LETTERA DI INVITO
Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale
U.O. Acquisti e Contratti
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2 LETT. B) E DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING SUL TERRITORIO DI ROMA PER GLI EVENTI ORGANIZZATI DALL’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - OdV
GARA n. 8862846 - CIG 9560431D3B
LETTERA DI INVITO
xxx.xxx.xx
Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma
Sede legale: Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
C.F. e P.IVA 00000000000 tel: +39.06.55100636-716
mail: xxxxxxxxxxx@xxx.xx pec: xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx
PREMESSA
Con atto 1502SR/22 del Responsabile dell’U.O. Acquisti e Contratti, l’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV ha indetto una manifestazione d’interesse, cui partecipare nelle modalità e nei tempi previsti nell’avviso esplorativo, finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro, ex art. 54 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di catering per gli eventi organizzati dall’Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV.
Con atto a contrarre 1768SR/2022 del Responsabile dell’U.O. Acquisti e Xxxxxxxxx è stato disposto l’avvio di una procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016, rivolta agli operatori economici selezionati, a seguito della predetta manifestazione d’interesse, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, sulla base del ribasso sugli importi unitari posti a base di gara.
Con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito e nei suoi allegati.
1. STAZIONE APPALTANTE
Associazione della Croce Rossa Italiana - ODV, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx – Partita iva 13669721006, operante sulla base delle disposizioni previste dal D.lgs. n.178/2012 e dallo Statuto dell’Associazione (disponibile sul sito xxx.xxx.xx nella sezione “Chi siamo”).
2. OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L’affidamento è volto ad individuare un operatore economico per la sottoscrizione di un Accordo Quadro per lo svolgimento del servizio di catering in occasione di eventi, incontri o riunioni istituzionali, nonché convegni e seminari organizzati sul territorio del Comune di Roma – Roma Città Metropolitana dall’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV.
L’affidamento dell’incarico comporta lo svolgimento delle prestazioni meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico, allegato alla presente lettera d’invito (Allegato A).
Il servizio, per maggiore comprensione, è quello rientrante nel seguente CPV 55520000-1 Servizi di catering.
Codice NUTS: IT43.
3. IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il valore complessivo dell’Accordo Quadro da sottoscrivere è pari a € 213.000,00 (euroduecentotredicimila/00cent), IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.
Gli importi unitari posti a base di gara, suddivisi per tipologia di prestazione, sono elencati nella tabella
n. 1:
Tabella n. 1
Servizio | Base d’asta unitaria |
Coffee Break Dolce | € 12,00 |
Coffe Break Salato | € 12,00 |
Rinfresco Informale | € 16,00 |
Light Lunch | € 17,00 |
Lunch | € 18,00 |
Pasto completo | € 20,00 |
Cena | € 20,00 |
Standing table con tovaglia | € 24,00 |
Xxxxx in plexiglass trasparenti senza braccioli | € 9,00 |
Il numero stimato di eventi organizzati sul territorio del Comune di Roma – Roma Città Metropolitana, basato su dati storici, è pari a 60 (sessanta) per anno.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 gli operatori dovranno indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
4. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
Il servizio avrà durata di n. 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla sottoscrizione dell’accordo e
comunque fino ad esaurimento del plafond.
L’Associazione si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipula del contratto stesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 comma 11 del d.lgs. 50/2016.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
L’accordo quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.
106 del Codice.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In alternativa, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le
prestazioni con la propria struttura.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. Ai sensi dell’art. 48 comma 7, qualora il consorzio designato sia a sua volta un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), è tenuto anch’esso ad indicare in sede di offerta i consorziati per i quali concorre.
Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure
di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
6.1 REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
• cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, espressamente riferite all’impresa e a
tutti i soggetti indicati nella medesima norma;
• conflitto di interessi con l’Associazione della Croce Rossa Italiana;
• situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, il Concorrente dovrà dichiarare il possesso, attraverso l’utilizzo dei documenti in allegato, dei requisiti di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico della presente lettera d’invito.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
6.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della documentazione di gara. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara e per il controllo in fase di esecuzione del contratto (in ordine alla relativa permanenza) a far data dal 9 novembre 2022 è fatto obbligo alle stazioni appaltanti e a ciascun concorrente in ricorso al “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico” (FVOE) - adottato con Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 e regolamentato dall’art. 81, commi 2 e 4, del Codice appalti così come novellato dall’art. 53, comma 5, lett. d) del D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis).
L’accesso al FVOE potrà essere consentito, ai sensi dell’art. 81, comma 4-bis, oltre che alle stazioni appaltanti anche agli Organismi di attestazione, per le verifiche di competenza, e agli stessi operatori economici, per i dati di loro pertinenza.
Conseguentemente, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti e le modalità indicate di seguito (artt. 6.1, 6.2 e 6.3 della presente lex specialis), è acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, presso cui è istituito il FVOE.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di partecipazione alla procedura.
In merito alla documentazione da inserire nel FVOE si rimanda agli artt. 5 e 6 della delibera ANAC n. 464/2022.
In particolare, nel FVOE sono presenti i dati di cui al comma 2 dell’art. 81 del Codice per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 nonché i dati e i documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’art. 83 che l’operatore economico carica.
6.2.1 REQUISITI DI IDONEITA’
I candidati dovranno possedere l’Iscrizione alla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
Per la comprova del requisito l’Associazione acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
6.2.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Gli operatori economici interessati devono aver realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari, approvati alla data di presentazione dell’offerta, un fatturato specifico medio annuo non inferiore a quello dell’Accordo Quadro da stipulare, per servizi analoghi.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di una dichiarazione concernente il requisito richiesto all’interno del DGUE (parte IV, sezione B, punto 2a/b).
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
6.2.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Gli operatori economici interessati devono:
a) aver eseguito con buon esito, nell’arco dei tre anni precedenti la data di pubblicazione
della procedura, servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento.
La comprova del requisito è fornita, secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte II, del Codice, presentando l’elenco dei principali servizi svolti con buon esito negli ultimi
n. 3 (tre) anni con i relativi importi e durata, specificando anche i dati dell’Ente o PA che ha affidato l’appalto, nell’apposita sezione del DGUE (parte IV, sezione C, punto 1b) e allegando le relative dichiarazioni di corretta esecuzione;
b) Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015;
c) Possesso della certificazione UNI EN ISO 22000:2018.
La comprova dei requisiti b) e c) è fornita, secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, presentando copia, firmata digitalmente, dell’attestato di certificazione nella documentazione amministrativa, ai sensi di quanto previsto all’art. 13.
6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura istituito presso la C.C.I.A.A di cui all’art. 6.2.1 deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui all’art. 6.2.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito della capacità tecnico professionale di cui al precedente art. 6.2.3 a) deve essere deve essere posseduto nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dall’impresa che esegue la prestazione principale.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.2.3 b) c) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.
6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura istituito presso la C.C.I.A.A di cui all’art. 6.2.1 deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica, di cui all’art. 6.2.2, nonché tecnica e professionale, di cui all’art.
6.2.3 ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Si richiamano, inoltre, le disposizioni dell’art. 47, comma 2bis in riferimento ai consorzi stabili.
7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.
L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di
avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto dell’accordo quadro.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria, che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, tale comunicazione deve essere effettuata al RUP, il quale richiede per iscritto via pec al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo, comunque non superiore a 30 giorni, per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, così come da
ultimo modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021.
In particolare, il concorrente dovrà indicare all’atto dell’offerta le parti di prestazione che intende subappaltare nonché la relativa percentuale che, per la procedura in oggetto, è da intendersi fissata nella misura non eccedente il 49% (ai sensi e per gli effetti del novellato comma 1 dell’art. 105 del Codice) da calcolare sull’importo complessivo dell’accordo quadro.
Non costituisce motivo di esclusione, ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto,
l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli, mediante presentazione di un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 105, comma 7, del codice.
Il concorrente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro.
Non si configurano, come attività affidate in subappalto, quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
9. GARANZIA PROVVISORIA
Con le modalità previste dall'art. 93 del Codice, il concorrente deve presentare:
1) una cauzione provvisoria che dovrà costituire una garanzia a corredo dell’offerta (garanzia provvisoria) pari al 2% dell’importo complessivo dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti aggiudicatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell’accordo quadro, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’aggiudicatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’aggiudicatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell’accordo quadro. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Associazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante secondo la normativa vigente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la BANCA “CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA AG. 4” Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000, con sede in Roma indicando:
Causale “Cauzione provvisoria per la procedura telematica negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, per la sottoscrizione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di catering sul territorio di Roma organizzati dall’Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV– CIG 9560431D3B”.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Associazione;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell’Associazione;
8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante, oppure in alternativa, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell’Associazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia provvisoria e definitiva e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le
misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione
del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”, che per la presente gara è pari a € 20,00.
Deve essere allegata la ricevuta del pagamento come meglio specificato all’art. 13.6.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, l’Associazione esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge 266/2005.
11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno 31/01/2023, esclusivamente per via telematica, attraverso la Piattaforma, in formato elettronico e sottoscritta con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), d.lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare telematico (Allegato G).
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai
sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L’offerta, dovrà essere inserita nelle apposite sezioni della piattaforma relative alla presente procedura e dovrà essere composta da:
a) “Documentazione amministrativa”;
b) “Offerta Tecnica”;
c) “Offerta Economica”.
Per procedere all’inserimento della documentazione all’interno delle sezioni dedicate alla presente procedura, si rimanda alle indicazioni riportate nel “Disciplinare Telematico”.
Gli operatori economici esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma e a caricare i relativi documenti necessari alla partecipazione alla procedura.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Ai fini del soccorso istruttorio, la stazione appaltante procederà, tramite comunicazione all’indirizzo PEC, ad assegnare al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
13. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
La documentazione amministrativa andrà caricata nella Piattaforma secondo le modalità previste
nell’allegato “Disciplinare Telematico” (Allegato G).
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta digitalmente, con adempimento del bollo in forma virtuale, secondo il modello di cui all’Allegato B e firmata digitalmente nel rispetto di quanto previsto nel d.lgs. 82/2005.
Il concorrente indica la forma giuridica e se la partecipazione avviene in forma singola o associata (operatore singolo o consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è presentata:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma
2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega alla domanda, firmata digitalmente, copia conforme all’originale della procura “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.
13.1.1 BOLLO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.
Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire secondo una delle possibilità indicate nel seguito:
Modello F23: utilizzo del modello F23, secondo le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate collegandosi al link xxxxx://x00xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/X00/xxxxxxXxxxXxx.xx?xxxxxxxxxxx con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente;
- dei dati identificativi della stazione appaltante;
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – CIG n. vedi oggetto)
- ufficio o ente: inserire il codice dell’ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente dove ha sede l’Associazione, per la sede di xxx X. Xxxxxxxxx x. 00, Xxxx è l’ufficio territoriale ROMA 1 – TRASTEVERE con codice ufficio: TJN;
- codice tributo: 456T
Per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione presenti al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/x00/xxxxxxxxx00.
@x.xxxxx: il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà caricare sulla piattaforma la ricevuto di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo, ovvero del bonifico bancario ovvero copia informatica del modello F23.
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema Allegato C agli atti di gara, che deve essere firmato digitalmente, come previsto ex d.lgs. 82/2005.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In particolare, nella sezione B, dovranno essere indicati tutti i soggetti in carica e cessati dalla carica nell’anno antecedente. A titolo esemplificativo e non esaustivo: titolare (per impresa individuale), soci (per s.n.c.), soci accomandatari (per s.a.s), amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quatto soci (per altro tipo di società), direttore tecnico e soggetti membri del collegio sindacale.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa nei termini di cui all’art. 13.3;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6) PASSOE dell’ausiliaria. Si rileva che in caso di difficoltà a generare il PassOE per l’operatore economico ausiliario, si deve fare riferimento alla risposta dell’ANAC alla faq n. 24 al seguente indirizzo:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxXxxxxxxx/XXX/XxxxxxxxxXxxxxxx i/FaqAvcpass ovvero che “E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L’impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante
in RTI" e l’impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI";
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo dell’accordo quadro.
Il concorrente, almeno 20 giorni prima della sottoscrizione del contratto per ciascun subappaltatore, presenta alla Stazione Appaltante: il DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 6.1 della presente lettera
d’invito (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara – secondo quanto richiesto dalla presente lettera d’invito;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria
richiesto dalla presente lettera d’xxxxxx;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica richiesto dalla presente lettera d’invito;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato firmato digitalmente (ex d.lgs. 82/2005):
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
13.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 000 XXX XXX X.X. 00 XXXXX 0000, x. 00
Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) il DGUE a firma dell’ausiliaria;
2) la dichiarazione di avvalimento;
3) il contratto di avvalimento;
4) il PASSOE dell’ausiliaria.
13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà l’accordo in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD),
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di RTI costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete,
attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
13.6 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE
Il concorrente deve presentare e caricare in piattaforma la seguente documentazione di gara:
1. Domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato agli atti di gara (Allegato B) sottoscritta digitalmente ed eventuale procura;
2. DGUE secondo lo schema allegato agli atti di gara (Allegato C), sottoscritto digitalmente;
3. Dichiarazione Integrativa Art. 80, secondo lo schema allegato agli atti di gara (Allegato D), sottoscritta digitalmente;
4. Patto di Integrità, allegato agli atti di gara (Allegato E), sottoscritto digitalmente;
5. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. Nell’ipotesi di omessa produzione del PASSOE, il concorrente verrà invitato dall’Associazione a registrarsi al Portale dell’Autorità
(Servizi ad accesso riservato – FVOE), producendo il suddetto PASSOE a pena di esclusione, entro i termini previsti dal Soccorso Istruttorio, dalla data di ricezione della relativa richiesta.
6. Documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, sottoscritto digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle forme tassativamente indicate all’art. 9 della presente lettera d’invito. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
7. Copia del modello F23 attestante l’assolvimento in forma virtuale dell’imposta di bollo;
8. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
9. Copia della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 coerente allo specifico oggetto dell’appalto, sottoscritta digitalmente e corredata da autocertificazione attestante la conformità all’originale;
10. Copia della certificazione UNI EN ISO 22000:2018 coerente allo specifico oggetto dell’appalto, sottoscritta digitalmente e corredata da autocertificazione attestante la conformità all’originale;
11. Autocertificazione attestante il rispetto dei C.A.M. - (Allegato H), secondo i criteri ambientali minimi per il servizio oggetto di gara, come stabilito dal DM n. 65 del 10 marzo 2020 in G.U.
n. 90 del 4 aprile 2020.
In tale documentazione, pena l’esclusione dalla presente procedura, non dovranno essere
presenti riferimenti all’offerta economica, né indicati eventuali valori economici inerenti all’offerta.
Si ribadisce che in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, le procedure di gara si caratterizzano per una netta separazione tra la fase di valutazione della documentazione amministrativa, ai fini dell’ammissione alla procedura, e quella dell’offerta economica, nel rispetto del principio di segretezza. Pertanto, nella presente documentazione non dovrà essere inserito alcun elemento economico, pena l’esclusione dalla procedura.
14. CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, la relazione tecnica dei servizi offerti. La relazione consiste in una relazione descrittiva delle caratteristiche tecniche dei servizi e delle eventuali prestazioni accessorie, tenuto conto dei “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” e del Capitolato Tecnico (Allegato A).
Tale relazione dovrà essere predisposta prevedendo una suddivisione in paragrafi che rispetti l’impostazione di seguito indicata e non dovrà superare n. 30 (trenta) pagine fronte/retro, font Arial dimensione carattere 11, interlinea 1,5.
La relazione tecnica dovrà contenere i seguenti elementi:
a) Organizzazione del servizio - il concorrente dovrà descrivere l’organizzazione del servizio, dettagliando modalità con cui il concorrente intende svolgerlo ed evidenziando le competenze del personale impiegato nonché l’indicazione della prontezza a predisporre il servizio, quantificata in ore dalla chiamata, a fronte di richieste che rivestano carattere di urgenza;
b) Qualità del servizio - il concorrente dovrà descrivere la tipologia dei menù e dei prodotti offerti, anche in presenza di intolleranze e/o allergie, evidenziando l’attenzione all’impatto ambientale del servizio proposto, attraverso la percentuale di prodotti stagionali e/o a km zero che si intende offrire, nel rispetto delle caratteristiche richieste nella Scheda Tecnica, nonché la gestione delle eccedenze alimentari e l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
c) Valutazione del servizio - il concorrente dovrà dettagliare le modalità di svolgimento del servizio di riordino dei locali, di rimozione e smaltimento di carte e rifiuti vari.
Nell’esposizione si richiede un dettaglio adeguato, che non deve limitarsi alla mera riproposizione delle frasi già contenute nel Capitolato Tecnico, bensì dovrà descrivere, spiegare e illustrare le modalità, sia per quanto attiene la programmazione del servizio, sia per quanto concerne lo svolgimento operativo dello stesso.
Eventuali schede tecniche non concorreranno alla formazione delle 30 pagine.
L’obiettivo che deve perseguire l’offerente è quello di fornire alla Commissione Giudicatrice tutti gli elementi per valutare l’offerta tecnica e la capacità organizzativa, di analisi e di soluzione dei problemi inerenti all’affidamento per il quale si concorre.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da
un suo procuratore.
Nel caso in cui il concorrente sia un raggruppamento temporaneo già costituito, l’offerta va sottoscritta
dalla mandataria o capogruppo.
Nel caso in cui il concorrente sia un raggruppamento temporaneo non ancora costituito o consorzio, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi.
L’offerta dovrà essere caricata all’interno della Piattaforma secondo le modalità previste nel “Disciplinare telematico” (Allegato H).
Si precisa che nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate.
In tale documentazione, pena l’esclusione dalla presente procedura, non dovranno essere
presenti riferimenti all’offerta economica, né indicati eventuali valori economici inerenti all’offerta.
Si ribadisce che in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, le procedure di gara si caratterizzano per una netta separazione tra la fase di valutazione della documentazione amministrativa, ai fini dell’ammissione alla procedura, e quella dell’offerta economica, nel rispetto del principio di segretezza
15. CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere predisposta, secondo quanto previsto nel Disciplinare Telematico (Allegato G), utilizzando il form online, disponibile in piattaforma, in cui andrà inserita l’indicazione del RIBASSO PERCENTUALE (in cifre e in lettere) offerto dal concorrente per ciascuna voce dei prezzi indicati per singola tipologia di servizio. Andranno altresì inseriti, ai sensi dell’art. all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli importi degli oneri aziendali (in cifre e in lettere), concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e dei costi della manodopera, ritenuti congrue rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto della procedura.
La percentuale di ribasso offerta deve essere espressa fino alla terza cifra decimale.
In caso di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, verrà ritenuto valido quello più conveniente per l’Associazione.
Ciò posto, si precisa sin d’ora che, la Stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità dell’offerta tenendo conto del raffronto di tutti gli elementi essenziali della stessa, tra i quali i singoli ribassi percentuali, offerti per singola tipologia di mezzo, valutando altresì la autonoma sostenibilità di ciascuno di essi.
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente e vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dall’Associazione.
Con la sottoscrizione dell’offerta economica il concorrente dichiara:
1. di aver giudicato l’offerta presentata, nel suo complesso, remunerativa;
2. di aver preso esatta conoscenza della natura della procedura e di tutte le circostanze particolari
e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta;
3. di aver preso esatta conoscenza che con la formulazione dell’offerta il concorrente si impegna
a erogare i servizi in oggetto entro i termini previsti negli atti di gara;
4. di essere informato che il trattamento dei dati forniti avverrà in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi del GDPR – REG. 2016/679, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o in diminuzione, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate.
Sono inammissibili e verranno pertanto escluse anche le offerte economiche che siano pari o superiori
all’importo a base d’asta.
Saranno escluse le offerte che non rispettino tali condizioni.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare la procedura in oggetto in qualunque momento o comunque di non procedere alla stipula dell’accordo con l’operatore economico risultato aggiudicatario a causa dell’insorgenza di specifiche ragioni/sopravvenute esigenze.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
16.1 CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
La valutazione dell’offerta tecnica verrà effettuata dalla Commissione espressamente nominata dall’Associazione, che avrà a disposizione 80/100, tenuto conto dei punteggi attribuiti ai criteri e ai sub-criteri di seguito riportati:
CRITERI | SUB-CRITERI | MAX PUNTI | PARAMETRI | |
Sub criteri | ||||
A) | Organizzazione DEL SERVIZIO | Modalità di svolgimento del servizio Relazione illustrativa – la valutazione riguarda le modalità con cui il concorrente intende svolgere il servizio | 25 | Valore, adeguatezza, correttezza e qualità della proposta 25 = ottima 15 = buona 10 = discreta |
5 = sufficiente fino a 4 = insufficiente | ||||
Prontezza nello svolgimento di servizi che rivestono carattere di urgenza, quantificata in ore dalla chiamata | 5 | Valore, adeguatezza, correttezza e qualità della proposta 5 = ottima 4 = buona 3 = sufficiente fino a 2 = insufficiente | ||
Presenza di personale con conoscenza dell’inglese per eventi internazionali | 5 | Valore, adeguatezza, correttezza e qualità della proposta 5 = ottima 4 = buona 3 = sufficiente fino a 2 = insufficiente | ||
TOTALE CRITERIO A) | 35 | |||
B) | QUALITÀ DEL SERVIZIO | Qualità prodotti offerti | 10 | Valore, adeguatezza, correttezza e qualità della proposta 10 = ottima 7 = buona 5 = discreta 3 = sufficiente fino a 2 = insufficiente |
Offerta prodotti stagionali | 5 | Valore, adeguatezza, correttezza e qualità della proposta da 80% - 5 = ottima fino al 79% - 4 = buona fino al 50% - 3 = discreta fino al 30% - 2 = sufficiente 0%-29% - 0-1 = insufficiente | ||
offerta prodotti km0 | 5 | Valore, adeguatezza, correttezza e qualità della proposta da 80% - 5 = ottima fino al 79% - 4 = buona fino al 50% - 3 = discreta fino al 30% - 2 = sufficiente 0%-29% - 0-1 = insufficiente | ||
Menù con prodotti vegan e gluten free | 5 | Valore, adeguatezza, correttezza e qualità della proposta 5 = ottimo 4 = buono 3 = sufficiente 3 fino a 2 = insufficiente | ||
Gestione solidale delle eccedenze alimentari | 5 | sì/no | ||
Utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale | 5 | sì/no | ||
TOTALE CRITERIO B) | 35 |
C) | VALUTAZIONE DEL SERVIZIO | Valutazione del servizio di riordino dei locali, rimozione e smaltimento di carte e rifiuti vari | 10 | Valore, adeguatezza, correttezza e qualità della proposta 10 = ottimo 8 = buono 6 = discreto 4 = sufficiente 0-2 = insufficiente |
TOTALE CRITERIO C) | 10 | |||
TOTALE PUNTEGGIO | 80 |
A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente come da tabella.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti
40/80.
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
In applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 95, comma 10, del Codice e dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 81/2008, si precisa che nella formulazione dell’offerta economica (e, quindi, nell’individuazione del suindicato ribasso unico percentuale offerto), il concorrente deve tener conto ed esplicitare, a pena di esclusione, il costo del lavoro e il costo relativo alla sicurezza aziendale interna.
I 20 punti saranno assegnati al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso sull’importo del servizio
oggetto di gara seguendo la seguente formula:
PUNTEGGIO PREZZO CONCORRENTE CONSIDERATO = 20 x ribasso concorrente considerato
ribasso più alto
Si precisa che per l’attribuzione dei punteggi si terrà conto delle prime tre cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore.
In caso di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettera, verrà
ritenuto valido quello più conveniente per l’Associazione.
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice.
A tal fine i medesimi membri rilasciano apposita dichiarazione all’Associazione ai sensi dell’art. 77 del
D.lgs. 50/2016.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.
La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente (xxxxx://xxx.xx/xxxxxxxxxxx/) Sezione “bandi e gare” la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
L’espletamento della procedura di gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 31/01/2023 alle ore 14:00 presso gli Uffici della sede della ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, Xxx X. XXXXXXXXX x. 00, XXXX.
La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per coloro che intendono presenziare.
Si precisa che la seduta pubblica, si svolgerà esclusivamente in modalità da remoto in videoconferenza e sarà garantita la partecipazione di ogni interessato.
In questo caso è necessario inviare una pec all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 31/01/2023 che riporterà un indirizzo email ordinario cui verrà inviato il link di invito a partecipare per collegarsi da remoto mediante Google Hangouts Meet.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra data e ora previa comunicazione ai concorrenti tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’Associazione, nella sezione “Bandi e gare”, almeno due giorni prima della data fissata.
In particolare, il RUP, coadiuvato da un Seggio di Gara, procederà:
1. ad accedere alla piattaforma nella sezione dedicata alla presente gara;
2. alla ricognizione dei “plichi digitali” pervenuti nei termini previsti;
3. all’apertura della documentazione amministrativa digitale di tutte le offerte presentate nei termini, al fine di effettuare il controllo della documentazione presentata, mediante constatazione della presenza dei documenti ivi contenuta e della completezza degli stessi.
Pronunciate le eventuali esclusioni e in caso di attivazione del soccorso istruttorio, come meglio specificato nell’art. 12 della presente lettera d’invito, la seduta pubblica sarà sospesa e verrà convocata successivamente, previa comunicazione ai concorrenti tramite pubblicazione della data e ora sul sito istituzionale dell’Associazione, nella sezione “Bandi e gare”, almeno due giorni prima della data fissata.
In tale seduta pubblica, il RUP darà riscontro sull’esito del soccorso istruttorio procedendo alla chiusura
della fase di esame della documentazione amministrativa.
Successivamente si insedierà la Commissione giudicatrice per l’apertura in seduta pubblica delle offerte tecniche al fine di verificare la presentazione di tutta la documentazione richiesta negli atti di gara.
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Dopo l’apertura in seduta pubblica delle offerte tecniche degli OE ammessi a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, in una o più sedute riservate, la Commissione procederà all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate negli atti di gara.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.
La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento, di cui all’art. 16.1, e trasmette tale elenco al RUP che procederà alla comunicazione dell’esclusione tramite PEC, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
Nella medesima seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione dei soli OE ammessi alle successive fasi di gara. La Commissione procederà, dunque, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice, data dalla sommatoria dei punteggi ottenuti nella valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante richiesta di un’offerta migliorativa tra le parti presenti e in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio in seduta pubblica.
Qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’Associazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare i casi di esclusione tempestivamente al RUP, che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. In particolare, è prevista l’esclusione in caso di:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative, oppure irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non coerenti con i documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e ne dà lettura in seduta
pubblica. Provvede, xxxxxx, a comunicare la proposta di aggiudicazione al RUP.
La Stazione Appaltante, prima dell’aggiudicazione, procederà alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e di ordine speciale nei confronti dell’aggiudicatario. In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato in favore del concorrente collocato al primo
posto della graduatoria provvisoria, si procederà in favore del concorrente secondo classificato.
In caso di ulteriore impossibilità, l’appalto sarà aggiudicato in favore del/i concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto, comprese le spese per imposta di bollo, sono a carico dell’aggiudicatario.
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta dandone comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia.
Il RUP avvalendosi, laddove ritenuto necessario, del supporto della Commissione Giudicatrice valuta, in seduta riservata, la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità, laddove ritenuto opportuno, di procede contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga
non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO
La Commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla verifica del rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del FVOE.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera d’invito.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La Stazione Appaltante si riserva, in casi di necessità e/o urgenza, la facoltà di chiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria e con l'emissione di apposita comunicazione di aggiudicazione e previa costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice e ss.mm.ii.
La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.
La stipulazione del contratto avrà luogo ai sensi e per effetto dell’art. 32 del Codice ed è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può
essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
Il prezzo da corrispondere per i servizi offerti è da considerarsi fisso e invariato per tutto il periodo contrattuale, nel rispetto delle norme di legge ed in applicazione del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1, del Codice, l’Associazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
22. CAUZIONE DEFINITIVA
All’atto della stipulazione del contratto, la/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 del Codice.
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità
rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016.
N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e testualmente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Resta salvo per il Committente l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse
insufficiente.
L'aggiudicatario resta obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto
valersi in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
In caso di inadempienza la garanzia potrà essere reintegrata d’ufficio a cura della Stazione Appaltante
trattenendo il corrispondente importo dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario.
La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
La garanzia resta vincolata, anche dopo la scadenza del contratto, sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione del servizio (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016).
In caso di escussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1
penultimo capoverso del codice.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria
23. OBBLIGHI INERENTI ALLA TRACCIABILITA’ FINANZIARIA
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto
comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
24. PAGAMENTO E VERIFICHE
A fronte della corretta e completa esecuzione delle forniture oggetto dell’accordo quadro e solo in caso di esito positivo dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni circa l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016, l’Associazione pagherà all’Aggiudicatario il corrispettivo contrattuale, secondo le condizioni e i termini individuati nell’accordo.
L’Associazione si riserva, nel corso dell’esecuzione della fornitura e laddove ne ravvisi la necessità, di procedere alla esecuzione di verifiche, per l’accertamento del rispetto delle caratteristiche di prestazione e qualità dei beni forniti.
I costi relativi sono a carico dell’aggiudicatario e in caso di esito negativo a seguito della predetta verifica l’Associazione procederà al recesso dall’accordo quadro e alla segnalazione alle competenti autorità
25. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art. 53 del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale l’accesso agli
atti è differito:
a. in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle medesime;
b. in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione;
c. in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 53, comma 5, del d.lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazioni delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali.
È comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.
26. TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
L’Associazione, ai sensi del GDPR – REG. UE 2016/679 e delle altre disposizioni vigenti in materia, informa che tratterà i dati contenuti nel presente accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e degli obblighi strettamente connessi all’attuazione dell’accordo, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV.
Il Responsabile del trattamento è l’avv. Xxxxxx Xx Xxxxx (DPO).
L’aggiudicatario sarà responsabile del trattamento dei dati forniti dall’Associazione per l’espletamento del servizio oggetto di affidamento e sarà vincolato al trattamento degli stessi nel pieno rispetto della normativa vigente.
L’aggiudicatario inoltre è tenuto al segreto in merito a tutte le informazioni e notizie di cui verrà a conoscenza nell’espletamento del servizio. Ogni violazione o comportamento inidoneo potrà essere sanzionata nel rispetto delle disposizioni vigenti e potrà determinare la revoca dell’affidamento.
27. RUP E ALTRE INFORMAZIONI
Il RUP è la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e potranno essere presentate richieste di chiarimenti esclusivamente inviando quesiti entro le ore 18:00 del giorno 18/01/2023 tramite la piattaforma, scrivendo nell’apposita sezione “Chiarimenti”. Le risposte saranno inviate tramite la piattaforma entro il 23/01/2023.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte saranno anche pubblicate sul sito internet dell’Associazione all’indirizzo xxxxx://xxx.xx/xxxxx-xxxx/.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici né con strumenti diversi rispetto a quelli indicati.
La presente lettera d’invito è pubblicata e scaricabile dal sito internet xxxxx://xxx.xx/xxxxx-xxxx/ e dalla piattaforma telematica Net4market, gestita da Net4market-CSAmed S.r.l. di Cremona (CR), nella sezione “Elenco Bandi e avvisi in corso” raggiungibile collegandosi all’URL: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxxx.
Le modalità di accesso e utilizzo della Piattaforma sono indicate nelle Disciplinare telematico di gara (Allegato G).
Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica e informatica necessaria indicata nel Disciplinare telematico.
Nel caso si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma telematica, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante adotterà i provvedimenti di cui all’art. 79, comma 5 bis, del Codice.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 e nelle altre disposizioni vigenti in materia, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento.
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
29. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di Xxxxxx, si fa riferimento al capitolato tecnico, al d.lgs. 50/2016, al Codice Civile e alle disposizioni vigenti in materia.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
La documentazione di gara comprende:
LETTERA D’INVITO
A. CAPITOLATO TECNICO
B. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
C. DGUE
D. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ART. 80
E. PATTO DI INTEGRITA’
F. SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
G. DISCIPLINARE TELEMATICO
H. AUTODICHIARAZIONE CAM