RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO Clausole campione

RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO. La stazione appaltante uniforma la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei dritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, e modificato con D.G.C. n. 217 del 29/04/2017. Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all’art. 2 comma 3. In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell’operatore aggiudicatario si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del contratto commisurata all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, alla gravità della violazione e/o al danno all’immagine. Qualora l’impresa aggiudicataria reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto. In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto. La percentuale da applicarsi nell’ambito del range indicato verrà determinata dal Dirigente in relazione alla gravità della violazione, all’entità del danno effettivo subito nell’esecuzione del contratto, e/o al danno all’immagine. In tutti i casi di violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione Comunale, sono causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013. Il prestatore del servizio è dunque soggetto al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti, approvato con D.G.C. n.14 del 28.01.2014, esecutiva. Nell’espletamento dell’affidamento, gli obblighi di condotta di cui ai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici sono estesi a tutti i collaboratori dell’ente affidatario a qualunque titolo di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 2 del ‘Codice generale’ approvato con D.P.R. 62/2013 (con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 7) e Regolamento comunale approvato con D.G.C. n. 10 del 30.01.2014 (con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 6 e 7). Nello svolgimento delle attività connesse con l’affidamento, il soggetto affidatario sarà tenuto pertanto ad adempiere alle norme ed ai principi contenuti nel Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché nel Regolamento comunale Codice di Comportamento dei dipendenti, approvato con D.G.C. n.14 del 28.01.2014. La violazione degli obblighi comportamentali ivi contenuti comporta causa di risoluzione o di decadenza del rapporto e costituisce comportamento valutabile dalle norme disciplinari previste dalla legge e dai CCNL vigenti. I Codici di comportamento di cui sopra sono consultabili presso il sito web comunale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ai seguenti link: • xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx.xxxx • Regolamento comunale ‘Codice di comportamento dei dipendenti’, approvato con D.G.C. n. 14 del 28.01.2014, presso il sito web comunale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione Trasparenza/Personale, ovvero al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx.xxxx Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, il quale interviene in questo atto in rappresentanza del Comune di Ponzano Veneto ed il Legale rappresentante del prestatore del servizio, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Responsabile ha ricevuto al...
RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO. L’Affidataria è tenuta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, del DPR 16 Aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti da detto Xxxxxx. A tal fine, l’Affidataria si dichiara consapevole e deve accettare che, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice, il Comune di Peglio ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’art. 17 del DPR 62/2013. L’Affidataria si impegna a trasmettere copia di detto Xxxxxx ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a dar prova dell’avvenuta comunicazione. L’inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013, sopra richiamato, costituisce causa di risoluzione del contratto stipulato secondo la disciplina del presente atto.
RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO. 1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di comportamento di ciascun Comune, il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al contratto, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione.
RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Re- golamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risolu- zione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente alle- gati al presente contratto – sono consegnati in copia contestualmente alla sotto - scrizione e disponibili sul sito Internet xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx
RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO dell’Azienda.
RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO dell’Azienda. dati personali e delle norme di trattamento degli stessi.
RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO. I professionisti, durante lo svolgimento delle attività che porranno in essere in relazione della presente convenzione, sono tenuti ad osservare il Codice di Comportamento delle Aziende Sanitarie della Provincia di Parma in cui svolgono l’attività nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013. L’accertata violazione da parte dei suddetti professionisti degli obblighi derivanti dai citati codici comporta la risoluzione del presente rapporto negoziale.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).