Common use of Xxxxxxxx Clause in Contracts

Xxxxxxxx. L’organizzazione delle attività economiche, cit., 300. e competitività ed è stata proprio tale finalità di politica industriale ad aver ispirato il legislatore nel definire la disciplina del contratto di rete. Si fa largo l’idea che la promozione del progresso e della competitività tra imprese debba attuarsi mediante un sistema di regole che possa dotare le stesse di un meccanismo negoziale duttile, tale da consentire una pianificazione congiunta e condivisa dell’attività svolta, così da raggiungere finalità prima perseguibili solo mediante soluzioni fortemente limitative della individualità imprenditoriale, proprie di integrazioni di tipo fortemente gerarchico. L’opzione legislativa, in un’ottica volta ad innovare gli strumenti legislativi sin a quel momento utilizzati in materia, era fortemente indirizzata verso un modello di disciplina di tipo contrattualistico e non societario, orientato da una filosofia non autoritaria ma largamente dispositiva48. Xxxxxx, sino all’effettiva consacrazione del contratto di rete sul piano normativo, positivizzato nella l. 33/2009, svariate forme di coordinamento interimprenditoriale di tipo reticolare sono state elaborate, ciò facendo ricorso ad una pluralità di strumenti giuridici, tra cui le società consortili, i consorzi, i contratti plurilaterali e bilaterali connessi tra loro. La scelta di uno dei sopra citati strumenti, rispetto ad un latro, era dettata da valutazioni di carattere funzionale, con attento riguardo sia al livello di collaborazione desiderata sia agli obiettivi da perseguire. Nasce così, seppur tra numerose critiche legislative, dovute alla sostenuta inadeguatezza e superficialità di una normativa atta a regolamentare un modello di cooperazione già affermato, il contratto di rete49.

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Xxxxxxxx. L’organizzazione delle attività economicheL’abuso di informazioni privilegiate, cit., 300754. e competitività ed recepita), posto che l’intervento comunitario ha mutato la fattispecie sotto diversi aspetti. In primis, rispetto alla formulazione originaria, oltre alla condotta di raccomandazione di operazioni di trading è stata proprio tale finalità inserita quella di politica industriale “induzione” del terzo ad aver ispirato operare sul mercato. Questa opzione desta non poche perplessità interpretative, posto che il legislatore nel definire quadro complessivo ricavabile dalla riforma attuata a livello comunitario sanziona ogni forma di istigazione complicità già con riferimento alle condotte di trading, pertanto non sarà agevole distinguerne i diversi ambiti applicativi. Viene altresì espressamente precisato che l’area di rilevanza del tuyautage si estende anche alle raccomandazioni o induzioni che hanno ad oggetto la disciplina del contratto di rete. Si fa largo l’idea che revoca o la promozione del progresso e della competitività tra imprese debba attuarsi mediante un sistema di regole che possa dotare le stesse modifica di un meccanismo negoziale duttileordine di trading già emesso. Ulteriore integrazione alla fattispecie attiene all’estensione della sanzione al soggetto terzo che faccia uso della raccomandazione o si lasci indurre a compiere l’operazione, tale da consentire una pianificazione congiunta e condivisa dell’attività svoltasapendo o dovendo sapere che esse si fondavano su un’informazione privilegiata. Dal punto di vista amministrativo questa nuova formulazione non comporta significative estensioni dell’ambito di illiceità della norma, così da raggiungere finalità prima perseguibili solo mediante soluzioni fortemente limitative della individualità imprenditoriale, proprie posto che l’art. 187 bis T.U.F. già ricomprende tutte le condotte di integrazioni di tipo fortemente gerarchico. L’opzione legislativa, trading effettuate in un’ottica volta ad innovare gli strumenti legislativi sin a quel momento utilizzati in materia, era fortemente indirizzata verso un modello di disciplina di tipo contrattualistico e non societario, orientato da una filosofia non autoritaria ma largamente dispositiva48. Xxxxxx, sino all’effettiva consacrazione virtù del contratto di rete sul piano normativo, positivizzato nella l. 33/2009, svariate forme di coordinamento interimprenditoriale di tipo reticolare sono state elaborate, ciò facendo ricorso ad una pluralità di strumenti giuridici, tra cui le società consortili, i consorzi, i contratti plurilaterali e bilaterali connessi tra loro. La scelta di uno dei sopra citati strumenti, rispetto ad un latro, era dettata da valutazioni di carattere funzionale, con attento riguardo sia al livello di collaborazione desiderata sia agli obiettivi da perseguire. Nasce così, seppur tra numerose critiche legislative, dovute alla sostenuta inadeguatezza e superficialità possesso di una normativa atta inside information. Gli effetti più importanti si riscontrano invece a regolamentare un modello livello dell’art. 184 T.U.F., giacché in tal modo sarà possibile sanzionare anche il destinatario della raccomandazione, che sulla base della precedente disciplina – eccezione fatta per le ipotesi di cooperazione già affermato, il contratto di rete49concorso ex art. 110 c.p. – non era assoggettato a sanzione penale.

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Xxxxxxxx. L’organizzazione Il regolamento sul dibattito pubblico: democrazia deliberativa e sindrome nimby”, Academia. Edu. Il dibattito pubblico si ispira al modello del “débat public”, introdotto nell’ordinamento francese a partire dal 1995, previsto da molte leggi regionali e già in uso in diversi ordinamenti stranieri. Tale dibattito avviene nella fase iniziale di elaborazione del progetto dell’opera di cui si dibatte, facendo riferimento ai contenuti del progetto di fattibilità oppure al documento di fattibilità delle attività economichealternative progettuali. In concreto, cit.il dibattito prevede la convocazione di un’assemblea, 300. a cui possono partecipare le amministrazioni coinvolte e competitività ed è stata proprio tale finalità di politica industriale ad aver ispirato il legislatore nel definire la disciplina del contratto di retetutti gli stakeholders più in generale. Si fa largo l’idea che la promozione procede definendo le modalità del progresso e della competitività tra imprese debba attuarsi mediante dibattito, il quale ha durata massima di quattro mesi dalla data di convocazione dell’assemblea. Il risultato del dibattimento è un sistema “parere” il quale non ha carattere vincolante, ma andrà preso in considerazione in fase di regole che possa dotare le stesse predisposizione del progetto definitivo. Vi è, inoltre, un obbligo di un meccanismo negoziale duttile, tale da consentire una pianificazione congiunta e condivisa dell’attività svolta, così da raggiungere finalità prima perseguibili solo mediante soluzioni fortemente limitative della individualità imprenditoriale, proprie di integrazioni di tipo fortemente gerarchico. L’opzione legislativapubblicità, in un’ottica volta quanto le amministrazioni aggiudicatrici devono rendere pubblico, sui rispettivi siti internet, sia i progetti di fattibilità delle opere interessate che gli esiti del dibattimento pubblico, allegando i rapporti degli incontri e dei dibattiti avvenuti con gli stackeholders interessati. Tra gli innumerevoli soggetti professionali che partecipano all’appalto, il codice riserva un ruolo determinante e fondamentale nell’esecuzione dei lavori al Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Viene imposta l’individuazione da parte delle stazioni appaltanti di tale figura per ogni singola procedura di appalto o di concessione. La volontà del legislatore di inseguire una logica di effettività del risultato si evince dalla scelta di affidare il ruolo di responsabile del procedimento ad innovare gli strumenti legislativi sin a quel momento utilizzati in materia, era fortemente indirizzata verso un modello di disciplina di tipo contrattualistico e non societario, orientato da una filosofia non autoritaria ma largamente dispositiva48. Xxxxxx, sino all’effettiva consacrazione del contratto di rete sul piano normativo, positivizzato nella l. 33/2009, svariate forme di coordinamento interimprenditoriale di tipo reticolare sono state elaborateunico soggetto29, ciò facendo ricorso ad una pluralità di strumenti giuridiciper quanto riguarda l’intera attività contrattuale e con riferimento a tutte le fasi del processo: l’organizzazione dell’azione amministrativa avviene, tra cui le società consortiliper cui, i consorzi, i contratti plurilaterali per progetti e bilaterali connessi tra lororisultati da raggiungere. La scelta di uno dei sopra citati strumenti, rispetto ad un latro, era dettata da valutazioni questa tipologia di carattere funzionaleorganizzazione lavorativa ha come logica di base il perseguimento del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, con attento riguardo sia riferimento ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia della stessa. Al RUP il Codice affida numerose funzioni che spaziano all’interno dell’intera procedura. In fase progettuale, al livello RUP viene affidato il compito di collaborazione desiderata sia agli obiettivi da perseguirecoordinamento delle attività riferite alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo, validando i risultati ottenuti in fase di predisposizione e verifica dei progetti. Nasce cosìOvviamente, seppur tra numerose critiche legislative, dovute alla sostenuta inadeguatezza e superficialità anche in fase di una normativa atta a regolamentare un modello di cooperazione già affermatoscelta della controparte contrattuale, il RUP riveste ruolo attivo; ad esso è delegata la scelta della procedura di affidamento, delle modalità di aggiudicazione e della tipologia contrattuale da stipulare sovraintendendo, inoltre, al corretto e razionale svolgimento della selezione. 29 Articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in xxx.xxxxxxxxxx.xx. In fase esecutiva al RUP sono affidate tutte le attività di coordinamento finalizzate alla realizzazione degli interventi e delle opere affidate; deve, in concreto, controllare che il lavoro proceda in conformità con quanto stabilito sia dal contratto che dalle disposizioni di rete49legge relative a sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Infine, il RUP verifica anche che i lavori procedano rispettando i tempi prestabiliti. Le linee guida n. 3, adottate con delibera n. 1096/2016 da parte dell’A.N.A.C., hanno provveduto a regolamentate in maniera operativa la nomina, il ruolo e i compiti del RUP. All’interno di questo documento troviamo una disciplina dettagliata e legata all’operatività degli effettivi ruoli del RUP e vengono inoltre stabiliti requisiti di professionalità ulteriori rispetto a quanto già prescritto dal Codice. Il codice stabilisce regole precise per quel che riguarda l’affidamento dei contratti pubblici richiedendo che tale procedura avvenga nel rispetto degli atti di programmazione30 previsti dallo stesso Xxxxxx o dalle norme vigenti.

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Xxxxxxxx. L’organizzazione delle attività economiche, cit., 300. e competitività ed è stata proprio tale finalità di politica industriale ad aver ispirato il legislatore nel definire la disciplina del Il contratto di rete. Si fa largo l’idea che la promozione del progresso e della competitività tra imprese debba attuarsi mediante un sistema somministrazione di regole che possa dotare le stesse di un meccanismo negoziale duttile, tale da consentire una pianificazione congiunta e condivisa dell’attività svolta, così da raggiungere finalità prima perseguibili solo mediante soluzioni fortemente limitative della individualità imprenditoriale, proprie di integrazioni di tipo fortemente gerarchico. L’opzione legislativaservizi 17 le, in un’ottica volta ad innovare gli strumenti legislativi sin a quel momento utilizzati in materiarelazione alla possibile diversita` delle prestazioni, era fortemente indirizzata verso un modello dalle norme sui contratti che da tali prestazioni sono individuati. Mentre l’appalto conti- nuativo periodico di servizi e` disciplinato dalle norme sulla somministrazio- ne per quanto riguarda la continuita` e la reiterazione delle prestazioni e dalle norme sull’appalto di servizi per le conseguenze dipendenti dalla par- ticolare natura delle prestazione che esso garantisce». Tale tesi non affronta pero` il problema della disciplina applicabile per- che´ trascura il fatto che vi sono diverse ipotesi di tipo contrattualistico e non societario, orientato da una filosofia non autoritaria ma largamente dispositiva48contrasto di norme tra le diverse norme richiamate. Xxxxxx, sino all’effettiva consacrazione del Secondo altri 33 ancora il contratto di rete sul piano normativosomministrazione puo` avere ad oggetto solo cose e, positivizzato nella l. 33/2009, svariate forme di coordinamento interimprenditoriale di tipo reticolare sono state elaborate, ciò facendo ricorso ad una pluralità di strumenti giuridici, tra cui le società consortili, i consorzi, i contratti plurilaterali e bilaterali connessi tra loro. La scelta di uno dei sopra citati strumenti, rispetto ad un latro, era dettata da valutazioni di carattere funzionale, con attento riguardo sia al livello di collaborazione desiderata sia agli obiettivi da perseguire. Nasce così, seppur tra numerose critiche legislative, dovute alla sostenuta inadeguatezza e superficialità di una normativa atta a regolamentare un modello di cooperazione già affermatoquindi, il contratto di rete49durata avente ad oggetto servizi va inquadrato nell’ambito del contratto di appalto, salvo, poi, ad applicare in parte la normativa sulla somministrazione, ove essa sia compatibile con le norme sull’appalto. Anche a tale dottrina e` possibile, pertanto, muovere le critiche gia` svolte, essendo evidente il pregiudizio nominalistico fondato sulla definizione codicistica che esclude i servizi dal novero della sommini- strazione. Spunti utili di riflessione, per una nuova impostazione della problemati- ca, vengono, invece, dal Xxxxxxx 34 che ha sostenuto che i contratti di servizi debbano essere considerati sotto il profilo meramente giuridico come con- tratti di appalto ma in un ottica economica quali somministrazioni proprio perche´ le norme sulla somministrazione prevalgono su quelle dell’appalto. Le conclusioni raggiunte su un piano economico-sostanziale da questa dot- trina possono essere proposte, secondo la teoria piu` recente, anche su un piano giuridico-formale.

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Xxxxxxxx. L’organizzazione delle attività economicheIl tempo e il contratto, cit., 300pp. 145-146. grammazione»12. La concezione classica e competitività ed è stata i tre postulati della per- fetta razionalità dei soggetti, perfetta concorrenziali- tà del mercato, assenza e sostanziale irrilevanza dei costi transattivi, si rivelano irrealistici non essendo configurabile una transazione con costi transattivi nulli. I contratti di durata che consentono di rinnovare atti o prestazioni e risparmiare attività individuale rispondono proprio tale finalità alla esigenza di politica industriale ad aver ispirato coniugare la flessibilità con l’economia dei costi, i quali in que- sto genere di contratti si collocano soprattutto nella fase di esecuzione. Dal punto di vista economico, infatti, sono gli investimenti idiosincratici a creare quasi rendite delle quali il legislatore nel definire contraente più forte cerca di appropriarsi. In questo ambito la disciplina del contratto «teorizzazione dell’opportunismo post-contrattuale rappresenta un contributo decisivo al tema dei contratti di retedurata da parte dell’analisi economica»13. Si fa largo l’idea che Esso rappresenta, infatti, «la promozione del progresso fonte delle disfunzioni delle relazioni contrattuali durevoli e uno dei più evidenti segnali della competitività tra imprese debba attuarsi mediante un sistema di regole che possa dotare dimensione relazionale»14. Per far fronte alle condotte opportunistiche le stesse di un meccanismo negoziale duttile, tale da consentire una pianificazione congiunta e condivisa dell’attività svolta, così da raggiungere finalità prima perseguibili solo mediante soluzioni fortemente limitative della individualità imprenditoriale, proprie di integrazioni di tipo fortemente gerarchico. L’opzione legislativa, in un’ottica volta ad innovare gli strumenti legislativi sin a quel momento utilizzati in materia, era fortemente indirizzata verso un modello di disciplina di tipo contrattualistico e non societario, orientato da una filosofia non autoritaria ma largamente dispositiva48. Xxxxxx, sino all’effettiva consacrazione del contratto di rete sul piano normativo, positivizzato nella l. 33/2009, svariate forme di coordinamento interimprenditoriale di tipo reticolare sono state elaborate, ciò facendo ricorso ad una pluralità parti possono avvalersi di strumenti giuridicidel diritto con- trattuale, tra cui le società consortiliquali la buona fede e gli obblighi di best efforts, che hanno la funzione di garantire flessibili- tà e al contempo di contenere i consorzi, i contratti plurilaterali e bilaterali connessi tra lorocontegni opportuni- stici che possono verificarsi come conseguenza del- la discrezionalità soprattutto nei rapporti complessi. La scelta di uno dei sopra citati strumenti, rispetto ad un latro, era dettata da valutazioni di carattere funzionale, con attento riguardo sia al livello di collaborazione desiderata sia agli obiettivi da perseguire. Nasce così, seppur tra numerose critiche legislative, dovute alla sostenuta inadeguatezza e superficialità di una normativa atta a regolamentare un modello di cooperazione già affermato, il contratto di rete49In questa fase si innesta la riflessione sul problema delle sopravvenienze.

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