We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

UDIENZE Clausole campione

UDIENZE. 1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale sentita la Segreteria Generale e sono comunicate alle parti. 2. Le parti possono partecipare alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti ed essere assistite da difensori. Il Tribunale Arbitrale può consentire la partecipazione all’udienza con ogni mezzo idoneo. 3. Delle udienze è redatto verbale. 4. Salvo diverso accordo delle parti, le udienze sono riservate.
UDIENZE. 1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale sentita la Segreteria e sono comunicate alle parti. 2. Le parti possono partecipare alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori. 3. Salvo consenso del Tribunale Arbitrale e delle parti, non sono ammesse alle udienze persone estranee al procedimento. 4. Se una delle parti non si presenta senza valida giustificazione benché regolarmente convocata, il Tribunale Arbitrale può decidere che l’udienza si tenga. 5. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale sottoscritto dalle parti, dai loro difensori e dagli arbitri.
UDIENZE. 1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d’intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con congruo preavviso. 2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite o rappresentate da difensori muniti di procura. 3. Se una parte è assente all’udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all’udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, provvede, invece, a una nuova convocazione. 4. Le udienze sono accompagnate dalla redazione di un verbale. 5. Il Tribunale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione con riserva di successiva trascrizione. 6. Se lo ritiene opportuno, il Tribunale Arbitrale può fissare un udienza preliminare, destinata a determinare con le parti i tempi ed i luoghi di svolgimento del processo arbitrale. 7. Se le norme applicabili al procedimento consentono agli arbitri l’emanazione di provvedimenti cautelari, e sussistono ragioni di urgenza, il Tribunale Arbitrale fissa un’ udienza per la discussione dell’istanza. In casi di eccezionale urgenza, il Tribunale Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando un’udienza per la conferma dello stesso.
UDIENZE. 1. Le udienze sono fissate d’intesa con la Segreteria e comunica- te alle parti con congruo preavviso. 2. Le parti possono comparire personalmente o a mezzo di rap- presentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difen- sori muniti di procura. Se una parte è assente all’udienza senza giustificato motivo, gli arbitri, verificata la regolarità della convo- cazione, possono procedere all’udienza. Se rilevano irregolarità nella convocazione, provvedono a una nuova convocazione. 3. Delle udienze è redatto verbale. I verbali devono essere sotto- scritti dagli arbitri e depositati in originale presso la Segreteria.
UDIENZE. 1. Le udienze sono fissate dall’Organo Arbitrale, sentita la Segreteria, e sono comunicate alle parti. 2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura. 3. Le udienze dell’Organo Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale.
UDIENZE. 1. Osservato il principio del contraddittorio, l’Organo Arbitrale può anche definire la controversia senza audire le parti o i rispettivi difensori in udienza, salvo che almeno una delle parti o almeno un difensore non ne richieda la fissazione per la discussione orale. 2. L’udienza orale può avvenire anche in video conferenza, qualora tutte le parti o, per esse, i difensori, concordino e, comunque, con ogni mezzo idoneo indicato dall’Organo Arbitrale. 3. Le udienze sono fissate dall’Organo Arbitrale e comunicate alle parti con congruo preavviso. 4. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura. 5. Se una parte è assente all’udienza senza giustificato motivo, l’Organo Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all’udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, l’Organo Arbitrale provvede a una nuova convocazione. 6. Delle udienze è redatto verbale. 7. Salvo diverso accordo delle parti, le udienze sono riservate.
UDIENZE. 1. In base al calendario stabilito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), previa consultazione delle parti e degli altri arbitri, il presidente del collegio arbitrale comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Quando l'udienza è pubblica, tali informazioni vengono rese accessibili al pubblico dalla parte nel cui territorio ha luogo l'udienza. 2. Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è uno Stato della SADC aderente all'APE o dell'Unione doganale dell'Africa australe (SACU), a seconda dei casi, e nei territori degli Stati della SADC aderenti all'APE se la parte attrice è l'Unione europea. Se la controversia riguarda una misura mantenuta da uno Stato della SADC aderente all'APE, l'udienza si svolge nel territorio di tale Stato, a meno che tale Stato non notifichi per iscritto al collegio arbitrale, entro dieci (10) giorni dalla sua costituzione, la necessità di utilizzare un'altra sede. 3. La parte convenuta sostiene le spese derivate dall'organizzazione logistica dell'udienza, comprese tra l'altro le spese relative alla locazione della sede per l'udienza. Tali spese non comprendono le spese di traduzione o interpretazione, né le spese relative o da corrispondere ai consulenti, agli arbitri o al loro personale amministrativo o ai loro assistenti. 4. Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti. 5. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata dell'udienza. 6. Salvo diverso accordo tra le parti, le seguenti persone possono assistere all'udienza indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento: a) i rappresentanti di una parte; b) i consulenti; c) gli assistenti e il personale amministrativo; d) gli interpreti, i traduttori e gli stenografi del collegio arbitrale; e e) gli esperti, come deciso dal collegio arbitrale a norma dell'articolo 90 dell'accordo. 7. Entro i sette (7) giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti e consulenti che assisteranno all'udienza. 8. A norma dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'accordo, le udienze del collegio arbitrale sono aperte al pubblico conformemente al regolamento di procedura, salvo che il collegio arbitrale non decida diversamente di sua iniziativa o su istanza delle parti. 9. Il collegio arbitrale st...
UDIENZE. 1. Nel corso dell’udienza, nel rispetto dei principi di cui all’art. 1, e previa verifica dell’identità dei presenti, il Collegio ammette i mezzi di prova ed acquisisce gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione del procedimento. 2. Le udienze avanti il Collegio non sono pubbliche e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede del Consiglio Regionale dell’Ordine. 3. Il segnalato può farsi assistere da un avvocato e/o da esperto di sua fiducia. 4. Durante l’udienza il Consigliere Relatore espone lo svolgimento e l’esito dell’espletata istruttoria 5. Successivamente sono sentiti il Pubblico Ministero ove presente, il segnalato, il Presidente del Consiglio dell’Ordine, o suo delegato, se la segnalazione proviene da quest’ultimo, nonché l’esponente, se convocato, ed i testi ammessi con provvedimento del Collegio. Dopo l’escussione testimoniale viene data, per ultimo, la parola all’iscritto oggetto del procedimento, allorché ne faccia richiesta. 6. Qualora non possano essere escussi tutti i testi ammessi, il Collegio può rinviare il procedimento ad altra udienza per il proseguimento del dibattimento. L’udienza è la fase centrale del procedimento. Pare importante ricordare che, ai fini dei principi previsti all’art. 1, il Collegio è tenuto a sentire le parti interessate ed i testi ritenuti necessari. L’udienza non prevede l’obbligo di compresenza delle parti, che possono dunque essere audite separatamente. Spetta al collegio valutare l’opportunità di un’audizione congiunta (si pensi al caso in cui si ritiene utile effettuare una sorta di “confronto” tra le parti coinvolte). Non è dunque un dibattimento in senso proprio, come avviene nel processo penale, ma l’occasione per i consiglieri di approfondire collegialmente il caso segnalato e di formulare alle parti domande rispetto a quanto emerso dall’istruttoria. Chiaramente le parti possono portare ulteriori elementi e spiegazioni rispetto ai fatti ed il Collegio può riservarsi di valutarli. Non è previsto alcun obbligo di decisione immediata al termine dell’udienza; il Collegio può scegliere di riaprire l’istruttoria o di ritirarsi per decidere o, ancora, può riservarsi di decidere in un momento successivo rispetto al termine dell’udienza. Delle udienze devono essere redatti i verbali con le caratteristiche e secondo le modalità descritte all’art. 17. L’udienza si apre con l’esposizione, da parte del Relatore, del percorso e delle risultanze dell’attività istruttoria. Se il segnalato scegliere ...
UDIENZE. In ogni fase del procedimento, il tribunale arbitrale può te- nere un’udienza per l’assunzione di prove testimoniali, o peri- tali, oppure per arringhe. Il tribunale arbitrale impartisce istru- zioni a tale proposito, sentite le parti.
UDIENZE. 1. Le udienza sono fissate dal Tribunale Arbitrale, previo accordo con la Segreteria, che procede a comunicarlo alle parti. 2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura. 3. Salvo consenso del Tribunale Arbitrale e delle parti, non sono ammesse alle udienze persone estranee al procedimento. 4. Se una delle parti non si presenta senza valida giustificazione benché regolarmente convocata, il Tribunale Arbitrale può decidere che l’udienza si tenga. 5. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale sottoscritto dall’arbitro. L’arbitro deciderà, sentite le parti, se far registrare l’udienza o far ricorso alla stenotipia, purché i costi siano proporzionali al valore della controversia. Si potrà ricorrere alla dettatura a verbale di un riassunto delle deposizioni testimoniali solo se le altre soluzioni non siano praticabili per ragioni di costo.