DURATA DELLA GESTIONE. Il presente accordo decorre indicativamente dal con scadenza il . Il gestore ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata del presente accordo, salvo cause di forza maggiore o altre ad esso non imputabili. Il diritto di recesso è riconosciuto al gestore solo nel caso in cui trattasi di associazione che si estingue ai sensi del secondo comma dell'articolo 27 del Codice Civile. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al concedente. Il gestore, anche in caso di recesso, deve garantire la gestione, della palestra e delle attività in essa programmate, fino al trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del concedente. Alla scadenza del presente accordo il gestore dovrà restituire l’impianto sportivo in buono stato di manutenzione, salvo il normale deterioramento d’uso e le carenze relative all’atto di consegna.
DURATA DELLA GESTIONE. La gestione avrà durata dal 1.8.2013 al 31.7.2015. Nelle more della stipula del contratto il servizio potrà essere avviato previo verbale di consegna anticipata. Al Politecnico è riconosciuta la facoltà di disdire il contratto di gestione dell’Xxxxx Xxxx, senza obbligo di motivazione, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza della fine dell’anno scolastico 2013/2014 (31.7.2014), mediante raccomandata a/r da inoltrare all’appaltatore. Nel caso in cui il Politecnico di Milano si avvalga di detta possibilità il rapporto contrattuale si intende estinto alla scadenza dell’anno scolastico concluso: in tal caso, nessuna richiesta di risarcimento danni potrà essere avanzata dall’appaltatore. Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di prorogare a propria discrezione il contratto, nei limiti previsti dalla normativa vigente e alle stesse condizioni indicate in offerta, per un periodo di anni 2 e quindi nuovamente per un ulteriore periodo di anni 2. Il periodo contrattuale complessivo, comprese tutte le eventuali proroghe, non potrà essere superiore ad anni 6. Il Concedente comunicherà al Concessionario, almeno 180 giorni prima della scadenza del contratto, la propria volontà di prorogare il contratto. Qualsiasi costo o investimento sostenuto dal concessionario per l’esecuzione dell’appalto dovrà essere considerato ammortizzato nella durata di 3 anni; nulla sarà dovuto al concessionario in caso di attivazione o meno del rinnovo previsto. Al termine del periodo contrattuale nulla sarà dovuto al concessionario né a titolo di avviamento, né a titolo di rimborso per spese o investimenti eventualmente effettuati. Gli eventuali investimenti effettuati in attrezzature fisse ed arredi durante il periodo di concessione rimarranno in proprietà del Politecnico di Milano. Allo stesso modo nulla sarà dovuto dall’aggiudicatario della presente procedura all’appaltatore uscente.
DURATA DELLA GESTIONE. La durata dell’affitto d’azienda sarà stabilita in 60 mesi dal 1 ottobre 2015. Alla scadenza, è facoltà di Trento Funivie rinnovare il contratto di anno in anno, per massimo 5 ulteriori anni complessivi, con comunicazione da inviare con raccomandata A/R o PEC entro 4 mesi dalla scadenza. Decorsi almeno 12 mesi dal 1 novembre 2015, le parti si riconoscono la facoltà di recedere dal contratto con comunicazione da inviare con 9 mesi di preavviso a Trento Funivie con raccomandata A/R o PEC. In caso di recesso anticipato il canone d’affitto annuale andrà pagato sino al completamento dell’annualità in corso.
DURATA DELLA GESTIONE. 1. La durata della gestione dei singoli interventi e specificata nella convenzione di cui al precedente art. 6 e non può superare i 3 anni.
2. La Giunta Comunale, in ordine alle scelte relative all'amministrazione dell’ente, può, specificandone le motivazioni, interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal primo mese successivo dall'adozione dell'atto.
DURATA DELLA GESTIONE. La durata della gestione è stabilita in anni 5 (cinque) a partire dalla data stipulazione del relativo contratto da stipulare in forma di scrittura privata autenticata. È prevista la possibilità, per una volta sola, di rinnovo per ulteriori 5 (cinque) anni alle condizioni che verranno fissate tra le parti. Inoltre, il rinnovo potrà essere concesso, fin dal primo anno, in caso di proposta di interventi strutturali o comunque di importo rilevante, atti al miglioramento degli ambienti di competenza o del servizio erogato alla clientela. Tali interventi dovranno essere completamente realizzati entro il primo quinquennio, pena la decadenza della concessione in rinnovo. Resta inteso che alla scadenza del contratto di concessione i beni rimarranno nella piena disponibilità e di proprietà dell’Amministrazione Comunale senza diritto ad alcun compenso nemmeno in caso di risoluzione anticipata. La consegna dei locali e dei beni per l’inizio attività potrà essere effettuata solo ad avvenuto deposito della cauzione definitiva e di tutti gli altri documenti richiesti in sede in gara. Non configurandosi il contratto come affitto di locali, al termine della gestione il Concessionario non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi per la perdita dell’avviamento commerciale.
DURATA DELLA GESTIONE. La durata della gestione viene determinata in anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di aggiudicazione anche in pendenza della stipula del contratto, con possibilità di rinnovo per anni 2. Al termine della gestione, ove il Comune lo richieda espressamente al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio nelle more di un nuovo affidamento in gestione il Gestore è tenuto in ogni caso a proseguire la gestione dell'impianto, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di mesi 6. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non intenda avvalersi di tale facoltà, il Gestore rinuncia espressamente sin d’ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.
DURATA DELLA GESTIONE. La gestione ha la durata di venticinque (25) anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio della struttura ricettiva.
DURATA DELLA GESTIONE. La gestione ha durata di 33 mesi con decorrenza presunta dal 1 aprile 2016 o comunque dalla data di affidamento del servizio e fino al 31.12.2018. Il Comune, qualora i risultati dell’affidamento siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto, si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 29 e 57, comma 5 lettera b) D.lgs. 163/06, di richiedere, il rinnovo per un periodo massimo di ulteriori 48 mesi a partire dalla scadenza del contratto iniziale, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, mediante richiesta da inviare al gestore entro tre mesi dalla scadenza del contratto. Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, l’affidamento del nuovo analogo servizio avverrà con determinazione dirigenziale, previa verifica della disponibilità finanziaria. L’eventuale rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento. Il Gestore si impegna alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta del Comune, per un periodo di almeno 120 giorni. In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il Gestore si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.
DURATA DELLA GESTIONE. Essendo il primo quinquennio di gestione obbligatoria del complesso terminato in data 28 novembre 2007, le presenti condizioni normative regolamentano i diritti e gli obblighi delle parti relativi agli ulteriori 25 (venticinque) anni di durata dell’originaria concessione, che hanno avuto inizio in data 29 novembre 2007 ed avranno termine in data 28 novembre 2032.
DURATA DELLA GESTIONE. 1. L’affidamento del servizio di gestione del canile avrà la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di consegna delle strutture all’affidatario che dovrà garantire l’immediata entrata in esercizio delle stesse.
2. Il contratto s’intenderà risolto alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida o altra forma di comunicazione espressa da parte dell’Ente concedente.
3. E’ esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito del contratto.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore triennio successivo alla stipulazione del contratto originario ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006.
5. Qualora allo scadere del contratto non siano state contemplate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, l’aggiudicatario dovrà garantire, la gestione del servizio fino alla data di assunzione dello stesso da parte della ditta subentrante.
6. Il presente capitolato può essere revisionato in ogni momento, in accordo tra le parti, qualora intervengano significative variazioni nelle modalità di gestione.