DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI Clausole campione

DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI. 1. Le parti depositano atti e documenti presso la Segreteria Generale secondo le modalità indicate dalla stessa.
DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI. 31.1 Le parti devono depositare gli atti presso la Segreteria Generale in un originale per la Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.
DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI. 1. Le parti devono depositare gli atti presso la Segreteria in un originale per la Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. I documenti prodotti vanno depositati in una copia per la Camera Arbitrale, una copia per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri.
DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI. Art. 7 – Termini
DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI. 1. Le parti devono depositare gli atti e i documenti in un originale per la Segreteria della Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte ed in tante copie quanti sono gli Arbitri.
DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI. 1. Sino alla costituzione dell’Organo Arbitrale, le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Segreteria del Consiglio Direttivo in un originale per la Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.
DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI. 1. La Segreteria, trasmette all’organo arbitrale copia della domanda di arbitrato e copia della risposta del convenuto con tutti i documenti allegati, dopo aver ricevuto da parte del medesimo l’accettazione dell’incarico e dopo che le parti hanno provveduto ai versamenti iniziali delle spese amministrative camerali.
DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI. 1. Sino alla costituzione dell’Organo Arbitrale, le parti depositano gli atti e i documenti presso la Segreteria del Consiglio Direttivo, prediligendo modalità informatiche. La Segreteria rende noto, mediante pubblicazione on line, le modalità tecniche.
DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI. 1. Sino alla costituzione dell’Organo Arbitrale, le parti depositano gli atti ed i documenti presso la Segreteria della Camera Arbitrale, secondo le modalità previste dalla stessa, prediligendo le modalità telematiche; l’Organo Arbitrale può sempre chiedere l’esibizione, in originale cartaceo, di atti e documenti trasmessi digitalmente .
DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI. 1. Le parti devono depositare gli atti presso la Segreteria in un originale per la Camera, e in tante copie quanti sono gli arbitri e le parti.