ARST S.p.A. Schema di accordo quadro 1° contratto applicativo
Allegato E
ARST S.p.A.
Schema di accordo quadro 1° contratto applicativo
Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’appalto della fornitura, mediante Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs.
n. 50/2016, di n. 8 Unità di Trazione (UdT) bidirezionali, a trazione elettrica ad alimentazione a gas idrogeno, da utilizzare sulle linee ferroviarie a scartamento di 950 mm di ARST S.p.A.
Gara n. 124/2022 – CIG
CUP F11B21007070001 riferito al 1° contratto applicativo
TRA
L’ARST S.p.A., in persona dell’Amministratore Unico - legale rappresentante protempore - xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica in Cagliari via Posada n. 8/10, Codice Fiscale e Partita IVA 00145190922, di seguito indicata anche come "ARST o Committente”
E
il/la .......…………………….... in seguito, per brevità, indicata come “Fornitore o Appaltatore” con Sede Legale in.....……………... via ........................ P. XXX per la quale interviene nel presente atto il
sig. .............. nella sua qualità di ………………… come risulta dal ..................................
PREMESSO CHE
In data ……. è stata sottoscritta la Convenzione …………. tra l’Assessorato dei Trasporti della RAS e l’ARST relativa al finanziamento …………...
In data ……………. è stata sottoscritta la Convenzione ……………… tra l’Assessorato dei Trasporti della RAS e l’ARST relativa al finanziamento ………………………
Con deliberazione ARST n. …… del …. (resa esecutiva in data ) è stato autorizzato l’espletamento
di una gara, ……………...
Con Avviso di gara …………………..
A seguito dell’esperimento della procedura di gara è risultata aggiudicataria la Società ;
Il Fornitore ha prodotto la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.
Il Fornitore ha prestato la garanzia di buona e tempestiva esecuzione della fornitura mediante
ARST S.p.A-Società con socio unico-Sede legale Xxx Xxxxxx ,0/00 - 00000 Xxxxxxxx-xxXX/XX e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922-capitale sociale € 819.000 i.v.
polizza/fideiussione n° ……. rilasciata da …….. in data ………… di importo pari a Euro …………….
Si è proceduto in data ……….., a richiedere il rilascio della “informazione antimafia” di cui al D.Lgs
n. 159/2011, sul sito BDNA del Ministero dell’Interno che è stata rilasciata, in data , con esito
negativo.
Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.
ART. 1 - VALIDITÀ DELLA PREMESSA
Quanto citato in premessa e la documentazione relativa, anche se non espressamente richiamata forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
Sono allegati al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti, ferma restando la priorità del presente Accordo:
1. ….
2. ….
….
Detti documenti sono sottoscritti dalle parti (con firma digitale) in segno di piena e incondizionata accettazione.
Anche se materialmente non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, a tutti gli effetti, i seguenti documenti, ferma restando la priorità del presente Accordo:
1. ….
2. ….
….
In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti sopra citati e il contenuto del presente Accordo, prevalgono nell'ordine:
1. ….
2. ….
….
Art. 3- (Oggetto del contratto)
1. Fornitura Unità di Trazione (UdT) bidirezionali, a trazione elettrica ad alimentazione a gas idrogeno.
2. ARST ha ritenuto opportuno procedere ad una gara ad evidenza pubblica utilizzando lo strumento dell’Accordo quadro, come disciplinato dall’articolo 54 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. La fornitura sarà articolata prevedendo diversi contratti di fornitura nell’arco di sei anni.
4. Il primo lotto di fornitura sarà costituito da n. 3 (tre) UdT finanziate dal Fondo Complementare al PNRR – Decreto Ministeriale n. 363 del 23.09.2022.
5. I suddetti rotabili devono essere realizzati nel rispetto della normativa tecnica vigente Nazionale e Comunitaria per il settore ferroviario e, per quanto possibile, con componenti di tipo standardizzato.
6. Il materiale ferroviario fornito deve risultare pienamente rispondente ai requisiti, alle caratteristiche e alle prestazioni riportate nel presente Capitolato Tecnico, comprese le eventuali migliorie offerte in sede di gara, e dotato di autorizzazione di messa in servizio per l’esercizio sulla rete di TPL ARST S.p.A.
7. Il materiale ferroviario fornito deve risultare pienamente rispondente ai requisiti, alle caratteristiche e alle prestazioni riportate nel Capitolato Tecnico, comprese le eventuali migliorie offerte in sede di gara, e dotato di autorizzazione di messa in servizio definitiva per la circolazione sulla rete di TPL ARST S.p.A.
8. I singoli rotabili dovranno riportare i loghi e le specifiche diciture previste dal finanziamento sopra indicato che ARST comunicherà all’Appaltatore nel corso della fornitura.
9. Nella fornitura sono compresi il software con relative licenze, la manualistica, la documentazione tecnica e la formazione per il personale, il tutto come meglio definito nel Capitolato Tecnico (All. A/B).
10. ARST si riserva la facoltà di affidare il servizio Full Service le cui attività saranno disciplinate da apposito contratto, distinto da quello di fornitura delle UdT, secondo lo “Schema di contratto full service” All. F.
Art. 4- (Termini di consegna 1° Lotto di fornitura - durata contrattuale)
1. La prima UdT, completata in tutte le sue parti e finiture, dotata di autorizzazione di messa in servizio, rilasciata dall'ANSFISA, dovrà essere consegnata presso il deposito ferroviario o la stazione ferroviaria ARST indicato al paragrafo A-2 del Capitolato Tecnico, entro 30 mesi dalla stipulazione del presente Accordo come riportato al paragrafo B-1 del Capitolato Tecnico.
2. A decorrere dal termine indicato al comma 1 del presente articolo, dovrà essere analogamente consegnata una successiva UdT ogni 30 giorni, fino ad esaurimento della fornitura del 1° lotto.
3. Alla consegna della 3a UdT, l’intera fornitura (del 1° lotto) dovrà essere dotata di autorizzazione di messa in servizio senza prescrizioni tali da comportare effetti limitativi sull’esercizio del rotabile.
4. Nel caso in cui venga sottoscritto il Servizio Full Service quotato in sede di gara, a partire dalla data di immissione in servizio della prima UdT, il Fornitore dovrà garantire, oltre la garanzia contrattuale generale di cui al paragrafo B-18.1 del Capitolato Tecnico e dai successivi articoli 19, 20 e 21 del presente Accordo, la manutenzione programmata del materiale fornito.
5. La conclusione del presente Accordo si perfezionerà soltanto con la scadenza del periodo di garanzia del materiale fornito.
6. Una proroga dei termini di consegna previsti ai commi 1 e 2 può essere autorizzata da ARST solo nel caso in cui si rendano necessari nel corso della fornitura nuovi adeguamenti normativi o ARST stessa richieda specifiche modifiche o variazioni secondo quanto indicato al successivo articolo 15.
Art. 5- (Qualità della fornitura)
1. Il materiale ferroviario oggetto della presente fornitura, dovrà risultare nuovo di fabbrica, pienamente rispondente alle caratteristiche riportate nel Capitolato Tecnico, con le eventuali migliorie offerte in sede di gara, e dotato di autorizzazione di messa in servizio per la circolazione sulla rete ferroviaria del TPL ARST.
2. Il materiale rotabile dovrà essere dotato degli accorgimenti idonei ad assicurare una normale e corretta operatività.
3. Il materiale rotabile dovrà garantire il rispetto dei parametri Reliability - Availability - Maintenability (RAM) previsti dal Capitolato Tecnico, come (eventualmente) migliorati in sede di offerta.
Art. 6- (Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. L' importo che ARST corrisponderà all’Appaltatore per l'intera fornitura di n. 3 UdT è di: € [euro
-----/---] IVA esclusa, calcolati applicando all’importo posto a base d’asta, pari a euro 39.000.000,00, il ribasso offerto dal Fornitore, pari a %.
Tale importo equivale ad un corrispettivo di € ------ [euro -----/--] IVA esclusa per ciascuna UdT.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del presente Accordo, del Capitolato Tecnico e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate per motivi di sicurezza dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo sopra indicato.
3. Tale corrispettivo, calcolato dal Fornitore a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, salvo quanto previsto dal presente Accordo.
4. Il Fornitore non può vantare diritti ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti degli importi sopra indicati, salvo quanto già specificato
5. L'acquisto dei primi tre rotabili sarà finanziato con fondi indicati al precedente articolo 3.
6. Ai fini dei pagamenti, l'importo contrattuale sarà fatturato dal Fornitore secondo la sequenza di seguito esposta:
● 2% dell'importo globale della fornitura alla presentazione e alla successiva verifica, da parte di ARST della documentazione di cui alla “Fase 1: Progettazione iniziale di sistema”, del paragrafo B-3.3.2 del Capitolato Tecnico pari ad euro IVA esclusa;
● 4% dell'importo globale della fornitura alla presentazione e alla successiva verifica, da parte di ARST della documentazione di cui alla “Fase 2: Progettazione intermedia”, del paragrafo B-3.3.2 del Capitolato Tecnico, pari ad euro IVA esclusa;
● 2% dell'importo globale della fornitura alla presentazione e alla successiva verifica, da parte di ARST della documentazione di cui alla “Fase 3: Accettazione provvisoria della progettazione”, del paragrafo B-3.3.2 del Capitolato Tecnico, pari ad euro IVA esclusa;
● 10% dell'importo di ciascuna unità di trazione al collaudo di accettazione provvisorio favorevole delle casse verniciate, pari ad euro IVA esclusa;
● 10% dell'importo di ciascuna unità di trazione al collaudo di accettazione provvisorio favorevole dei carrelli pari ad euro IVA esclusa;
● 10% dell'importo di ciascuna unità di trazione al collaudo di accettazione provvisorio favorevole dei gruppi celle ad idrogeno e convertitori di trazione pari ad euro IVA esclusa;
● 15% dell'importo di ciascuna unità di trazione al collaudo di accettazione provvisorio favorevole presso il costruttore del veicolo completo pari ad euro IVA esclusa;
● 20% dell'importo globale della fornitura alla data di autorizzazione di messa in servizio della prima unità di trazione da parte di ANSFISA, pari ad euro IVA esclusa;
● 7% dell'importo globale della fornitura alla data di autorizzazione di messa in servizio definitiva di tutte le unità di trazione da parte dell'ANSF pari ad euro IVA esclusa.
● 3% dell'importo globale della fornitura alla data di consegna dei Manuali di Uso e Manutenzione approvati da ANSFISA, pari ad euro IVA esclusa;
● 10% dell'importo di ciascuna unità di trazione alla data di immissione in servizio passeggeri (dopo il verbale di consegna), pari ad euro IVA esclusa;
● 5% dell'importo globale della fornitura alla data di conclusione dei corsi di addestramento, pari ad euro IVA esclusa;
● 1% dell'importo di ciascuna unità di trazione a 30 mesi dall'inizio dei rispettivi periodi di garanzia, pari ad euro IVA esclusa;
● 1% dell'importo di ciascuna unità di trazione alla scadenza dei rispettivi periodi di garanzia, pari ad euro IVA esclusa.
7. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5bis, del D.lgs. n. 50/2016 sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa dal Fornitore, ARST opera una ritenuta dello 0,5 %; tali ritenute sono svincolate entro 60 gg dall’autorizzazione di messa in servizio definitiva di tutte le unità di trazione da parte dell'ANSFISA.
8. Le fatture saranno emesse a seguito della verifica di conformità di quanto indicato nel precedente comma 6, di cui alle apposite verbalizzazioni di ciascuna fase, previo benestare da parte di ARST S.p.A.
9. Il pagamento dei corrispettivi avverrà, entro 30 gg dalla data di emissione della relativa fattura, subordinatamente:
● alla verifica di regolarità del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori alla verifica della regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione;
● alla verifica delle fatture quietanzate, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore a/ai subappaltatore/i e trasmesse ad ARST entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento.
10. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore può sospendere la fornitura e/o le prestazioni indicate nel presente Accordo.
11. Ai sensi della legge n. 96/2017, si comunica che dal 01/07/2017 tutte le fatture emesse per i servizi e le forniture resi ad ARST S.p.A., dovranno riportare la dicitura SCISSIONE DEI PAGAMENTI art. 17-ter
D.P.R. n. 633/72. ARST S.p.A. corrisponderà il solo imponibile e provvederà a versare direttamente all’Erario l’importo dell’Iva esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in vigore.
12. In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica l’indirizzo telematico da indicare in fattura è il seguente: RAGIONE SOCIALE: ARST s.p.a.; PARTITA IVA: 00145190922; PEC: xxxx.xxx@xxx.xx; CODICE DESTINATARIO SDI: 0000000.
13. È inoltre necessario, al fine del pagamento, indicare, nella stessa fattura, il CIG della procedura e il numero di ordine SAP che sarà comunicato dal Responsabile del Contratto.
Art. 6.1– (Revisione dei Prezzi)
1. Per il primo contratto applicativo, i prezzi unitari offerti saranno fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
2. Per gli eventuali contratti applicativi successivi al primo stipulati oltre il 12° mese dalla sottoscrizione del presente Accordo, il corrispettivo potrà essere adeguato su disposizione della Stazione Appaltante in relazione alla variazione dell’indice ISTAT dei costi dei beni al consumo per le famiglie di operai ed impiegati riferito al 12° mese dalla data di sottoscrizione del primo contratto applicativo, qualora i prezzi unitari superino nel complesso la soglia dell’alea contrattuale come determinata dalla legge. I prezzi così rivalutati saranno fissi e invariabili per tutta la durata del relativo contratto.
3. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.
4. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario.
5. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
Art. 7- (Oneri della sicurezza)
1. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 è onere del Fornitore elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi connessi all'esercizio della propria attività e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminarli o ridurli al minimo.
2. È onere del Fornitore, nel caso in cui le attività connesse alla consegna, alle prove o ai collaudi, comportino l’utilizzo di infrastrutture appartenenti ad altri operatori, quali il gestore dell’infrastruttura ferroviaria, attenersi alle norme per il loro utilizzo ed alle relative procedure di sicurezza, verificandone la compatibilità con le proprie procedure e misure di prevenzione.
3. Parimenti è onere del Fornitore, nel caso in cui le attività di manutenzione comportino l'utilizzo di infrastrutture nelle quali operino a qualsiasi titolo altri soggetti, attenersi alle norme per il loro utilizzo ed alle relative procedure di sicurezza verificandone la compatibilità con le proprie procedure e misure di prevenzione.
4. Costituirà parte integrante del presente Accordo il DUVRI redatto dalla Committente. Il DUVRI dovrà essere aggiornato, se necessario, durante lo svolgimento dell'attività in appalto. Il Fornitore ha l’obbligo di collaborare attivamente alla stesura/aggiornamento del DUVRI.
Art. 8 - (Xxxxx e obblighi diversi a carico del Fornitore)
1. Il Fornitore si impegna a portare a termine, sotto la propria piena responsabilità, il completamento della fornitura a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure, della metodologia e degli standard prestazionali e qualitativi stabiliti nel presente Accordo e nel Capitolato Tecnico nonché a compiere ogni altra attività che si dovesse rendere necessaria o semplicemente opportuna per la corretta esecuzione della fornitura.
2. Il Fornitore si impegna ad assumere il rischio imprenditoriale associato alla gestione della commessa e dei procedimenti di collaudo, omologazione/circolabilità, autorizzazione di messa in servizio, consegna dei treni, preparazione per l'immissione in servizio e manutenzione secondo quanto previsto nel presente
Accordo, nella consapevolezza che alcuni di essi sono governati da organi terzi, quali, ad esempio indicativo, ma non esaustivo, l'ANSFISA.
3. Il Fornitore si impegna all'esecuzione della fornitura nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali, vigenti nel luogo di costruzione/esecuzione, nonché delle norme e delle prescrizioni delle competenti autorità.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute prima della consegna delle UdT, resteranno a carico del Fornitore come specificato nel Capitolato Tecnico. Per l'adeguamento a norme e a prescrizioni si applica l'art. 4, comma 6 (proroga dei termini di consegna).
5. Il Fornitore è tenuto a farsi carico degli interventi di manutenzione nei tempi e nei modi stabiliti ai successivi articolo 19, 20 e 21 del presente Accordo, nonché sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari e delle norme e delle prescrizioni delle competenti autorità, incluse quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di manutenzione previsto dal presente Accordo.
6. Il Fornitore si impegna, nel corso della fornitura a seguire le prescrizioni e le direttive di ARST, nell'ambito di quanto previsto dal presente Accordo e dai suoi allegati.
7. Per gli eventuali aspetti di dettaglio o finitura che non fossero definiti dal presente Accordo e dai suoi allegati, il Fornitore si impegna a proporre ad ARST più soluzioni alternative, concedendo alla stessa un termine di 20 giorni per pronunciarsi in merito, decorsi i quali, potrà scegliere autonomamente e procedere nella fornitura.
8. Il Fornitore assume l’esclusiva responsabilità dei danni (polizza per danni vedi articolo 18) di qualunque natura che la stessa, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, dovesse cagionare nel corso dell’esecuzione della fornitura oggetto del presente Accordo, manlevando e tenendo indenne ARST da eventuali pretese di terzi.
9. È fatto divieto al Fornitore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni o fotografie sulle forniture oggetto del presente Accordo senza prima aver ottenuto il benestare scritto di XXXX.
Art. 9 - (Direttore dell'esecuzione del contratto)
1. ARST si impegna, dopo la firma del presente Accordo, a comunicare per iscritto le generalità del Direttore dell'esecuzione del Contratto, che curerà ogni aspetto relativo ai rapporti tra ARST e il Fornitore, al fine di dare completa esecuzione all’Accordo.
2. ARST, a mezzo del Direttore dell'esecuzione, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente Accordo e potrà, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare le modalità di esecuzione dell’Accordo, con particolare riferimento agli aspetti della qualità dei materiali, delle procedure adottate e della sicurezza, prospettando al Fornitore l’eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento della fornitura.
3. I costi per il trasferimento del personale ARST preposto ai controlli dalle proprie sedi alle officine in cui si effettueranno le prove e le eventuali spese per il soggiorno e i pasti sono a carico del Fornitore.
Art. 10- (Operazioni di collaudo, omologazione, autorizzazioni aggiuntive)
1. Il Fornitore si impegna ad espletare tutte le procedure di prova, controllo e collaudo prescritte dall'ANSFISA ai fini del rilascio della autorizzazione di messa in servizio delle UdT oggetto della presente fornitura, ed a sostenere tutte le spese che da esse scaturiscono.
2. Tutti gli oneri comunque afferenti a nullaosta, autorizzazioni, verifiche di conformità e collaudi, immatricolazione, per tutti i rotabili oggetto della fornitura, inclusi a titolo di esempio le prestazioni dei soggetti (DeBo, NoBo, AsBo, ecc.) a supporto delle interazioni con l'ANSFISA, nonché gli oneri per le corse di prova e di pre-esercizio e quelli per la verifica delle conformità dei vari rotabili alla prima UdT, sono a carico del Fornitore. In tali oneri sono ricompresi anche quelli relativi al consumo di carburante e quelli relativi all’utilizzo del personale di ARST, necessario all’espletamento di specifiche attività, quali: macchinisti, capi treno, capi stazione, manovratori, agenti di custodia Passaggi a Livello etc, quantificati secondo il costo medio delle qualifiche del personale effettivamente impiegato.
3. ARST si riserva il diritto di partecipare, con propri incaricati, ai collaudi delle parti del rotabile o del rotabile completo svolti presso gli stabilimenti di produzione ed a quelli svolti dall'ANSFISA.
4. ARST provvede ad effettuare la “Visita di verifica statica” delle UdT di cui paragrafo B-4.5. del Capitolato Tecnico.
Art. 11 - (Opzione per l'acquisto di nuovi rotabili)
1. Entro il termine di sei anni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro ARST si riserva, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di esercitare l'opzione di acquisto di ulteriori 5 (cinque) UdT, fino ad un massimo di 8 (otto) complessive.
Decorsi i suddetti sei anni il Fornitore non avrà più l’obbligo di proseguire la fornitura.
2. Per i treni oggetto di opzione sono a carico ARST i costi e le spese aggiuntive dovute a modifiche di leggi o normative entrate in vigore successivamente all’ottenimento dell’AMIS di cui al paragrafo B-5 del Capitolato Tecnico.
3. I treni aggiuntivi saranno consegnati entro 30 mesi dalla data di effettivo esercizio del diritto di opzione per il primo rotabile aggiuntivo con cadenze mensili oltre il 30° mese per i successivi eventualmente ordinati.
4. Ove i treni aggiuntivi siano acquisiti entro il 12° mese dalla sottoscrizione del presente Accordo, sul prezzo unitario, pari a € …………….., indicato al precedente articolo 6, sarà applicato uno sconto percentuale pari a:
a. l’1% fino a n° 2 UdT;
b. il 2% per n° 3 o n° 5 UdT;
5. Ove i treni aggiuntivi siano acquisiti tra il 13° ed il 72° mese dalla sottoscrizione del presente Accordo ed in qualunque quantità compresa tra (1÷5) UdT, sarà riconosciuto un corrispettivo, per ciascuna Unità di Trazione, pari al prezzo unitario indicato al precedente articolo 6, aggiornato sulla base dell’indice ISTAT FOI (Famiglie, Operai, Impiegati).
Art. 12- (Custodia e trasporto)
1. Il Fornitore dovrà custodire a sue spese il materiale rotabile fino alla sua consegna, come indicato al paragrafo B-15.1, e farsi carico di tutte le operazioni di trasporto, assumendosi la responsabilità per ogni eventuale danno che dovesse occorrere prima della consegna
Art. 13 - (Piano della qualità)
Come previsto nel paragrafo B-3.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà provvedere entro i termini e con le modalità previste nello stesso paragrafo, alla redazione ed alla presentazione, ad ARST, del Piano della Qualità (PdQ).
Art. 14- (Progetto dei rotabili)
1. Il Fornitore è tenuto a fornire ed illustrare ad ARST, ai fini del monitoraggio dell’avanzamento della fornitura, i dettagli costruttivi dei treni e di tutti i componenti ed impianti, articolati secondo le indicazioni contenute nel paragrafo B-3.3.2 del Capitolato Tecnico “Verifica dei requisiti in fase di progettazione”.
2. I contenuti dei documenti tecnici forniti dall’Appaltatore non costituiscono in ogni caso presupposto per l’accettazione di varianti, che dovranno avvenire secondo quanto previsto al successivo articolo 15.
Art. 15 – (Varianti)
1. Nessuna variazione o modifica al presente Accordo può essere introdotta dal Fornitore, se non è preventivamente approvata da ARST, nel rispetto dei limiti di legge. Le modifiche non autorizzate per iscritto non danno titolo a pagamenti, diritti o rimborsi di sorta e, ove ARST lo giudichi opportuno, comportano la loro eliminazione ed il ripristino di quanto previsto nel presente Accordo.
Art. 16 – (Vigilanza e controllo)
1. ARST potrà, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli diretti ad accertare le modalità di costruzione delle UdT, con particolare riferimento agli aspetti della qualità dei materiali, delle procedure adottate e della sicurezza, nonché al puntuale rispetto delle norme di riferimento e degli obblighi
contrattuali. Il Fornitore dovrà, a tal fine, fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l’acquisizione dei dati da parte di ARST. Per l’effettuazione delle suddette verifiche il Fornitore concederà ad ARST l’accesso nei luoghi deputati alla costruzione dei treni quali capannoni ed officine e a quelle dei sub-fornitori e sui treni stessi in via di costruzione.
2. ARST può, in particolare, eseguire presso laboratori sperimentali ufficiali, a spese del Fornitore, ivi comprese quelle di imballaggio e trasporto campioni, tutte le prove che riterrà opportune sui materiali ed i diversi componenti delle unità di trazione, in aggiunta a quelle che comunque il Fornitore medesimo è tenuto ad eseguire per proprio conto come prescritto nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore, a richiesta di ARST, deve porre tempestivamente a disposizione i materiali, i componenti della fornitura, nonché gli strumenti e i mezzi necessari per gli accertamenti descritti.
3. Il Fornitore deve consentire, senza oneri per ARST, tutte le verifiche richieste da ARST o da ANSFISA, anche dopo la consegna dei rotabili e fino alla scadenza dei periodi di garanzia di cui al paragrafo B-18, al verificarsi di anomalie progettuali e/o costruttive e nel caso di mancato rispetto dei parametri RAM.
Art. 17 – (Responsabilità, cauzione definitiva, cauzione per garanzie particolari)
1. Il Fornitore è tenuto ad adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte, a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili, e si obbliga a comunicare tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo.
2. A garanzia e copertura degli oneri e dei danni conseguenti al mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’Accordo, il Fornitore ha regolarmente costituito la cauzione definitiva, nei termini e con le modalità indicate nel Disciplinare di gara, dell’importo di Euro [………], rilasciata da [………] in data [………], ed avente scadenza al [………], da considerarsi come parte integrante e sostanziale del presente Accordo. È espressamente esclusa la possibilità di ridurre l’importo della cauzione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. ARST, in presenza di inadempimenti del Fornitore, può rivalersi sulla cauzione per l’importo dei danni sofferti. In caso di diminuzione della garanzia, XXXX può chiedere la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore.
4. La cauzione definitiva, come sopra quantificata, è svincolata al termine del periodo di garanzia contrattuale generale indicata al paragrafo B-18.1 del Capitolato Tecnico (5 anni) ed a seguito della presentazione della “cauzione per garanzie particolari” di cui al successivo punto 5.
5. A garanzia e copertura degli oneri e dei danni inerenti alle garanzie oltre ai cinque anni di cui al paragrafo B-18.2 del Capitolato Tecnico, cosiddette “garanzie particolari” la cauzione definitiva è sostituita con altro deposito cauzionale, pari al 2% (duepercento) dell’importo di aggiudicazione. Tale cauzione è costituita secondo le modalità previste per la cauzione definitiva ed in riferimento alla copertura del periodo temporale massimo di dieci anni. Il Fornitore si impegna a reintegrare tale cauzione ogniqualvolta la stessa è parzialmente escussa. La stessa sarà svincolata al termine dei dieci anni di garanzia dopo aver, eventualmente, dedotto le quote di cui l’ARST si sia avvalsa. È espressamente esclusa la possibilità di ridurre l’importo della cauzione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 18 – (Obblighi assicurativi)
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARST, o per chi svolga attività in suo conto, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, e dovrà manlevare e tenere indenne ARST dalle eventuali pretese, sia giudiziarie sia stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso ARST medesima per cause a lei riconducibili.
2. A fronte di tale obbligo, il Fornitore dovrà stipulare una polizza assicurativa per un importo almeno pari a 8.000.000,00 € (ottomilioni/00 di euro) a beneficio di ARST, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto. Il
massimale si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni successivi alla cessazione delle attività del contratto. La polizza prevede la rinuncia dell’assicuratore, nei confronti di ARST, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Fornitore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza (RCT/RCO) già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura eseguita per conto di ARST, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a 8.000.000,00 €.
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per ARST e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà con conseguente incameramento della cauzione prestata ai sensi del precedente articolo 17, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
5. Xxxxx ferma la responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Art. 19 – (Garanzia)
1. L’inizio del periodo di garanzia contrattuale generale, come indicato nel paragrafo B-18.1 del Capitolato Tecnico, partirà contestualmente all’inizio del “Periodo di osservazione” di cui al paragrafo B-15.2.
2. La garanzia riguarderà le riparazioni o la sostituzione dei componenti fuori uso a seguito di difetti di progettazione o costruzione e/o di difetti dei materiali e non la riparazione e/o la sostituzione di pezzi normalmente usurati, deteriorati o rotti a seguito di manifesta negligenza da parte di ARST o dell’Impresa da lei designata per le manutenzioni (Service).
3. Per le parti dei rotabili particolarmente importanti, come indicato nel paragrafo B-18.2 del Capitolato Tecnico, la durata della garanzia per tempi più prolungati (garanzie particolari) è qui di seguito indicata sempre a partire dall’inizio del periodo di osservazione:
72 mesi per le sale montate le boccole a rulli e i dischi freno; 72 mesi per la verniciatura e la pellicolatura antigraffiti;
96 mesi per l'isolamento termoacustico delle pareti dell'imperiale e del pavimento; 120 mesi contro la corrosione perforante di parti strutturali e lamierature.
4. La vita commerciale dei convogli deve essere di almeno 25 anni.
Art. 20 – Interventi nel periodo di garanzia
1. Il Fornitore dovrà effettuare la manutenzione correttiva delle UdT per tutto il periodo che intercorre dalla loro consegna ad ARST sino al termine della garanzia contrattuale generale di cui al paragrafo B-18.1 del Capitolato Tecnico, fornendo la necessaria manodopera, i materiali di ricambio e disponendo delle attrezzature necessarie.
2. Analogamente il Fornitore dovrà intervenire sui componenti inerenti le garanzie particolari nel rispetto dei tempi indicati al paragrafo B-18.2 del Capitolato Tecnico.
3. Fermo restando quanto indicato al paragrafo B-14. RAM tutti gli interventi in garanzia (Garanzia Contrattuale Generale e Xxxxxxxx Particolari) dovranno essere eseguiti con la massima tempestività al fine di limitare al minimo l’indisponibilità delle UdT.
Gli interventi in garanzia dovranno essere risolti entro 15 gg naturali consecutivi dal manifestarsi dell’anormalità.
Al superamento del 15° giorno saranno applicate le seguenti penali:
● 500,00 €/giorno dal 16° al 30° giorno;
● 1000,00 €/giorno dal 31° giorno in poi.
4. Relativamente alle garanzie particolari qualora le anomalie si verificassero oltre il quinto anno, i valori delle penali saranno adeguati sulla base dell’indice ISTAT FOI (Famiglie, Operai, Impiegati).
Art. 21 – (Luogo di esecuzione delle manutenzioni in garanzia)
6. Il Fornitore potrà avvalersi di locali propri o eventualmente di quelli messi a disposizione da ARST per effettuare le manutenzioni.
7. Nel caso il Fornitore si avvalga di locali messi a disposizione da ARST, definirà con lo stesso i documenti e le procedure inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e le eventuali interferenze tra i diversi operatori. ARST non assume responsabilità alcuna in merito all’idoneità dei locali, né alcun onere per eventuali interventi che fossero necessari sugli stessi.
Art. 22 – (Lavoro e sicurezza)
1. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nonché a far osservare a tutti i propri eventuali subappaltatori, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore.
2. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nonché a far osservare a tutti i propri eventuali subappaltatori, nell’ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008, ovvero, nel caso parte delle lavorazioni fossero eseguite al di fuori del territorio italiano, delle norme in materia di sicurezza sul lavoro vigenti negli stati in cui le stesse si svolgono.
3. Il Fornitore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, è obbligata a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
4. Prima dell’avvio dell’esecuzione, il Fornitore dovrà trasmettere ad ARST la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui del medesimo Decreto, relativa sia ad essa che ai propri eventuali subappaltatori.
5. Il Fornitore si impegna a garantire e tenere manlevata e indenne ARST da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate da ARST ai sensi dell’art. 36 della legge 300/70 provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
6. ARST, in caso di violazione da parte del Fornitore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità competenti, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Impresa aggiudicataria si è posta in regola. Resta pertanto inteso che il fornitore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
Art. 23 – (Proprietà industriale e brevetti)
1. Nel caso in cui il Fornitore faccia uso di componenti o parti che sono coperte da brevetto o privativa industriale, lo stesso è tenuto, oltre che ad essere titolare delle relative licenze, a rendere disponibili tutte le informazioni previste dal Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di componenti o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. In particolare, qualora venga promossa nei confronti di XXXX un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARST, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali sostenute da ARST.
Art. 24 – (Divieto di cessione del contratto)
1. In conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 50/2016, è fatto divieto al Fornitore di cedere il presente Accordo.
2. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa aggiudicataria degli obblighi di cui al comma precedente, ARST ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Art. 25 (Subappalto)
1. L’affidamento in subappalto, qualora dichiarato in sede di offerta, sarà disciplinato dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Fatto salvo quanto indicato al comma 13 dell’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, l’ARST non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti saranno effettuati al Fornitore che dovrà trasmettere all’ARST, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
3. Nell’ipotesi in cui si faccia ricorso al subappalto, l'ARST corrisponderà l’importo della fornitura sempre all’aggiudicatario al quale è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore.
4. È vietato il subappalto totale o parziale senza la preventiva autorizzazione da parte dell'ARST. Qualora ciò si verificasse, l'ARST avrà il diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa del Fornitore.
Art. 26 – (Cessione del credito)
1. La cessione del credito può essere eseguita in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 50/2016.
Art. 27 – (Riservatezza)
1. Il Fornitore si obbliga a rispettare le disposizioni del d.lgs. n. 196/2003 e ogni successivo provvedimento regolamentare ed attuativo, ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre.
2. Il Fornitore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell’esecuzione del contratto, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del contratto.
3. Il Fornitore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti.
4. Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e manlevare ARST da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte sua o del suo personale (dipendente e non) alle previsioni del presente articolo, rinunciando con la sottoscrizione del presente contratto a sollevare eccezioni all’accertamento effettuato da ARST circa la violazione delle suddette previsioni.
5. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo, n. 196/2003, ARST si impegna a trattare i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.
Art. 28 – (Penali)
1. In caso di ritardo, di inadempimento o anche solo di una realizzazione deficitaria di quanto previsto nel presente Accordo, si applicheranno le penali previste nel presente articolo.
2. L’applicazione delle penali non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che la stessa si è assunta con la stipulazione del presente Accordo e che dovessero derivare dall’incuria della stessa Impresa aggiudicataria.
3. Il Fornitore, qualora dovesse incorrere, pur tenendo conto delle eventuali proroghe concesse ai sensi del precedente articolo 4, in ritardi di consegna dei rotabili, sarà sottoposta alle seguenti penalità:
● per il primo mese di ritardo, lo 0,25% del valore dei rotabili non consegnati per ogni quindicina o frazione di essa maturata;
● per i mesi successivi lo 0,5% del valore dei rotabili non consegnati per ogni quindicina o frazione di essa maturata.
4. Protraendosi il ritardo complessivo oltre il sesto mese, XXXX avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempienza, fatta salva ogni eventuale azione per il risarcimento del danno, e potrà incamerare la cauzione definitiva.
5. Relativamente al mancato raggiungimento degli obiettivi RAM si applicheranno le seguenti penali:
● Affidabilità o Reliability: per ogni riserva eccedente l’indice di riserva stabilito dal capitolato tecnico, come eventualmente migliorato in sede di offerta, si applicherà una penale di 100.000,00 €; in caso di valori non interi la penale verrà conseguentemente riproporzionata;
● Disponibilità o Availability: per ogni punto di riduzione dell’indice di disponibilità stabilito dal capitolato tecnico, come eventualmente migliorato in sede di offerta, si applicherà una penale pari a 500.000,00 €; in caso di frazioni di punto percentuale, la penale verrà conseguentemente riproporzionata;
● Manutenibilità o Maintenability: per ogni euro/1000km di superamento dell’indice massimo di manutenibilità stabilito dal capitolato tecnico, come eventualmente migliorato in sede di offerta, si applicherà una penale di 10.000,00 €.
6. Per gli interventi inerenti le garanzie di cui al paragrafo B-18. del Capitolato Tecnico, le penali sono quelle indicate nel precedente articolo 20 del presente Accordo.
7. In caso di mancato invio della documentazione richiesta all’art. 3.2.2.2 del disciplinare di gara (ovvero la Relazione di genere ex art 47 comma 3, verificare il riferimento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a 50.000 €. Il mancato adempimento dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto dai successivi punti, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore dell’Accordo Quadro.
8. In caso di mancato invio della documentazione richiesta all’art. 3.2.3 del disciplinare di gara (ovvero la certificazione e relazione disabili ex art 47 comma 3 bis, verificare il riferimento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari a 50.000 €. Il mancato adempimento dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto dai successivi punti, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore dell’Accordo Quadro.
9. In caso di mancato invio della documentazione richiesta all’art. 3.2.5 del disciplinare di gara (ovvero la riserva di una quota pari al 30% a occupazione giovanile e femminile in caso di nuove assunzioni per esecuzione AQ, verificare il riferimento) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad ARST S.p.A., ai sensi dell’art. 47, comma 6, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, una penale pari 50.000 €. Il mancato adempimento dell’invio della documentazione richiesta entro 30 giorni dall’applicazione della penale comporta l’applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo fino ad avvenuto adempimento e comunque, a parziale deroga di quanto previsto ai successivi punti, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore dell’Accordo Quadro.
10. Qualora il Fornitore, in sede di offerta tecnica, si sia impegnato all’erogazione un corso di formazione in tema di parità di genere (criterio premiante ex art. 47 comma 4 del DL 77/2021), lo stesso si obbliga a presentare, entro il termine di 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, idonea documentazione (programma del corso, contratto stipulato con il docente o l’azienda di formazione, CV del docente, elenco presenze dei dipendenti, etc.) in originale o copia conforme all’originale volta a comprovare quanto dichiarato in Offerta Tecnica. In caso di mancato invio della suddetta documentazione entro il termine prescritto, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad ARST S.p.A. una penale pari a 20.000,00
€, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta fermo l’obbligo del Fornitore alla produzione della documentazione richiesta, anche nel caso di applicazione della penale, nel termine massimo di ulteriori sei mesi decorsi i quali ARST applicherà una nuova penale di pari importo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
11. ARST avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
12. ARST potrà, ai sensi dell’art. 1252 c.c., compensare le somme ad essa dovute con gli importi spettanti a titolo di penale oppure prelevare questi ultimi dalla cauzione definitiva di cui all’art. 17.
13. L’applicazione delle penali non esonererà in alcun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, né dalla responsabilità da inadempimento e dal risarcimento del maggior danno subito da ARST, ai sensi dell’art. 1382 c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge.
14. ARST è tenuta a contestare all’Appaltatore gli inadempimenti ai fini dell’applicazione delle penali; l’Appaltatore può inviare, nel termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione di ARST, le proprie deduzioni; qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, ARST procederà nell’applicazione delle penali.
Art. 29 – (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Il Fornitore, ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, è tenuta ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati ad ARST entro sette giorni dall’accensione dello stesso, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare.
2. Il Fornitore è, altresì, tenuta a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. Il Fornitore è tenuto ad effettuare i movimenti finanziari di cui al comma 1, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna a trasmettere ad ARST, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il Fornitore si impegna altresì a dare immediata comunicazione ad ARST della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari.
Art. 30 – (Risoluzione)
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Accordo che si protragga oltre il termine, non inferiore a 20 (venti) giorni, che sarà assegnato da ARST per porre fine all’inadempimento, ARST ha la facoltà di dichiarare risolto, in tutto o in parte, il presente contratto.
2. In ogni caso si conviene che ARST potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 codice civile, il presente Accordo, in tutto o in parte, incamerare definitivamente la cauzione nei seguenti casi:
a. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 2 (due) documenti di contestazione ufficiale, rispetto alle prestazioni contrattuali da svolgere;
b. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Impresa aggiudicataria;
c. ripetute violazioni delle misure di sicurezza nell’esecuzione del presente contratto;
d. impiego di persone non in regola con gli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e di ogni altro genere e natura;
e. qualunque violazione alla disciplina in materia di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;
f. mancata reintegrazione della cauzione definitiva;
g. violazione delle regole sulle tracciabilità dei flussi finanziari come definite nei precedenti articoli;
h. violazione delle regole stabilite nel presente contratto in materia di varianti;
i. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
x. xxxxxxx, in capo al Fornitore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
k. subappalto non autorizzato;
l. mancata ottemperanza da parte del Fornitore alle disposizioni impartite da ARST;
m. mancata cessazione dell’inadempimento, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla contestazione intimata da ARST, degli obblighi derivanti dal presente contratto;
n. applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo imputabili al Fornitore, ARST procederà ad incamerare la cauzione definitiva.
4. È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni in favore di ARST.
Art. 31 – (Comunicazioni)
1. Tutta la documentazione inerente la fornitura, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta in italiano.
2. Per i rapporti non scritti (incontri, sopralluoghi, riunioni, ecc.), il Fornitore dovrà avvalersi di personale che parli correntemente la lingua italiana ovvero munirsi, a propria cura e spese, di un interprete.
3. Qualsiasi comunicazione relativa alla fornitura sarà effettuata in lingua italiana, per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
a. per il Fornitore a: [denominazione] PEC
b. per ARST a: PEC […]
4. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato. Le comunicazioni inviate a mezzo PEC avranno effetto a partire dalla conferma dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal ricevimento. Le variazioni degli indirizzi e dei dati di cui sopra saranno notificate con le stesse modalità di comunicazione qui previste.
5. Il Fornitore, qualora non diversamente specificato, sarà tenuto a comunicare e/o trasmettere ad ARST tutti i dati e/o tutti i documenti richiesti in relazione alla fornitura, nel termine di quindici (15) giorni dalla richiesta di medesima, o immediatamente nel caso in cui la richiesta abbia carattere urgente.
Art. 32 – (Oneri fiscali e spese contrattuali)
1. Tutte le spese, imposte o tasse, inerenti o conseguenti alla stipulazione del presente Accordo, nessuna esclusa, sono a carico del Fornitore che eleggerà domicilio in Cagliari.
2. Gli eventuali dazi e/o spese e commissioni doganali, incluse quelle per le prestazioni di soggetti terzi (es. spedizionieri), sono a carico del Fornitore.
Art. 33 – (Rimando alle leggi vigenti)
1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo e dai suoi allegati, si farà riferimento alle leggi vigenti, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016, alle norme ed agli atti indicati nel Capitolato Tecnico All. A/B, alle altre norme relative al settore ferroviario ed infine al Codice Civile.
Art. 34 – (Foro competente)
1. Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra ARST e il Fornitore, si applica il D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ogni eventuale controversia resta fissata la giurisdizione ordinaria presso il Tribunale di Cagliari.
Art. 35 (Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro)
1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, a tutti gli effetti, tutti i documenti indicati al precedente articolo 2.
2. Xxxxx, approvato e sottoscritto
PER IL FORNITORE PER ARST S.p.A.
……………………….
……………………… (firma digitale)
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Amministratore Unico (firma digitale)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente, previa attenta e particolareggiata lettura, i sotto elencati articoli: