Lavoro e sicurezza. 1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserverà, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in materia di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che locali, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga verso la Stazione Appaltante a far osservare a tutti i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori (in ipotesi di subappalto non autorizzato, l’Appaltatore non è esentato da tutte le responsabilità derivanti dalla mancata osservanza delle norme a tutela dei lavoratori) gli obblighi di cui sopra, in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza.
4. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevata e indenne la Stazione Appaltante da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i propri dipendenti e con quelli del subappaltatore e da eventuali sanzioni irrogate alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 36 della L. n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto da esso dovuto e garantendo, pertanto, l’osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
5. La Stazione Appaltante, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle competenti Autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette Autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore, o il subappaltatore, si è posto nuovamente in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
6. La Stazione Appaltante verificherà la regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del DURC in tutti i casi previsti dalla normativa vigente in materia.
7....
Lavoro e sicurezza. 1. InfoCamere si impegna ad uniformarsi alla normativa vigente in materia di lavoro, igiene, previdenza sociale e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ai sensi del citato X.Xxx. 81/08, si dichiara che i costi da interferenza relativi alla sicurezza ammontano a Euro 0,00 (Euro zero/00), trattandosi di attività per la quale non è prevista l’esecuzione presso i locali di proprietà dell’Ente Produttore.
Lavoro e sicurezza. 1. L’Appaltatore garantisce di osservare tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del personale dipendente a qualsiasi titolo impiegato nell’esecuzione dell’Appalto, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore.
2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. L’Appaltatore dichiara che i costi propri relativi alla sicurezza sostenuti per l’esecuzione delle attività contrattuali ed inclusi nei corrispettivi previsti nella Dichiarazione di Offerta Economica allegata, sono pari ad Euro ………………..,…. (Euro …………………………../…..).
4. InfoCamere dichiara che i costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta sono pari ad Euro 0, ferma restando la possibilità di eventuali successive integrazioni relativamente ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Lavoro e sicurezza. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata dell’Accordo Quadro, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
Lavoro e sicurezza. 1. INPS Servizi garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata dell’Accordo, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. INPS Servizi garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
Lavoro e sicurezza. 1. Il Fornitore dichiara e garantisce che osserva, per l’intero periodo di durata dell’affidamento, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale di cui al precedente art. 7, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che territoriali, stipulati tra le Parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni, di cui all’art. 30 D.lgs. n. 50/2016.
2. Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga a fare osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, al suo Personale, che deve essere adeguatamente istruito in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. Il Personale alle dipendenze e/o utilizzato dal Fornitore deve essere dotato, a cura e oneri del Fornitore, di idonea strumentazione e di D.P.I. e di tutte le attrezzature necessari.
4. La Stazione Appaltante, in caso di ritardo del Fornitore nel pagamento delle retribuzioni dovute al proprio personale, ovvero di violazione degli obblighi in materia di lavoro, accertata da parte delle Autorità o da Terzi, si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Resta inteso che il Fornitore non può vantare, verso A.S.P. s.p.a. e i suoi Uffici, alcun diritto e pretesa per l’eventuale applicazione dell’art. 30, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato, dalla Stazione Appaltante, nel periodo di durata dell’affidamento, che il Fornitore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi verso i competenti Enti previdenziali, si applica quanto previsto dall’art. 5, commi 11 e 12, del presente Contratto.
6. Il Fornitore si impegna, comunque, a garantire e tenere manlevata e indenne la Stazione Appaltante da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i/il propri/o dipendenti/personale, garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposi...
Lavoro e sicurezza. ART. 9 (Responsabile Tecnico per il Fornitore), ART. 11 (Elezione di domicilio) ART. 12 (Comunicazioni, segnalazioni o richieste tra le Parti), ART.13 (Tracciabilità dei Flussi Finanziari), ART. 14 (Garanzia definitiva), ART. 15 (Coperture assicurative), ART. 16 (Informativa Privacy sul trattamento dei dati. Altro), ART. 17 (Risoluzione per inadempimento del Fornitore. Altra causa di risoluzione), ART. 18 (Risoluzione per decadenza dei requisiti morali del Fornitore), ART. 19 (Ipotesi di risoluzione del Contratto), ART. 20 (Recesso dal Contratto da parte della Stazione Appaltante), ART. 21 (Penalità a carico del Fornitore. Verifiche e Controlli di A.S.P. s.p.a.), ART. 22 (Codice Etico, X.Xxx. n. 231/2001 e comportamenti illeciti. D.P.G.), ART. 23 (Condizione ex artt. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/01. Pantouflage); ART. 24 (Subappalto delle prestazioni contrattuali. Subcontratto), ART. 25 (Brevetti industriali e diritto d’autore. Altro), ART. 26 (Modifiche al Contratto. Varie), ART. 27 (Divieto di cessione del Contratto), ART. 28 (Controversie tra le Parti e Foro competente), ART. 29 (Clausola risolutiva espressa. Verifiche Antimafia), 30 (Flussi informatici verso la Stazione Appaltante), ART. 31 (Oneri di riservatezza del Fornitore), ART. 33 (Oneri fiscali e spese contrattuali) e ART. 35 (
Lavoro e sicurezza. 1. Il Gestore dichiara e garantisce che osserva e osserverà per l’intera durata dell’Accordo, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Gestore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Accordo, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. Il Gestore si obbliga verso Lazio Innova a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
Lavoro e sicurezza. L’Appaltatore garantisce di osservare tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale dipendente, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni. Le Parti si danno atto che, ai sensi del comma 5° dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 i costi da interferenza relativi alla sicurezza, ammontano a Euro 0,00 (Euro zero/00), in ragione della natura dei servizi oggetto del presente contratto che non comporta rischi di interferenze ai sensi della normativa vigente.
Lavoro e sicurezza. L’Affidatario dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata dell’Accordo, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.