CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI FAR.COM S.P.A ADIBITI AD UFFICI, FARMACIE, STUDI MEDICI E MAGAZZINO FARMACI.
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI XXX.XXX S.P.A ADIBITI AD UFFICI, FARMACIE, STUDI MEDICI E MAGAZZINO FARMACI.
ART. 1 - SOGGETTO APPALTANTE.
1. XXX.XXX S.p.A. - Sede legale e amministrativa Via Padre Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 34, 51100 PISTOIA - Partita IVA - Cod. Fiscale- Reg. Imprese 01385730476 - Capitale Sociale € 603.615,00 I.V. - R.E.A. CCIAA di Pistoia N. 145017 - Tel. 0000.000000 - Fax 0000.000000 - xxxx@xxxxxxxxx.xx (di seguito indicata come Xxx.Xxx).
Responsabile del procedimento: Xxxx. Xxxxxxx Xxxx.
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO.
1. Il presente Capitolato contiene le specifiche che regolano il servizio di pulizia giornaliera e periodica, compresa la disinfezione, dei locali di Xxx.Xxx. S.p.A. adibiti ad uffici amministrativi, farmacie comunali, studi medici, magazzino farmaci e dei relativi annessi e pertinenze (ivi compresi quelli esterni, ove esistenti), secondo le modalità e le frequenze ivi indicate. Le obbligazioni oggetto del presente Capitolato costituiscono obbligazioni di risultato.
2. Il servizio è comprensivo di tutte le operazioni necessarie per la pulizia degli spazi, interni ed esterni, degli impianti, mobili, arredi, apparecchiature e di quanto altro pertinente agli immobili. Le operazioni di pulizia sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e regolare svolgimento delle attività espletate nei singoli immobili, nel pieno rispetto delle esigenze lavorative e dell’immagine di Xxx.Xxx.
3. Il servizio comprende altresì, l’esecuzione dei servizi di pulizia/sanificazione per la prevenzione del rischio sanitario conseguente all’emergenza Coronavirus SARS-2- COV per tutta la durata dello stato di emergenza come risultante dai provvedimenti normativi in essere o di futura adozione.
4. La remunerazione dell'appalto è comprensiva di tutte le spese di personale, macchine, utensili e quant'altro occorra per l'esecuzione dell'appalto, con la sola esclusione di acqua ed energia elettrica che faranno carico a Far. Com.
L'appalto comprende, altresì, la fornitura di tutti i materiali di prima qualità occorrenti per detto servizio, quali, a titolo esemplificativo, detergenti, deodoranti, disinfettanti, cere, sacchetti per raccogliere immondizie, attrezzi come scope, stracci, aspirapolvere, lavapavimenti, lucidatrici, scale, impalcature ed altri tipi di macchine.
E' inoltre a carico della impresa appaltatrice la fornitura dei prodotti di consumo per i servizi igienici, quali carta igienica, asciugamani, salviette e saponi liquidi e solidi.
5. Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Lettera di invito, del presente Capitolato speciale d'appalto e delle normative vigenti in materia di prevenzione, sicurezza, igiene e tutela della salute negli ambienti di lavoro, ivi incluse quelle connesse all’emergenza Coronavirus SARS-2-COV.
Nello svolgimento delle attività oggetto del servizio, il Fornitore, anche se non espressamente indicato nel presente documento, dovrà attenersi a quanto definito dalla normativa vigente in materia di prevenzione del rischio connesso all’emergenza di cui sopra; è inoltre compito del Fornitore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale.
6. Il servizio di pulizia dovrà essere svolto con le modalità e le cadenze, distinte per i diversi ambienti, descritti nel prosieguo.
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO.
1. L'appalto avrà la durata di dodici (12) mesi, con opzione di rinnovo, agli stessi patti e condizioni, per ulteriori diciotto (18) mesi. Detta facoltà sarà esercitata da Xxx.Xxx con lettera da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.
Il contratto avrà decorrenza presunta dall'1.1.2021 o, comunque, dalla data di effettiva consegna, risultante dal verbale redatto in concorso con il supervisore dell'impresa di cui al successivo art. 13.
Alla scadenza del periodo di 12 mesi ovvero, in caso di rinnovo, alla scadenza dell'eventuale periodo di 30 mesi, l'appalto cesserà senza bisogno di disdetta alcuna.
2. Alla scadenza del contratto o dell'eventuale periodo di rinnovo, è data comunque facoltà a Xxx.Xxx - nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di affidamento del servizio ed al solo scopo di garantire la continuità di esso - di ricorrere, previa comunicazione scritta, alla proroga del contratto ai medesimi patti e condizioni, in base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
ART. 4 - PERIODO DI PROVA.
1. L'appalto, all'inizio del periodo contrattuale, è sottoposto alla condizione dell'esito positivo di un periodo di prova della durata di tre mesi a partire dalla data del predetto inizio. Qualora, sulla base dei rilievi effettuati dal personale competente, tale periodo di prova desse esito negativo, è facoltà di Xxx.Xxx recedere dal contratto senz'altra formalità che quella di trasmettere il proprio giudizio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il mese successivo al compimento del periodo di prova.
L'impresa appaltatrice rimane comunque impegnata a proseguire il servizio su
richiesta di Xxx.Xxx fino al subentro del nuovo soggetto.
2. Nell’eventualità del recesso di cui al comma precedente, all’impresa aggiudicataria spetterà solo il corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.
ART. 5 - IMPORTO A BASE D'ASTA E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE.
1. L’importo complessivo dell’appalto, posto a base d’asta, comprensivo dell'opzione di rinnovo di ulteriori diciotto (18) mesi, è stimato in complessivi EURO 180.000,00 (euro centottantamila/00), IVA esclusa di cui EURO 2.200,00 (euro duemiladuecento/00), IVA esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Tale importo è comprensivo di ogni onere e spesa per eseguire l'appalto.
2. L'offerta al netto di XXX dovrà essere comprensiva di tutti i costi, diretti ed indiretti, nessuno escluso per eseguire a regola d'arte le prestazioni oggetto del presente Capitolato e dovrà essere espressa in percentuale di ribasso rispetto al prezzo fissato da Xxx.Xxx come importo a base di asta.
Non sono ammesse offerte economiche al rialzo del suddetto importo a base di gara.
3. Con il suddetto corrispettivo, così come rideterminato in base all'offerta ed alla conseguente aggiudicazione, l'appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere a pretendere da Far. Com. per il servizio di che trattasi.
4. Il prezzo di aggiudicazione è comprensivo di tutte le spese di personale, macchine, utensili, materiali, prodotti, costi generali, oneri della sicurezza aziendale e quant'altro occorra per l'esecuzione dell'appalto, con la sola esclusione di acqua ed energia elettrica che faranno carico a Far. Com.
5. I prezzi proposti saranno fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale, incluso l'eventuale periodo di rinnovo. Tuttavia, qualora in corso di esecuzione del contratto d’appalto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni di pulizia indicate nel Capitolato speciale d’appalto, Xxx.Xxx potrà imporre all’appaltatore di aumentare o ridurre le stesse fino a concorrenza massima del 20% dell’importo del contratto, senza che l’appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione contrattuale. La richiesta di aumento o di riduzione potrà essere formulata, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in ragione delle necessità di sanificazione legate alla evoluzione dello stato di emergenza conseguente alla diffusione del Coronavirus SARS-2-COV oppure in ragione dello stato libero o occupato dei locali indicati nella tabella di cui al precedente articolo 4 o per ogni diversa ragione sopravvenuta che Xxx.Xxx avrà cura di indicare all’appaltatore.
ART. 6 - CLAUSOLA SOCIALE.
1. Xxx.Xxx S.p.A. intende xxxxxsi della clausola sociale con la previsione dell'obbligo da parte dell'impresa aggiudicataria di assumere prioritariamente il personale del precedente affidatario per l'intero periodo di durata del servizio, nell'ottica del mantenimento dei livello occupazionali. Detto personale dovrà avere regolare posizione assicurativa, previdenziale ed assistenziale nonché la copertura contro gli infortuni sul lavoro. Allo stesso dovrà inoltre essere assicurato il trattamento previsto dai C.C.N.L. per la categoria di appartenenza.
ART. 7 - COMPOSIZIONI E SUPERFICI DEI LOCALI OGGETTO DEL SERVIZIO.
1. Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia dei locali di seguito indicati.
2. L'appalto si intende a corpo. Le metrature e le destinazioni d’uso dei locali previste dal presente Capitolato sono da ritenersi meramente indicative ai fini della presentazione dell’offerta per il servizio in appalto e, pertanto, le relative offerte si intenderanno riferite complessivamente a tutte le superfici da pulire (orizzontali e verticali) ed alla globalità delle prestazioni indicate.
3. Vige l’obbligo per il concorrente di effettuare il sopralluogo sugli immobili oggetto dell’appalto, a pena di esclusione. Il suddetto sopralluogo si svolgerà il giorno 26 NOVEMBRE 2020 alle ore 9,00 (con ritrovo presso la sede amministrativa in Pistoia, Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx n. 34) ed al termine dello stesso sarà rilasciato all'operatore economico che vi ha preso parte apposito attestato di presa visione da allegare alla documentazione di gara. Per i dettagli del sopralluogo si possono contattare direttamente gli uffici di FarCom S.p.A. (tel. 0000-000000).
4. I locali e le superfici esterne interessate dal servizio di pulizia sono i seguenti:
Denominazione | Comune | Indirizzo | Mq. approssima tivi | |
1. | Uffici amministrativi | Pistoia | Via Desideri n. 34 | 140 |
2. | Farmacia Comunale n. 1 | Pistoia | Viale Adua n. 40 | 526 |
3. | Farmacia Comunale n. 2 | Pistoia | Xxx Xxxxxxx x. 00 | 387 |
4. | Studi medici | Pistoia | Via Manzoni n. 2L | 67 |
5. | Studi medici | Pistoia | Via Fiorentina s.n.c (secondo piano) | 134 |
6. | Farmacia Comunale n. 3 | Xxxxxxx | Xxx xxxxx Xxxxxx x. 0 | 121 |
7. | Studi medici | Xxxxxxx | Xxx xxxxx Xxxxxx x.x.x. | 00 |
8. | Farmacia Comunale n. 4 | Pistoia | località Bonelle, Xxx Xxxx 00, | 178 |
9. | Studi medici | Pistoia | località Bonelle, Via Pisa s.n.c. | 72 |
10. | Farmacia Comunale n. 5 | Quarrata (PT) | località Valenzatico, Via del Cantone n. 23-25 | 140 |
11. | Studi medici | Quarrata (PT) | località Valenzatico, Via del Cantone n. 17 | 83 |
12. | Farmacia Comunale n. 6 | Agliana (PT) | Località La Ferruccia, Via Xxxxx Xxxx n. 7, | 135 |
13. | Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 | Xxxxxxxx (XX) | località Castelmartini, V.S. Xxxxxxxxx n. 2824 | 110 |
14. | Magazzino Farmaci | Xxxxxxx (XX) | Xxxxxxxx Xxxx'Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx x. 0 | 271 |
ART. 8 - PERIODICITÀ DEL SERVIZIO.
1. Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito secondo le periodicità di seguito definite.
2. La pulizia nei locali denominati UFFICI AMMINISTRATIVI (n. 1 della tabella di cui all'art. 7) deve essere effettuata, per tutto il periodo di durata dell'appalto, ogni giorno dal lunedì al venerdì, escluse le festività qualora ricadenti nelle predette giornate.
La pulizia dei locali dovrà essere effettuata entro le ore 9,00 di ciascuna giornata in cui è previsto il servizio, salvo diversi accordi con Far. Com.
3. La pulizia nei locali denominati FARMACIA COMUNALE N. 1 (n. 2 della tabella di cui all'art. 7) ivi compreso l'annesso LABORATORIO GALENICO deve essere effettuata, per tutto il periodo di durata dell'appalto, ogni giorno della settimana, incluse le festività, in orario da concordare con Xxx.Xxx.
4. La pulizia dei locali denominati FARMACIA COMUNALE N. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (n. 3-6-8-10-12-13 della tabella di cui all'art. 7), ivi compresi gli annessi laboratori galenici, e la pulizia degli AMBULATORI MEDICI DI PISTOIA E QUARRATA (n. 4-5-7-9-11 della tabella di cui all'art. 6) deve essere effettuata, per tutto il periodo di durata dell'appalto, nelle giornate dal lunedì al sabato, escluse le festività qualora ricadenti nelle predette giornate. La pulizia dei locali dovrà essere effettuata in orari da concordarsi con Xxx.Xxx.
5. La pulizia del locale denominato MAGAZZINO FARMACI (n. 14 della tabella di cui all'art. 7) deve essere effettuata, per tutto il periodo di durata dell'appalto, ogni giorno dal lunedì al venerdì, escluse le festività qualora ricadenti nelle predette giornate.
6. Ai fini del presente appalto si considerano come festività, oltre alle domeniche, le seguenti giornate:
1 gennaio (Capodanno); 6 gennaio (Epifania), 25 Aprile (Festa della Liberazione), Lunedì di Pasqua, 1 maggio (Festa del lavoro), 2 giugno (Festa della Repubblica), 15 agosto (Assunzione di Xxxxx), 1 novembre (Ognissanti), 8 dicembre (Immacolata Concezione), 25 dicembre (Natale), 26 dicembre (Santo Stefano).
Si considerano inoltre come festività le giornate in cui cade la festività del Santo Patrono del Comune ove è ubicato ciascuno degli immobili indicati nella tabella di cui al precedente art. 7.
ART. 9 - MODALITÀ DEL SERVIZIO.
1. Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito secondo le modalità di seguito indicate.
2. Le operazioni riferite agli UFFICI AMMINISTRATIVI, alle FARMACIE (ivi inclusi i laboratori galenici e, ove esistenti, gli studi medici) ed agli AMBULATORI MEDICI si articolano nelle seguenti prestazioni.
A) PRESTAZIONI DA ESEGUIRSI IN OGNI GIORNO IN CUI È PREVISTO IL SERVIZIO (PULIZIA GIORNALIERA):
1. Pulizia a secco dei pavimenti interni.
2. Pulizia (con eventuale eliminazione di macchie, impronte e sporco di qualsiasi genere) dei piani di lavoro e di tutte le superfici (armadi, scaffalature, banconi, espositori per la vendita, scrivanie, tavoli, sedie, armadi, mobili vari ecc.) fino all'altezza di cm. 200 dal suolo, ivi compresa la pulizia (e l'eventuale rimozione di macchie, impronte e sporco di qualsiasi genere) delle suppellettili (quali, ad esempio, telefoni, pc, fax, stampanti, lampade da tavolo, monitor, registratori di cassa ecc.) e dei prodotti esposti nelle farmacie e destinati alla vendita.
3. Spolveratura ed eventuale rimozione di macchie da termosifoni ed altri elementi
per il riscaldamento, stipiti, porte interne, pareti, portaombrelli.
4. Svuotamento e pulizia dei cestini portarifiuti e dei posacenere.
5. Raccolta dei materiali di rifiuto e loro conferimento negli appositi cassonetti della raccolta differenziata.
6. Smaltimento del materiale di imballaggio presente presso le farmacie ed il magazzino e suo conferimento.
7. Eliminazione di eventuali formazioni di ragnatele.
8. Pulizia e completo riasssetto della camera destinata a "locale notte" nella farmacia
n. 1 e nelle farmacie che hanno espletato servizio notturno nella giornata e/o nelle giornate antecedenti all'intervento.
9. Battitura degli zerbini e pulizia dei marciapiedi, degli spazi esterni attigui agli ingressi interni ed esterni per un ampiezza, oltre le porte, non inferiore ad un metro nonché pulizia di ogni altra pertinenza quali resedi, loggiati, rampe di accesso per portatori di handicap ecc.
10. Annaffiatura e cura delle eventuali piante all'interno dei locali.
Per quanto attiene ai SERVIZI IGIENICI presenti nei predetti locali ed ai LABORATORI GALENICI, oltre a quelle precedentemente elencate, devono essere eseguite - ogni giorno in cui è previsto il servizio - anche le seguenti ulteriori prestazioni:
11. Pulizia ad umido dei pavimenti e delle piastrelle, con utilizzo di acqua e apposite sostanze detergenti e disinfettanti.
12. Pulizia e disinfezione dei lavelli, vasi, piatti doccia, xxxxxx e porta saponi, comprese le rubinetterie.
13. Pulizia e disinfezione dei supporti destinati al contenimento degli spazzolini netta wc.
14. Spolveratura degli armadietti spogliatoi e dei distributori di sapone liquido, asciugamani, copriwater e carta igienica.
15. Pulizia degli specchi.
16. Spolveratura stoini ed elementi scaldanti.
17. Svuotatura cestini.
18. Limitatamente al tempo di durata dello stato di emergenza conseguente alla diffusione del Coronavirus SARS-2-COV, sanificazione degli ambienti e delle superfici attuato in conformità a quanto previsto dai Rapporti ISS COVID-19 n. 5/2020 e n. 25/2020 o comunque dei Rapporti che saranno vigenti all’epoca dell’esecuzione dell’attività.
B) PRESTAZIONI DA ESEGUIRSI CON PERIODICITÀ TRISETTIMANALE NELLE GIORNATE DI LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ:
19. Pulizia ad umido dei pavimenti interni, delle scale e dei relativi corrimano con uso di idonei prodotti detergenti e disinfettanti.
20. Pulizia di vetri interni (vetrine, scaffalature in vetro, vetri divisori, specchi ecc.).
21. Pulizia di lampade, lampadari, portalampade e ogni altro punto illuminante.
22. Detersione di pareti lavabili presenti in ambienti diversi dai servizi igienici.
23. Pulizia accurata di sedie e poltrone in tessuto con l'uso di aspirapolvere battitappeto.
C) PRESTAZIONI DA ESEGUIRSI CON PERIODICITÀ MENSILE:
24. Pulizia ad umido, con adeguati prodotti detergenti e disinfettanti delle porte, rivestimenti, pareti attrezzate, scaffali, armadi mobili in genere anche per le altezze superiori a cm. 200.
25. Pulizia e lavaggio degli infissi e dei vetri delle porte di comunicazione con l'esterno, finestre, vetrine esterne, lucernari, sui lati esterni ed interni, compresi infissi e davanzali.
Duranti questi lavori dovrà essere osservata particolare cura affinché non si produca stillicidio di acqua sulle pareti e sui pavimenti.
26. Pulizia delle fiancate esterne di tavoli, banconi scrivanie, scaffalature e mobili in genere, con eliminazione di ogni tipo di macchia. Per i mobili, quali tavoli banconi e scrivanie, dotati di fiancata interna, la pulizia e la eliminazione di macchie dovrà riguardare anche tali parti.
27. Lavaggio stoini
28. Lavaggio e disinfezione di cestini, portaombrelli, apparecchi telefonici.
29. Ceratura e lucidatura, con monospazzola o con strumenti di equivalente efficacia, di tutti i pavimenti interni, con l'utilizzo esclusivamente di prodotti antiscivolo.
30. Pulizia dei marciapiedi esterni.
D) PRESTAZIONI DA ESEGUIRSI CON PERIODICITÀ SEMESTRALE:
31. Lavaggio e stiratura dei tendaggi interni (compreso lo smontaggio ed il montaggio degli stessi).
E) PRESTAZIONI DA ESEGUIRSI CON PERIODICITÀ ANNUALE:
32. Xxxxxxxx ad umido con spugne o con strumenti di uguale efficacia dei controsoffitti.
33. Pulizia ad umido dei corpi illuminanti (per le plafoniere si richiede il lavaggio degli schemi che dovranno essere rimossi - previa interruzione delle alimentazione elettrica - al fine di permettere la loro pulizia interna).
34. Pulizia delle saracinesche, ove esistenti.
35. Lavaggio tende esterne.
36. Lavaggio delle tende veneziane con spugne ed adeguati prodotti detergenti.
37. Lavaggio sedie e poltrone.
38. Pulizia della parte esterna dell'impianto per il trasporto dei farmaci installato presso la Farmacia Comunale n. 1 (n. 2 della tabella di cui all'art. 7).
F) PRESTAZIONI DA ESEGUIRSI OGNI VOLTA CHE SIA NECESSARIO (SENZA UNA PERIODICITÀ DEFINITA).
39. Rifornimento dei distributori di sapone liquido, asciugamani di carta, copriwater e carta igienica.
40. Sostituzione degli spazzolini netta wc, le cui caratteristiche dovranno essere sottoposte alle preventiva accettazione di Xxx.Xxx.
41. Sostituzione del lenzuolo a rotolo sui lettini degli studi medici.
In ogni caso, quanto sopra previsto, non esclude eventuali diverse ed ulteriori prestazioni richieste da Xxx.Xxx al fine di garantire la pulizia ed il decoro degli ambienti.
ART. 10 - ATTREZZATURE, MATERIALI E PRODOTTI D'USO.
1. L'onere della fornitura di tutte le attrezzature, i materiali ed i prodotti (scope, lucidatrici, aspirapolveri, aspiraliquidi, monospazzole, scale, stracci, detersivi, detergenti, lucidanti, disinfettanti e quanto altro occorra per il perfetto espletamento del servizio) è a totale carico dell'impresa appaltatrice.
2. Le attrezzature ed i materiali devono essere idonei ed adeguati agli interventi da effettuare e tali da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant’altro presente negli ambienti.
3. Le attrezzature dovranno essere mantenute in perfetto stato di pulizia e funzionamento, conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute degli operatori e dei terzi. Su tutte le attrezzature di proprietà della ditta dovranno essere applicate targhette o adesivi indicanti il nominativo e/o il contrassegno della impresa stessa.
4. Nell’utilizzo delle apparecchiature elettriche devono essere osservate le norme antinfortunistiche in materia di sicurezza e tutela della salute e dell’ambiente; a tal riguardo, l'impresa appaltatrice dovrà dimostrare, su richiesta, con apposita documentazione che le attrezzature ed i mezzi utilizzati rispettano la normativa italiana e comunitaria e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione preventiva e programmata. Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà, inoltre, obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra, con l’osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica.
5. Tutti i prodotti chimici impiegati devono essere conformi alle normative vigenti in Italia e nella UE (etichettature, biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità e modalità d'uso). E' vietato l'uso di prodotti tossici o corrosivi. Su richiesta, l'impresa
dovrà fornire l'elenco dettagliato dei prodotti che utilizza nello svolgimento del servizio con le relative schede tecniche, tossicologiche e di sicurezza. Xxx.Xxx si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di uno o più prodotti utilizzati e considerati, a suo insindacabile giudizio, dannosi alle persone, agli immobili o agli arredi. L'impresa si obbliga, senza onere aggiuntivo, a provvedere tempestivamente e comunque entro tre giorni alla sostituzione richiesta.
6. L'impresa appaltatrice è responsabile della custodia delle attrezzature, materiali e prodotti utilizzati.
I prodotti detergenti e disinfettanti devono essere conservati in contenitori chiusi e muniti di etichettatura che contenga informazioni sufficienti ad identificare i componenti e le avvertenze d'uso.
I materiali, le attrezzature ed i prodotti detergenti e disinfettanti dovranno essere riposti in appositi locali assegnati da Xxx.Xxx e adibiti esclusivamente a questo uso. Tali locali dovranno essere conservati puliti. Il personale di Xxx.Xxx addetto ai controlli ha il diritto di accedervi per controllare lo stato di manutenzione e di funzionamento dei macchinari e delle attrezzature.
7. Xxx.Xxx non sarà responsabile di eventuali danni o furti alle attrezzature, macchine, utensili e prodotti.
8. Sono a carico di Xxx.Xxx la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica occorrenti per il funzionamento delle macchine ed attrezzature impiegate.
9. Nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute in questo articolo la ditta sarà dichiarata inadempiente e responsabile dei danni.
ART. 11 - MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE, MATERIALI E PRODOTTI.
1. Prima dell'inizio del servizio l'impresa deve presentare l'elenco dettagliato dei prodotti da impiegare nel servizio e, per ciascuno di essi, devono essere presentate le schede tecniche nonché le norme di sicurezza. Deve altresì essere presentato l'elenco dettagliato dei macchinari e delle attrezzature, accompagnato dalle relative schede tecniche e certificazioni CE.
2. Nello svolgimento del servizio l'impresa deve attenersi al rispetto dei criteri ambientali minimi adottati con decreto ministeriale 24.5.2012 intitolato “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene” (in G.U. n. 142 del 20.6.2012) ed afferenti i prodotti per l'igiene delle seguenti categorie: detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari; prodotti disinfettanti; prodotti superconcentrati; detergenti per usi specifici (es. cere, deceranti, disinchiostranti, detersoleventi ecc.).
Prima della stipula del contratto d'appalto l'aggiudicatario dovrà produrre copia debitamente sottoscritta degli allegati “A” (“Dichiarazione relativa ai prodotti detergenti multiuso, ai detergenti per servizi sanitari e ai detergenti per finestre”) e “B” (“Dichiarazione relativa ai prodotti disinfettanti detergenti superconcentrati multiuso, per servizi sanitari e per finestre e prodotti per l’igiene per usi specifici (es.: smacchiatori, disinchiostranti, deceranti ...”) del predetto D.M. 24 maggio 2012.
3. I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso, ecc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica «Ecolabel europeo» al tessuto carta
4. Xxx.Xxx non procederà a verifica dei prodotti, qualora l'aggiudicatario sia già in possesso di licenza Ecolabel, poiché il possesso di tale licenza è presupposto di conformità ai CAM.
5. E’ fatto assoluto divieto dell’uso di soluzioni calde e detergenti che contengono aggressivi chimici che possano danneggiare o corrodere superfici, piastrelle, scarichi, rubinetterie ed ogni altro manufatto o arredo.
6. La pulizia dei locali igienici e dei rivestimenti dei sanitari deve essere svolta quotidianamente con idonei prodotti disinfettanti.
7. In nessun caso è concesso l’uso di acidi o sostanze alcaline in polvere o contenenti coloranti, nonché l’impiego frequente di abrasivi forti che possano danneggiare il mobilio, la tappezzeria, le tende od ogni altro arredo.
E’ vietato altresì l’utilizzo di saponi, solventi ed oli, alcali forti e soluzioni calde onde evitare per i pavimenti vinilici rigonfiamenti, corrosioni ed altri inconvenienti. Per tali pavimenti è prescritto il lavaggio con detersivi neutri, mentre per il trattamento di fondo è fatto obbligo dell’uso di cere antisdrucciolo.
8. La pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura e aspirazione elettromeccanica ad acqua o a filtri speciali che evitino la fuoriuscita di residui di polveri.
Per la pulizia dei ripiani, dei mobili e delle scaffalature deve essere utilizzato idoneo aspirapolvere o panni trattati clinicamente con specifiche sostanze che conferiscano loro proprietà elettrostatiche tali da attirare e trattenere la polvere.
9. Le apparecchiature elettroniche, meccaniche ed informatiche (registratori di cassa, P.C., terminali, stampanti, calcolatrici, fotocopiatrici ecc.) devono essere pulite con prodotti idonei. In particolare si dovrà procedere all’aspirazione ad aria compressa della polvere dalle tastiere, dal mouse e dal tappetino in modo da eliminare la sporcizia nelle zone più difficili da raggiungere, avendo cura di non danneggiare le
macchine.
ART. 12 - CHIAVI DI ACCESSO AGLI IMMOBILI.
1. Xxx.Xxx fornirà alla impresa appaltatrice, ove necessario, copia delle chiavi di accesso agli immobili in cui devono eseguirsi le pulizie. Tali copie dovranno essere restituite al termine dell'appalto.
ART. 13 - SUPERVISORE DELL'IMPRESA.
1. L'impresa appaltatrice deve comunicare per iscritto, prima della firma del contratto, il nominativo del supervisore del servizio in oggetto che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e deve garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del servizio.
ART. 14 - VIGILANZA E CONTROLLO.
1. Xxx.Xxx ha facoltà in ogni tempo di eseguire verifiche e controlli in ordine all'attività oggetto di appalto al fine di accertare che il servizio sia eseguito a regola d'arte ed in conformità agli obblighi contrattuali.
2. ll controllo del servizio di pulizia da parte di Xxx.Xxx ha lo scopo di verificare l’efficacia del servizio in termini di qualità e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità nell’esecuzione delle prestazioni. I controlli potranno avvenire in qualsiasi momento, anche al di fuori dall’orario delle prestazioni.
3. Per ciascuno degli immobili e locali indicati nella tabella di cui all'art. 6 Xxx.Xxx individua un proprio referente aziendale.
I suddetti referenti possono impartire ordini di servizio all'impresa appaltatrice. Essi inoltre provvedono:
- all’inizio dell’appalto, in contraddittorio con il supervisore dell'impresa, alla ricognizione dei locali per i quali dovrà essere espletato il servizio di pulizia;
- a tenere un apposito registro dove saranno annotate, in contraddittorio con la ditta, eventuali segnalazioni ed osservazioni formulate alla stessa riguardo ad eventuali insufficienze nello svolgimento del servizio.
4. Per gli interventi da eseguirsi con periodicità semestrale ed annuale, l'impresa appaltatrice - al termine dei lavori e per ogni intervento - dovrà compilare, firmare e trasmettere dettagliato rapporto indicante i lavori eseguiti. Detto rapporto deve essere allegato alla fattura relativa ai suddetti interventi.
ART. 15 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE.
1. Nello svolgimento del servizio l'impresa appaltatrice si obbliga a garantire:
- il mantenimento dello stato igienico-sanitario dei locali;
- il mantenimento della integrità strutturale ed ambientale dei locali;
- il corretto mantenimento delle superfici oggetto di trattamento, fatto salvo il normale deterioramento delle stesse.
2. Tutte le prestazioni dovranno essere effettuate secondo le migliori regole di pulizia ed in modo che i locali rispondano ai requisiti di igiene ed uso per il personale e gli utenti.
3. L’impresa appaltatrice garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contrattuali. Essa si obbliga altresì ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nell’arco di vigenza del contratto.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell’impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
4. L’impresa aggiudicataria si obbliga a dare immediata comunicazione a Xxx.Xxx di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività contrattuali.
5. L’impresa aggiudicataria deve eliminare, entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ferma rimanendo in ogni caso l’applicabilità delle penali previste dal successivo art. 20.
6. Nel corso dell’esecuzione del contratto Xxx.Xxx si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell’impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.
ART. 16 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.
1. L'impresa deve eseguire le pulizie con proprio personale idoneo, di provate capacità, onestà e moralità ed adeguato, quantitativamente e qualitativamente, alle necessità connesse all'osservanza degli obblighi contrattuali.
2. Il personale che verrà messo a disposizione dall'impresa per l'espletamento del servizio in oggetto - compresi i soci delle cooperative - dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. L'impresa dovrà sottoporre il suddetto personale agli eventuali controlli sanitari richiesti da Xxx.Xxx.
3. All'inizio dell'appalto l'impresa comunicherà per iscritto a Xxx.Xxx l'elenco nominativo del personale che verrà adibito al servizio e le rispettive qualifiche.
L’elenco dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale o con la sostituzione anche temporanea di personale per malattia, infortunio, maternità, ferie, ecc. entro cinque giorni da quando la variazione si è verificata.
4. L’impresa deve fornire al personale ogni dispositivo di protezione individuale necessario, nonché adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività, nonché del personale della Stazione Appaltante e ogni altro utente dell’edificio.
In particolare il personale che svolge l’attività di pulizia e/o di sanificazione deve correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità, e adottare l’uso di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute ovvero previsti da successive modifiche/integrazioni normative: filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe.
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti a cura dell’impresa come materiale potenzialmente infetto.
Per la procedura di vestizione e svestizione dei dispositivi di protezione individuale l’impresa deve fare riferimento alle disposizioni del Ministero della Salute vigenti nel momento dell’esecuzione del servizio.
5. Il personale dell'impresa appaltatrice è tenuto a mantenere durante il servizio un contegno improntato alla massima correttezza. Xxx.Xxx si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone ritenute non idonee allo svolgimento dei compiti assegnati per ragioni comportamentali. Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'impresa dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. Tutto il personale dovrà essere munito, durante il servizio, di specifici abiti da lavoro e di distintivo o tessera di riconoscimento indicante la denominazione della ditta e l'identità dell'operatore.
7. Le persone impiegate nel servizio oggetto dell’appalto nei casi di malattia, ferie, permessi, infortuni etc., dovranno essere immediatamente ed adeguatamente sostituite. Le stesse dovranno, altresì, firmare, all’inizio e al termine del lavoro, apposito registro dell’impresa che la stessa si impegna a mettere a disposizione di Xxx.Xxx, su sua richiesta.
8. Il personale dovrà alla fine del turno provvedere alla chiusura di tutte le porte esterne e finestre e, ove previsto, a spegnere le luci.
9. E' fatto divieto al personale della ditta appaltatrice di utilizzare le macchine e le
attrezzature presenti nelle sedi (es. telefoni, computer, fotocopiatrici, ecc.).
10. L'impresa appaltatrice terrà sollevata Xxx.Xxx da ogni molestia o responsabilità per qualsiasi incidente dovesse accadere al proprio personale in occasione dell'espletamento del servizio.
11. In ogni caso, Far. Com rimane del tutto estranea ai rapporti contrattuali instaurati tra l'impresa appaltatrice ed il personale addetto all'espletamento del servizio.
ART. 17 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO.
1. L'Impresa appaltatrice deve ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutti gli obblighi normativi e regolamentari in materia di contratti di lavoro nonché in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, assicurativa, di diritto al lavoro dei disabili, di sicurezza ed igiene del lavoro, assumendo a proprio carico gli oneri conseguenti.
2. L'Impresa appaltatrice si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta, i libri matricola delle persone incaricate del servizio di pulizia e le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi alle stesse.
3. L'impresa appaltatrice, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, è obbligata ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese di pulizie e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, applicabili - alla data del presente atto - alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria.
L'impresa appaltatrice si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
4. La società è tenuta all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
5. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, Xxx.Xxx si riserva la facoltà di operare una trattenuta sui corrispettivi dovuti, nel limite massimo del 20%, previa diffida a corrispondere entro un termine predefinito quanto ancora dovuto.
La somma trattenuta sarà restituita soltanto quando gli Enti competenti avranno dichiarato che l'impresa si è posta in regola. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a interessi o risarcimento dei danni.
ART. 18 – FORMAZIONE DEL PERSONALE.
1. Tutto il personale impiegato dall’impresa deve essere adeguatamente formato, in modo tale da svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti, adottando metodologie prestazionali atte a garantire idonei standard qualitativi e di igiene ambientale, senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro. A tal fine, il Fornitore si impegna a impiegare, per lo svolgimento dei singoli servizi in oggetto, personale adeguatamente formato con specifici corsi professionali, sia che siano previsti obbligatoriamente dalle norme vigenti sia che si rendano necessari per le specifiche attività previste nel Contratto. In particolare, relativamente ai Servizi oggetto della presente procedura di acquisto, il Fornitore deve fornire ai propri dipendenti adeguata formazione e informazione su:
• rischi professionali, sia connessi all’attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di lavoro, così come richiesto dalla normativa vigente in materia;
• disturbi e rischi che la propria attività può causare ai dipendenti e utenti di Xxx.Xxx e modi per eliminare tali negative influenze. Nelle aree caratterizzate da rischi gravi e specifici, possono accedere solamente i lavoratori autorizzati e solo dopo che siano stati adeguatamente formati e addestrati mediante corsi specifici;
• procedure e modalità operative per l’applicazione di efficaci misure di gestione ambientale, in particolare sui temi della gestione dei rifiuti e dell’utilizzo, conservazione e dosaggio di sostanze pericolose, procedure di intervento in relazione all’utilizzo dei prodotti superconcentrati, al dosaggio dei prodotti di pulizia, alle precauzioni d'uso (divieto di mescolare, modalità per la corretta manipolazione del prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza), alle differenze tra disinfezione e lavaggio, alle modalità di conservazione dei prodotti, sulle caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari ecologici, le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie, sulla sequenza detergenza/disinfezione, sulla procedura di decontaminazione, sul corretto utilizzo dei prodotti chimici, delle attrezzature e dei dispositivi di protezione adeguati alle situazioni di rischio e raccolta di sostanze e/o preparati pericolosi
ART. 19 - RISPETTO DEL D. LGS. N. 81/2008.
1. L’impresa appaltatrice è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n.
81/2008.
L’impresa appaltatrice dovrà ottemperare a tutte le norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
2. L’impresa deve comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 sopra richiamato.
ART. 20 - DANNI A PERSONE O COSE.
1. L'impresa appaltatrice deve porre in atto, di propria iniziativa, ogni provvedimento e deve usare la massima cautela e diligenza per evitare danni di qualsivoglia natura a persone o cose nello svolgimento del servizio.
2. Xxx.Xxx non è responsabile dei danni, eventualmente causati al personale ed alle attrezzature dell'impresa, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico di Xxx.Xxx.
3. L'impresa è direttamente responsabile dei danni di qualunque natura derivanti da cause a lei imputabili e/o che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto di Xxx.Xxx che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.
4. Se richiesta, l’impresa dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
5. A garanzia degli obblighi di cui sopra l'impresa deve essere in possesso di apposita polizza assicurativa (per responsabilità civile verso terzi) per tutti i danni arrecati a persone, cose o suppellettili sia di Xxx.Xxx che di terzi derivanti dall'esecuzione del servizio.
La suddetta polizza dovrà essere stipulata per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 e dovrà essere prodotta prima della stipula del contratto.
ART. 21 - PENALITA'.
1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato, Xxx.Xxx applicherà all’impresa una penale da euro 200,00 ad euro 3.000,00, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civile nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste dal presente Capitolato.
La penale sarà graduata in base all’importanza della violazione accertata.
2. Xxx.Xxx provvederà a contestare tempestivamente per iscritto all'impresa appaltatrice la violazione rilevata.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla contestazione l'impresa ha facoltà di fornire le proprie giustificazioni in merito agli inadempimenti rilevati.
La penale sarà applicata, dopo l’esame delle eventuali giustificazioni addotte dall’Impresa aggiudicataria.
3. A seguito dell'applicazione di numero tre (3) penali, Xxx.Xxx si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
4. L'importo dovuto a titolo di penalità viene portato in detrazione dai corrispettivi dovuti all'impresa in base alle fatture mensili emesse alla prima scadenza di fatturazione successiva all'accertamento de relativi inadempimenti.
5. Resta fermo il diritto di Xxx.Xxx al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di appalto, ivi compreso il risarcimento dei danni conseguenti all'inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali o all'ingiustificato rifiuto delle stesse.
ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
1. Xxx.Xxx si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. in caso di:
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dalla ditta appaltatrice anche a seguito di diffide formali, in particolare in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di violazione delle norme che riguardano l'assunzione, il trattamento del personale dipendente e la disciplina retributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria dei lavoratori;
- eliminazione solo parziale delle violazioni contestate;
- violazioni eliminate oltre il termine indicato nella diffida;
- sospensione o mancata esecuzione del servizio affidato, anche per un solo giorno;
- subappalto del servizio;
- fallimento dell’impresa o sua sottoposizione a procedure concorsuali;
- mancato invio della documentazione prevista dall’art. 29 del presente Capitolato.
2. Alla risoluzione anticipata si provvede come segue:
- Xxx.Xxx contesterà le violazioni a mezzo lettera raccomandata e assegnerà un termine per la loro eliminazione;
- l’impresa dovrà provvedere a porre in essere, nei termini e con le modalità indicate nella lettera di diffida, le disposizioni impartite;
- trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida, il contratto s’intenderà risolto e si procederà nei confronti dell’appaltatore alla determinazione degli eventuali danni
sofferti rivalendosi, in tutto o in parte, con l’incameramento della cauzione.
3. La risoluzione di cui alle clausole risolutive espresse previste nei commi precedenti, diventa operativa a seguito della comunicazione che Xxx.Xxx dà per iscritto all'impresa aggiudicataria presso la sua sede legale tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 23 - SCIOPERI.
1. Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'impresa appaltatrice è tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione a Xxx.Xxx al fine di mettere la stessa in grado di fare fronte alla situazione di emergenza.
Si considera congruo il preavviso dato entro il 3° giorno antecedente a quello del verificarsi dell’evento.
In caso di sciopero del personale dipendente dell'impresa appaltatrice, Xxx.Xxx provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto, da detrarre dalle relative fatture.
ART. 24 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI.
1. Il corrispettivo spettante all'appaltatore per l'espletamento di tutte le prestazioni oggetto del presente Capitolato sarà determinato sulla base del corrispettivo di aggiudicazione dell'appalto e liquidato in tante rate uguali mensili posticipate, oltre all'IVA, quanti sono i mesi di durata dell'appalto.
2. L'importo verrà liquidato all'impresa dietro presentazione di regolare fattura e previa acquisizione, da parte di Xxx.Xxx, di regolare DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità al momento della liquidazione della fattura.
3. I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa.
4. Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali Xxx.Xxx procederà alla sospensione del pagamento delle relative fatture. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da apposita documentazione.
5. Xxx.Xxx non risponderà di eventuali ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti alla mancata o tardiva ricezione della documentazione succitata.
ART. 25 – FLUSSI FINANZIARI.
1. Allo scopo di assicurazione la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, l'impresa appaltatrice assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, al presente appalto. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3 comma terzo della Legge 13.8.2010 n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. L'impresa aggiudicataria si obbliga a comunicare a Xxx.Xxx, entro sette giorni dalla stipula del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
3. Ogni eventuale inottemperanza a quanto previsto ai commi 1 e 2 costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma ottavo della predetta legge
n. 136/2010, ferma restando la facoltà di Xxx.Xxx di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
ART. 26 - NUOVI PREZZI.
1. Per esigenze straordinarie Xxx.Xxx potrà, durante l’esecuzione del contratto, ordinare prestazioni che non siano previste nei documenti contrattuali, compensandole con nuovi prezzi.
Tali nuovi prezzi sono determinati tenendo conto delle norme contrattuali o, per analogia, mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali ovvero, quando ciò non sia possibile in via analitica, secondo i parametri previsti correnti sul mercato.
ART. 27 - DIVIETO DI SUBAPPALTO.
1. E’ vietato alla impresa aggiudicataria di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi formanti oggetto dell’appalto sotto pena della risoluzione dello stesso e di perdita del deposito cauzionale, fatte salve le azioni per il risarcimento di ogni conseguente danno e salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che Xxx.Xxx riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Non sono considerati in ogni caso subappalto le commesse date dall'impresa aggiudicataria per le fornitura dei materiali.
ART. 28 - CAUZIONE DEFINITIVA.
1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni e del rimborso di somme che Xxx.Xxx dovesse eventualmente pagare per fatto dell'aggiudicatario o per inadempimento dello stesso o a causa della
inesatta esecuzione del servizio, l'impresa aggiudicataria deve costituire - preliminarmente alla stipula del contratto - apposita cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale (Iva esclusa).
2. Tale cauzione può essere costituita mediante polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata da istituti a ciò autorizzati e dovrà prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la mancata produzione di effetti nei confronti di Xxx.Xxx a causa dell'omesso pagamento dei premi da parte del debitore principale;
- lo svincolo della fideiussione previo assenso scritto di Xxx.Xxx;
- la clausola di pagamento a semplice richiesta di Xxx.Xxx, entro 15 giorni dalla richiesta.
3. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte di Xxx.Xxx a titolo di risarcimento del danno. In tal caso Xxx.Xxx procede all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
4. L'appaltatore si obbliga a reintegrare la cauzione di cui Xxx.Xxx sia sia dovuta valere, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
ART. 29 - SEGRETO D'UFFICIO.
1. L'impresa aggiudicataria è tenuta, in solido con il personale addetto all'espletamento del servizio, obbligandosi a rendere edotto lo stesso, all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti Far. Com.
ART. 30 - FORO COMPETENTE.
1. Per le eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente Capitolato e/o riguardanti l’esecuzione del contratto stipulato con la ditta vincitrice, la competenza è del Foro di Pistoia.
ART. 31 - ADEMPIMENTI PER L'IMPRESA AGGIUDICATARIA.
1. L’Impresa, almeno cinque giorni prima della della stipula del contratto , dovrà trasmettere a Xxx.Xxx. la seguente documentazione, oltre ad eventuale altra che potrà essere richiesta successivamente:
a) elenco nominativo degli addetti impiegati nel servizio con dati anagrafici di ciascuno, specifica delle sedi assegnate, posizione assicurativa INAIL e previdenziale INPS. L’elenco dovrà essere comprensivo di tutto il personale anche se impiegato saltuariamente, parzialmente o provvisoriamente nei casi di sostituzione temporanea
e dovrà essere aggiornato di volta in volta ad ogni variazione;
b) nominativo e dati anagrafici del responsabile della sicurezza per quanto attiene all’appalto in questione, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
c) dati anagrafici, recapito telefonico del supervisore dell'impresa di cui all'art. 13;
d) deposito per spese contrattuali ad esclusivo carico della Impresa;
e) cauzione definitiva;
f) polizza responsabilità civile (RCT/RCO)
ART. 32 - TUTELA DELLA PRIVACY.
1. I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale di Xxx.Xxx S.p.A., dell’eventuale stipula e gestione del contratto in applicazione di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679.
ART. 33 - SPESE CONTRATTUALI.
1. Ogni spesa (bollo, diritti, registrazione, ecc.) inerente e conseguente al contratto sarà a carico dell'appaltatore.