Common use of XXXXXXX, Clause in Contracts

XXXXXXX,. Il contratto, cit., 627. 91 Così X. XXXXXXXXX, op. cit., 349 s., che conclude nel senso dell’inesistenza in tal caso di un fondo comune (sul presupposto che non possano aversi contemporaneamente conferimenti tradizionali e apporto di patrimonî destinati). 92 X. XXXXXXXXX, op. cit., 356 ss.; X. XXXXXXX-X. XXXXX, Il «contratto di rete», cit., 515. 93 Favorevole X. XXXXXX, La nuova normativa sui contratti di rete (Legge 33/2009) ed il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico affare, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, n. 1/2009, 52; dubita X. XXXXXXX, Il contratto, cit., 627; in senso contrario X. XXXXXXX-X. XXXXX, Il «contratto di rete», cit., 515; P. IAMICELI, Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale, in AA.VV., Il contratto di rete, a cura di X. Xxxxxxx, Bologna, 2009, 85; E.M. TRIPPUTI, op. cit., 75 ss. controverso poiché nello zibaldone che è il comma 4 ter ad un certo punto il legislatore del 2012 si è curato di aggiungere che «il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto… » (corsivo mio); inoltre, la lett. e attribuisce all’organo comune la rappresentanza della rete-soggetto, sicché si è detto che la nomina di questo sarebbe condicio sine qua non della soggettività94. Ora, è facile immaginare che nella pratica un organo comune sia sempre istituito, sicuramente quando la rete voglia operare sul mercato, ma forse anche ove si limiti a governare i rapporti inter-imprenditoriali fra gli aderenti, sicché il problema rischia di essere più teorico che pratico. Devo confessare però che la tesi dell’obbligatorietà dell’organo comune non mi convince95: la lett. e esordisce indicandone chiaramente il carattere facoltativo e detta una regola sulla rappresentanza per il caso in cui vi sia, ma non lo impone. E così anche il precetto negativo aggiunto nella prima parte del comma sembra più che altro dettato dalla preoccupazione contingente di chiarire una volta per tutte che non vi è alcun automatismo fra adozione di una struttura corporativa ed entificazione della rete96. Resta peraltro da dire, per completezza, che l’assenza di un organo comune impone di chiedersi a chi sia affidata la gestione e la rappresentanza della rete e mi sembra che la soluzione più equilibrata sia di far applicazione analogica dell’art. 2257 cod. civ. e riconoscere a ciascuna impresa retista il potere di agire e di rappresentare la rete in modo disgiuntivo.

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XXXXXXX,. Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, in Il contrattoLa sezione IV del capo III della legge fallimentare, cit.nel disciplinare gli effetti del fallimento sui contratti pendenti, 627si limitava infatti esclusivamente a regolare in maniera distinta determinati “tipi contrattuali” legali (vendita non ancora eseguita da entrambi contraenti; contratto di somministrazione, contratti di associazione in partecipazione, contratti di conto corrente, mandato, commissione, appalto, assicurazione), sotto-tipi legali (vendita a termine ovvero a rate; locazione di immobili, contratti di borsa a termine), e, infine, tipi nominativi ricompresi in leggi speciali (contratto di edizione). 91 Così L'approccio ricostruttivo di fondo continuava dunque ad essere quello connesso alla singolare natura dei contratti, «sui quali scende la falcidia del fallimento, che li coglie di sorpresa tra il momento della conclusione e quello dell'esecuzione»19. Contratti che la stessa dottrina definiva «interrotti ed imperfetti, perché le loro prestazioni risultano, al momento della dichiarazione di fallimento, non eseguite, o quanto meno non integralmente eseguite, ma che, a seguito della revoca del fallimento, possono riprendere vita, nel senso che l'ex fallito, tornato in bonis, se essi nel frattempo non abbiano avuto alcuna definitiva esecuzione da diritto fallimentare riformato, Commento sistematico, a cura di X. Xxxxxxx Xx Xxxx, Padova, 2007, p. 213, la rubrica della Sezione IV, prima della riforma, era «giustamente molto enfatica», in quanto «sembrava promettere una disciplina organica dei rapporti giuridici preesistenti, che in realtà non esisteva». Secondo Xxxxxxx Xx e Borgioli, Il Fallimento, Milano, 1995, p. 372, nota 1, la rubrica della Sezione IV, ante riforma, si limitava a raggruppare norme frammentarie, scarsamente coordinate e notevolmente lacunose, le quali, molto modestamente, si limitavano a regolare distintamente alcuni specifici rapporti, trascurandone molti altri di pur notevole importanza e neppure tentando un regolamento organico e sistematico della materia. 19In tal senso X. XXXXXXXXX, op. cit., 349 s., che conclude nel senso dell’inesistenza in tal caso di un fondo comune (sul presupposto che non possano aversi contemporaneamente conferimenti tradizionali e apporto di patrimonî destinati). 92 X. XXXXXXXXX, opult. cit., 356 ss.; X. XXXXXXX-X. XXXXXp. 125. parte del curatore, Il «avrà diritto di pretenderne l'adempimento, dovendone ovviamente eseguire anche le obbligazioni»20. Ciò posto, era però evidente che, nel limitare la previsione soltanto ad alcuni tipi negoziali, e in difetto di un regolamento organico e sistematico della materia, l’originario impianto normativo finiva per alimentare dubbi interpretativi e incertezze applicative circa la sorte, in ambito fallimentare, di molte figure contrattuali, pure di notevole importanza, alcune delle quali già tipiche ed altre medio tempore assurte ad autonoma “tipizzazione sociale”21. A porre rimedio alla lacunosità ed alla frammentarietà di quel quadro normativo, ancora una volta, è stata l'opera dell'interprete. Dottrina e giurisprudenza, attraverso il coordinato esame delle norme riguardanti i singoli contratti, ed in particolare quelle relative al contratto di rete»compravendita, cit.avevano ricavato la disciplina generale applicabile. 20In tal senso X. XXXXXXXXX, 515op loc.. ultt. 93 Favorevole X. XXXXXX, La nuova normativa sui contratti di rete (Legge 33/2009) ed il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico affare, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, n. 1/2009, 52; dubita X. XXXXXXX, Il contratto, cit., 627; in senso contrario X. XXXXXXX-X. XXXXX, Il «contratto di rete», cit., 515; P. IAMICELI, Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale, in AA.VV., Il contratto di rete, a cura di X. Xxxxxxx, Bologna, 2009, 85; E.M. TRIPPUTI, op. cit., 75 ss. controverso poiché nello zibaldone che è il comma 4 ter ad un certo punto il legislatore del 2012 si è curato di aggiungere che «il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto… » (corsivo mio); inoltre, la lett. e attribuisce all’organo comune la rappresentanza della rete-soggetto, sicché si è detto che la nomina di questo sarebbe condicio sine qua non della soggettività94. Ora, è facile immaginare che nella pratica un organo comune sia sempre istituito, sicuramente quando la rete voglia operare sul mercato, ma forse anche ove si limiti a governare i rapporti inter-imprenditoriali fra gli aderenti, sicché il problema rischia di essere più teorico che pratico. Devo confessare però che la tesi dell’obbligatorietà dell’organo comune non mi convince95: la lett. e esordisce indicandone chiaramente il carattere facoltativo e detta una regola sulla rappresentanza per il caso in cui vi sia, ma non lo impone. E così anche il precetto negativo aggiunto nella prima parte del comma sembra più che altro dettato dalla preoccupazione contingente di chiarire una volta per tutte che non vi è alcun automatismo fra adozione di una struttura corporativa ed entificazione della rete96. Resta peraltro da dire, per completezza, che l’assenza di un organo comune impone di chiedersi a chi sia affidata la gestione e la rappresentanza della rete e mi sembra che la soluzione più equilibrata sia di far applicazione analogica dell’art. 2257 cod. civ. e riconoscere a ciascuna impresa retista il potere di agire e di rappresentare la rete in modo disgiuntivo.cit.‌

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XXXXXXX,. Il contrattopatto civile di solidarietà…, cit., 6272002, in xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx.xxxx, p. 1-3. 91 Così X. XXXXXXXXXconsiste in una convivenza di mero fatto alla quale non sono collegati particolari doveri, opma da cui deriva la possibilità di regolare pattiziamente i reciproci rapporti patrimoniali per le parti. cit.In Germania solo recentemente si è ammessa la validità dei contratti di convivenza (Partnershaftvertrage) che per lungo tempo sono stati ritenuti contrari al buon costume. Sono oggi vietate le sole clausole riguardanti aspetti particolarmente sensibili come il credo reli- gioso e politico, 349 s., che conclude nel senso dell’inesistenza l’obbligo di fedeltà e la filiazione. Oggetto tipico dei contratti di conviven- za sono solitamente previsioni riguardanti la corresponsione di un assegno in tal caso di un fondo comune (sul presupposto cessa- zione della convivenza e dell’elargizione di una buona uscita per la donna in caso di fine del rapporto. La legislazione belga riconosce ampia libertà alle parti nella determinazione del con- tenuto patrimoniale dell’accordo, con l’unico limite rappresentato dall’obbligo di contribui- re al ménage e dalla previsione della responsabilità solidale per le obbligazioni contratte. Nell’esperienza statunitense i cohabitation contracts sono stati progressivamente rico- nosciuti efficaci, fino al punto di indurre molti stati della Federazione ad adottare leggi che non possano aversi contemporaneamente conferimenti tradizionali e apporto sostanzialmente equiparano la convivenza al matrimonio30. Come noto, il processo di patrimonî destinati). 92 X. XXXXXXXXXaf- fermazione dei cohabitation contracts quali strumenti per conferire giuridicità ad una unione di fatto, op. cit.iniziò quando nel 1978 la corte Suprema della California decise il caso Marvin31: in quell’occasione fu riconosciuta alla convivente, 356 ss.; X. XXXXXXX-X. XXXXX, Il «contratto di rete», cit., 515. 93 Favorevole X. XXXXXX, La nuova normativa sui contratti di rete (Legge 33/2009) ed Xxxxxxxx Xxxxxx il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico affarediritto, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxbase ad un contratto verbale, n. 1/2009, 52; dubita X. XXXXXXX, Il contratto, cit., 627; in senso contrario X. XXXXXXX-X. XXXXX, Il «contratto di rete», cit., 515; P. IAMICELI, Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimonialeottenere una quota dei beni del partner. Nonostante l’esito della con- troversia, in AA.VV.seguito a ricorso dinanzi alla Court of Appeal of California sia stato sfavorevole alla richiedente, Il contratto di rete, a cura di X. Xxxxxxx, Bologna, 2009, 85; E.M. TRIPPUTI, op. cit., 75 ss. controverso poiché nello zibaldone che è il comma 4 ter ad un certo punto il legislatore del 2012 si è curato di aggiungere che «il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto… » (corsivo mio); inoltre, la lett. e attribuisce all’organo comune la rappresentanza della rete-soggetto, sicché si è detto che la nomina di questo sarebbe condicio sine qua non della soggettività94. Ora, è facile immaginare che nella pratica un organo comune sia sempre istituito, sicuramente quando la rete voglia operare sul mercato, ma forse anche ove si limiti a governare i rapporti inter-imprenditoriali fra gli aderenti, sicché il problema rischia di essere più teorico che pratico. Devo confessare però che la tesi dell’obbligatorietà dell’organo comune non mi convince95: la lett. e esordisce indicandone chiaramente il carattere facoltativo e detta una regola sulla rappresentanza per il caso Xxxxxx ha segnato l’inizio di un nuovo corso nel diritto di famiglia americano, basato su un ampliamento graduale delle possibilità di tutela dei soggetti convi- venti. Così nel 2002 l’ American Law Institute ha redatto il famoso “Principles of the law of family dissolution” in cui vi siasi prevede che da una domestic partnership, ma non lo impone. E così anche il precetto negativo aggiunto nella prima parte del comma sembra più al pari che altro dettato dalla preoccupazione contingente da un matrimonio de- rivano diritti patrimoniali e obbligazioni di chiarire una volta per tutte sostegno materiale in via presuntiva, ameno che non vi è alcun automatismo sia un contratto fra adozione di una struttura corporativa ed entificazione le parti che regoli diversamente la partnership. Dal caso Xxxxxx in poi molti stati americani hanno introdotto l’istituto della rete96. Resta peraltro da dire, per completezzadome- stic partnership, che l’assenza conferisce valenza giuridica alle unioni di un organo comune impone di chiedersi a chi sia affidata la gestione e la rappresentanza della rete e mi sembra fatto. Nella maggior parte delle legislazioni che la soluzione più equilibrata sia prevedono, la registered o domestic partnership conferisce determinati benefici economici solitamente legati al matrimonio, come la health insurance. Inizialmente destinata agli impiegati dell’amministrazione locale, la registered partnership è stata successivamente estesa a tutte le coppie, anche omosessuali, non sposate. Ad oggi almeno 12 giurisdizioni statali (California, Colorado, Connecticut, District of Columbia, Hawaii, Maine, Maryland, New Jersey, Nevada, Oregon, Winsconsin, Washington e Vermont)32 ed alcune giurisdizio- ni cittadine (New York City e San Xxxxxxxxx) hanno introdotto una disciplina della registered partnership. Se in alcuni stati, come Vermont e Hawaii l’introduzione per via legislativa della registered partnership ha fatto seguito ad un orientamento giurisprudenziale sulla giuridicità delle unioni di far applicazione analogica dell’artfatto, in California essa è stata il frutto di un’autonoma iniziativa del legisla- tore. 2257 codAi partners vengono tra gli altri riconosciuti il diritto di utilizzare la procedura adottiva riservata allo stepparent, quello di ottenere un risarcimento per il danno subito in caso di 30 S.N. XXXX, New directions for family law in the United states in InDret, vol. civ. e riconoscere a ciascuna impresa retista il potere di agire e di rappresentare la rete in modo disgiuntivo2, 2007, p. 3.

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XXXXXXX,. Il contrattorecesso unilaterale, cit., 627p. 257; M. XXXXXX, Diritto civile. 91 Così X. XXXXXXXXXIl contrat- to, opXxxxxxx, Milano, 2000, p. 733; vedi anche Pret. cit.Novara, 349 s., che conclude nel senso dell’inesistenza in tal caso di un fondo comune (sul presupposto che non possano aversi contemporaneamente conferimenti tradizionali e apporto di patrimonî destinati). 92 X. XXXXXXXXX, op. cit., 356 ss.; X. XXXXXXX-X. XXXXX, Il «contratto di rete»5 giugno 1990, cit., 515p. 297; Pret. 93 Favorevole X. XXXXXXMilano, La nuova normativa sui contratti di rete (Legge 33/2009) ed il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico affare3 agosto 1989, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxRiv. it. dir. lav., 1990, II, p. 74 con nota di X. XXXXX, Suc- Xxxxxx, dunque, coerente con quanto sinora sostenuto affermare che è onere della parte che intende sciogliersi dalle obbligazioni assunte, darne comunicazione all’altra parte con un congruo anticipo, in modo, quanto- meno, da consentire a quest’ultima di riorganizzare l’assetto dei propri in- teressi. Occorre, poi, ancora valutare se, dato il preavviso, sia onere della parte recedente quello di rinegoziare con la parte receduta le eventuali nuove condizioni del contratto. La risposta non può certamente essere univoca, dipendendo, invece, dalla fattispecie concreta nei confronti della quale viene esercitato il reces- so e quindi, innanzitutto, dalla possibilità e/o dall’interesse a tentare un nuovo accordo sostitutivo di quello receduto. Qualora ciò sia possibile e/o interessante, e fermo restando il fatto che in ogni caso si tratta di un mero onere a trattare, senza obbligo di conclu- dere, il periodo di preavviso rivestirà altresì la funzione di indicare alla par- te receduta il tempo durante il quale avanzare nuove proposte contrattuali. Proposte che, lo si ripete, non hanno in ogni caso efficacia vincolante nei confronti del recedente, il quale resta del tutto libero di decidere se con- trattare. Non è, invece, necessario il consenso della parte receduta: il recesso o- pera, infatti, a prescindere dalla volontà dell’altro contraente il quale non può, quindi, con il suo veto cristallizzare la situazione in essere 57. Infine, ritiene ancora alcuna giurisprudenza che il recesso sia soggetto ad un vincolo formale. Al fine di evitare situazioni di incertezza, è, cioè, necessario che esso si esprima in una manifestazione di volontà espressamente ed univocamente diretta alla risoluzione del rapporto 58. 57 Così Cass., sez. lav., 18 settembre 2007, n. 1/200919351. 58 Pret. Milano, 52; dubita X. XXXXXXX, Il contratto3 agosto 1989, cit., 627; in senso contrario X. XXXXXXX-X. XXXXX, Il «contratto che ha negato che lo svolgimento di rete», cit., 515; P. IAMICELI, Contratto di rete, fondo comune trattative con le varie organizzazioni sindacali e responsabilità patrimoniale, in AA.VV., Il contratto di rete, a cura di X. Xxxxxxx, Bologna, 2009, 85; E.M. TRIPPUTI, op. cit., 75 ss. controverso poiché nello zibaldone che è il comma 4 ter ad un certo punto il legislatore del 2012 si è curato di aggiungere che «il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto… » (corsivo mio); inoltre, la lett. e attribuisce all’organo comune la rappresentanza della rete-soggetto, sicché si è detto che la nomina di questo sarebbe condicio sine qua non della soggettività94. Ora, è facile immaginare che nella pratica un organo comune sia sempre istituito, sicuramente quando la rete voglia operare sul mercato, ma forse anche ove si limiti a governare i rapporti inter-imprenditoriali fra gli aderenti, sicché il problema rischia di essere più teorico che pratico. Devo confessare però che la tesi dell’obbligatorietà dell’organo comune non mi convince95: la lett. e esordisce indicandone chiaramente il carattere facoltativo e detta una regola sulla rappresentanza per il caso in cui vi sia, ma non lo impone. E così anche il precetto negativo aggiunto nella prima parte del comma sembra più che altro dettato dalla preoccupazione contingente di chiarire una volta per tutte che non vi è alcun automatismo fra adozione di una struttura corporativa ed entificazione della rete96. Resta peraltro da dire, per completezza, che l’assenza conclusione di un organo comune impone accordo modificativo con terzi costi- tuissero un «sintomo univoco di chiedersi a chi sia affidata la gestione e la rappresentanza della rete e mi sembra che la soluzione più equilibrata sia volontà di far applicazione analogica dell’art. 2257 cod. civ. e riconoscere a ciascuna impresa retista il potere di agire e di rappresentare la rete in modo disgiuntivorecedere unilateralmente dagli accordi sindaca- li preesistenti».

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XXXXXXX,. C’era un impegno sin dal rendiconto di gestione che facemmo, un rendiconto di gestione 2014. Io ho sentito il Sindaco e la Giunta, preannunciai la volontà di quest’Amministrazione di procedere all’approvazione del baratto amministrativo, diciamo, con le cautele del caso. Per evitare di mettere a rischio gli equilibri di bilancio abbiamo ritenuto opportuno fissare un importo massimo in via sperimentale per il 2017. Il contrattoregolamento che avete avuto modo di vedere è un regolamento molto di carattere generale, cit.di questo io e tutta l’Amministrazione è consapevole, 627vogliamo però portarlo subito all’attenzione del Consiglio Comunale impegnandoci nel contempo anche a riportarlo per renderlo, diciamo così, più nozionistico, più preciso. 91 Così X. XXXXXXXXXSono arrivati una serie di suggerimenti, opdi proposte, io ho chiesto di desistere dalla possibilità di farlo in questo momento. cit.C’è da parte dell’Amministrazione, 349 s.io per bocca dell’Amministrazione, signor Xxxxxxx, mi impegno, ci impegniamo a riportarlo entro settembre recependo quelli che conclude nel senso dell’inesistenza in tal caso sono i suggerimenti che arriveranno dal consiglio, dalle Commissioni, quindi possono prenderlo tutti una copia e vedere di un fondo comune (sul presupposto che non possano aversi contemporaneamente conferimenti tradizionali e apporto di patrimonî destinati). 92 X. XXXXXXXXX, op. cit., 356 ss.; X. XXXXXXX-X. XXXXX, Il «contratto di rete», cit., 515. 93 Favorevole X. XXXXXX, La nuova normativa sui contratti di rete (Legge 33/2009) ed il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico affareportarlo, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxmaniera tale da fare un provvedimento che vada realmente incontro a quelle che sono le esigenze dei soggetti più fragili, n. 1/2009dei soggetti più deboli delle famiglie. Io lo vorrei legare in modo particolare sia all’ISEE ma anche al nucleo familiare, 52; dubita X. XXXXXXXperché è opportuno che chi ha sei figli, Il contrattosette figli e ha una situazione economica più fragile abbia queste... e magari poi non lavora nemmeno, cit.abbia questa possibilità. Quindi da parte nostra la piena disponibilità, 627; in senso contrario X. XXXXXXX-X. XXXXX, Il «contratto di rete», cit., 515; P. IAMICELI, Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale, in AA.VV., Il contratto di reteintanto, a cura recepire nell’arco di X. questi mesi i vari suggerimenti che arriveranno e portare all’attenzione del Consiglio Comunale le modifiche, diciamo, entro il mese di settembre, tenendo ben presente, anche qui, il fatto che i Revisori abbiano dato un parere favorevole ma c’hanno invitato a tener presente quella che è la sentenza della Corte dei Conti, se non erro, dell’Xxxxxx Xxxxxxx, Bolognacosa che abbiamo fatto, 2009voglio dire, 85; E.M. TRIPPUTIabbiamo predisposto. A tal riguardo però è scappato nella proposta di delibera, op. cit.nella premessa, 75 ss. controverso poiché nello zibaldone bisognerebbe eliminare, Presidente, quando dice: il Consiglio Comunale, premesso che, atteso che gli interventi, rilevato che è il comma 4 ter obiettivo l’Amministrazione... la parte finale: anche attraverso l’estensione dell’accesso al baratto amministrativo per i debiti relativi ad un certo punto il legislatore entrate patrimoniali e a violazioni del 2012 si è curato di aggiungere che «il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto… » (corsivo mio); inoltre, la lettcodice della strada. e attribuisce all’organo comune la rappresentanza della rete-soggetto, sicché si è detto che la nomina di Noi questo sarebbe condicio sine qua non della soggettività94. Ora, è facile immaginare che nella pratica un organo comune sia sempre istituito, sicuramente quando la rete voglia operare sul mercato, ma forse anche ove si limiti a governare i rapporti inter-imprenditoriali fra gli aderenti, sicché il problema rischia di essere più teorico che pratico. Devo confessare però che la tesi dell’obbligatorietà dell’organo comune non mi convince95: la lett. e esordisce indicandone chiaramente il carattere facoltativo e detta una regola sulla rappresentanza per il caso in cui vi sia, ma non lo imponevogliamo fare. E così anche il precetto negativo aggiunto nella prima parte del comma sembra più che altro dettato dalla preoccupazione contingente di chiarire una volta per tutte che non vi è alcun automatismo fra adozione di una struttura corporativa ed entificazione della rete96. Resta peraltro da dire, per completezza, che l’assenza di un organo comune impone di chiedersi a chi sia affidata la gestione e la rappresentanza della rete e mi sembra che la soluzione più equilibrata sia di far applicazione analogica dell’art. 2257 cod. civ. e riconoscere a ciascuna impresa retista il potere di agire e di rappresentare la rete Il provvedimento deve riguardare in modo disgiuntivo.particolare la TARI al mio modo di vedere, perché anche l’IMU chi ha immobili di proprietà, insomma, non

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XXXXXXX,. Il contrattoLa Camera, cit.premesso che: il testo del provvedimento in esame, 627. 91 Così X. XXXXXXXXXal fine di ridurre il disagio abita- tivo e di favorire il passaggio da casa a casa per le categorie svantaggiate, op. cit.differi- sce al 30 giugno 2009 il termine per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per la finita locazione degli immobili adi- biti ad uso abitativo, 349 s.in attesa della rea- lizzazione delle misure e degli interventi già previsti dal piano nazionale di edilizia abitativa di cui all’articolo 11 del decreto- legge 25 giugno 2008, che conclude nel senso dell’inesistenza in tal caso n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; il Piano casa ha previsto l’adozione di un fondo comune (sul presupposto progetto rivolto alla prima casa per le categorie svantaggiate e inoltre all’in- cremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo con l’offerta di alloggi di edilizia residenziale, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati destinati in particolar modo alla prima casa; oggi sono sempre di più le famiglie italiane che a causa delle sofferenze do- vute alla forte crisi economica che si sta sviluppando nel mondo non possano aversi contemporaneamente conferimenti tradizionali riescono a provvedere alle spese per i beni primari ed in particolar modo al pagamento dell’af- fitto dell’alloggio in cui vivono, ponendo sempre di più la questione abitativa come problematica fondamentale a cui porre rimedio per la società e apporto l’economia ita- liana; il quadro europeo vede il nostro Paese attestarsi agli ultimi posti nella de- stinazione di patrimonî destinati). 92 X. XXXXXXXXXrisorse da conferire alla domanda sociale, op. cit., 356 ss.; X. XXXXXXX-X. XXXXX, Il «contratto di rete», cit., 515. 93 Favorevole X. XXXXXX, La nuova normativa sui contratti di rete (Legge 33/2009) ed il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico affare, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, n. 1/2009, 52; dubita X. XXXXXXX, Il contratto, cit., 627; in senso contrario X. XXXXXXX-X. XXXXX, Il «contratto di rete», cit., 515; P. IAMICELI, Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale, in AA.VV., Il contratto di retesolo l’uno per cento circa della spesa sociale complessiva, a cura fronte del 5,6 del Regno Unito e del 2,9 della Francia; con riferimento al citato piano casa previsto dall’articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008, ad oggi, a quanto pare, non si conoscono iniziative concrete e reali xvi legislatura — allegato A ai resoconti — seduta del 4 dicembre 2008 — n. 98 di X. Xxxxxxxattuazione, Bologna, 2009, 85; E.M. TRIPPUTI, op. cit., 75 ss. controverso poiché nello zibaldone che è il comma 4 ter ad un certo punto il legislatore del 2012 si è curato constatato un im- pegno rivolto alle politiche di aggiungere che «sostegno all’edilizia residenziale pubblica, impegna il contratto Governo a provvedere in tempi brevi a dare effet- tiva esecuzione al modello di rete che prevede l'organo comune housing abi- tativo previsto dal Piano casa ed a pre- sentare entro sei mesi una relazione det- tagliata al Parlamento relativa all’effettivo stato dell’iter, agli accordi di programma raggiunti e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto… » (corsivo mio); inoltre, la lett. e attribuisce all’organo comune la rappresentanza della rete-soggetto, sicché si è detto che la nomina di questo sarebbe condicio sine qua non della soggettività94. Ora, è facile immaginare che nella pratica un organo comune sia sempre istituito, sicuramente quando la rete voglia operare sul mercato, ma forse anche ove si limiti a governare i rapporti inter-imprenditoriali fra gli aderenti, sicché il problema rischia di essere più teorico che pratico. Devo confessare però che la tesi dell’obbligatorietà dell’organo comune non mi convince95: la lett. e esordisce indicandone chiaramente il carattere facoltativo e detta una regola sulla rappresentanza per il caso in cui vi sia, ma non lo impone. E così anche il precetto negativo aggiunto nella prima parte alla reale previsione dei fondi da destinare all’attuazione del comma sembra più che altro dettato dalla preoccupazione contingente di chiarire una volta per tutte che non vi è alcun automatismo fra adozione di una struttura corporativa ed entificazione della rete96. Resta peraltro da dire, per completezza, che l’assenza di un organo comune impone di chiedersi a chi sia affidata la gestione e la rappresentanza della rete e mi sembra che la soluzione più equilibrata sia di far applicazione analogica dell’art. 2257 cod. civ. e riconoscere a ciascuna impresa retista il potere di agire e di rappresentare la rete in modo disgiuntivoPiano casa.

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XXXXXXX,. Il contrattoI contratti differenziali secondo la nuova legge sulle borse, citin Riv. dir. comm., 627. 91 Così X. XXXXXXXXX1913, op. citp. 925 ss., 349 s., che conclude nel senso dell’inesistenza in tal caso di un fondo comune (sul presupposto che non possano aversi contemporaneamente conferimenti tradizionali e apporto di patrimonî destinati). 92 7 Cfr. X. XXXXXXXXX, op. cit., 356 ss.; X. XXXXXXX-X. XXXXX, Il «contratto di rete», cit., 515. 93 Favorevole X. XXXXXX, La nuova normativa sui contratti di rete (Legge 33/2009) ed il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico affare, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, n. 1/2009, 52; dubita X. XXXXXXX, Il contratto, cit., 627; in senso contrario X. XXXXXXX-X. XXXXX, Il «contratto di rete», cit., 515; P. IAMICELI, Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale, in AA.VV.XXXXXXXX, Il contratto di reteswap, a cura di in I contratti del commercio, dell’industria e del mercato finanziario, di- retto da X. Xxxxxxx, BolognaXXX, 2009Xxxx, 85; E.M. TRIPPUTI1995, opp. 2466 s. per l’espansione di tali affari, fu la previsione dell’art. cit.47, 75 sssecondo cui «le operazioni a termine sovra titoli o valori sono reputati atti di commercio». controverso poiché nello zibaldone Il mutato ordinamento delle borse, così come definito in sede normativa dalla citata l. n. 272 del 1913, andò caratterizzandosi in chiave prettamente pubblicistica per tutto il XX secolo, col dichiarato intento di arginare i crescenti abusi che è si erano verificati anni prima nelle contratta- zioni speculative. Particolarmente interessante apparve, poi, l’affermazione del principio del libero accesso alla borsa da parte degli operatori di mercato, quale vero e proprio diritto soggettivo azionabile avanti all’autorità giudiziaria. Con il comma 4 ter ad un certo punto il legislatore del 2012 tentativo di colmare la lacuna, movendo dalla nozione di differenziale data dalla codi- ficazione tedesca, secondo la quale, come si è curato detto, trattasi di aggiungere una specificazione del gioco, co- me tale soggetta alla relativa exceptio ludi, con impossibilità di azionare ed esigere la prestazio- ne dovuta, alcuni autori hanno distinto l’operazione differenziale semplice e complessa (c.d. impropria e propria). Si ha contratto differenziale semplice – ed è questo lo schema più elementare e, come si vedrà, che «presenta maggiori affinità con le negoziazioni su prodotti finanziari derivati – allorquando le parti convengono, contestualmente alla stipulazione, di liquidare (o, più precisamente, di poter li- quidare) le reciproche obbligazioni con il contratto pagamento delle sole differenze. Per realizzare questa operazione le parti fanno ricorso alla struttura propria di rete una comune compravendita a termine di titoli (o di crediti, valute, merci, ecc.), modellandola attraverso la previsione di un patto che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva rico- nosce loro la facoltà di acquisto… » (corsivo mio); inoltredare esecuzione al contratto mediante il pagamento, la lett. e attribuisce all’organo comune la rappresentanza della rete-soggetto, sicché si è detto che la nomina di questo sarebbe condicio sine qua non della soggettività94. Ora, è facile immaginare che nella pratica un organo comune sia sempre istituito, sicuramente quando la rete voglia operare sul mercato, ma forse anche ove si limiti a governare i rapporti inter-imprenditoriali fra gli aderenti, sicché il problema rischia di essere più teorico che pratico. Devo confessare però che la tesi dell’obbligatorietà dell’organo comune non mi convince95: la lett. e esordisce indicandone chiaramente il carattere facoltativo e detta una regola sulla rappresentanza per il caso in cui vi sia, ma non lo impone. E così anche il precetto negativo aggiunto nella prima da parte del comma sembra comprato- re in caso di rialzo o del venditore in caso di ribasso, della sola differenza del prezzo 9. Questa pe- culiare modalità di esecuzione porta con sé il problema, da sempre dibattuto in dottrina, se sia pos- sibile continuare a qualificare il contratto come una compravendita o se, piuttosto, sia più che altro dettato dalla preoccupazione contingente di chiarire una volta per tutte che non vi è alcun automatismo fra adozione di una struttura corporativa ed entificazione oppor- tuno ricondurlo allo schema della rete96scommessa in dipendenza del suo possibile uso speculativo. Resta peraltro da direLa questione, per completezzacome ha rilevato qualcuno 10, che l’assenza di un organo comune impone di chiedersi a chi sia affidata la gestione e la rappresentanza della rete e mi sembra che la soluzione più equilibrata sia di far applicazione analogica dell’art. 2257 cod. civ. e riconoscere a ciascuna impresa retista il potere di agire e di rappresentare la rete attiene alla tematica dello scambio che, in modo disgiuntivo.pre-

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