INVARIABILITA’ DEI PREZZI. Tutti i prezzi si intendono accettati dall’Impresa e rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell’accordo. Per le prestazioni previste nel presente Accordo e nei relativi contratti applicativi non è ammesso il ricorso alla revisione prezzi
INVARIABILITA’ DEI PREZZI. Si applica l’art. 106 del D. Lgs. 50/16.
INVARIABILITA’ DEI PREZZI. I prezzi unitari indicati al successivo art. 24, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati sia a corpo che a misura o economia si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto e non sono soggetti a revisione prezzi e compenseranno:
1) circa i materiali, ogni spesa per fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
2) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, necessari DPI, nonché per premi di assicurazione sociali, ed ogni spesa per allacciamento elettrico ed idrico di cantiere necessari per qualsiasi opera da eseguire;
3) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
4) circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni e mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di passaggi e di deposito, di cantiere, e quanto altro occorrente per darli compiuti a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli.
5) oltre agli oneri sopra descritti si intendono qui integralmente trascritti e compresi tutti gli oneri previsti dall’art. 32 del DPR 207/2010.
6) Per eventuali materiali ed opere compiute non compresi nei successivi articoli si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo quanto stabilito dagli artt. 32 del DPR 207/2010.
INVARIABILITA’ DEI PREZZI. I prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura e ciò anche qualora dovessero intervenire aumenti dei listini sia per quanto riguarda la materia prima, sia per quanto riguarda la componentistica, sia per quanto riguarda il costo del lavoro di qualsiasi entità.
INVARIABILITA’ DEI PREZZI. 11 CAPO IV – CAPITOLATO TECNICO 11
INVARIABILITA’ DEI PREZZI. ART. 28–
INVARIABILITA’ DEI PREZZI. I prezzi contrattuali dovranno rimanere invariati in ogni evenienza, restando convenuto che il rischio di variazione nel costo della manodopera, nelle materie prime o di altro, sarà a totale carico dell'appaltatore. Inoltre la ditta offerente è vincolata alla propria offerta fino al completo assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali.
INVARIABILITA’ DEI PREZZI. I prezzi dell’offerta si intendono fissi ed invariabili. Tuttavia, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.L.vo. 50/2016, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezziari di cui all'elenco prezzi contrattuale, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi allegato, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi secondo quanto indicato al precedente art. 24.
INVARIABILITA’ DEI PREZZI. I prezzi nell’Accordo Quadro si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso. Nulla pertanto sarà dovuto all’appaltatore a titolo di variabilità tariffe/prezzi, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere anche imprevedibili.
INVARIABILITA’ DEI PREZZI. Il compenso indicato nell’offerta rimarrà fisso ed invariabile.