CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, COMPRESA LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE...
CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, COMPRESA LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, PER I COMUNI DI BAGNOLO IN PIANO – CADELBOSCO DI SOPRA – CASTELNOVO DI SOTTO, PER IL PERIODO 01/07/2023-30/06/2026.
ART. 1 | OGGETTO DELLA CONCESSIONE | |
ART. 2 | DURATA | |
ART. 3 | REQUISITI DI AMMISSIBILITA' | |
ART. 4 | VALORE DELLA CONCESSIONE | |
ART. 5 | CORRISPETTIVO AD AGGIO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO - EQUILIBRIO E DISEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO | |
ART. 6 | MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE | |
ART. 7 | RISCOSSIONI E VERSAMENTI. ADEGUAMENTO AL SISTEMA PAGO PA | |
ART. 8 | RENDICONTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI | |
ART. 9 | FATTURAZIONE E TRACCIABILITA’ | |
ART. 10 | FORZA MAGGIORE | |
ART. 11 | GARANZIA DEFINITIVA | |
ART. 12 | ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO | |
ART. 13 | GESTIONE DEL SERVIZIO | |
ART. 14 | STAMPATI - MODELLI E SERVIZI GRATUITI | |
ART. 15 | CONSERVAZIONE ATTI | |
ART. 16 | RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO | |
ART. 17 | ELEZIONE DI DOMICILIO | |
ART. 18 | RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO | |
ART. 19 | PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA | |
ART. 20 | IMPIANTI DI AFFISSIONI | |
ART. 21 | SERVIZIO AFFISSIONI | |
ART. 22 | MONITORAGGIO | |
ART. 23 | RICORSI | |
ART. 24 | ESENZIONI-RIDUZIONI | |
ART. 25 | RISCOSSIONE COATTIVA | |
ART. 26 | DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO | |
ART. 27 | ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE | |
ART. 28 | VIGILANZA E CONTROLLI | |
ART. 29 | CONTROVERSIE | |
ART. 30 | PENALI | |
ART. 31 | CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | |
ART. 32 | RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO | |
ART. 33 | RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI | |
ART. 34 | REVOCA DELLA CONCESSIONE | |
ART. 35 | RECESSO | |
ART. 36 | EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO | |
ART. 37 | CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI | |
ART. 38 | PRIVACY | |
ART. 39 | NORME FINALI | |
ALLEGATO | “A” - MATRICE DEI RISCHI |
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. La concessione ha per oggetto la gestione, nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nei Comuni (Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto) aderenti all'Unione Terra di Mezzo in provincia di Reggio Emilia, del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, art. 1 commi 816-836 Legge n. 160/2019, limitatamente alla componente riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari, compresa la gestione del servizio delle pubbliche affissioni.
Nel caso di annualità non prescritte, la concessione ha per oggetto anche la gestione del servizio di accertamento e riscossione coattiva dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche affissioni, Capo I del decreto legislativo 507/93 e s.m.e.i..
2. Si precisa che, alla data del 31/12/2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 Legge n. 160/2019, Commi 826 e 827:
- il Comune di Bagnolo in Piano e Castelnovo di Sotto appartengono alla classe “Comuni fino a 10.000 Abitanti”;
- il Comune di Cadelbosco di Sopra appartiene alla classe “Comuni con oltre 10.000 fino a
30.000 abitanti”.
3. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
4. La gestione del servizio di cui al comma 1 è affidata al Concessionario che vi provvederà a propria cura e spese per quanto riguarda le attività inerenti e/o connesse, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubbliche affissioni esistenti e da realizzare e/o il rinnovamento ed incremento degli stessi, nel territorio dei tre Comuni dell'Unione e di proprietà degli stessi.
5. Non è consentita la subconcessione. Il subappalto è regolato in conformità a quanto previsto dall'articolo 174 del codice dei contratti pubblici.
6. Il Concessionario è obbligato ad attenersi tassativamente alle disposizioni contenute nel presente capitolato.
ART. 2 - DURATA
1. La durata della concessione oggetto della presente convenzione è stabilita in 36 mesi con decorrenza dall’01/07/2023, con facoltà di rinnovo per ulteriori 36 mesi in accordo tra le parti. Il rinnovo andrà formalizzato con esplicita accettazione da ambo le parti.
2. Al termine della concessione il Concessionario si impegna, su richiesta scritta dell'Unione, da inviare almeno 15 giorni prima della scadenza del termine, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara di affidamento, a continuare comunque ad erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali per un periodo massimo di mesi 6 (sei).
3. La concessione s'intenderà risolta di diritto e senza alcun indennizzo o risarcimento, qualora, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative comportanti l’abolizione dell’oggetto della concessione.
4. Qualora la normativa nazionale dovesse prevedere la trasformazione e/o modificazione totale o parziale delle entrate oggetto di affidamento in altra/e tipologia/e di entrata (anche di natura tributaria) avente/i però presupposti impositivi similari ai canoni in oggetto, nonché la capacità di assicurare lo stesso livello di gettito potenziale tale da garantire la sostenibilità del Piano Economico Finanziario e mantenere inalterato l’equilibrio economico della concessione, il concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a.
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale:
Gli operatori economici non devono essere incorsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.
Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa:
All'atto dell'offerta gli operatori economici dovranno risultare in possesso dei requisiti di seguito riportati:
a) Iscrizione all’albo di cui all’art. 53 comma 1 del D.Lgs. 446/97 e agli ulteriori requisiti di cui al DM 101 del 13/04/2022, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, avente un capitale sociale almeno pari ad € 2.500.000,00 ai sensi dell’art. 1 comma 807 della legge n. 160 del 27/12/2019;
b) Volume d’affari della società desumibile dalla denuncia Iva degli ultimi tre anni 2019-2020- 2021 riferito ai servizi oggetto della gara pari ad almeno € 465.000,00 annui;
c) Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente dalla quale risulti lo svolgimento di attività coerente con l’attività di gara, e il non trovarsi in stato di fallimento-liquidazione coattiva amministrativa, amministrazione controllata-concordato, alla data della gara e nell’ultimo quinquennio antecedente alla stessa;
d) possesso della Certificazione di Qualità UNI ISO 9001/2008 nel settore di attività oggetto della gara, rilasciato da Ente certificatore aderente al SINCERT o analogo ente europeo;
e) aver realizzato, senza dare luogo a contestazioni, per almeno un triennio continuativo, nel quinquennio 2018-2022, il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni e del canone patrimoniale di cui all’art. 1 del presente capitolato in almeno tre comuni con classe di popolazione uguale o superiore a quella dei comuni membri dell’Unione;
L’operatore economico dovrà dichiarare in gara:
- Di accettare integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei regolamenti Comunali e nel presente capitolato;
- Di aver preso attenta visione dello stato di fatto e di diritto dei siti e dei luoghi, di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e sulle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica, nonché di aver tenuto conto degli oneri e degli obblighi che potranno derivare dalle normative vigenti e in particolare di essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza del lavoro e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri relativi agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
- Di applicare integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale e di categoria di settore e di obbligarsi ad applicare tutte le norme previste secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza e di aver ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della L. 68/1999;
Il possesso di tutti i suddetti requisiti dovrà essere dichiarato mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 mediante la compilazione del DGUE.
ART. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE
1. Il gettito atteso del canone patrimoniale riferito alla componente diffusione messaggi pubblicitari e pubbliche affissioni, compreso l’attività di accertamento e riscossione coattiva è stimato negli importi riportati nella tabella sottostante al netto di IVA. Il gettito atteso è indicativo, frutto delle stime riportate a supporto del PEF e non è in alcun modo vincolante per i Comuni.
Comune | Canone pubblicità/affissio ni Periodo annuo | Totale Canoni Periodo 1° luglio 2023 al 30/06/2026 | Totale Canoni Periodo rinnovo 36 mesi | Totale Canoni Periodo proroga di 6 mesi |
Bagnolo in Piano | 52.625,00 | 157.875,00 | 157.875,00 | 6.862,50 |
Cadelbosco di Sopra | 42.595,00 | 127.785,00 | 127.785,00 | 6.513,60 |
Castelnovo di Sotto | 52.780,00 | 158.340,00 | 158.340,00 | 6.842,00 |
148.000,00 | 444.000,00 | 444.000,00 | 20.218,10 |
2. Il valore della concessione, corrispondente al corrispettivo massimo del Concessionario, calcolato applicando l’aggio massimo posto a base di gara pari al 21%, sul gettito atteso di cui al comma 1 del Canone unico patrimoniale riferito alla componente diffusione messaggi pubblicitari e pubbliche affissioni, è stimato nei seguenti importi al netto di IVA
Comune | Aggio Periodo annuo | Aggio Periodo 1° luglio 2023 al 30/06/2026 | Aggio Periodo rinnovo 36 mesi | Aggio Periodo proroga di 6 mesi |
Bagnolo in Piano | 11.051,25 | 33.153,75 | 33.153,75 | 1.441,13 |
Cadelbosco di Sopra | 8.944,95 | 26.384,85 | 26.384,85 | 1.367,86 |
Castelnovo di Sotto | 11.083,80 | 33.251,40 | 33.251,40 | 1.436,82 |
Totale | 31.080,00 | 93.240,00 | 93.240,00 | 4.245,80 |
3. Il valore degli impianti destinati alle pubbliche affissioni presenti sul territorio dei tre comuni in
n. 137 destinati a commerciali e n. 26 destinati a necrologi è valutato in € 42.000,00 tenendo presente l’idoneità all’uso richiesto.
ART. 5 – CORRISPETTIVO AD AGGIO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO – EQUILIBRIO E DISEQUILIBRIO ECONOMICO -FINANZIARIO
1. Il servizio oggetto di concessione viene compensato ad aggio, da rilevarsi sul valore lordo del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico), riferito alla componente diffusione messaggi pubblicitari e pubbliche affissioni, riscosso e connessi accessori, compresi gli importi incassati a titolo di rimborso delle spese di notifica e competenze relativi alle procedure di recupero da addebitare ai contribuenti, al netto dei rimborsi effettuati. L'aggio a favore del Concessionario è stabilito nella misura dal medesimo offerta in sede di gara.
2. In caso di modifica normativa della disciplina del canone o in caso di revisione delle tariffe conseguente ad un intervento normativo, che comportino una variazione superiore o uguale al 10% in aumento o in diminuzione del gettito complessivo dell’entrata in concessione, l’aggio potrà essere revisionato al fine di ristabilire l’equilibrio economico-finanziario. Conseguentemente in caso di variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo dell’entrata in concessione che risulti inferiore al 10% il concessionario si impegna a non presentare alcuna richiesta di revisione del PEF ed alcuna contestazione.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 2, e all’art. 10 comma 3 il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta all'Unione e ai suoi Comuni, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.
Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino dello stesso nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante dell'Unione e dei suoi Comuni, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto.
6. In caso di recesso dal Contratto, nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario garantire un servizio di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria del servizio alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui all'articolo 176 comma 5bis del d. Lgs. 50/16.
Art. 6 – MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
1. La concessione del servizio verrà aggiudicata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del medesimo decreto, valutabile in base agli elementi di seguito indicati, per ciascuno dei quali è individuato il relativo punteggio massimo attribuibile:
OFFERTA | PUNTEGGIO MASSIMO |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
A – PROGETTO TECNICO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO:
punteggio massimo 70 punti
Le componenti del progetto tecnico sono così suddivise nei seguenti elementi, ai quali la Commissione di gara attribuirà il punteggio massimo a fianco indicato:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO | ||
1 | MODALITA’ PROPOSTE DI SVOLGIMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO, DETTAGLIATO NEI SEGUENTI SOTTO ELEMENTI: | max 45 punti | |
a) Descrizione delle modalità con le quali si intende svolgere il servizio distinto per Pubblicità e Pubbliche Affissioni | max 10 punti | ||
b) Progetto dettagliato che indichi il numero dei giorni dedicati al ricevimento dell’utenza e per ciascun giorno il numero delle ore dedicate in cui fornire personale in loco presso le sedi degli uffici comunali, a supporto informativo degli utenti, in concomitanza con l’emissione bonaria degli avvisi di pagamento max 10 punti distinti in: max 6 punti = in base al numero di giorni di presenza nei diversi comuni nei giorni di mercato max 4 punti = in base al numero di ore di apertura | max 10 punti | ||
c) Invio per mail ordinaria di una comunicazione che ricordi la scadenza dell’avviso bonario di pagamento, già inviato via PEC | max 10 punti | ||
d) Personale da impiegare per la gestione del servizio, numero di addetti, professionalità e formazione e informazione | max 5 punti | ||
e) Sito internet/call center: messa a disposizione gratuitamente all’utenza di strumenti informatici che consentano un veloce ed efficiente scambio di notizie ed informazioni | max 10 punti | ||
2 | INIZIATIVE E PROGETTI PER IL RECUPERO DELL’EVASIONE E LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA CON RELATIVE FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE Periodicità controlli, modalità e figure professionali addette. | max 10 punti | |
3 | MODALITA’ DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO E FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE | max 5 punti | |
4 | PROPOSTE AGGIUNTIVE FINALIZZATE A MIGLIORARE IL LIVELLO DEL SERVIZIO OFFERTO SENZA ONERI AGGIUNTIVI A CARICO DEL COMUNE: | max 10 punti | |
a) Implementazione degli impianti affissionali con breve descrizione schematica delle tempistiche e modalità di installazione b) ulteriori servizi migliorativi e proposte aggiuntive che la ditta volesse proporre con una breve descrizione di quanto offerto | max 5 punti max 5 punti |
Punteggio massimo assegnato per la parte qualitativa Q(i) (punti max 70) è valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula:
Q(i) =1(i)+2(i)+3(i)+4(i)
Q(i) = punteggio complessivo assegnato all’offerta i-esima
1(i), 2(i), 3(i), 4(i): punteggi assegnati ad ogni offerta per ciascuno degli elementi sopra indicati.
Il punteggio verrà attribuito a ciascun degli elementi o sub elementi, ove esistenti, sopra elencati con la seguente formula: X(i) = p*elem(i)/elem(max);
X(i): risultato attribuito a ciascun concorrente per ogni elemento o sub elemento, ove esistente, oggetto di valutazione;
p: punteggio massimo stabilito per ciascuno degli elementi o sub elementi, ove esistenti, sopra indicati;
elem(i): punteggio attribuito a ciascun concorrente per ogni elemento o sub elemento, ove esistente; elem (max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per ciascun elemento o sub elemento, ove esistente.
In riferimento all’elemento1 lettere a) -b) - d) ed e) si procede alla riparametrazione dei soli punteggi attribuiti per ciascun sub elemento.
Per ciascun elemento o sub elemento, ove esistente, e eccetto che per l’elemento nr. 1 sub c), ogni commissario attribuisce un giudizio, con applicazione del valore numerico, come sotto indicato; indi si procederà a determinare la media dei punteggi:
GIUDIZIO | COEFFICIENTE | CRITERI DI GIUDIZIO |
Eccellente | 1,00 | Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell’operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale. |
Più che adeguato | 0,90 | Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi. |
Adeguato | 0,60 | Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi. |
Parzialmente adeguato | 0,45 | Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi. |
Inadeguato | 0,25 | Trattazione non sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano una non rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sotto parametro oggetto di valutazione o rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi. |
Assenza elemento da valutare | 0,00 |
Il valore ottenuto (massimo tre decimali) verrà inserito nella formula sopra indicata al fine di procedere all’assegnazione del punteggio, per ciascun elemento o sub elemento, ove esistente, a ogni singolo concorrente.
Il risultato dell’elemento 1 è dato dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti per ciascun sub elemento come sopra calcolati.
Non si procederà alla valutazione dell’offerta economica per i concorrenti che avranno ottenuto un punteggio per l’offerta tecnica inferiore a 45 punti. Questi concorrenti si intenderanno esclusi dalla procedura di gara.
B – OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 30 punti
Per l'attribuzione del punteggio concernente la valutazione delle offerte economiche relativamente agli aggi, la Commissione di gara attribuirà alla migliore offerta, ovvero al concorrente che avrà offerto il minor aggio percentuale sull'aggio posto a base di gara, il massimo del punteggio (30 punti), mentre per le restanti offerte si procederà secondo l'applicazione della seguente formula:
X = 30 x Am/Ai
dove:
X = punteggio attribuito
Ai = aggio percentuale offerto preso in considerazione
Am = aggio percentuale minore offerto fra tutti i concorrenti
Per l’attribuzione del punteggio si considererà fino alla seconda cifra dopo la virgola.
La somma dei punti assegnati all’offerta tecnica e all’offerta economica porterà al punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente, che determinerà la graduatoria di gara.
In caso di offerte di uguale punteggio sarà data preferenza al concorrente che ha presentato la migliore offerta tecnica.
L'Ente appaltante si riserva di aggiudicare la concessione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida. Quanto proposto e indicato nel progetto tecnico presentato dall'aggiudicatario costituirà parte integrante dello svolgimento del servizio e pertanto sarà ritenuto parte integrante del contratto.
Art. 7 – RISCOSSIONI E VERSAMENTI. ADEGUAMENTO AL SISTEMA PAGO PA
1. I versamenti eseguiti dai contribuenti, in relazione alle somme poste in riscossione da parte del Concessionario, devono essere eseguiti su specifici conti correnti intestati alla Tesoreria del Comune, secondo quanto disposto dall'art. 2 bis del D.L. 193/2016 (L.di conversione n. 225/2016).
2. Ogni Comune provvede quindi all'apertura dell'apposito conto corrente assicurando al Concessionario l'accesso telematico allo stesso, per la visualizzazione dei dati e delle informazioni necessarie a consentirne una dettagliata rendicontazione trimestrale, come previsto al successivo articolo 8.
3. Qualora il Comune dovesse predisporre, a seguito dell’evoluzione delle modalità di pagamento consentite, ulteriori differenti modalità di pagamento utilizzabili da parte degli utenti nel rispetto della normativa, deve tempestivamente trasmettere la debita informazione al Concessionario. Il Concessionario dovrà uniformarsi alle eventuali ed ulteriori nuove forme di pagamento che il Comune metterà a disposizione dei contribuenti o a quelle che sarà obbligato per legge ad attivare. Negli avvisi di pagamento il Concessionario andrà a specificare le forme di pagamento a
disposizione degli utenti, allegando i modelli per i versamenti e indicando ogni informazione utile o richiesta dalla normativa. In ogni caso è vietata la riscossione diretta da parte del Concessionario.
4. Allo scopo di favorire il rispetto delle scadenze, il Concessionario provvede a recapitare gratuitamente ai contribuenti gli avvisi di pagamento per i versamenti in autoliquidazione dei canoni annuali oggetto della concessione, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge o di regolamento. Gli avvisi dovranno indicare la tipologia della pubblicità, la superficie soggetta a canone, la tariffa applicata, l'importo dovuto, le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento e le istruzioni per l'applicazione del ravvedimento operoso. Andranno inoltre indicati l'ubicazione degli uffici del Concessionario, nonché i recapiti telefonici e indirizzo email per richiedere informazioni e\o chiarimenti. L'avviso deve essere corredato del modello da utilizzare per il pagamento.
5. Il Concessionario è tenuto ad adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di adesione al sistema dei pagamenti (PagoPA), secondo le seguenti modalità: il sistema di pagamento utilizzato dal Concessionario dovrà essere integrato, senza costi aggiuntivi per l’ente Unione e i suoi Comuni, con il sistema “Pago PA”, che consentirà ai cittadini di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione in modalità elettronica in attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale e successive modificazioni.
ART. 8 – RENDICONTI CONTABILI E AMMINISTRATIVI.
1. Con cadenza trimestrale, alla fine di ogni trimestre ed entro il giorno 20 del mese successivo, il Concessionario dovrà trasmettere all’Unione e per ogni Comune il rendiconto analitico (anche su supporto informatico) di quanto riscosso nel trimestre di riferimento.
2. I rendiconti trimestrali, suddivisi per tipologia di entrata (canone esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni) dovranno riportare:
− anno di competenza;
− identificativi del contribuente;
− importo lordo riscosso e causale, con eventuale distinzione per sanzioni amministrative, interessi e spese addebitate;
− importo relativo spettante a titolo di aggio;
− estremi delle bollettazioni effettuate. secondo il seguente dettaglio:
− l’importo totale riscosso nel mese distinto per incassi derivanti da vari canali di pagamento (POS, C/C postale, contanti,…);
− importi riscossi con evidenziazione degli eventuali conguagli determinati per effetto della escussione della garanzia;
− importi delle singole voci di spesa presenti nel mese;
− l’importo totale riscosso per ciascuna voce di entrata, suddiviso tra competenza e arretrati;
− l’aggio per le singole componenti dell’entrata.
3. Il concessionario dovrà altresì presentare annualmente, entro 30 giorni dalla fine dell’anno, un rendiconto relativo all’attività svolta nell’anno stesso, con particolare riferimento al numero e data dei sopralluoghi eseguiti, numero di avvisi di accertamento emessi e relativi importi, livello della relativa riscossione e contenzioso, numero di procedure esecutive attivate.
ART. 9 – FATTURAZIONE E TRACCIABILITA’
1. Il concessionario emette fatture trimestrali relative all'aggio di propria competenza sulla base delle risultanze dei rendiconti trimestrali ed in allegato alle stesse. Le fatture dovranno pervenire ad ogni Comune in forma elettronica ai sensi della normativa vigente.
2. Il Comune, previa verifica della corrispondenza degli importi dovuti con quelli fatturati, provvederà alla liquidazione della fattura stessa entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
3. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa antimafia (articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche).
4. Il contratto si intenderà risolto in tutti i casi in cui il concessionario esegua movimenti finanziari relativi alla presente concessione senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
ART. 10 - FORZA MAGGIORE
1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto:
a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano l'Unione e i suoi Comuni, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
d) incidenti aerei;
e) epidemie e contagi;
f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall’autorità competente.
2. Al verificarsi di uno degli Eventi, di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l’immediata ripresa del Servizio oggetto della presente Concessione, gli Eventi, di cui al comma 1, non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale.
3. Nel caso in cui l’evento comporti l’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 5 comma 2.
ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA
1. A garanzia dell’adempimento degli oneri e obblighi, derivanti dall’affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente capitolato, nonché del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario è tenuto a costituire, a favore dell'Unione, prima della stipulazione del contratto di concessione, una garanzia in uno dei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il cui importo deve essere pari a € 23.272,58 pari al 10% del valore della concessione, riferito alla durata triennale, calcolato sugli importi di cui all’art. 4 commi 2 e 3, previsto per ciascun Comune. Tale garanzia dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto e fino allo svincolo di cui al comma 5.
2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Unione per conto dei singoli Comuni.
3. Qualora durante la gestione del servizio la garanzia sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Unione, il concessionario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposita diffida, è tenuto al reintegro della stessa, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e salvo il risarcimento dei danni.
4. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento da parte dell'Unione, che potrà aggiudicare la concessione al concorrente che segue in graduatoria.
5. La garanzia definitiva è svincolata al termine della concessione, solo dopo previo accertamento del regolare ed esatto svolgimento del servizio nonché del puntuale adempimento degli obblighi previsti al termine della concessione.
ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con personale e mezzi idonei ad assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio stesso nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario e potrà essere sostituito, per comprovati motivi di inadeguatezza, su richiesta dell'Unione.
3. I Comuni aderenti all'Unione e l’Unione stessa, rimangono estranei ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, così nessun diritto potrà essere fatto valere verso ciascuna Amministrazione se non previsto da disposizione di legge.
4. Il personale addetto al servizio di vigilanza, accertamento e riscossione, delegato a rappresentare il Concessionario, dovrà essere munito della prescritta tessera di riconoscimento rilasciata dal Concessionario.
5. Il Concessionario potrà farsi rappresentare, nei rapporti con i Comuni e con i contribuenti, da persona idonea munita di procura e che non versi nei casi di incompatibilità previsti dalle norme vigenti in materia.
6. Il Concessionario potrà nominare incaricati locali, privi di poteri di rappresentanza, ai soli fini di supportare i compiti del funzionario di cui al precedente comma.
7. Il Concessionario è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impegnato.
ART. 13 - GESTIONE DEL SERVIZIO
1. Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione, il Concessionario assume l'intera responsabilità del servizio e subentra a ciascun Comune aderente all'Unione in tutti i diritti ed obblighi inerenti alla gestione del servizio stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Il Concessionario è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.
2. La gestione con contabilizzazione e rendicontazione separata per i singoli Comuni aderenti all'Unione.
3. Il servizio di gestione, di cui all’art. 1 del presente capitolato, deve essere effettuato applicando le tariffe deliberate da ciascun Comune e deve essere improntato al rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
4. Nel caso di modifiche tariffarie stabilite per legge durante il corso dell’anno, non è consentito al Concessionario applicare tariffe diverse da quelle deliberate, salvo diverse disposizioni dei singoli Comuni.
5. Le tariffe ed il regolamento adottati da ciascun Consiglio Comunale devono essere pubblicati nei locali adibiti alla gestione del servizio allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico nonché pubblicati sul sito web del Concessionario.
6. Il Concessionario si obbliga altresì:
a) a nominare, per ciascun Comune dell’Unione, il “Funzionario Responsabile” cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione;
b) a gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costituire una banca dati completa dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per ciò che riguarda la gestione contabile, che per ciò che attiene le posizioni dei singoli contribuenti. I programmi informativi dovranno quindi essere idonei a soddisfare le esigenze di controllo dei Comuni oltre agli eventuali mutamenti della normativa e/o delle tariffe;
c) a garantire, entro 1 (un) mese dall'inizio della gestione, a ciascun Comune dell'Unione, l'accessibilità in tempo reale e tramite portale web, alla banca dati del sistema informativo utilizzato per la gestione del servizio al fine di consentire la visualizzazione delle posizioni dettagliate dei singoli contribuenti;
d) ad applicare, nei rapporti con gli utenti/contribuenti le disposizioni della legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) ed a rispondere, nel rispetto dei tempi e dei modi di legge e di regolamento, alle istanze dei contribuenti;
e) a mettere a disposizione dei contribuenti, a proprie spese, anche sul proprio sito internet, la modulistica necessaria agli adempimenti obbligatori per legge. Il proprio sito Internet deve:
− contenere tutte le informazioni che possano agevolare i contribuenti stessi nei contatti col Concessionario e nell’acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo dei canoni dovuti;
− garantire l'accesso con SPID/CIE e rispettare i requisiti di accessibilità previsti dalle linee guida Agid;
f) a portare a termine, nel loro naturale e consequenziale iter, salvo diverse disposizioni dei Comuni aderenti all'Unione, le procedure relative alle attività oggetto della presente concessione già iniziate dai precedenti concessionari;
g) a provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti pubbliche affissioni esistenti sul territorio dell'Unione e di proprietà dei Comuni, così come indicato all'art. 20;
h) rimuovere immediatamente gli impianti di pubblicità abusiva e\o deaffiggere manifesti abusivi, provvedendo al relativo smaltimento. Tali operazioni devono essere eseguite con attrezzature idonee, mediante pulizia e ripristino dei muri delle facciate e\o degli spazi sui quali è avvenuta l'esposizione abusiva;
i) a svolgere annualmente, al fine di assicurare un’adeguata attività di accertamento/controllo, una verifica generale sui territori dei Comuni, attraverso rilevazioni fotografiche.
7. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Concessionario consegnerà a ciascun Comune, su idoneo supporto informatico concordato con il Responsabile dell’Entrata, la banca dati dettagliata relativa ai soggetti passivi dell’imposta, alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti effettuati e alle riscossioni eseguite relativi all’anno precedente. Con riferimento all’ultimo anno di gestione il termine è fissato al 31 agosto dell’anno stesso e comunque entro due mesi dal termine del contratto.
8. Nell’ambito dello svolgimento della gestione del servizio, il concessionario addebiterà ai contribuenti i costi di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive ai sensi dell’art. 1, comma 803 della Legge n. 160/2019.
ART. 14 - STAMPATI - MODELLI E SERVIZI GRATUITI
1. Il Concessionario deve farsi carico, a proprie spese, di predisporre e dotare la gestione di tutti gli stampati, registri e quanto altro necessario all'espletamento del servizio, ivi compreso l'obbligo di predisporre e fornire i modelli di dichiarazione da mettere a disposizione degli interessati, che contengano obbligatoriamente indirizzo mail, indirizzo PEC e numero di cellulare degli interessati stessi.
2. Il Concessionario deve precompilare e recapitare gratuitamente ai contribuenti gli avvisi di pagamento per i versamenti in autoliquidazione del canone pubblicitario annuale, almeno 20 giorni prima della scadenza, per effettuare il pagamento nei termini di legge o di regolamento.
3. Gli avvisi dovranno indicare la tipologia della pubblicità, la superficie, la tariffa, l’importo dovuto, le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento nonché i recapiti telefonici e indirizzo email per richiedere informazioni e/o chiarimenti. Il recapito dovrà avvenire obbligatoriamente tramite PEC.
4. Il Concessionario si impegna a provvedere, su richiesta, a proprie spese e cura, all’effettuazione delle affissioni di tutti i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune o la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi del vigente “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale
di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” o di altra disposizione legislativa o regolamentare.
5. Il Concessionario è obbligato a provvedervi con tempestività e, comunque entro 24 ore dalla consegna o nei maggiori termini richiesti dall’Amministrazione.
ART. 15 -CONSERVAZIONE ATTI
1. Ai fini della rendicontazione sullo svolgimento del servizio e sull’andamento delle riscossioni effettuate, l’Aggiudicatario deve elaborare una banca dati informatizzata mediante Software gestionale consultabile via web, che dovrà essere in grado di:
a) garantire la massima affidabilità e completezza del sistema ed una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile del servizio che per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti;
b) soddisfare le necessità di estrapolazione di dati statistici e di aggiornamento alle modifiche legislative.
2. La medesima procedura software dovrà essere messa gratuitamente a disposizione dell’Unione per consentire di visualizzare e di verificare le posizioni di ciascun contribuente secondo modalità indicate nel progetto tecnico di gestione del servizio. A tal fine il Concessionario è tenuto garantire al personale dell’Ente idonea formazione per la consultazione del software.
3. Il Concessionario deve raccogliere, conservare e tenere a disposizione degli uffici comunali e dell'Unione la documentazione amministrativa, nonché quella fornita dai contribuenti, debitamente archiviata e catalogata secondo l’ordine derivante dall’attività di produzione degli atti.
4. Sarà onere del Concessionario custodire la documentazione di cui sopra, in locali idonei, al fine di evitare deterioramenti dei relativi fascicoli.
5. L’archiviazione di tutta l’attività amministrativa svolta dal Concessionario, incluse le comunicazioni e rapporti con l’utenza, deve avvenire tramite archiviazione digitale, in ottemperanza al D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.e.i. (CAD), con l’obbligo di creare il fascicolo del contribuente accessibile al personale del Comune e dell'Unione. In particolare, il Concessionario deve provvedere alla scansione dei documenti cartacei e all’archiviazione di tutti i documenti digitali. Tra la documentazione oggetto di archiviazione vi sarà tutta la documentazione cartacea originata nel contesto dei servizi oggetto di affidamento, quali al solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, avvisi di pagamento, atti di accertamento, ingiunzioni di pagamento, intimazioni a pagare, ricevute di recapito e pagamento, ricorsi, memorie difensive, etc.
6. Il Concessionario è tenuto a svolgere un’attività di dematerializzazione, riducendo al massimo il cartaceo circolante, preferendo la comunicazione telematica. L’archiviazione di tutti i documenti collegati al fine della formazione del fascicolo digitale dovrà avvenire con garanzia di integrità, identità, provenienza, reperibilità, sia in riferimento al singolo documento che a tutti i documenti ad esso collegati nel rispetto di quanto disciplinato dal CAD.
7. Il Concessionario dovrà fornire al Comune e all'Unione senza alcun ulteriore aggravio, archivi digitali leggibili.
ART. 16 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario terrà completamente sollevate e indenni le Amministrazioni e gli organi comunali e dell'Unione da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dall'assunta concessione, sempreché connessa agli obblighi riguardanti la concessione stessa.
2. Il Concessionario, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, è tenuto a produrre le seguenti polizze con una compagnia di primaria importanza:
A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali i Comuni e l’Unione) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un
massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro;
B) Responsabilità Patrimoniale: il Concessionario, quale soggetto civilmente responsabile ai sensi di legge, è tenuto a garantire i danni derivanti da perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, a titolo di risarcimento (capitale, interessi spese), compresi gli utenti del servizio ed ogni Amministrazione committente, nell’esercizio dell’attività oggetto di affidamento svolta nel rispetto delle norme che regolano la materia. L’assicurazione deve comprende, inoltre, le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende e le soprattasse inflitte agli utenti del servizio e alle Amministrazioni committenti per errori imputabili al Concessionario stesso. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a
€ 500.000,00 per sinistro.
Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta, la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico del Concessionario. Eventuali scoperti o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico delle Amministrazioni committenti e del danneggiato
3. La copertura assicurativa garantisce inoltre le responsabilità proprie, dirette ed indirette, di ciascun Comune e dell’Unione per i danni cagionati a terzi dal Concessionario. Ciascun Comune e l’Unione dovranno infine essere ricompresi nel novero dei “terzi”, per danni cagionati dal Concessionario al Comune stesso.
4. Il Concessionario si impegna a mantenere valida ed efficace la copertura assicurativa per l’intera durata della concessione; a tal proposito dovrà fornire copia della quietanza di rinnovo e/o frontespizio di polizza con firma di quietanza in caso di stipulazione di nuovo contratto, per ciascuna scadenza della garanzia assicurativa ricadente nel periodo di durata della concessione
ART. 17 – ELEZIONE DI DOMICILIO
1. Il Concessionario dovrà comunicare, prima dell'inizio della gestione, la sede legale e l'indirizzo presso il quale intende ricevere ogni comunicazione e ogni forma di notificazione dipendente dal contratto. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.
2. Analogamente il Concessionario si impegna a comunicare il nominativo del personale di riferimento di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio, impegnandosi a comunicare ogni variazione o avvicendamento.
ART. 18 - RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di comportamento di ciascun Comune, il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al contratto, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.
ART. 19 - PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA
1. Il Concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinchè siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato, le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. Il Concessionario, prima dell’inizio del servizio, dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs.81/2008, a:
− predisporre il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
− designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.
3. La gestione verrà svolta dal Concessionario nei propri locali e con propri mezzi. Pertanto non sussistono rischi da interferenze ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e non vi sono costi aggiuntivi per la sicurezza. Qualora la gestione, a seguito di circostanze specifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, dovesse modificarsi si provvederà ai necessari adempimenti di legge.
ART. 20 - IMPIANTI DI AFFISSIONI
1. Il Concessionario per tutta la durata del contratto assumerà in consegna gli impianti destinati alle pubbliche affissioni e dovrà conservarli procedendo, a propria cura e spese, ad una accurata e costante manutenzione. A tal fine, entro il termine di 45 giorni dall’attivazione della concessione, ed in contraddittorio con i Comuni, provvederà ad effettuare una ricognizione generale di tutti gli impianti attualmente destinati alle pubbliche affissioni collocati sul territorio di ciascun Comune, al fine di individuare, per ogni singolo impianto:
− l’ubicazione (via, numero civico o altezza strada);
− la dimensione;
− lo stato di conservazione;
− la tipologia di affissioni a cui è destinato (commerciale, istituzionale, ecc.);
− il rilievo fotografico e cartografico.
2. L’atto di ricognizione, redatto in duplice originale sottoscritto da ciascun Comune e dal Concessionario, terrà luogo a tutti gli effetti del verbale di consegna e di presa in carico degli impianti medesimi.
3. Il Concessionario si impegna, per tutta la durata della concessione, a provvedere, a propria cura e spese:
− alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti al fine di garantirne la funzionalità;
− alla rimozione, smaltimento, sostituzione e all’installazione di nuovi impianti (in quest'ultimo caso nel rispetto dell'offerta di gara), previo accordo con l'Unione, nel caso se ne presentasse la necessità. Al termine della concessione gli stessi impianti passeranno nella proprietà e disponibilità dei Comuni ove sono ubicati.
4. Nel caso in cui il Concessionario non adempia agli obblighi di manutenzione degli impianti, l'Unione, previa diffida, provvederà autonomamente, ponendo a carico del Concessionario il relativo onere.
5. Il Concessionario, su richiesta dei singoli Comuni e secondo le indicazioni fornite, provvederà ad apporre su ogni impianto una targa metallica indicante il Comune proprietario, con relativo logo, e la tipologia dell’affissione (istituzionali, commerciali, annunci funebri).
6. Il Concessionario si impegna inoltre a tenere aggiornata una mappa generale con l’indicazione di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione.
7. Il Concessionario si impegna a collaborare con i competenti uffici Comunali/Unione nell’elaborazione/aggiornamento del Piano generale degli impianti e ad accettare le risultanze del medesimo.
8. L'Unione ha facoltà, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, di disporre la rimozione di alcuni impianti delle Pubbliche Affissioni presenti sul territorio. Detta rimozione sarà a carico del Concessionario che potrà a propria cura e spese installare nuovi impianti in sostituzione di quelli rimossi previa intesa con l'Unione e i comuni interessati.
9. Al termine della concessione, il Concessionario consegna ai Comuni tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, in piena efficienza e manutenzione e la copia dell’inventario di cui al c. 6.
10. Il Concessionario risponde di eventuali danni agli impianti derivanti da cattiva manutenzione.
ART. 21 - SERVIZIO AFFISSIONI
1. Le affissioni dovranno essere eseguite a norma di legge e dei regolamenti comunali, negli spazi stabiliti e tramite gli addetti individuati dal Concessionario. Incombe al Concessionario l'obbligo di avere nel territorio dell'Unione un proprio incaricato al quale compete il servizio di affissione materiale dei manifesti, nonché la quantificazione delle pubbliche affissioni e della pubblicità temporanea.
2. Le affissioni dovranno essere effettuate, a propria cura e spese anche se effettuate in esenzione o riduzione del canone, tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, con l’applicazione, nel caso ricorrano i motivi previsti dal Regolamento comunale, della maggiorazione. I servizi di cui al presente articolo devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle eventuali maggiorazioni tariffarie. A tale proposito il Concessionario è tenuto ad esporre all’interno dell’ufficio apposita nota informativa.
3. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento. Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data dell’ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.
ART. 22 – MONITORAGGIO
1. Al fine di consentire all’Unione il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Capitolato e rappresentato nell’allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all’articolo 5, comma 2, all’articolo 8, all'articolo 13 e all’articolo 25.
ART. 23 - RICORSI
1. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il Concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.
2. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la gestione del canone unico patrimoniale, riferito alla componente diffusione messaggi pubblicitari e pubbliche affissioni, nonché eventualmente riguardanti l’Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, spetta al Concessionario.
ART. 24 - ESENZIONI - RIDUZIONI
1. Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento delle entrate oggetto della presente concessione, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.
ART. 25 - RISCOSSIONE COATTIVA
1. Per riscossione coattiva si intende l'insieme delle attività finalizzate al recupero coattivo del credito, attività che si rendono necessarie a seguito delle operazioni di gestione bonaria e dell'accertamento della riscossione, qualora queste ultime non si concludano con la corretta chiusura della posizione del contribuente.
2. La riscossione coattiva riguarda tutte le entrate oggetto del presente contratto, nei casi in cui i contribuenti non abbiano adempiuto spontaneamente all'obbligo di pagamento degli importi contestati mediante gli avvisi di accertamento.
3. Il Concessionario, alla scadenza del contratto o al momento della risoluzione anticipata del medesimo, non potrà più emettere nuovi documenti di pagamento, salvo quanto previsto al comma successivo.
4. Il Concessionario rimane il soggetto titolato a portare a termine tutte le iniziative necessarie alla realizzazione del credito, anche tramite riscossione coattiva, per partite attivate e notificate durante il periodo contrattuale riconducibili al suo operato, nonché a portare a compimento l'attività giudiziale iniziata prima del termine del contratto. Qualora inoltre l'attività di riscossione coattiva richieda invio di atti e/o comunicazioni all'utenza, sarà cura del Concessionario, con oneri a suo
carico, provvedere a tali attività, incluse le procedure di postalizzazione e/o notifica. L'Amministrazione Comunale assicura l'aggiornamento periodico dello stato delle riscossioni.
5. Qualora le iniziative attivate per il recupero degli insoluti risultassero infruttuose, antieconomiche e/o inesigibili, il concessionario presenterà motivato documento di discarico, qualora non accettato dall'ente il concessionario predisporrà tracciato record da inoltrare a cura dell'Ente all'Agenzia Entrate Riscossione;
6. Il Concessionario alla scadenza contrattuale è obbligato alla consegna all'Amministrazione comunale delle banche dati aggiornate relative all'ultima gestione, su supporto elettronico, secondo il tracciato record indicato dall'Ente, degli atti relativi alla gestione effettuata, nonché alla consegna dell'elencazione delle procedure di riscossione coattiva iniziata, o da iniziare, relativamente alle imposte/tasse/entrate accertate per atti notificati o azioni intraprese in sede esecutiva, che è obbligato a proseguire fino a recupero effettuato o all'acclarata inesigibilità delle stesse ed accessori dovuti dagli utenti morosi.
ART. 26 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È nulla la cessione del presente contratto e la subconcessione a terzi, pena la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto, con incameramento della garanzia definitiva e del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero all'Unione dei Comuni e ai Comuni stessi, per effetto della risoluzione del contratto.
2. Il Concessionario risponderà direttamente dell’operato dei terzi che si ingeriscano senza titolo nella gestione del servizio.
ART. 27 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
1. È fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare eventuali riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
2. Il Concessionario dovrà comunque e in ogni caso consegnare ai Comuni e al Concessionario subentrato:
− gli atti non definitivi e/o insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli atti medesimi;
− gli archivi contenenti le banche dati aggiornate relative all'ultima gestione, su supporto elettronico. In caso di inadempienza l’Unione è autorizzata a rivalersi sulla garanzia definitiva.
ART. 28 – VIGILANZA E CONTROLLI
1. L'attività di ispezione e controllo sulla correttezza dello svolgimento del servizio in concessione è svolta tramite il Responsabile Funzionario dell’Entrata dei rispettivi comuni, in proprio o a mezzo di personale da esso delegato.
2. Il Concessionario è quindi tenuto:
− a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che si riterrà opportuno eseguire o fare eseguire ed a fornire tutta la documentazione amministrativa-contabile, le notizie o i dati relativi alla gestione del servizio che verranno richiesti e nei termini stabiliti, consentendo il libero accesso ai propri uffici;
− a tenersi a disposizione per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.
3. L'Unione si riserva di impartire le direttive ritenute necessarie od opportune per il miglior svolgimento del servizio, direttive che il Concessionario si obbliga sin d'ora ad osservare.
ART. 29 – CONTROVERSIE
1. Le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l’Unione e i suoi Comuni e il Concessionario, sia durante il periodo di concessione che al termine della medesima, saranno
decise, in sede giurisdizionale, dal giudice ordinario. Il foro competente è quello di Reggio Xxxxxx. È escluso il ricorso all’arbitrato.
2. Per ogni altra evenienza si applicano le norme del libro quarto, titolo II, capo IV del Codice Civile articoli da 1362 a 1369
ART. 30- PENALI
1. In caso di accertate irregolarità o negligenza nello svolgimento del servizio o comunque in ogni caso di inadempienze contrattuali, l'Unione, a seguito di regolare contestazione dell'inadempienza segnalata dagli uffici comunali competenti, alla quale il Concessionario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione medesima, provvederà ad applicare una penale a favore dell’Unione, ripartita:
− mancata o incompleta consegna dei rendiconti previsti dall’art. 8 commi 1,2 e 3: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
− mancato svolgimento dell’attività periodica di controllo di cui all’art. 13, comma 6, punto i):
€ 300,00 per ogni verifica omessa;
− mancata consegna della banca dati di cui all’art. 13, comma 7 secondo le modalità e tempi ivi previsti: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
− mancato o non corretto adempimento degli altri obblighi contrattuali: penali per un importo che va da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 3.000,00(tremila), per ciascuna violazione, a seconda della gravità della stessa.
2. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, l’Unione si rivale sulla garanzia definitiva. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro 15 giorni dalla richiesta dell’Unione, a pena di decadenza.
3. Le contestazioni, dopo la definizione, vengono comunicate alla Commissione dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 13/04/2022, nr. 101/2022.
4. L’applicazione della penale non preclude dell’Unione, la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
ART. 31 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. La cancellazione del Concessionario dall’albo di cui all’articolo 14 del Decreto Ministeriale 101/2022 è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.
2. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative che determinino l’abolizione dell'oggetto della concessione.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto per la fattispecie di cui al comma 1, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano all’Unione e ai suoi comuni i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dall’Unione stessa e dai suoi Comuni in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione e tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.
ART. 32 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 31, l’Unione, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del
concessionario e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata oltre che in tutti i casi previsti dal presente capitolato e dalla normativa vigente anche nei seguenti altri casi:
− sospensione o abbandono dal servizio;
− l’attivazione di procedure concorsuali;
− subappalto del servizio non autorizzato;
− ritardo della consegna della banca dati dei soggetti passivi di cui all’art. 13 comma 7 superiore a 45 giorni;
− per mancata prestazione o mancato o insufficiente adeguamento della garanzia di cui all’art.
11 del presente Capitolato d’oneri;
− mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle coperture assicurative di cui all'articolo 16;
− per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella gestione del servizio malgrado richiami/contestazioni;
− gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
− perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs 50/2016;
− violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
− rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore dell’Unione e dei suoi Comuni, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate in base alle seguenti voci:
− i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi da ciascun Comune e l’Unione, in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali;
− tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
− le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, l’Unione (anche a nome e per conto di ciascun Comune) e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro, apposito verbale entro 30 giorni successivi al provvedimento dell’Unione (in nome e per conto di ciascun Comune) che ha dichiarato la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
ART 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI
1. Ciascun Comune e l’Unione hanno l’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
− un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 D. Lgs. 50/2016;
− una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80, comma 1, del D.Lgs 50/16 dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del D.Lgs. 50/16;
− il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 34 REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. La Concessione può essere revocata dall’Unione per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato via PEC al Concessionario.
2. Ricorrendo le circostanze trova applicazione l'art. 176, commi 5 bis e 6 del D. Lgs 50/2016.
ART. 35 RECESSO
1. Qualora l’accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell’articolo 5, comma 3 la Parte interessata recede dal Contratto.
2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contradditorio tra loro, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l’importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:
a) delle attività svolte ai sensi degli artt. 13-14;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto. All’importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dall’Unione (anche a nome e per conto di ciascun comune), in relazione ai costi necessari affinché sia garantita la prosecuzione del Servizio.
3. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.
36. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO
1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti lo stato delle attività svolte e lo stato degli impianti.
ART. 37 - CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
1. Il contratto di concessione sarà stipulato con l'Unione dei Comuni Terra di Mezzo nella forma di atto pubblico amministrativo. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di concessione per tasse, diritti ed accessori – compresi i diritti di segreteria – sono a carico del Concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa.
ART. 38 - PRIVACY
1. I dati personali dovranno essere trattati ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente concessione, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti.
2. Ai sensi del suddetto regolamento, il Legale Rappresentante del Concessionario verrà nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente Capitolato dal Titolare del trattamento dei dati personali dell’Unione Terra di Mezzo e dei suoi comuni aderenti.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento, di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare.
4. In particolare il Concessionario aggiudicatario del servizio è tenuto, in solido con i suoi dipendenti, ad assicurare la riservatezza sul contenuto dei documenti di cui abbia preso cognizione durante l’espletamento del servizio ed è obbligato a consegnare al Comune, alla scadenza dell’appalto, tutta la documentazione che il Concessionario stesso ha redatto in ragione del servizio affidatogli o che gli è stata fornita dall’Ente.
5. Qualsiasi dato relativo all’attività oggetto del presente capitolato e di cui il personale del Concessionario aggiudicataria è venuto a conoscenza, non può essere comunicato o divulgato a terzi, né può essere in alcun modo utilizzato da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla attività della stessa, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.
6. Il Concessionario non potrà conservare copia di dati dell’Amministrazione comunale, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto. Tutti i dati pertinenti agli archivi esterni consultati durante lo svolgimento del servizio sono da considerarsi strettamente riservati, con conseguenze civili e penali in caso di inosservanza.
7. Nel caso di violazione l’aggiudicataria del servizio sarà tenuta a rispondere di ogni eventuale danno subito dall’ Amministrazione Comunale, la quale è da considerarsi manlevata da ogni responsabilità civile e/o penale, perdita, danno (diretto o indiretto) di qualsiasi natura (contrattuale o extracontrattuale) derivante da qualsiasi richiesta risarcitoria avanzata da terzi, derivante dalla violazione dell’obbligo di riservatezza e di trattamento dei dati.
8. L’Amministrazione Comunale valuterà la gravità della violazione, che può dar avvio al procedimento per la risoluzione del contratto.
ART. 39 – NORME FINALI
1. Per quanto non previsto dal presente capitolato sono espressamente richiamati il D. Lgs. n. 50/2016, l’art. 1 commi 816-836 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, riferito alla componente diffusione messaggi pubblicitari e pubbliche affissioni, (per ICP e DPA, si richiama il Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nei singoli Comuni in quanto compatibili.
ALLEGATO “A”
MATRICE DEI RISCHI
Tipologia di rischio | Area di rischio | Effetti | Allocazione del rischio | RIFERIMENTI NORME CAPITOLATO | ||
Comuni | Concessionario | Condiviso | ||||
Rischio di domanda | Rischio di contrazione della domanda del mercato | Diminuzione dei ricavi | X | Art. 5 comma 2 | ||
Rischio di insolvenza | Rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo del servizio offerto | Diminuzione dei ricavi e aumento costi per la riscossione coattiva | X | Art. 25 | ||
Rischio operativo | Rischio economico | Svolgimento dell’attività periodica di controllo | X | Art. 13 comma 6 lettera i) | ||
Perdita banche dati | Difficoltà e ritardi nell'erogazion e del servizio e nella riscossione dell'imposta | X | Art. 13 comma 6 | |||
Rischio normativo regolamentare | Rischio che modifiche regolament ari o normative determinin o un aumento dei costi di investiment o e/o erogazione del servizio | Maggiori costi di adattamento al nuovo quadro normativo | X | Art. 5 comma 2 |