XXXXXXX,. L’abuso di informazioni privilegiate, in Commentario breve alle leggi penali complementari, a cura di Palazzo-Paliero, CEDAM, 2007, 714. Alcuni autori hanno evidenziato i dubbi interpretativi derivanti dalla clausola di riserva contenuta nell’art. 39 della legge n. 262/2005, che fa salvi i limiti previsti in generale dal codice penale per ciascun tipo di pena. Secondo un’interpretazione garantista, la clausola dovrebbe essere intesa in senso restrittivo, ovvero che gli aumenti siano da circoscrivere solo alla pena detentiva, mentre resterebbero immutate le pene pecuniarie, già assestate su cornici edittali prossime o addirittura superiori a quelle previste dal codice penale. Si veda sul punto C. E. XXXXXXX, La riforma della tutela penale del risparmio: continuità e fratture nella politica criminale in materia economica, in Corriere del merito, 2006, n. 5, 616. rivoluzione, dovuta alla recente approvazione del pacchetto normativo comunitario costituito dalla Direttiva 2014/57/UE (Market Abuse Directive 2 o MAD2) e dal Regolamento UE n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR), che ha abrogato la Direttiva 2003/6/CE (MAD1), allo scopo di dare origine a una nuova disciplina comunitaria finalizzata a favorire la progressiva uniformazione delle disposizioni nazionali sul contrasto agli abusi di mercato. Il pacchetto di riforma nasce dall’esito degli studi della Commissione europea, che hanno rilevato importanti deficit di omogeneità nelle legislazioni degli stati membri, con effetti negativi sulla tutela del mercato e degli investitori. Il Regolamento MAR, entrato in vigore il 3/7/2016, ha istituito un quadro comune di disciplina dei meccanismi di repressione amministrativa per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Gli elementi di maggior innovazione rispetto alla MAD1 (Direttiva 2003/6/CE), sono costituiti dall’estensione dell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di abusi di mercato sotto diversi profili, ivi compreso il tipo di strumenti finanziari che possono essere oggetto materiale dell’illecito. E’ stata inoltre operata una migliore definizione delle condotte di manipolazione, su cui si innesta un folto elenco (esemplificativo e non tassativo) di condotte manipolative e di indicatori di manipolazione del mercato, elaborato sulla base delle indicazioni del CESR e dell’ESMA8. Altro aspetto di grande rilevanza pratica trattato dal Regolamento è la necessità di disciplinare la posizione dei c.d. whistleblowers quale mezzo essenziale per la scoperta e la repressione degli abusi di mercato. Attraverso il MAR, direttamente applicabile negli ordinamenti interni, dovrebbe inoltre pervenirsi ad una maggiore armonizzazione delle sanzioni amministrative. Le conseguenze più rilevanti sul piano dell’assetto repressivo penale della disciplina del market abuse dipendono però dal recepimento della Direttiva MAD2.
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Samples: Market Abuse
XXXXXXX,. L’abuso L’accordo di informazioni privilegiatecui al comma 1, lett. c) e la sottoscrizione dell’esperto, cit., 376. L'esperto sottoscrive questo accordo quale negoziatore dichiarando che l’accordo è idoneo a comporre la crisi o l’insolvenza e coronando, così, la funzione di soggetto terzo e imparziale che garantisce il corretto svolgimento delle trattative e impone il rispetto sia dei doveri di correttezza e buona fede che gravano su tutti i partecipanti, sia degli obblighi dell'imprenditore relativi alla gestione dell’impresa, sia della riservatezza a protezione dell’impresa e delle trattative. Per la posizione conferita all’esperto, la sottoscrizione di questo contratto costituisce senza dubbio un aspetto rilevante dell’istituto in quanto, inoltre, “costituisce prova dell’esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà” (art. 25-bis, comma 4, cpv.3) e su questa base valida la fattibilità degli impegni27. Si comprende pertanto il motivo per cui con la sottoscrizione possa venir meno l’onere di attestazione normalmente richiesto negli altri strumenti negoziali di regolazione della crisi. È da sottolineare che, in Commentario breve alle leggi penali complementariseguito al d.lgs. 83/2022, a cura di Palazzo-Paliero, CEDAM, 2007, 714l’art. Alcuni autori hanno evidenziato i dubbi interpretativi derivanti dalla clausola di riserva 23 CCI non reca più l’indicazione (contenuta invece nell’art. 39 della legge n. 262/200511 abrogato del d.l. 118/2021) che non occorre l'attestazione del professionista indipendente prevista dal medesimo articolo, che fa salvi i limiti previsti in generale dal codice penale per ciascun tipo di pena. Secondo un’interpretazione garantista, ossia l'attestazione circa la clausola dovrebbe essere intesa in senso restrittivo, ovvero che gli aumenti siano da circoscrivere solo alla pena detentiva, mentre resterebbero immutate le pene pecuniarie, già assestate su cornici edittali prossime o addirittura superiori a quelle previste dal codice penale. Si veda sul punto C. E. XXXXXXX, La riforma della tutela penale del risparmio: continuità e fratture nella politica criminale in materia economica, in Corriere del merito, 2006, n. 5, 616. rivoluzione, dovuta alla recente approvazione del pacchetto normativo comunitario costituito dalla Direttiva 2014/57/UE (Market Abuse Directive 2 o MAD2) e dal Regolamento UE n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR), che ha abrogato la Direttiva 2003/6/CE (MAD1), allo scopo di dare origine a una nuova disciplina comunitaria finalizzata a favorire la progressiva uniformazione delle disposizioni nazionali sul contrasto agli abusi di mercato. Il pacchetto di riforma nasce dall’esito degli studi della Commissione europea, che hanno rilevato importanti deficit di omogeneità nelle legislazioni degli stati membri, con effetti negativi sulla tutela del mercato e degli investitori. Il Regolamento MAR, entrato in vigore il 3/7/2016, ha istituito un quadro comune di disciplina veridicità dei meccanismi di repressione amministrativa per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Gli elementi di maggior innovazione rispetto alla MAD1 (Direttiva 2003/6/CE), sono costituiti dall’estensione dell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di abusi di mercato sotto diversi profili, ivi compreso il tipo di strumenti finanziari che possono essere oggetto materiale dell’illecito. E’ stata inoltre operata una migliore definizione delle condotte di manipolazione, su cui si innesta un folto elenco (esemplificativo e non tassativo) di condotte manipolative e di indicatori di manipolazione del mercato, elaborato sulla base delle indicazioni del CESR e dell’ESMA8. Altro aspetto di grande rilevanza pratica trattato dal Regolamento è la necessità di disciplinare la posizione dei c.d. whistleblowers quale mezzo essenziale per la scoperta dati aziendali e la repressione degli abusi fattibilità del piano28. L’accertamento che l’esperto deve compiere prima di mercatosottoscrivere l’accordo non è, infatti, concettualmente dissimile dall'attestazione della 27 P. XXXX – X. XXXXX, L’esito dell’intervento dell’esperto e il contenuto della relazione finale, cit., p. osservano che “Non appare ragionevole prevedere la sottoscrizione dell’accordo da parte dell’esperto senza il preliminare svolgimento di verifiche. Attraverso il MARInoltre, direttamente applicabile negli ordinamenti internioccorre considerare lo scenario in cui l’accordo in corso di esecuzione si riveli non sostenibile, dovrebbe inoltre pervenirsi ad una maggiore armonizzazione delle sanzioni amministrative. Le conseguenze più rilevanti sul piano dell’assetto repressivo penale della disciplina del market abuse dipendono però dal recepimento della Direttiva MAD2valutando le potenziali responsabilità dell’esperto sottoscrittore”.
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Samples: Concordato Semplificato
XXXXXXX,. L’abuso Le clausole di informazioni privilegiateesonero della responsabilità nella prassi bancaria, cit., 150. limitazione della responsabilità. Tra le previsioni più ricorrenti spicca 1) la clausola che pone a carico del cliente il rischio di danni per errori, disguidi o ritardi nella trasmissione delle comunicazioni e degli ordini effettuati 2) o l’altra che obbliga il correntista alla diligente custodia dei moduli di assegni e gli costituisce la responsabilità nel caso di conseguenze dannose per la perdita, sottrazione o uso abusivo degli stessi. 3) E poi la pattuizione che, in Commentario breve alle leggi penali complementariassenza di particolari istruzioni del correntista, a cura le modalità di Palazzo-Paliero, CEDAM, 2007, 714esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla banca tenendo conto della natura degli stessi e delle procedure più idonee nell’ambito della propria organizzazione (la previsione affida al debitore il parametro di valutazione del suo comportamento: si traduce così in una forma di limitazione di responsabilità). Alcuni autori hanno evidenziato i dubbi interpretativi derivanti dalla clausola di riserva contenuta nell’art. 39 della legge n. 262/2005, che fa salvi i limiti previsti in generale dal codice penale per ciascun tipo di pena. Secondo un’interpretazione garantista4) Inoltre, la clausola dovrebbe essere intesa previsione che esonera la banca da responsabilità per ogni conseguenza derivante da esecuzione di ordini o di operazioni che sia causata dal fatto del terzo o da soggetto scelto dalla banca per l’esecuzione dell’incarico, tranne in senso restrittivoquesto ultimo caso la colpa della banca nella scelta (la previsione contrasta con gli art. 1228, ovvero 1229, comma 2, 1717, comma 1, e 1856 c.c. che gli aumenti siano da circoscrivere solo alla pena detentivastabiliscono la responsabilità del debitore per i fatti dolosi o colposi del terzo di cui si avvale nell’adempimento dell’obbligazione). 5) Più in generale, mentre resterebbero immutate le pene pecuniariericorrono clausole che introducono rinunce, già assestate su cornici edittali prossime limitazioni di eccezioni, inversioni d’onere o addirittura superiori a quelle previste decadenze per il cliente. Tutte queste tipologie sono state ritenute abusive dalla giurisprudenza22. L’A.B.I. si è conseguentemente impegnata in negoziazioni con associazioni esponenziali degli interessi dei consumatori per la riformulazione delle condizioni generali raccomandate alle banche associate. La tesi sulla abusività necessaria di ogni limitazione di responsabilità nei contratti del consumatore acquista suggestione. La normativa dedicata non autorizza limitazioni convenzionali di responsabilità: non conferma, nell’ambito dei contratti bancari, lo spazio operativo delle clausole di esonero e limitazione di responsabilità per colpa lieve riconosciuto dal codice penalegeneralissimo art. 1229, comma 1, c.c. L’evoluzione economica e giuridica dell’attività bancaria, il mutato orientamento culturale della giurisprudenza e, in fin dei conti, degli stessi operatori del credito si mostrano lineari soltanto con la tesi qui sostenuta. Si veda sul punto C. E. XXXXXXX, La riforma palesano invece stridenti con qualsiasi perdurante strategia di conformazione della tutela penale responsabilità del risparmio: continuità banchiere – e fratture nella politica criminale dunque di riduzione e affievolimento del grado di diligenza richiestogli – che pretendesse riconoscimenti in materia economica, in Corriere termini di meritevolezza e liceità. E assolutamente distonici con simili strategie perpetrate non nei confronti del merito, 2006, n. 5, 616. rivoluzione, dovuta alla recente approvazione del pacchetto normativo comunitario costituito dalla Direttiva 2014/57/UE cliente genericamente inteso (Market Abuse Directive 2 o MAD2) e dal Regolamento UE n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR), che ha abrogato la Direttiva 2003/6/CE (MAD1), allo scopo di dare origine a una nuova disciplina comunitaria finalizzata a favorire la progressiva uniformazione delle disposizioni nazionali sul contrasto agli abusi di mercato. Il pacchetto di riforma nasce dall’esito degli studi della Commissione europea, che hanno rilevato importanti deficit di omogeneità nelle legislazioni degli stati membri, con effetti negativi sulla tutela del mercato e degli investitori. Il Regolamento MAR, entrato in vigore il 3/7/2016, ha istituito un quadro comune di disciplina dei meccanismi di repressione amministrativa per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Gli elementi di maggior innovazione rispetto alla MAD1 (Direttiva 2003/6/CE), sono costituiti dall’estensione dell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di abusi di mercato sotto diversi profili, ivi compreso il tipo di strumenti finanziari che possono essere oggetto materiale dell’illecito. E’ stata inoltre operata una migliore definizione delle condotte di manipolazione, su cui si innesta un folto elenco (esemplificativo e non tassativo) di condotte manipolative e di indicatori di manipolazione del mercato, elaborato sulla base delle indicazioni del CESR e dell’ESMA8. Altro aspetto di grande rilevanza pratica trattato dal Regolamento è la necessità di disciplinare la posizione dei c.d. whistleblowers quale mezzo essenziale per la scoperta e la repressione degli abusi di mercato. Attraverso il MAR, direttamente applicabile negli ordinamenti interni, dovrebbe inoltre pervenirsi ad una maggiore armonizzazione delle sanzioni amministrative. Le conseguenze più rilevanti sul piano dell’assetto repressivo penale della disciplina del market abuse dipendono però dal recepimento della Direttiva MAD2.tuttavia già intensamente tutelato:
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Samples: Clausole Limitative Della Responsabilità E Contratti Del Consumatore
XXXXXXX,. L’abuso La rilevanza della pattuizione degli interessi o vantaggi usurari nella sentenza n.29 del 2002 della Corte costituzionale, op. cit., 236. addirittura del tasso legale72. Alla base di informazioni privilegiatetale ragionamento c’era, lo ricordiamo, una determinata esegesi dell’art. 644 c.p., per la quale il fatto rilevante penalmente era attribuito non solo a chi si facesse “promettere” ma anche a chi si facesse “dare” degli interessi sopra soglia (art. 644-ter c.p.)73. Nella sentenza costituzionale opera un ragionamento radicalmente opposto. Secondo lei, la logica del decreto legge sarebbe quella per cui il “farsi dare” della norma penale rileva solo limitatamente ai casi in cui una prestazione avente ad oggetto degli interessi usurari non sia preceduta da alcuna pattuizione, non essendo esso finalizzato all’estendere l’applicazione del giudizio sanzionatorio ad entrambi i momenti del rapporto – pattuizione e dazione74. In altre parole, la Corte evidenzia come i caratteri di irretroattività che erano stati attribuiti alla legge 108 in realtà non avessero alcun tipo di fondamento75. Il disposto normativo opera solo ed esclusivamente per i contratti a venire, conseguenza questa inevitabile se all’attenzione della normativa possono risaltare solo delle pattuizioni di clausole, e non il pagamento delle medesime pattuite in epoca precedente76. Ribadendo tale concetto, la Corte conferma e rinsalda dunque il contenuto del d.l. 394/2000. A detta della Corte l’intervento del legislatore in via interpretativa è conforme ai criteri di ragionevolezza. La sottoposizione a tale esame del decreto-legge è necessaria per giustificare l’operato del legislatore77. Infatti, qualora tale principio guida non fosse presente nella regola, essa, in Commentario breve alle leggi penali complementarirapporto a fattispecie in cui un contrasto giurisprudenziale non è riscontrabile, a cura non potrebbe intervenire, come nel caso di Palazzo-Palierospecie78. Tuttavia, CEDAM, 2007, 714. Alcuni autori hanno evidenziato i dubbi interpretativi derivanti dalla clausola di riserva contenuta nell’art. 39 della legge n. 262/2005, che fa salvi i limiti previsti in generale dal codice penale per ciascun tipo di pena. Secondo un’interpretazione garantista, la clausola dovrebbe essere intesa in senso restrittivo, ovvero che gli aumenti siano da circoscrivere solo alla pena detentiva, mentre resterebbero immutate le pene pecuniarie, già assestate su cornici edittali prossime o addirittura superiori a quelle previste dal codice penale. Si veda sul punto C. E. XXXXXXXla Corte sembra essersi espressa in maniera alquanto sbrigativa, La riforma non spiegando in maniera esaustiva le motivazioni che hanno sorretto la decantata ragionevolezza della tutela penale del risparmio: continuità e fratture nella politica criminale in materia economica72 Così il primo filone giurisprudenziale di legittimità degli anni 2000, in Corriere del merito, 2006Cass. civ. 2 febbraio 2000, n. 51126; Cass. civ. 17 Novembre 2000, 616n. 14899; Cass. rivoluzione, dovuta alla recente approvazione del pacchetto normativo comunitario costituito dalla Direttiva 2014/57/UE (Market Abuse Directive 2 o MAD2) e dal Regolamento UE n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR), che ha abrogato la Direttiva 2003/6/CE (MAD1), allo scopo di dare origine a una nuova disciplina comunitaria finalizzata a favorire la progressiva uniformazione delle disposizioni nazionali sul contrasto agli abusi di mercatociv. Il pacchetto di riforma nasce dall’esito degli studi della Commissione europea, che hanno rilevato importanti deficit di omogeneità nelle legislazioni degli stati membri, con effetti negativi sulla tutela del mercato e degli investitori. Il Regolamento MAR, entrato in vigore il 3/7/2016, ha istituito un quadro comune di disciplina dei meccanismi di repressione amministrativa per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Gli elementi di maggior innovazione rispetto alla MAD1 (Direttiva 2003/6/CE), sono costituiti dall’estensione dell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di abusi di mercato sotto diversi profili, ivi compreso il tipo di strumenti finanziari che possono essere oggetto materiale dell’illecito. E’ stata inoltre operata una migliore definizione delle condotte di manipolazione, su cui si innesta un folto elenco (esemplificativo e non tassativo) di condotte manipolative e di indicatori di manipolazione del mercato, elaborato sulla base delle indicazioni del CESR e dell’ESMA8. Altro aspetto di grande rilevanza pratica trattato dal Regolamento è la necessità di disciplinare la posizione dei c.d. whistleblowers quale mezzo essenziale per la scoperta e la repressione degli abusi di mercato. Attraverso il MAR, direttamente applicabile negli ordinamenti interni, dovrebbe inoltre pervenirsi ad una maggiore armonizzazione delle sanzioni amministrative. Le conseguenze più rilevanti sul piano dell’assetto repressivo penale della disciplina del market abuse dipendono però dal recepimento della Direttiva MAD222 Aprile 2000.
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Samples: Diplomarbeit
XXXXXXX,. L’abuso di informazioni privilegiateLa «colpa eventuale» nella società del rischio. Epistemologia dell'incertezza e «verità soggettiva» della colpa”, in Commentario breve alle leggi penali complementariXxxxxxxxxxxx, 2013, pag. 39. non ha alcun potere direttivo o organizzativo e nel quale, a cura rigore di Palazzo-Palierologica, CEDAMpotrebbe non essere legittimato ad accedere. Ancor più critico sarebbe poi procedere, 2007per il distaccante, 714. Alcuni autori hanno evidenziato i dubbi interpretativi derivanti dalla clausola di riserva contenuta nell’art. 39 della legge n. 262/2005, che fa salvi i limiti previsti in generale dal codice penale per ciascun tipo di pena. Secondo un’interpretazione garantista, la clausola dovrebbe essere intesa in senso restrittivo, ovvero che gli aumenti siano da circoscrivere solo alla pena detentiva, mentre resterebbero immutate le pene pecuniarie, già assestate su cornici edittali prossime o addirittura superiori a quelle previste dal codice penale. Si veda sul punto C. E. XXXXXXX, La riforma della tutela penale del risparmio: continuità e fratture nella politica criminale in materia economica, in Corriere del merito, 2006, n. 5, 616. rivoluzione, dovuta alla recente approvazione del pacchetto normativo comunitario costituito dalla Direttiva 2014/57/UE (Market Abuse Directive 2 o MAD2) e dal Regolamento UE n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR), che ha abrogato la Direttiva 2003/6/CE (MAD1), allo scopo di dare origine a una nuova disciplina comunitaria finalizzata valutazione degli specifici rischi relativi a favorire lavorazioni gestite e realizzate da un’altra organizzazione imprenditoriale, viste le peculiarità che ogni operazione presenta. In quest'ultimo caso si pensi, ad esempio, a un distacco tra imprese edili attraverso il quale un gruppo di operai viene distaccato su un cantiere appartenente al distaccatario. Nell’edilizia il datore di lavoro deve procedere a una valutazione del rischio più generale, cristallizzata nel documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008, e a una valutazione dei rischi specifici di un singolo cantiere, contenuta nel piano operativo della sicurezza (POS). Dunque, è fuor di dubbio che il datore di lavoro debba individuare i rischi riguardanti la progressiva uniformazione delle disposizioni nazionali sul contrasto agli abusi di mercato. Il pacchetto di riforma nasce dall’esito degli studi della Commissione europea, che hanno rilevato importanti deficit di omogeneità nelle legislazioni degli stati membri, con effetti negativi sulla tutela del mercato sua struttura aziendale e degli investitori. Il Regolamento MAR, entrato in vigore il 3/7/2016, ha istituito un quadro comune di disciplina dei meccanismi di repressione amministrativa per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Gli elementi di maggior innovazione rispetto alla MAD1 (Direttiva 2003/6/CE), sono costituiti dall’estensione dell’ambito di applicazione delle disposizioni accorgimenti in materia di abusi sicurezza legati a ogni mansione, anche specifici, nonché l’attività di mercato sotto diversi profilisorveglianza sanitaria e di formazione necessaria. Diversamente, ivi compreso non si comprende come il tipo concedente possa anche valutare i rischi specifici riguardanti un lavoro che viene progettato ed eseguito da un altro soggetto, il quale deve redigere il POS ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Del resto, il già richiamato articolo 3, comma 6, del T.U. Sicurezza pare cogliere nel segno tale distinzione, poiché fa permanere in capo al distaccante un obbligo di strumenti finanziari che possono essere oggetto materiale dell’illecito. E’ stata inoltre operata una migliore definizione formazione e informazione unicamente sui rischi tipici «generalmente connessi allo svolgimento delle condotte di manipolazionemansioni», su cui si innesta un folto elenco (esemplificativo cioè quei rischi riguardanti la mansione in generale e non tassativo) le particolarità che ogni operazione presenta. È nel POS, al contrario, che dovrebbero essere approfondite le lavorazioni specifiche e quindi individuati presìdi di condotte manipolative tutela ulteriori: un documento che deve necessariamente essere predisposto dal cessionario e non dal cedente. Sarebbe quindi preferibile un’interpretazione più letterale della norma, perlomeno in quelle particolari situazioni dove il rischio è maggiormente sensibile ai processi lavorativi, poiché il distaccante non è neppure nella condizione di indicatori di manipolazione conoscere quale sia nello specifico il lavoro da completare, ma si limita a distaccare un lavoratore idoneo a svolgere quella mansione, nonché formato e informato sui rischi legati in via generale. Resta fermo, comunque, che il concedente deve distaccare i lavoratori per mansioni che essi ben conoscono; conservando una chiara responsabilità nel caso conceda dipendenti per mansioni del mercatotutto estranee a quelle abitualmente svolte, elaborato sulla base delle indicazioni del CESR e dell’ESMA8senza adeguata formazione. Altro aspetto di grande rilevanza pratica trattato dal Regolamento è Se le mansioni sono quindi diverse, la necessità di disciplinare formazione diventa stringente e deve essere correttamente disposta dal datore di lavoro. In materia, può essere citata una pronuncia della Corte di Cassazione del 2014, che sancisce la posizione responsabilità penale del datore di lavoro che ha distaccato i lavoratori per mansioni non attinenti a quelle per cui erano assunti e senza aver fornito alcuna informazione in merito al lavoro per il quale dovevano essere distaccati. In particolare, l’addebito viene mosso poiché il datore «disponeva il distacco dei c.dpropri lavoratori presso la ditta del vicino al fine di svolgere un lavoro del tutto estraneo alle mansioni da essi abitualmente svolte, senza fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici e senza collaborare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione del lavoratore dal rischio di incidenti connessi alla esecuzione della nuova e diversa prestazione»9. whistleblowers quale mezzo essenziale per la scoperta In tal caso è evidente come manchi l’informazione e la repressione formazione sui rischi relativi alla mansione da svolgere, quindi non può invocarsi alcun trasferimento dei doveri in materia di sicurezza sul distaccatario. Per completezza è bene infine ricordare che una parte della giurisprudenza pone sempre più attenzione al «principio di autoresponsabilità del lavoratore». Alcune recentissime sentenze tendono, nel configurare la colpa in caso di infortunio di un dipendente, ad abbandonare «il criterio esterno delle mansioni» e a sostituirlo «con il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale», sancendo che il datore di lavoro non ha più «un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell'evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore»10. Nell’ultima affermazione di tale assunto, la Cassazione è giunta a statuire – a proposito dell’infortunio di un lavoratore a seguito di caduta dall’alto – che «la valutazione preventiva del rischio derivante dallo svolgimento in quota di sostituzione dei faretti e di posizionamento dei fili, ma anche la concreta dotazione al lavoratore, nel frangente dell’infortunio, degli abusi strumenti idonei ad effettuare tali tipi di mercatolavoro in sicurezza» determinano, sotto il profilo soggettivo, l’assenza di colpa11. Attraverso Non potrebbe negarsi un’applicazione analogica di questo canone al rapporto tra distaccante e distaccatario; nel senso che può configurarsi una sorta di principio di autoresponsabilità del distaccatario, visto che, come ampiamente evidenziato in precedenza, è quest’ultimo a dover effettuare la valutazione del rischio specifico delle lavorazioni. Se infatti il MARTesto Unico Sicurezza tenta di abbandonare l’idea di un datore di lavoro “onnipresente”, direttamente applicabile negli ordinamenti internidistribuendo gli obblighi antinfortunistici tra più soggetti, dovrebbe inoltre pervenirsi ad la norma di cui all’articolo 3, comma 6, è un’ulteriore espressione di questo disegno sistematico, individuando chiari doveri per il distaccante (quali l’informazione e formazione del lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni) e assegnando tutti gli altri all’utilizzatore. In quest’ottica, gli orientamenti prima esposti potrebbero essere espressione di una maggiore armonizzazione delle sanzioni amministrativericostruzione più risalente nel tempo, che attribuiva un ruolo “iperprotettivo” al datore di lavoro (inteso come colui che ha assunto il lavoratore) obbligandolo a una vigilanza costante e continua, a prescindere dalle circostanze concrete del caso. Le conseguenze più rilevanti Non resta che attendere fiduciosi un’interpretazione evolutiva della disposizione sul piano dell’assetto repressivo penale della disciplina del market abuse dipendono però dal recepimento della Direttiva MAD2distacco contenuta nel X.Xxx. 81/2008.
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Samples: Distacco Di Lavoratori E Normativa Antinfortunistica
XXXXXXX,. L’abuso Il piano di informazioni privilegiaterisanamento nel Codice della crisi, in Commentario breve alle leggi penali complementariAA.VV., a cura Piano industriale e piano finanziario, cit., 377.2 le prescrizioni dell’art. 56 CCII, e che per la sua esecuzione, produttiva degli effetti esonerativi di Palazzo-Palierocui agli agli artt. 166, CEDAMIII co., 2007lett. d) e 324, 714CCII, si formeranno accordi tra debitore e creditori. Alcuni autori hanno evidenziato Il parziale consenso manifestato durante le trattative da una parte consistente dei creditori potrebbe così costituire la spinta verso un piano attestato che li coinvolga40. Per il piano attestato si registra, però, l’assenza di supporti per la continuità predisposti, invece, per gli strumenti più strutturati come gli accordi e i dubbi interpretativi derivanti concordati. Mi riferisco al blocco delle azioni esecutive e cautelari, alla sospensione delle norme societarie relative agli obblighi degli amministratori in presenza di perdita o di riduzione del capitale (art. 89 CCII); alla transazione fiscale; ai finanziamenti non muniti della prededuzione, così come non lo sono le spese per la gestione dell’impresa, anche se questa “fragilità” dello strumento è compatibile con l’assenza di un controllo giudiziale sia, conseguentemente, di un organo di controllo. La ragione dell’assenza di misure protettive è da ascrivere, inoltre, all’impostazione del piano come atto unilaterale, prodotto dell’imprenditore e non elaborato durante negoziazioni che più o meno sempre si rivelano all’esterno provocando reazioni dei creditori. L’art. 56 CCI ragiona di “piano”, del suo contenuto e della sua struttura, non ragiona di proposta che di per sé implica contatti e diffusione di ciò che sta avvenendo nell’impresa. Le negoziazioni, quindi, evocate soltanto dalla clausola di riserva contenuta nell’art. 39 della legge n. 262/2005rubrica dell’art.56, che fa salvi i limiti previsti in generale dal codice penale per ciascun tipo di pena. Secondo un’interpretazione garantistadevono avvenire senza “copertura”, la clausola dovrebbe stragiudizialità volendo essere intesa in senso restrittivototale41. Se però lo stesso piano attestato giunge a conclusione di una composizione negoziata, ovvero allora ha sfruttato quel percorso che potrebbe essere stato assistito da misure protettive o cautelari. L’acquisizione del bagaglio informativo e dialogico per la quale l’imprenditore ha avuto uno spatium temporis protetto, servirà a costruire più rapidamente un piano attestato per utilizzarlo da solo o, eventualmente, per accordi di ristrutturazione. La fruibilità del piano attestato è sicuramente incentivata dalla possibilità di sottrarre gli aumenti siano da circoscrivere solo alla pena detentiva, mentre resterebbero immutate le pene pecuniarie, già assestate su cornici edittali prossime o addirittura superiori a quelle previste dal codice penale. Si veda sul punto C. E. XXXXXXX, La riforma della tutela penale del risparmio: continuità atti esecutivi all’azione revocatoria e fratture nella politica criminale in materia economica, in Corriere del merito, 2006, n. 5, 616. rivoluzione, dovuta alla recente approvazione del pacchetto normativo comunitario costituito dalla Direttiva 2014/57/UE (Market Abuse Directive 2 o MAD2) e dal Regolamento UE n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR), che ha abrogato la Direttiva 2003/6/CE (MAD1), allo scopo di dare origine a una nuova disciplina comunitaria finalizzata a favorire la progressiva uniformazione delle disposizioni nazionali sul contrasto agli abusi di mercato. Il pacchetto di riforma nasce dall’esito degli studi della Commissione europea, che hanno rilevato importanti deficit di omogeneità nelle legislazioni degli stati membri, con effetti negativi sulla tutela del mercato e degli investitori. Il Regolamento MAR, entrato in vigore il 3/7/2016, ha istituito un quadro comune di disciplina dei meccanismi di repressione amministrativa ciò sia per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiateimprenditori “fallibili” che per quelli che, comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Gli elementi di maggior innovazione rispetto essendo esclusi dalla liquidazione giudiziale, dovranno far ricorso alla MAD1 (Direttiva 2003/6/CE), sono costituiti dall’estensione dell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di abusi di mercato sotto diversi profili, ivi compreso il tipo di strumenti finanziari che possono essere oggetto materiale dell’illecito. E’ stata inoltre operata una migliore definizione delle condotte di manipolazione, su cui si innesta un folto elenco (esemplificativo e non tassativo) di condotte manipolative e di indicatori di manipolazione del mercato, elaborato sulla base delle indicazioni del CESR e dell’ESMA8. Altro aspetto di grande rilevanza pratica trattato dal Regolamento è la necessità di disciplinare la posizione dei c.d. whistleblowers quale mezzo essenziale per la scoperta e la repressione degli abusi di mercato. Attraverso il MAR, direttamente applicabile negli ordinamenti interni, dovrebbe inoltre pervenirsi ad una maggiore armonizzazione delle sanzioni amministrative. Le conseguenze più rilevanti sul piano dell’assetto repressivo penale della disciplina del market abuse dipendono però dal recepimento della Direttiva MAD2liquidazione controllata42.
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Samples: Concordato Semplificato
XXXXXXX,. L’abuso Xx Xxxxxxx Xxxxxxx procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, previo accertamento dell’inadempienza di informazioni privilegiateseguito specificate da parte del Beneficiario. Il decreto di revoca dispone il recupero delle eventuali somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell’erogazione. In particolare, La Regione procede alla revoca del contributo, in Commentario breve alle leggi penali complementarimodo totale o parziale, nei seguenti casi: - rinuncia al contributo da parte del beneficiario/ - inerzia, rispetto agli obblighi previsti dai Paragrafi 12, 13, 14 e 15 del Bando, da parte del Beneficiario o realizzazione parziale de progetto, non autorizzata dalla Regione Toscana; - realizzazione del Progetto in modo difforme da quella autorizzata; - alienazione, cessione, distrazione dall'uso previsto dei beni acquistati, compreso l’eventuale prototipo oggetto del contributo, salvo quanto previsto dal par. 15 relativamente ai prototipi, entro 5 anni successivi all’erogazione del saldo del contributo; - qualora il singolo beneficiario sia soggetto a cura procedure di Palazzo-Palieroconcordato preventivo, CEDAMconcordato fallimentare, 2007liquidazione coatta amministrativa e fallimento; - inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel Bando emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dagli enti a ciò preposti; - per violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento, 714. Alcuni autori hanno evidenziato i dubbi interpretativi derivanti dalla clausola di riserva contenuta nell’art. 39 della legge n. 262/2005, che fa salvi i limiti previsti in generale dal codice penale per ciascun tipo di pena. Secondo un’interpretazione garantista, la clausola dovrebbe essere intesa in senso restrittivo, ovvero che gli aumenti siano da circoscrivere solo alla pena detentiva, mentre resterebbero immutate incluse le pene pecuniarie, già assestate su cornici edittali prossime o addirittura superiori a quelle previste dal codice penale. Si veda sul punto C. E. XXXXXXX, La riforma della tutela penale del risparmio: continuità e fratture nella politica criminale in materia economica, in Corriere del merito, 2006, n. 5, 616. rivoluzione, dovuta alla recente approvazione del pacchetto normativo comunitario costituito dalla Direttiva 2014/57/UE (Market Abuse Directive 2 o MAD2) e dal Regolamento UE n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR), che ha abrogato la Direttiva 2003/6/CE (MAD1), allo scopo di dare origine a una nuova disciplina comunitaria finalizzata a favorire la progressiva uniformazione delle disposizioni nazionali sul contrasto agli abusi di mercato. Il pacchetto di riforma nasce dall’esito degli studi della Commissione europea, che hanno rilevato importanti deficit di omogeneità nelle legislazioni degli stati membri, con effetti negativi sulla tutela del mercato e degli investitori. Il Regolamento MAR, entrato in vigore il 3/7/2016, ha istituito un quadro comune di disciplina dei meccanismi di repressione amministrativa per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Gli elementi di maggior innovazione rispetto alla MAD1 (Direttiva 2003/6/CE), sono costituiti dall’estensione dell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di abusi pubblicità di mercato sotto diversi profilicui al Par. 14 del presente Bando; - in caso di grande impresa, ivi compreso il tipo nel caso in cui non sia dimostrato l’effetto incentivazione sull’aumento delle dimensioni del Progetto. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di strumenti finanziari che possono essere oggetto materiale dell’illecito. E’ stata inoltre operata una migliore definizione delle condotte di manipolazione, su ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si innesta un folto elenco (esemplificativo e non tassativo) sia già provveduto all’erogazione a saldo, viene avviata una procedura di condotte manipolative e di indicatori di manipolazione recupero, eventualmente coatto, nei confronti del mercato, elaborato sulla base delle indicazioni del CESR e dell’ESMA8. Altro aspetto di grande rilevanza pratica trattato dal Regolamento è la necessità di disciplinare la posizione dei c.d. whistleblowers quale mezzo essenziale per la scoperta e la repressione degli abusi di mercato. Attraverso il MAR, direttamente applicabile negli ordinamenti interni, dovrebbe inoltre pervenirsi ad una maggiore armonizzazione delle sanzioni amministrative. Le conseguenze più rilevanti sul piano dell’assetto repressivo penale della disciplina del market abuse dipendono però dal recepimento della Direttiva MAD2Beneficiario.
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Samples: Bando Per La Presentazione Delle Domande Di Aiuti Alle Imprese
XXXXXXX,. L’abuso Il nuovo contratto di informazioni privilegiateleasing cosa cambia dopo la legge n. 124/2017, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018, p. 41. civilistica dell’operazione, la quale dovrà poi essere necessariamente integrata a livello contrattuale dalla prassi sviluppata in Commentario breve alle leggi penali complementari, a cura materia di Palazzo-Paliero, CEDAM, 2007, 714leasing immobiliare. Alcuni autori hanno evidenziato i dubbi interpretativi derivanti dalla clausola di riserva contenuta nell’artIl comma 76 dell’art. 39 1 della legge n. 262/2005208/2015 definisce: “Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che fa salvi se ne assume tutti i limiti previsti in generale rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito.” Cosi definito, considerando la non esaustività della disciplina introdotta, e che l’utilizzatore deve essere necessariamente un consumatore, al contratto di leasing abitativo sarà applicabile: - La disciplina “speciale” introdotta dalla legge di stabilità 2016; - La disciplina contrattualmente inserita dalle parti ad integrazione di quella legale, verosimilmente attinta dalla prassi; - Le norme dettate dal codice penale per ciascun tipo di penad.lgs. Secondo un’interpretazione garantista, la clausola dovrebbe essere intesa in senso restrittivo, ovvero che gli aumenti siano da circoscrivere solo alla pena detentiva, mentre resterebbero immutate le pene pecuniarie, già assestate su cornici edittali prossime o addirittura superiori a quelle previste dal codice penale. Si veda sul punto C. E. XXXXXXX, La riforma della tutela penale del risparmio: continuità e fratture nella politica criminale in materia economica, in Corriere del merito, 20066 settembre 2005, n. 5, 616. rivoluzione, dovuta alla recente approvazione del pacchetto normativo comunitario costituito dalla Direttiva 2014/57/UE 206 (Market Abuse Directive 2 o MAD2) e dal Regolamento UE n. 596/2014 (Market Abuse Regulation o MAR), che ha abrogato la Direttiva 2003/6/CE (MAD1), allo scopo di dare origine a una nuova disciplina comunitaria finalizzata a favorire la progressiva uniformazione delle disposizioni nazionali sul contrasto agli abusi di mercato. Il pacchetto di riforma nasce dall’esito degli studi della Commissione europea, che hanno rilevato importanti deficit di omogeneità nelle legislazioni degli stati membri, con effetti negativi sulla tutela del mercato e degli investitori. Il Regolamento MAR, entrato in vigore il 3/7/2016, ha istituito un quadro comune di disciplina dei meccanismi di repressione amministrativa per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Gli elementi di maggior innovazione rispetto alla MAD1 (Direttiva 2003/6/CE), sono costituiti dall’estensione dell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di abusi di mercato sotto diversi profili, ivi compreso il tipo di strumenti finanziari che possono essere oggetto materiale dell’illecito. E’ stata inoltre operata una migliore definizione delle condotte di manipolazione, su cui si innesta un folto elenco (esemplificativo e non tassativo) di condotte manipolative e di indicatori di manipolazione del mercato, elaborato sulla base delle indicazioni del CESR e dell’ESMA8. Altro aspetto di grande rilevanza pratica trattato dal Regolamento è la necessità di disciplinare la posizione dei c.d. whistleblowers quale mezzo essenziale per la scoperta e la repressione degli abusi di mercato. Attraverso il MAR, direttamente applicabile negli ordinamenti interni, dovrebbe inoltre pervenirsi ad una maggiore armonizzazione delle sanzioni amministrative. Le conseguenze più rilevanti sul piano dell’assetto repressivo penale della disciplina Codice del market abuse dipendono però dal recepimento della Direttiva MAD2Consumo)21.
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Samples: Leasing Agreement