DURATA DELLA GESTIONE. Il presente accordo decorre indicativamente dal con scadenza il . Il gestore ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata del presente accordo, salvo cause di forza maggiore o altre ad esso non imputabili. Il diritto di recesso è riconosciuto al gestore solo nel caso in cui trattasi di associazione che si estingue ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 del Codice Civile. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al concedente. Il gestore, anche in caso di recesso, deve garantire la gestione, della palestra e delle attività in essa programmate, fino al trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del concedente. Alla scadenza del presente accordo il gestore dovrà restituire l’impianto sportivo in buono stato di manutenzione, salvo il normale deterioramento d’uso e le carenze relative all’atto di consegna.
DURATA DELLA GESTIONE. La durata della gestione è stabilita in anni 5 (cinque) a partire dalla data stipulazione del relativo contratto da stipulare in forma pubblica amministrativa. È prevista la possibilità, per una volta sola, di rinnovo per ulteriori 5 (cinque) anni alle medesime condizioni del contratto scaduto. Inoltre, il rinnovo potrà essere concesso, fin dal primo anno, in caso di proposta di interventi strutturali o comunque di importo rilevante, atti al miglioramento degli ambienti di competenza o del servizio erogato alla clientela. Tali interventi dovranno essere completamente realizzati entro il primo quinquennio, pena la decadenza della concessione in rinnovo. Resta inteso che alla scadenza del contratto di concessione i beni rimarranno nella piena disponibilità e di proprietà dell’Amministrazione Comunale senza diritto ad alcun compenso nemmeno in caso di risoluzione anticipata. La consegna dei locali e dei beni per l’inizio attività potrà essere effettuata solo ad avvenuto deposito della cauzione definitiva e di tutti gli altri documenti richiesti in sede in gara. Non configurandosi il contratto come affitto di locali, al termine della gestione la ditta non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi per la perdita dell’avviamento commerciale.
DURATA DELLA GESTIONE. 1. La durata della gestione dei singoli interventi verrà specificata nella convenzione di cui al precedente art. 6 e non può superare i 3 anni.
DURATA DELLA GESTIONE. La durata dell’affitto d’azienda sarà stabilita in 60 mesi dal 1 luglio 2015. Alla scadenza del quinquennio, il contratto si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno, sino ad un massimo di ulteriori cinque anni, salvo rinuncia comunicata da una delle parti all'altra tramite raccomandata AR o Pec da inviarsi entro 6 mesi dalla scadenza Decorsi almeno 12 mesi dal 1 luglio 2015, le parti si riconoscono la facoltà di recedere dal contratto con comunicazione da inviare con 9 mesi di preavviso a Trento Funivie con raccomandata A/R o PEC. In caso di recesso anticipato il canone d’affitto annuale andrà pagato sino al completamento dell’annualità in corso. In caso di recesso anticipato al gestore verrà restituita la quota parte della anticipazione straordinaria di cui al successivo art.3 per gli anni residui.
DURATA DELLA GESTIONE. La gestione avrà durata dal 1.8.2019 al 31.7.2022. Nelle more della stipula del contratto il servizio potrà essere avviato previo verbale di consegna anticipata. Al Politecnico è riconosciuta la facoltà di disdire il contratto di gestione dell’Xxxxx Xxxx, senza obbligo di motivazione, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza della fine dell’anno scolastico 2019/2020 (31.7.2020), mediante comunicazione inviata a mezzo PEC. Nel caso in cui il Politecnico di Milano si avvalga di detta possibilità il rapporto contrattuale si intende estinto alla scadenza dell’anno scolastico concluso: in tal caso, nessuna richiesta di risarcimento danni potrà essere avanzata dall’appaltatore. La Stazione Appaltante, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di estendere la durata per un secondo biennio, rinnovabile per un ulteriore biennio. In tale caso verrà data comunicazione per iscritto all’Appaltatore entro la scadenza naturale del contratto, mediante PEC o mediante altra forma idonea a garantire data certa. Il periodo contrattuale complessivo, comprese tutte le eventuali proroghe, non potrà essere superiore ad anni sei (6). Qualsiasi costo o investimento sostenuto dal concessionario per l’esecuzione dell’appalto dovrà essere considerato ammortizzato nella durata di 2 anni; nulla sarà dovuto al concessionario in caso di attivazione o meno del rinnovo previsto. Al termine del periodo contrattuale nulla sarà dovuto al concessionario né a titolo di avviamento, né a titolo di rimborso per spese o investimenti eventualmente effettuati. Gli eventuali investimenti effettuati in attrezzature fisse ed arredi durante il periodo di concessione rimarranno in proprietà del Politecnico di Milano. Allo stesso modo nulla sarà dovuto dall’aggiudicatario della presente procedura all’appaltatore uscente.
DURATA DELLA GESTIONE. La gestione avrà la durata di anni 8 (anni otto) decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto. La durata sarà estesa a quindici anni quando il comune di Borore provvederà ad estendere corrispondentemente il periodo di concessione del complesso immobiliare all’Unione di Comuni. Alla data di scadenza del contratto di cui al primo comma, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell’Unione di Comuni. Allo scadere del contratto nulla è dovuto al concessionario a titolo di avviamento commerciale in quanto trattasi di concessione in locazione di azienda.
DURATA DELLA GESTIONE. La gestione avrà durata fino al 31 dicembre 2019 fatta salva disdetta delle parti da comunicarsi con nota raccomandata entro 2 mesi prima della scadenza.
DURATA DELLA GESTIONE. 1) La durata della concessione è massimo di 20 anni;
DURATA DELLA GESTIONE. Il contratto di concessione per servizi avrà la durata di anni 15 (quindici) con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto di concessione. La Stazione appaltante si riserva di disporre l'esecuzione d'urgenza del servizio. In tal caso i 15 anni decorreranno dal verbale di consegna dell'immobile.
DURATA DELLA GESTIONE. 1. L’affidamento del servizio di gestione del canile avrà la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di consegna delle strutture all’affidatario che dovrà garantire l’immediata entrata in esercizio delle stesse.