Pensioni Clausole campione

Pensioni. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Pensioni. (1) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’Articolo 18, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. (2) Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario dei redditi non è assoggettato a imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e conformemente alla legislazione di detto Stato. In tal caso, detti redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono. (3) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le pensioni e altri pagamenti analoghi ricevuti nell’ambito della legislazione di sicurezza sociale di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
Pensioni. 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 del presente Accordo, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Il termine «annualità» designa le somme fisse pagabili periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro.
Pensioni. Totalizzazione dei periodi assicurativi per il diritto a pensione.
Pensioni. Capo I DISPOSIZIONI COMUNI
Pensioni. Vecchiaia Anzianità Reversibilità Supplementare Complementare Verifica posizioni assicurative Ricostituzioni di pensioni Domande di riscatto e ricongiunzione Calcoli previsionali Versamenti volontari Invalidità civile e accompagnatoria Assegno sociale Naspi / disoccupazione Maternità Bonus infanzia Assegni familiari Dimissioni Indennità temporanea infortunio sul lavoro Riconoscimento malattie professionali Xxxxxxx XXXXX: costituzione / aumento xxxxx.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Pensioni. Il sistema pensionistico in Cechia è costituito da 2 pilastri: 1) Obbligatorio (vecchiaia, invalidità, superstiti es: vedovi, orfani) 2) Volontario (assicurazione privata sulla vita) I contributi pensionistici devono essere pagati da tutte le persone economicamente attive che hanno compiuto i 18 anni. L’età pensionabile per gli uomini è diversa da quella prevista per le donne. Gli uomini possono ottenere il pensionamento a 63 anni i, mentre l’età pensionabile delle donne dipende dal numero di figli che hanno cresciuto.  nessun figlio: 60 anni e 8 mesi;  un figlio: 59 anni e 8 mesi;  due figli: 58 anni e 8 mesi;  tre o quattro figli: 57 anni e 8 mesi;  5 o più figli: 56 anni e 8 mesi. L’età pensionabile viene aumentata gradualmente ogni anno di 2 mesi per gli uomini e di 4 mesi per le donne, fino al raggiungimento dei 65 anni per gli uomini e le donne con un figlio o senza figli e fino ai 64 anni per le donne con due o più figli.
Pensioni. Per quel che riguarda la legge di bilancio, il Governo ha previsto uno specifico pacchetto sicurezza dove, pur insufficienti, risultano finalmente risorse per il fondo perequativo legato alla previdenza complementare: nel 2022 si può davvero cominciare a ragionare su questa importante battaglia avviando finalmente il tavolo di confronto più volte richiesto e ovviamente lavorando per avere maggiori appostamenti. Infatti, nel disegno della legge di bilancio, in risposta alle continue iniziative a tutela dei colleghi, finalmente è presente uno stanziamento per migliorare le pensioni dei Poliziotti. All’art. 27 del testo è prevista l’istituzione di un fondo da destinare all’adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l’introduzione, nell’ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:
Pensioni. Il pagamento delle pensioni (per 13 mensilità) sarà disposto mensilmente dalla Cassa Forense mediante la consegna di un flusso telematico non oltre il terzo giorno lavorativo precedente la data stabilita per il pagamento. Per le pensioni da erogare a mezzo di assegni circolari non trasferibili, l'emissione e la spedizione dovranno avvenire il giorno 25 di ogni mese, ovvero il giorno lavorativo immediatamente precedente e la valuta di addebito in conto corrente bancario sarà pari a *** giorni successivi alla data di emissione degli assegni circolari stessi. Per le pensioni da erogare a mezzo di bonifici in conto corrente bancario, la valuta, nonché l’accredito e la materiale disponibilità per il beneficiario è fissata nell'ultimo giorno lavorativo del mese. Gli importi dovranno transitare esclusivamente sul conto corrente di tesoreria. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al precedente comma 2, la Banca sarà tenuta a corrispondere nei confronti della Cassa una penale di Euro 20.000,00, salva la facoltà per la Cassa di chiedere la risoluzione della presente Convenzione in caso di reiterazione dei predetti ritardi. La Banca si fa carico di rifondere (a suo integrale onere sia per capitale ed interessi che per spese) agli aventi diritto l'importo degli assegni circolari riscossi da terzi in modo apparentemente regolare (con documenti di identità falsificati, etc.) o, comunque, fraudolentemente. L'importo degli assegni restituiti dalla Amministrazione postale e quindi non pagati, sarà riaccreditato giornalmente con pari valuta al conto della Cassa Forense, previa estinzione d'ufficio dei titoli. In caso di denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione di assegni circolari, la Banca procederà alla loro riemissione, senza addebito di commissioni o spese, in attesa della procedura di ammortamento, entro il termine di 20 giorni dalla presentazione della denuncia alla Banca assumendo a proprio carico le pratiche riguardanti le ricerche degli assegni smarriti. Per gli assegni circolari emessi a favore di pensionati deceduti e per i quali la Cassa Forense ha richiesto per iscritto, l’estinzione d’ufficio, la Banca pur non avendo il possesso del titolo, provvederà al relativo riaccredito purché l’assegno non sia stato ancora negoziato. Qualora il detto assegno venga successivamente negoziato da persone a ciò legittimate, la Cassa Forense si impegna a restituire l’importo dell’assegno medesimo dietro presentazione, da parte della Banca, della docum...
Pensioni. Le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate ad un residente di una Parte contraente in relazione ad un cessata professione indipendente o a un cessato lavoro subordinato, sono imponibili soltanto nella prima Parte.