Studenti. Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, un residente dell’altro Stato Contraente, e che soggiorna nel primo Stato Contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
Studenti. A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l’uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l’età degli alunni e la loro necessità di movimento.
Studenti. A titolo esemplificativo, ma non limitativo, sono tali tutti i soggetti di qualsiasi cittadinanza e nazionalità iscritti regolarmente (anche fuori corso) a: corsi di laurea, corsi di diploma, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, scuole dirette a fini speciali, corsi di dottorato di ricerca, master, ecc.
Studenti. 1. Gli studenti che frequentano gli spazi dell’Ateneo devono attenersi alle disposizioni di tutela della sicurezza e della salute da esso impartite.
2. Gli studenti devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
3. Tutti gli studenti devono:
a. osservare le disposizioni e le istruzioni a loro impartite dai docenti in aula;
b. seguire le indicazioni fornite loro dagli Addetti Antincendio in caso di emergenza;
c. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
d. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri.
4. In particolare gli studenti che frequentano i laboratori dell’Ateneo, così come descritti all’articolo 5 comma 2, sono equiparati ai lavoratori di cui all’art. 10 del presente Regolamento.
Studenti. 1. Gli studenti sono immatricolati presso il Politecnico, sede amministrativa, i cui regolamenti definiscono i corrispondenti diritti e doveri. Le procedure amministrative del Master (bando di ammissione, iscrizione, verbalizzazione esami, ecc.) sono quelle del Politecnico.
Studenti. 1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto primo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente, riceve in conseguenza di un'attività dipendente svolta in modo occasionale e non a tempo pieno nel primo Stato contraente, per un periodo ragionevolmente giustificato in considerazione delle finalità menzionate al paragrafo 1, non sono imponibili in detto primo Stato.
Studenti. 1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione, non sono imponibili in questo Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di questo Stato.
2. Per quanto concerne le borse di studio e le remunerazioni di un'attività dipendente alle quali non si applica il paragrafo 1, uno studente o un apprendista, di cui al paragrafo 1, avrà inoltre, per la durata dei suoi studi o della sua formazione, il diritto di beneficiare delle stesse esenzioni, sgravi o riduzioni d'imposta dei residenti dello Stato nel quale egli soggiorna.
Studenti. 1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente allo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in tale Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.
2. Il reddito che uno studente o un apprendista riceve in corrispettivo di una attività svolta in uno Stato contraente nel quale soggiorna al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale non è imponibile in detto Stato per il tempo ragionevolmente necessario per conseguire dette finalità, purché il reddito stesso non ecceda quanto richiesto ai fini del suo mantenimento, della sua educazione o della sua istruzione.
Studenti. 1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fondi situate fuori di detto altro Stato.
2. Le remunerazioni che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di una attività dipendente che svolge non a tempo pieno o in modo occasionale nell'altro Stato contraente per un periodo di tempo che sia ragionevolmente giustificato in rapporto al conseguimento delle finalità di cui al paragrafo 1, non sono imponibili in detto altro Stato.
Studenti. 1. Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato contraente al solo scopo di continuare i suoi studi o la sua formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.
2. Lo studente di una università o di un altro istituto d’istruzione riconosciuto, l’apprendista di un’impresa, in uno Stato contraente, i quali, per un periodo o periodi di non più di 100 giorni, in totale, di un anno fiscale, esercitano un’attività nell’altro Stato contraente in rapporto diretto con gli studi o la formazione, non sono imponibi- li in questo altro Stato contraente per le rimunerazioni conseguite con detta attività.