Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effet- tivo è una persona fisica che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) il 15 per cento dell’importo lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo la procedura d’applicazione di dette limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora il beneficiario effettivo dei dividendi è questo altro Stato, una sua suddivi- sione politica o un suo ente locale o la sua Banca centrale, un fondo di pensione, un’Autorità d’investimento od ogni altra istituzione o fondo riconosciuti come parte integrante di questo Stato, suddivisione politica o ente locale, come da accordo amichevole tra le autorità competenti degli Stati contraenti.
4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni o da altri diritti di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato in cui risiede la società distributrice.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il bene- ficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato con- traente dal quale provengono i dividendi, sia un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione me- diante una base fissa ivi situata, ed il...
Dividendi. 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche imposti nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente e in conformità del diritto di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi.
3. Nonostante il paragrafo 2, lo Stato contraente, in cui la società che paga i divi- denti è residente, esclude dall’imposizione i dividendi pagati se il beneficiario effet- tivo dei dividendi è:
a) una società (diversa da una società di persone) residente dell’altro Stato con- traente che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
b) un’istituzione di previdenza; o
c) la banca nazionale dell’altro Stato contraente.
4. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione di detti paragrafi. 9 Introdotto dall’art. I del Prot. del 26 gen. 2012, approvato dall’AF il 21 giu. 2013, in vigore dal 14 nov. 2013 (RU 2013 4349 4347; FF 2012 5065). 10 Introdotto dall’art. III del Prot. del 13 giu. 2019, approvato dall’AF il 19 giu. 2020, in vigore dal 21 ott. 2020 (RU 2020 4639 4637; FF 2019 5717). 11 Nuovo testo giusta l’art. II del Prot. del 26 gen. 2012, approvato dall’AF il 21 giu. 2013, in vigore dal 14 nov. 2013 (RU 2013 4349 4347; FF 2012 5065).
5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o buoni di godimento, azioni minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente.
6. Le disposizioni dei paragrafi 1–3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un’attività commer- ciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una profes- sione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecip...
Dividendi. (1) I dividendi pagati da una società residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente possono essere assoggettati ad imposizione in detto altro Stato.
(2) a) Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se l'effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell'altro Stato Contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Dividendi. Non è prevista la distribuzione dei proventi dell’attività di gestione, poichè il comparto è ad accumulazione. Fermo restando quanto sopra, l’entità di eventuali proventi dell’attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla Società di Gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.
Dividendi. Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati al gestore del mercato del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione e il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."
Dividendi. Le Azioni del Comparto sono del tipo ad “accumulazione” dei proventi; i proventi dalle stesse conseguiti, dunque, non sono distribuiti agli azionisti ma reinvestiti. In caso di variazione della politica di distribuzione, l'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati a Borsa Italiana ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione e il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.
Dividendi. Le Azioni del Comparto Rilevante sono azioni per le quali la Società intende provvedere alla distribuzione trimestrale dei dividendi. Fermo restando quanto sopra, l’entità dei proventi dell’attività di gestione, la data di stacco e quella del pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.
Dividendi. Le azioni dei tre Comparti, denominate “A-dis”, sono del tipo a “distribuzione” dei proventi. Per tale tipo di azioni, conformemente con quanto previsto nel Prospetto (capitolo I – “Distribution of income”), la Società corrisponderà dividendi o acconti su dividendi su azioni nell’ambito delle singole Classi di un Comparto, il giorno o i giorni dei mesi di stacco della cedola (ex dividendo) riportati per ogni Comparto nel capitolo D del Prospetto. Attualmente si prevede che il pagamento verrà effettuato non oltre due mesi successivi alla data di dichiarazione. Le distribuzioni saranno corrisposte nella valuta base del Comparto, con modalità, tempistiche e luoghi di volta in volta determinati dal Consiglio di Amministrazione. L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione e il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto.
Dividendi. I dividendi deliberati dalle imprese controllate vengono rilevati per competenza qualora noti nei termini necessari; quelli relativi ad altre imprese, al momento del loro incasso. Le imposte sono quantificate in base ad una prudente stima del reddito imponibile di compe- tenza, considerando la relativa aliquota di imposta applicabile nonché le eventuali esenzioni e/o agevolazioni di legge. Le imposte differite passive e attive sono calcolate sulla eventuale differenza temporanea sussistente in capo ad elementi dell’attivo e del passivo patrimoniale tra il valore di carico a bilancio per ciascuno di questi ed il corrispondente valore di carico rilevante ai fini fiscali. Tali differenze: se positive, vengono considerate solo nella misura in cui ne sia ragionevolmente certo l’utilizzo; se negative, vengono sempre considerate, salvo che non ne sia ragionevolmente certo il diffe- rimento indefinito o l’annullamento senza effetto fiscale.
Dividendi. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.