intenzioni dei contraenti sono irrilevanti per l’esigenza di far prevalere il regolamento imperativo della legge e gli interessi da questa tutelati. Per le stesse ragioni, il principio espresso dalla Corte Costituzionale non potrebbe mai essere esteso al contratto a termine, dove sono norme imperative sia quella che prevede il t. indeterminato come «regola», sia quelle che disciplinano le condizioni per la legittima apposizione del termine (e vi è quindi spazio solo per il secondo comma dell’art. 1419 c.c.). 137 X. XXXXXXXXXXX, Il contratto a tempo determinato, cit., 481 ss. ed ev. altri.

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XXXXXXX,. Il recesso unilateraleX'XXX XX ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, cit.in tutto o in parte, pp. 2 e 200. ne in qualsiasi momento, con preavviso di volontà recettizia che esercita un influsso almeno 30 giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata R.R. nei seguenti casi: □ giusta causa; □ mutamenti di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattualeorganizzativo, ponendovi quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento della struttura utilizzatrice, accorpamento o soppressione delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale; □ qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la parola fine 16prosecuzione in tutto o in parte. □ Affidamento in House del servizio. Si conviene che per giusta causa si intendono, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di un rapporto giuridico a titolo meramente esemplificativo e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di volersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recessonon esaustivo, i suoi effetti seguenti casi: □ concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario; □ qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto appalti di un dibattitoservizi pubblici e, nel quale la parola fine non è stata per comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal presente Capitolato Speciale; □ ogni altra fattispecie che faccia venir meno il momento pronunciata. Sarà sufficiente, allo scopo che ci proponiamo, dare atto dello stato del- la questione, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. Innanzitutto due preliminari distinzioni, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomento. La prima è quella tra recesso legale, che «appartiene in linea rapporto di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 e recesso convenzionale, che si ha quando è fiducia sottostante il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti e/o ogni singolo rapporto attuativo. Dalla data di efficacia del recesso la facoltà di recedere 19. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo del termine finale di durata, e recesso straor- 16 X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattuale, cit., p. 2; G.F. XXXXXXX, Il recesso unilaterale, cit., pp. 2 e 3-4 ove si riportano le due tesi della dottrina in forza delle quali: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione e 2) recesso vale per qualunque contratto finché ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni sono integre; ma cfr. A. XXXXXXXcontrattuali, Contratto collettivo assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'ASL AT In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e li- bertà le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di recesso, in Arg. dir. lavnatura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese., 1995, p. 35, e spec. p. 41 per il quale, invece, il recesso dal contratto collettivo di lavoro, ribaltando sulla parte receduta l’onere di riavviare le trattati- ve per giungere alla conclusione di un nuovo accordo, «costituisce non già una vicenda estintiva ma, sostanzialmente, una vicenda modificativa del contratto collettivo o, ancora meglio, l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa a formazione pro- gressiva». Per un riepilogo sulle varie definizioni ed in generale sulla natura, forma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), Codice Civile Com- mentato, Libro IV, coordinato da G. ALPA-X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXX, sub art. 1373, cit., p. 613.

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XXXXXXX,. (Parere all’Assemblea). Il recesso unilateraleComitato inizia l’esame. Xxxxxx XXXX (FI), cit.relatore, pp. 2 e 200. ne illustrando il decreto-legge recante talune modifiche al codice di volontà recettizia che esercita un influsso procedura civile in materia di giudizio necessario secondo equita`, per quanto riguarda i profili di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattualefi- nanziario di competenza della Commis- sione bilancio, ponendovi osserva che l’articolo 1-ter – introdotto dalla Commissione di merito – modifica il comma 4 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, disponendo l’incremento da 1.033 a 1.100 euro della soglia minima di esenzione dal contributo unificato che, secondo la parola fine 16vigente normativa, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto e` versato nella misura fissa di un rapporto giuridico 62 euro per i processi di valore rientrante nella classe tra i 1.033 e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara i 5.165 euro. L’innalzamento della soglia di volersi ritirare dal rapporto esenzione da tale contributo determina pertanto minori entrate non quantificate e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recesso, i suoi effetti ed in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto di un dibattito, nel quale la parola fine non è stata coperte per il momento pronunciatabilancio dello Stato. Sarà sufficientePer quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, allo scopo rileva che ci proponiamol’arti- colo aggiuntivo Cirielli 1-ter. 02, dare atto dello stato del- tra l’altro, attribuisce alla regione Lazio la questionesomma di 19 milioni di euro destinata alle occor- renze finanziarie della gestione liquidato- ria dell’Azienda Xxxxxxx X, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupatiponendo il relativo onere a carico dell’esercizio finan- ATTI DEL GOVERNO ziario 2002, ormai chiuso. Innanzitutto due preliminari distinzioniOsserva, infine, che s’incontrano sovente i restanti emendamenti trasmessi non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Il sottosegretario Xxxx XXXXX conferma che l’aumento del limite di esenzione dal contributo unificato comporta una perdita di gettito – quantificata dal dipartimento per le politiche fiscali in circa 1,8 milioni di euro annui – per la quale manca la necessaria norma di copertura. Concorda quanto al resto con il rela- tore. Xxxxxx XXXX (FI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere: Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito: sia soppresso l’articolo 1-ter. Sugli emendamenti trasmessi dall’As- semblea: sull’emendamento 1-ter.02 Cirielli, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e coper- tura. sui restanti emendamenti contenuti nel trattare l’argomentofascicolo 1. Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore. La prima è quella tra recesso legale, che «appartiene in linea di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 e recesso convenzionale, che si ha quando è il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti la facoltà di recedere 19seduta termina alle 11. La seconda è quella tra recesso ordinarioseduta comincia alle 11. Schema di regolamento su funzionamento e disci- plina soprintendenze. Atto n. 176. La Commissione prosegue l’esame, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo ini- ziato nella seduta del termine finale di durata, e recesso straor- 16 X. 6 marzo 2003. Xxxxxxxxx XXXXXXXXX, Vincolo contrattualepresidente, cit., p. 2; G.F. XXXXXXX, Il recesso unilaterale, cit., ppri- corda che nella seduta precedente l’esame e` stato rinviato per consentire al Governo di approfondire i rilievi formulati dal relatore. 2 e 3-4 ove si riportano le due tesi della dottrina in forza delle qualin. 720. Xxxxxx XXXX (FI) formula quindi la seguente proposta di parere: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione e 2) recesso vale per qualunque contratto finché le prestazioni sono integre; ma cfr. A. XXXXXXX, Contratto collettivo e li- bertà di recesso, in Arg. dir. lav., 1995, p. 35, e spec. p. 41 per il quale, invece, il recesso dal contratto collettivo di lavoro, ribaltando sulla parte receduta l’onere di riavviare le trattati- ve per giungere alla conclusione di un nuovo accordo, «costituisce non già una vicenda estintiva ma, sostanzialmente, una vicenda modificativa del contratto collettivo o, ancora meglio, l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa a formazione pro- gressiva». Per un riepilogo sulle varie definizioni ed in generale sulla natura, forma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), Codice Civile Com- mentato, Libro IV, coordinato da G. ALPA-X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXX, sub art. 1373, cit., p. 613.PARERE FAVOREVOLE

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XXXXXXX,. Il recesso unilaterale, cit., pplavoro autonomo. 2 Contratto d’opera e 200. ne di volontà recettizia che esercita un influsso di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattuale, ponendovi la parola fine 16, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di un rapporto giuridico e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di volersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recesso, i suoi effetti ed in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto di un dibattito, nel quale la parola fine non è stata per il momento pronunciata. Sarà sufficiente, allo scopo che ci proponiamo, dare atto dello stato del- la questione, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. Innanzitutto due preliminari distinzioni, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomento. La prima è quella tra recesso legale, che «appartiene in linea di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 e recesso convenzionale, che si ha quando è il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti la facoltà di recedere 19. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo del termine finale di durata, e recesso straor- 16 X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattualeprofessioni intellettuali, cit., p. 216 ss., chiarisce: «il concetto giuridico del lavoro indipendente rileva, agli occhi degli inter- preti, in quanto forma antitetica della locazione di opere, da individuare vuoi in base alla natura del lavoro prestato – da cui, ad esempio, la criticata distinzione di origine tedesca tra Akkordvertrag (lavoro a cottimo, autonomo) e Zeitlohnvertrag (lavoro a tempo, subordina- to) – ovvero in ragione della Costituzione economica del rapporto, vale a dire del modo col quale le parti considerano il lavoro nei due rispettivi contratti; G.F. od ancora in base all’og- getto dell’obbligazione […]. Il lavoro autonomo, in sostanza, riassume l’idea di redemptor: di colui che, dominando la tecnica, si assume il lavoro (normalmente di più committenti contemporaneamente), lo dirige, ne sopporta il periculum rispondendo della bonitas operis; così adempiendo ad una precisa funzione economica di scambio, senza con ciò dover svol- xxxx quell’altra funzione di interposizione tra fattori della produzione e consumo, propria dell’imprenditore (in senso tecnico)». dovuta rispettando le pattuizioni convenzionali e le regole d’arte, ma gode di ampia autonomia decisionale 24. Si noti come sia possibile parlare di subordinazione socio-economica e giuridica: nel primo caso, si tratta di una circostanza di fatto che contrap- pone chi detiene i mezzi di produzione e chi, non essendo provvisto di ri- sorse adeguate a produrre autonomamente, mette a disposizione di altri sog- getti le proprie energie e le proprie qualità; nel secondo caso, invece, si de- scrive una condizione che può concretare, a seconda del ruolo ricoperto dal lavoratore all’interno dell’azienda, posizioni di debolezza forte o ridotta 25. Al fine di meglio comprendere cosa sia il vincolo di subordinazione, oc- corre però richiamare l’art. 2094 c.c., ove si stabilisce che è prestatore di la- voro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’im- presa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sot- to la direzione dell’imprenditore. L’oggetto del contratto è individuabile nel lavoro e nella retribuzione, e presenta aspetti simili a quello del contratto di lavoro autonomo, potendo essere un’attività intellettuale o manuale 26; la causa del negozio consiste nello scambio tra lavoro eterodiretto e retribu- zione e si differenzia da quella del negozio d’opera perché l’attività del di- 24 È stato sostenuto che l’obbligazione del prestatore d’opera costituisce una obbliga- zione di risultato, mentre quella del lavoratore subordinato è una obbligazione di mezzi. Sul punto, si veda infra, sub cap. II. X. XXXXXXX, Il recesso unilaterale, cit., pplavoro autonomo. 2 Contratto d’opera e 3-4 ove si riportano le due tesi della dottrina in forza delle quali: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione e 2) recesso vale per qualunque contratto finché le prestazioni sono integre; ma cfr. A. XXXXXXX, Contratto collettivo e li- bertà di recesso, in Arg. dir. lav., 1995, p. 35, e spec. p. 41 per il quale, invece, il recesso dal contratto collettivo di lavoro, ribaltando sulla parte receduta l’onere di riavviare le trattati- ve per giungere alla conclusione di un nuovo accordo, «costituisce non già una vicenda estintiva ma, sostanzialmente, una vicenda modificativa del contratto collettivo o, ancora meglio, l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa a formazione pro- gressiva». Per un riepilogo sulle varie definizioni ed in generale sulla natura, forma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), Codice Civile Com- mentato, Libro IV, coordinato da G. ALPA-X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXX, sub art. 1373fessioni intellettuali, cit., p. 613181, chiarisce come si possa accettare una distinzione dei due tipi di lavoro basata sull’oggetto della prestazione più che sull’oggetto dell’obbligazione. «Nell’un caso l’opus visto come risultato di attività da compiersi dall’obbligato, nell’altro l’attività contemplata in sé, a prescindere dal compimento di un’opera. Il che, sia ben chia- ro, consente di apprezzare con immediatezza il lato empirico descrittivo del rapporto di la- voro autonomo, ossia il valore empirico globale di una sequenza di contegni: non differen- ziando la sorte effettuale della situazione scaturente dall’atto, ma cogliendo la produzione e destinazione del risultato ultimo dell’attività lavorativa». 25 Già X. XXXXXXX, Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano, cit., p. 29, nel rile- vare che il contratto di lavoro subordinato attribuisce al creditore della prestazione il diritto di essere a contatto con il lavoro, di dirigerlo, di sorvegliarlo e di indirizzarlo, no- ta che la subordinazione non ha sempre la medesima intensità: «può andare da un maxi- mum, come è per l’operaio o per lo scrivano che lavorano sotto la incessante guida del capo di fabbrica o d’ufficio, sino a un minimum, come è per il direttore di banca, che ha anche un’iniziativa propria. Questo si spiega colla natura e coll’importanza delle singole prestazioni […]». 26 Sul punto cfr. X. XXXXXXXX-X. XXXXXXXX, Il lavoro autonomo. Contratto d’opera, cit., nonché X. XXXXXX, Il contratto di lavoro, I, cit., p. 259, il quale rileva che «sia l’art. 2222, sia l’art. 2094, a differenza dell’art. 1655, indicano dunque come connotato essenziale delle fattispecie rispettivamente definite la prestazione dedotta in contratto consistente nello svolgimento di un lavoro, cioè in un facere a carattere eminentemente personale». pendente è eterodiretta, contrariamente all’agire del prestatore d’opera 27. Si deve riflettere che il lavoro subordinato è da sempre una categoria collegata all’impresa, in quanto il prestatore di lavoro è inserito nella orga- nizzazione imprenditoriale e svolge la sua attività coordinandosi con essa ed usufruendo delle strutture messe a disposizione dall’imprenditore 28. Ta- le circostanza ha indotto alcuni a considerare un rapporto di lavoro come subordinato esclusivamente in ragione dell’inserimento del lavoratore nel- l’impresa, qualificando invece come autonoma la prestazione svolta al di fuo- ri di essa. In tale ottica, il vincolo di subordinazione consisterebbe nel me- ro rapporto di fatto tra prestatore e datore di lavoro, senza considerare le scelte di autonomia negoziale delle parti contrattuali. L’impostazione appena esposta risente di retaggi derivanti dal diritto pre- industriale, ove si conosceva soltanto la distinzione, di cui si è parlato, fra locatio operis e locatio operarum, e, pertanto, si qualificava quest’ultima fat- tispecie come una prestazione di lavoro dipendente, individuando nel pre- statore il soggetto dipendente del datore di lavoro, in quanto inserito nell’organizzazione di quest’ultimo e gravato dell’obbligo di svolgere la sua attività in modo continuativo e durevole al servizio di esso, verso un com- penso fisso orario o mensile. Il lavoro subordinato si distingueva esclusiva- mente in ragione della dipendenza del prestatore dal datore di lavoro: la ca- tegoria della subordinazione non era compiutamente formulata, perché il concetto di dipendenza pone in capo al lavoratore il solo obbligo di svol- xxxx una prestazione continuativa, mentre quello di subordinazione rende il lavoratore medesimo soggetto al potere direttivo del creditore, potere di- rettivo che si concretizza nell’assoggettamento del prestatore alle decisioni organizzative del suo datore di lavoro 29.

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XXXXXXX,. Il recesso unilateraleXx risoluzione per inadempimento, cit., pp. 2 e 200. ne di volontà recettizia che esercita un influsso di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattuale459 ss., ponendovi la parola fine 16, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di un rapporto giuridico e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di volersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recessoriferisce del so- stanziale accordo della dottrina, i suoi effetti ed fatta eccezione per l’autorevole opinione di Xxxx. Cfr., più di recente, X. XXXXXXX, Il processo nella risoluzione del contratto per inadempimento, in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto Le ragioni del diritto. Scritti in onore di un dibattitoXxxxx Xxxxxxx, nel quale la parola fine non è stata I, Milano, 1995, 437 ss. 12 G.G. XXXXXXX, La risoluzione per il momento pronunciata. Sarà sufficiente, allo scopo che ci proponiamo, dare atto dello stato del- la questione, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. Innanzitutto due preliminari distinzioni, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomento. La prima è quella tra recesso legale, che «appartiene in linea di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 e recesso convenzionale, che si ha quando è il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti la facoltà di recedere 19. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo del termine finale di durata, e recesso straor- 16 X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattualeinadempimento, cit., p. 2; G.F. XXXXXXX462 s.: «se la domanda di risoluzio- ne precludesse la domanda di esecuzione specifica o del risarcimento del danno, Il recesso unilateralesi toglierebbe al creditore la possibilità di servirsi del mezzo, che in un determinato momento meglio soddisfa il suo interesse (si pensi all’ipotesi, in cui, durante le more del giudizio di risoluzione sia diven- tata possibile, diversamente che dall’inizio, l’esecuzione specifica), frustrando così lo stesso sco- po per cui è stata introdotta la risoluzione, quello della massima possibile coincidenza tra l’interesse riconosciuto legislativamente e l’interesse tutelato giudiziariamente». Nel pensiero dell’Autore, l’opinione qui riportata è anche conseguenza della concezione della risoluzione per inadempimento come sanzione per l’inadempiente, opinione che è stata tra quelle sostenute nella ricostruzione del «fondamento» della risoluzione per inadempimento, che costituisce un tòpos della letteratura sulla risoluzione. Si vedano, fra le più autorevoli trattazioni recenti, X. XXXXXX, Inattuazione e risoluzione, cit., pp. 2 e 3-4 ove si riportano le due tesi della dottrina in forza delle quali: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione e 2) recesso vale per qualunque contratto finché le prestazioni sono integre19 ss.; ma cfr. A. XXXXXXX, Contratto collettivo e li- bertà di recesso, in Arg. dir. lav., 1995, p. 35, e spec. p. 41 per il quale, invece, il recesso dal contratto collettivo di lavoro, ribaltando sulla parte receduta l’onere di riavviare le trattati- ve per giungere alla conclusione di un nuovo accordo, «costituisce non già una vicenda estintiva ma, sostanzialmente, una vicenda modificativa del contratto collettivo o, ancora meglio, l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa a formazione pro- gressiva». Per un riepilogo sulle varie definizioni ed in generale sulla natura, forma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), Codice Civile Com- mentato, Libro IV, coordinato da G. ALPA-X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXX, sub art. 1373La risoluzione per inadempimento, mancava un’autorevole, ma minoritaria, opinione dissenziente, la quale ri- cit., 6 ss.; G. SICCHIERO, La risoluzione per inadempimento, cit., p. 61336 ss. Si vedano inoltre B. GRAS- SO, ffccezione d’inadempimento e risoluzione del contratto (Profili generali), Napoli, 1973, 21 ss.;

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XXXXXXX,. Il recesso unilateralecontratto, cit., pp627. 2 e 200. ne di volontà recettizia che esercita un influsso di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattuale, ponendovi la parola fine 16, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di un rapporto giuridico e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di volersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recesso, i suoi effetti ed in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto di un dibattito, nel quale la parola fine non è stata per il momento pronunciata. Sarà sufficiente, allo scopo che ci proponiamo, dare atto dello stato del- la questione, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. Innanzitutto due preliminari distinzioni, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomento. La prima è quella tra recesso legale, che «appartiene in linea di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 e recesso convenzionale, che si ha quando è il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti la facoltà di recedere 19. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo del termine finale di durata, e recesso straor- 16 91 Così X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattualeop. cit., 349 s., che conclude nel senso dell’inesistenza in tal caso di un fondo comune (sul presupposto che non possano aversi contemporaneamente conferimenti tradizionali e apporto di patrimonî destinati). 92 X. XXXXXXXXX, op. cit., 356 ss.; X. XXXXXXX-X. XXXXX, Il «contratto di rete», cit., p. 2515. 93 Favorevole X. XXXXXX, La nuova normativa sui contratti di rete (Legge 33/2009) ed il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico affare, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, n. 1/2009, 52; G.F. dubita X. XXXXXXX, Il recesso unilateralecontratto, cit., pp. 2 e 3-4 ove si riportano le due tesi della dottrina 627; in forza delle quali: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione e 2) recesso vale per qualunque contratto finché le prestazioni sono integre; ma cfr. A. XXXXXXX, Contratto collettivo e li- bertà di recesso, in Arg. dir. lav., 1995, p. 35, e spec. p. 41 per il quale, invece, il recesso dal contratto collettivo di lavoro, ribaltando sulla parte receduta l’onere di riavviare le trattati- ve per giungere alla conclusione di un nuovo accordo, «costituisce non già una vicenda estintiva ma, sostanzialmente, una vicenda modificativa del contratto collettivo o, ancora meglio, l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa a formazione pro- gressiva». Per un riepilogo sulle varie definizioni ed in generale sulla natura, forma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), Codice Civile Com- mentato, Libro IV, coordinato da G. ALPA-senso contrario X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXXXXXXX, sub art. 1373Il «contratto di rete», cit., p. 613515; P. IAMICELI, Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale, in AA.VV., Il contratto di rete, a cura di X. Xxxxxxx, Bologna, 2009, 85; E.M. TRIPPUTI, op. cit., 75 ss. controverso poiché nello zibaldone che è il comma 4 ter ad un certo punto il legislatore del 2012 si è curato di aggiungere che «il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto… » (corsivo mio); inoltre, la lett. e attribuisce all’organo comune la rappresentanza della rete-soggetto, sicché si è detto che la nomina di questo sarebbe condicio sine qua non della soggettività94. Ora, è facile immaginare che nella pratica un organo comune sia sempre istituito, sicuramente quando la rete voglia operare sul mercato, ma forse anche ove si limiti a governare i rapporti inter-imprenditoriali fra gli aderenti, sicché il problema rischia di essere più teorico che pratico. Devo confessare però che la tesi dell’obbligatorietà dell’organo comune non mi convince95: la lett. e esordisce indicandone chiaramente il carattere facoltativo e detta una regola sulla rappresentanza per il caso in cui vi sia, ma non lo impone. E così anche il precetto negativo aggiunto nella prima parte del comma sembra più che altro dettato dalla preoccupazione contingente di chiarire una volta per tutte che non vi è alcun automatismo fra adozione di una struttura corporativa ed entificazione della rete96. Resta peraltro da dire, per completezza, che l’assenza di un organo comune impone di chiedersi a chi sia affidata la gestione e la rappresentanza della rete e mi sembra che la soluzione più equilibrata sia di far applicazione analogica dell’art. 2257 cod. civ. e riconoscere a ciascuna impresa retista il potere di agire e di rappresentare la rete in modo disgiuntivo.

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XXXXXXX,. Il recesso unilateraleLa somministrazione, cit., pp. 2 e 200. ne di volontà recettizia che esercita un influsso di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattuale181 ss X. XXXXX, ponendovi la parola fine 16, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di un rapporto giuridico e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di volersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recesso, i suoi effetti ed in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto di un dibattito, nel quale la parola fine non è stata per il momento pronunciata. Sarà sufficiente, allo scopo che ci proponiamo, dare atto dello stato del- la questione, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. Innanzitutto due preliminari distinzioni, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomento. La prima è quella tra recesso legale, che «appartiene in linea di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 e recesso convenzionale, che si ha quando è il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti la facoltà di recedere 19. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo del termine finale di durata, e recesso straor- 16 X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattuale, cit., p. 2; G.F. XXXXXXX, Il recesso unilateralesomministrazione, cit., pp. 2 353 ss. Altro orientamento è favorevole ad escludere l’ammissibilità del recesso senza preavviso, pur in presenza di giusta causa, riconoscendo un difficile coordinamento tra gli artt. 1569 e 3-4 ove 1564 cod. cit., in quanto: «il diritto di recesso in tronco è previsto dal legislatore quando si riportano le due tesi verifica una situazione fortuita e non in caso di inadempimento o di violazione della dottrina in forza delle quali: 1) fiducia, limitando il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione e 2) recesso vale per qualunque contratto finché le prestazioni sono integre; ma cfr. A. XXXXXXX, Contratto collettivo e li- bertà di giusta causa solo ai contratti a tempo determinato».104 Dall’analisi degli effetti del recesso, emerge che questo produce i suoi effetti ex nunc, in Arg. dir. lav., 1995, p. 35, e spec. p. 41 per il quale, invece, il recesso dal contratto collettivo di lavoro, ribaltando sulla parte receduta l’onere di riavviare le trattati- ve per giungere alla conclusione di un nuovo accordo, «costituisce non coerenza con quanto affermato nel già una vicenda estintiva ma, sostanzialmente, una vicenda modificativa del contratto collettivo o, ancora meglio, l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa a formazione pro- gressiva». Per un riepilogo sulle varie definizioni ed in generale sulla natura, forma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), Codice Civile Com- mentato, Libro IV, coordinato da G. ALPA-X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXX, sub citato art. 1373, 2˚ co., cod. cit.; vanno quindi adempiute comunque le prestazioni in scadenza durante il decorso del tempo di preavviso.105 Le imprese di grandi dimensioni sovente ricorrono a forme di decentramento produttivo, p. 613.affidando ad altre imprese la lavorazioni di prodotti o singoli componenti del bene finale attraverso specifici contratti.106 Con il termine “subfornitura industriale” ci si riferisce alla mera esternalizzazione di una fase del ciclo produttivo, attraverso cui un’impresa decentra la sua attività, affidando ad altra impresa una realizzazione ancillare al prodotto finito.107 Il contratto di subfornitura propriamente detto, invece, è caratterizzato dall’accordo, tra committente e subfornitore, attraverso cui il secondo si obbliga ad adempiere un obbligo nei confronti di un terzo, derivante da un contratto concluso in precedenza tra il

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XXXXXXX,. Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, in Il recesso unilaterale, cit., pp. 2 e 200. ne di volontà recettizia che esercita un influsso di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattuale, ponendovi la parola fine 16, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di un rapporto giuridico e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di volersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recesso, i suoi effetti ed in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto di un dibattitoLa sezione IV del capo III della legge fallimentare, nel quale disciplinare gli effetti del fallimento sui contratti pendenti, si limitava infatti esclusivamente a regolare in maniera distinta determinati “tipi contrattuali” legali (vendita non ancora eseguita da entrambi contraenti; contratto di somministrazione, contratti di associazione in partecipazione, contratti di conto corrente, mandato, commissione, appalto, assicurazione), sotto-tipi legali (vendita a termine ovvero a rate; locazione di immobili, contratti di borsa a termine), e, infine, tipi nominativi ricompresi in leggi speciali (contratto di edizione). L'approccio ricostruttivo di fondo continuava dunque ad essere quello connesso alla singolare natura dei contratti, «sui quali scende la parola fine non è stata per falcidia del fallimento, che li coglie di sorpresa tra il momento pronunciatadella conclusione e quello dell'esecuzione»19. Sarà sufficienteContratti che la stessa dottrina definiva «interrotti ed imperfetti, allo scopo perché le loro prestazioni risultano, al momento della dichiarazione di fallimento, non eseguite, o quanto meno non integralmente eseguite, ma che, a seguito della revoca del fallimento, possono riprendere vita, nel senso che ci proponiamol'ex fallito, dare atto dello stato del- tornato in bonis, se essi nel frattempo non abbiano avuto alcuna definitiva esecuzione da diritto fallimentare riformato, Commento sistematico, a cura di X. Xxxxxxx Xx Xxxx, Padova, 2007, p. 213, la questionerubrica della Sezione IV, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. Innanzitutto due preliminari distinzioniprima della riforma, era «giustamente molto enfatica», in quanto «sembrava promettere una disciplina organica dei rapporti giuridici preesistenti, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomentoin realtà non esisteva». La prima è quella tra recesso legaleSecondo Xxxxxxx Xx e Borgioli, che «appartiene in linea Il Fallimento, Milano, 1995, p. 372, nota 1, la rubrica della Sezione IV, ante riforma, si limitava a raggruppare norme frammentarie, scarsamente coordinate e notevolmente lacunose, le quali, molto modestamente, si limitavano a regolare distintamente alcuni specifici rapporti, trascurandone molti altri di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 pur notevole importanza e recesso convenzionale, che si ha quando è il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti la facoltà di recedere 19neppure tentando un regolamento organico e sistematico della materia. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo del termine finale di durata, e recesso straor- 16 19In tal senso X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattuale, op. ult. cit., p. 2; G.F. XXXXXXX125. parte del curatore, Il recesso unilateraleavrà diritto di pretenderne l'adempimento, cit.dovendone ovviamente eseguire anche le obbligazioni»20. Ciò posto, pp. 2 era però evidente che, nel limitare la previsione soltanto ad alcuni tipi negoziali, e 3-4 ove si riportano le due tesi in difetto di un regolamento organico e sistematico della dottrina in forza delle quali: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione materia, l’originario impianto normativo finiva per alimentare dubbi interpretativi e 2) recesso vale per qualunque contratto finché le prestazioni sono integre; ma cfr. A. XXXXXXX, Contratto collettivo e li- bertà di recessoincertezze applicative circa la sorte, in Argambito fallimentare, di molte figure contrattuali, pure di notevole importanza, alcune delle quali già tipiche ed altre medio tempore assurte ad autonoma “tipizzazione sociale”21. dir. lav., 1995, p. 35, e spec. p. 41 per il quale, invece, il recesso dal contratto collettivo A porre rimedio alla lacunosità ed alla frammentarietà di lavoro, ribaltando sulla parte receduta l’onere di riavviare le trattati- ve per giungere alla conclusione di un nuovo accordo, «costituisce non già una vicenda estintiva ma, sostanzialmente, una vicenda modificativa del contratto collettivo oquel quadro normativo, ancora megliouna volta, l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa a formazione pro- gressiva»è stata l'opera dell'interprete. Per un riepilogo sulle varie definizioni Dottrina e giurisprudenza, attraverso il coordinato esame delle norme riguardanti i singoli contratti, ed in particolare quelle relative al contratto di compravendita, avevano ricavato la disciplina generale sulla natura, forma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), Codice Civile Com- mentato, Libro IV, coordinato da G. ALPA-X. XXXXXXX-applicabile. 20In tal senso X. XXXXXXXXX, sub artop loc.. ultt. 1373, cit., p. 613.cit.‌

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