CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE XXXX XXXXX
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
UBI Assicurazioni S.p.A. – Impresa soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holding S.A./N.V.
Il presente fascicolo è stato stampato con carta riciclata 100%.
NOTA INFORMATIVA
I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 01/12/2012.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell’articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 (il “Regolamento Trasparenza”), il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della Copertura Assicurativa, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenza” dal Regolamento Trasparenza.
Avvertenza
L’Impresa rinvia al proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA
1. Informazioni generali
UBI Assicurazioni S.p.A., Impresa di Assicurazione soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. ha sede in Xxx Xxxxxxxx, 00 – 20132 Milano, Tel. 00.000000, Fax 00.00000000, sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx ed è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero d’iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 70.108.219 di cui Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 37.296.219 a titolo di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità dell’Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 162,99% (arrotondato: 163%).
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Avvertenza
Il Contratto di Assicurazione non prevede il rinnovo tacito alla Scadenza. La Copertura Assicurativa, pertanto, cessa automaticamente alle ore 24:00 della data di Scadenza indicata sul Modulo di Polizza, senza obbligo di disdetta né ulteriore comunicazione tra le Parti.
3. Coperture Assicurative – Limitazioni ed esclusioni
La Copertura Assicurativa tutela l’Assicurato dai Rischi connessi al Viaggio.
In particolare, a seconda dell’opzione esercitata al momento della sottoscrizione del Modulo di Polizza, il Contraente può scegliere tra un pacchetto standard che comprende le Coperture Assicurative “Assistenza in Viaggio” e “Rimborso Spese Mediche” e un pacchetto che alle precedenti aggiunge anche la Copertura Assicurativa “Infortuni”, tutte regolate secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Per l’erogazione delle Prestazioni e la gestione dei Sinistri, l’Impresa dichiara di avvalersi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx secondo le modalità previste nelle singole Coperture Assicurative e secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Copertura Assicurativa “Assistenza in Viaggio”
L’Impresa si impegna ad erogare all’Assicurato le Prestazioni di assistenza indicate nelle Condizioni di Assicurazione a seguito del verificarsi del Sinistro occorsogli durante il Viaggio.
Per una descrizione completa e dettagliata delle Prestazioni fornite dalla Copertura Assicurativa “Assistenza in Viaggio”, si rinvia alle “Norme che regolano la Copertura Assicurativa Assistenza in Viaggio”, agli artt. 19 e segg. delle Condizioni di Assicurazione.
Copertura Assicurativa “Rimborso Spese Mediche”
Offre copertura per il caso in cui l’Assicurato dovesse sostenere durante il Viaggio, entro i limiti temporali così come meglio specificati all’art. 21 delle Condizioni di Assicurazione, Spese Mediche (farmaceutiche, ospedaliere e/o chirurgiche) per cure o interventi improrogabili conseguenti ad Infortunio o Malattia Improvvisa.
Per una descrizione completa e dettagliata della Copertura Assicurativa, si rinvia alle “Norme che regolano la Copertura Assicurativa Rimborso Spese Mediche” agli art. 21 e segg. delle Condizioni di Assicurazione.
Copertura Assicurativa “Infortuni”
Offre copertura per gli Infortuni che l’Assicurato dovesse subire durante il Viaggio. Per una descrizione completa e dettagliata della Copertura Assicurativa, si rinvia alle “Norme che regolano la Copertura Assicurativa Infortuni” agli art. 23 e segg. delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza:
Le Coperture Assicurative prevedono alcune limitazioni ed esclusioni generali applicabili a ciascuna di esse.
In particolare, sono esclusi dalla Copertura Assicurativa i Sinistri occorsi all’Assicurato durante il Viaggio nell’esercizio della propria attività professionale. Per un esame di maggior dettaglio di tali limitazioni ed esclusioni si rinvia agli artt. 17 e 18 delle Condizioni di Assicurazione.
Inoltre, sono previsti casi di limitazioni ed esclusioni specifici per ciascuna Copertura Assicurativa. In particolare:
- quanto alla Copertura Assicurativa “Assistenza in Viaggio”, si rinvia all’art. 20 delle Condizioni di Assicurazione;
- quanto alla - Copertura Assicurativa “Rimborso Spese Mediche”, si rinvia all’art. 22 delle Condizioni di Assicurazione;
- quanto alla - Copertura Assicurativa “Infortuni”, si rinvia agli artt. 24 e segg. delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza:
Le Coperture Assicurative prevedono l’applicazione di Franchigie e Massimali, per un indicazione di dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione che regolano le singole Coperture Assicurative.
Di seguito si riporta una esemplificazioni numerica volta a facilitare la comprensione del meccanismo di funzionamento dei Massimali previsti dalle Condizioni di Assicurazione:
Esempio: Copertura Assicurativa Assistenza: Segnalazione legale all’estero. Nel caso ne sussistano i presupposti, la Struttura Organizzativa anticiperà per conto dell’Assicurato i costi necessari per l’assistenza legale fino ad un massimo di
¤ 5.000,00. Qualora i costi dovessero ammontare a totali ¤ 9.000,00, la Struttura Organizzativa provvederà ad anticipare l’importo complessivo (¤ 5.000,00 Massimale + ¤ 4.000,00 eccedenza) solo a fronte di adeguate garanzie di restituzione. L’Assicurato entro un mese dalla data dell’anticipo dovrà restituire la somma totale di ¤ 9.000,00.
Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche volte a facilitare la comprensione del meccanismo di funzionamento delle Franchigie previste dalle Condizioni di Assicurazione:
Esempio 1
In caso di Polizza estesa a un singolo Assicurato, nel caso di Infortunio che comporti un’Invalidità Permanente accertata del 4%, non sarà dovuto alcun Indennizzo.
Esempio 2
In caso di Polizza estesa a un singolo Assicurato, nel caso di Infortunio che comporti
un’Invalidità Permanente accertata del 10%, l’Indennizzo sarà così determinato:
• dall’Invalidità Permanente accertata, pari al 10%, verrà dedotta la Franchigia del 5% (10 – 5 = 5). L’Invalidità Permanente da indennizzare sarà quindi pari al 5% e, calcolata sulla somma assicurata di ¤ 50.000,00 darà luogo al seguente indennizzo: ¤ 50.000,00 x 5% = ¤ 2.500,00
Esempio 3
In caso di Polizza estesa a un singolo Assicurato, in caso di Infortunio che comporti un’Invalidità Permanente accertata del 30%, l’Indennizzo verrà così determinato:
• dall’Invalidità Permanente accertata, pari al 30%, non verrà dedotta alcuna Franchigia; l’invalidità permanente da liquidare, calcolata sulla somma assicurata, sarà così determinata: ¤ 50.000,00 x 30% = ¤ 15.000,00. L’indennizzo da corrispondere all’Assicurato sarà, quindi, pari a ¤ 15.000,00.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio – Nullità
Avvertenza
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio rese in sede di conclusione del Contratto di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché, nei casi più gravi, la stessa cessazione del Contratto di Assicurazione.
Per informazioni di maggiore dettaglio si rimanda alla lettura dell’Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza
Non vi sono clausole di nullità della Polizza.
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
Non previsti.
6. Premi
Il Premio, consistente in una somma di denaro, è pagato in via anticipata e in un’unica soluzione ed è stabilito in relazione a periodi assicurativi della durata di 4, 8 o 15 giorni secondo quanto indicato nel Modulo di Polizza.
L’ammontare del Premio varia a seconda della Copertura Assicurativa scelta all’atto della sottoscrizione del Modulo di polizza, alla sua estensione territoriale (Europa o Mondo) e soggettiva (singola persona o Nucleo Familiare).
Avvertenza
La Polizza non prevede l’applicazione di sconti da parte dell’Impresa
Il Premio viene corrisposto al momento della sottoscrizione della Polizza
esclusivamente mediante addebito su carta di credito ovvero attraverso il circuito PagoBancomat.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.
7. Rivalse
Avvertenza Non previste.
8. Diritto di recesso
Avvertenza Non previsto
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione
Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, i diritti del Contraente e/o dell’Assicurato derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. Legge applicabile al Contratto di Assicurazione
La legge applicabile al Contratto di Assicurazione è quella italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente. Al Contratto di Assicurazione si applicano le imposte in vigore.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza
Le Condizioni di Assicurazione prevedono una disciplina specifica delle modalità e dei termini per la denuncia del Sinistro. Per indicazioni di maggior dettaglio si rinvia agli artt. 31 e segg. delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza
Per l’erogazione delle Prestazioni e la gestione dei Sinistri, l’Impresa si avvale della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx 0
– 00000 Xxxxxx secondo le modalità previste nelle singole Coperture Assicurative e secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Per indicazioni di maggior dettaglio si vedano gli artt. 31 e segg. delle Condizioni di Assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Impresa ed indirizzati a:
UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami
Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Fax 00 00000000
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Sarà cura dell’Impresa comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.
Potranno essere presentati direttamente a:
ISVAP
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
• eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei Sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
• i reclami già presentati direttamente all’Impresa e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte dell’Impresa stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
il nuovo reclamo dovrà contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato all’Impresa e dell’eventuale riscontro della stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l’ISVAP, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l’organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente, il Contraente e l’Assicurato.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. Arbitrato/Autorità Giudiziaria
La soluzione di eventuali controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro, sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, è demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’Indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Avvertenza
Resta in ogni caso ferma la possibilità, per Impresa e Contraente, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, previo esperimento, ove prevista dalle norme tempo per tempo vigenti, della procedura di mediazione secondo quanto disciplinato dall’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione.
* * *
UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
Xxxxxx Xxxxx Xxxx
GLOSSARIO
La presente parte della Nota Informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati nel Contratto di Assicurazione.
Ai seguenti termini, viene convenzionalmente attribuito il significato qui indicato:
Assicurato: il/i soggetto/i il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Beneficiario: il soggetto o i soggetti ai quali l’Impresa deve liquidare l’Indennizzo in caso di morte dell’Assicurato.
Cartella Clinica: documento ufficiale redatto durante il Ricovero con pernottamento, contenente le generalità per esteso del paziente, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, eventuali interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico.
Condizioni di Assicurazione: le condizioni generali di assicurazione che disciplinano l’assicurazione.
Contraente: la persona fisica residente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, il cui nominativo è riportato sul Modulo di Polizza, che sottoscrive la polizza all’interno dell’aeroporto di Orio al Serio per sé e/o a favore del proprio Nucleo Familiare e/o terzi soggetti e se ne assume i relativi oneri.
Contratto di Assicurazione: accordo con il quale l’Impresa, verso il pagamento di un Premio, si impegna a tenere indenne l’Assicurato al verificarsi delle fattispecie previste nella Polizza.
Copertura Assicurativa: la copertura offerta con il Contratto di Assicurazione che, a scelta del Contraente come risultante dal Modulo di polizza, può comprendere le Coperture Assicurative “Assistenza in Viaggio” e “Rimborso Spese Mediche”, ovvero estendersi anche alla Copertura Assicurativa “Infortuni”.
Estensione Territoriale: si intendono i Paesi ove si è verificato il Sinistro ed in cui le Prestazioni e le Coperture Assicurative vengono fornite, fatta salva l’eventuale diversa operatività indicata dalla disciplina delle singole Coperture Assicurative e le esclusioni ivi indicate.
EUROPA: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca (esclusa la Groenlandia), Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica
Ceca, Romania, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
MONDO: tutti i Paesi del gruppo EUROPA e i restanti Paesi del Mondo.
Aree geografiche escluse:
Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Xxxxxx, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Xxxxxxxx, Isole Minori, Isole Xxxxxxxx, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant’Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
– Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Xxxxxxxxxxx X.00000 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al N. 1.00108 – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Franchigia: somma predeterminata che l’Assicurato tiene a proprio carico per ciascun Sinistro; percentuale/punti di Invalidità Permanente per la quale non viene corrisposto alcun Indennizzo.
Impresa: UBI Assicurazioni S.p.A.
Indennizzo: la somma dovuta dall’Impresa all’Assicurato/Beneficiario in caso di Sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva - entro due anni dall’evento - la morte o un’Invalidità Permanente.
Intervento Chirurgico: atto medico avente una diretta finalità terapeutica o diagnostica, realizzato tramite cruentazione dei tessuti mediante l’uso di strumenti chirurgici, ovvero attraverso l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa (laser).
Invalidità Permanente: la perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione svolta dall’Assicurato.
Istituto di Cura: l’ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero, sia convenzionati con il Servizio Sanitario
Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza o soggiorno, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Ivass / Isvap: organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private, così come definito anche a seguito di modifiche normative o regolamentari tempo per tempo sopravvenute.
Malattia: ogni alterazione anatomo-patologica evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia Cronica: la Malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato, negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.
Malattia Improvvisa: Malattia di acuta insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all’Assicurato.
Malattia Preesistente: Malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della Polizza.
Massimale: somma massima liquidabile dall’Impresa a titolo di Indennizzo.
Mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Modulo di polizza: documento contrattuale che unitamente a Nota Informativa e Condizioni di Assicurazione (Fascicolo Informativo) costituisce il Contratto di Assicurazione.
Nucleo familiare: il nucleo composto dal Contraente, il coniuge/convivente more uxorio e i figli conviventi come risultante da certificato anagrafico di stato di famiglia.
Parti: l’Assicurato, l’Impresa ed il Contraente.
Polizza: il documento che prova l’esistenza del Contratto di Assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prestazione: le assistenze da erogarsi in natura, cioè l’aiuto che deve essere
fornito all’Assicurato nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa.
Ricovero: degenza in Istituto di cura, comportante almeno un pernottamento.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti della Polizza.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stata prestata la Copertura Assicurativa.
Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Viaggio: il viaggio dell’Assicurato per motivi esclusivamente turistici o in ogni caso non connessi all’esercizio dell’attività professionale dell’Assicurato, in partenza dall’aeroporto di Orio al Serio (BG) o da diversa stazione aeroportuale per disposizioni non dipendenti dalla volontà dell’Assicurato, fino al rientro in Italia anche presso un aeroporto diverso da quello di partenza o presso porto, stazione autoferrotranviaria.
Condizioni di Assicurazione.................................................................... pag. 2 di 18
Norme che regolano il Contratto di Assicurazione in generale........ pag. 2 di 18 Xxxxxxx e Limiti della Copertura Assicurativa .................................... pag. 4 di 18 Norme che regolano la Copertura Assicurativa
“Assistenza in Viaggio” .......................................................................... pag. 6 di 18
Norme che regolano la Copertura Assicurativa
“Rimborso Spese Mediche” pag. 11 di 18
Norme che regolano la Copertura Assicurativa
“Infortuni” ................................................................................................ pag. 13 di 18 Norme che regolano i Sinistri ................................................................ pag. 16 di18
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE
Il Contraente potrà scegliere la Copertura Assicurativa più adatta tra un pacchetto standard che comprende le Coperture Assicurative “Assistenza in Viaggio” e “Rimborso Spese Mediche” e un pacchetto che alle precedenti aggiunge anche la Copertura Assicurativa “Infortuni”, tutte regolate secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Saranno operative solo le Coperture Assicurative espressamente indicate all’atto della sottoscrizione del Modulo di Polizza.
Per l’erogazione delle Prestazioni e la gestione dei Sinistri, l’Impresa dichiara di avvalersi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx secondo le modalità previste nelle singole Coperture Assicurative e secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio e forma delle comunicazioni
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione della Copertura Assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.
Tutte le comunicazioni del Contraente e/o dell’Assicurato nel corso del Contratto di Assicurazione devono essere trasmesse a mezzo lettera raccomandata A/R, ove non diversamente disciplinato dal Contratto di Assicurazione o dalle norme applicabili.
Art. 2 – Decorrenza della Copertura Assicurativa
La Copertura Assicurativa decorre dal giorno e dalle ore indicati nel Modulo di Polizza, a condizione che sia stato pagato il relativo Premio.
Art. 3 – Premio e modalità di pagamento
Il Premio, consistente in una somma di denaro, è pagato in via anticipata e in un’unica soluzione ed è stabilito in relazione a periodi assicurativi della durata di 4, 8 o 15 giorni secondo quanto indicato nel Modulo di Polizza.
L’ammontare del Premio varia a seconda della Copertura Assicurativa scelta all’atto della sottoscrizione del Modulo di Polizza, alla sua estensione territoriale (Europa o Mondo) e soggettiva (singola persona o Nucleo Familiare).
Il Premio viene corrisposto al momento della sottoscrizione della Polizza esclusivamente mediante addebito su carta di credito ovvero attraverso il circuito PagoBancomat.
Art. 4 – Durata e cessazione del Contratto di Assicurazione
Il Contratto di Assicurazione non prevede il rinnovo tacito alla Scadenza. La Copertura Assicurativa, pertanto, cessa automaticamente alle ore 24:00 della data di Scadenza indicata sul Modulo di Polizza, senza obbligo di disdetta né ulteriore comunicazione tra le Parti.
Art. 5 - Operatività delle Coperture Assicurative
Le Coperture Assicurative disciplinate dalle presenti Condizioni di Assicurazione operano:
- a seguito di Sinistri occorsi all’Assicurato esclusivamente quando lo stesso è in Viaggio;
- per la sola Copertura Assicurativa Assistenza e per ogni Assicurato, fino a tre volte per ciascuna Prestazione durante il periodo di validità della Polizza, salvo dove diversamente indicato;
- entro i Massimali assicurati meglio precisati nelle singole sezioni delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 6 Modifiche al Contratto di Assicurazione
Le eventuali modifiche al Contratto di Assicurazione devono essere approvate per iscritto.
Art. 7 – Assicurazioni presso diverse imprese di assicurazione
Se per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, in caso di Sinistro l’Assicurato è tenuto a darne avviso a tutte le imprese di assicurazione, indicando a ciascuna il nome delle altre (art. 1910 Cod. Civ.) e a richiedere a ciascuna di esse l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi – escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’impresa di assicurazione insolvente – superi l’ammontare del danno, l’Impresa é tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio Contratto di Assicurazione, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con le altre imprese di assicurazione.
Art. 8 – Rinuncia al diritto di surrogazione
L’Impresa rinuncia, a favore del Contraente e/o dell’Assicurato e dei rispettivi aventi diritto, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili di eventuali Sinistri, previsto dall’art. 1916 Cod. Civ.
Art. 9 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve agire in conformità con quanto previsto dalla Sezione “Norme che regolano i Sinistri” di cui agli artt. 31 e seguenti delle presenti Condizioni di Assicurazione.
L’inadempimento degli obblighi ivi dedotti può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Cod. Civ.
Art. 10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al Contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 – Prescrizione
Ai sensi dell’art. 2952 2° comma del Cod. Civ. i diritti del Contraente e/o dell’Assicurato derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono decorsi 24 (ventiquattro) mesi dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 12 - Mediazione
In tutti i casi in cui le Parti intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, esse devono, ove previsto dalle norme di legge tempo per tempo vigenti, esperire il tentativo di Mediazione nei modi e nei termini previsti da tali norme.
Resta in ogni caso ferma la possibilità, per l’Impresa e l’Assicurato, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Art. 13 - Foro competente
Fermo quanto previsto al precedente art. 12 – Mediazione, per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del Contratto di Assicurazione, il foro competente è quello del luogo di residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’Art. 3 del D. Lgs. N. 206/2005.
In tale ultimo caso sarà competente il foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo dell’Assicurato.
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge
Il presente Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
OGGETTO E LIMITI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Art. 15 – Oggetto della Copertura Assicurativa
La Copertura Assicurativa tutela l’Assicurato dai Rischi connessi ad un Viaggio. In particolare, a seconda dell’opzione esercitata al momento della sottoscrizione del Modulo di Polizza, il Contraente può scegliere tra un pacchetto standard che comprende le Coperture Assicurative “Assistenza in Viaggio” e “Rimborso Spese Mediche” e un pacchetto che alle precedenti aggiunge anche la Copertura Assicurativa “Infortuni”, tutte regolate secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 16 - Persone assicurabili
La Copertura Assicurativa è disponibile per le persone fisiche:
• residenti in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx;
• dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della Polizza.
Art. 17 - Persone non assicurabili
La Copertura Assicurativa non è disponibile, indipendentemente dalla concreta
valutazione dello stato di salute, per le persone affette da sindrome da immunodeficienza acquisita, alcolismo, tossicodipendenza o delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco- depressive o stati paranoidi. Qualora insorgano nel corso del Contratto di Assicurazione una o più delle malattie o affezioni sopra indicate, si applica quanto disposto all’art. 1898 Cod. Civ.
Art. 18 – Esclusioni
Sono esclusi dalla Copertura Assicurativa i Sinistri causati o dipendenti da:
a. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
x. xxxxx in stato di ebbrezza;
c. alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d. guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
e. dolo del Contraente/Assicurato o colpa grave;
f. Malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco-depressive e relative conseguenze/complicanze;
g. Xxxxxxxx dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;
h. Malattie croniche;
x. tentato suicidio o suicidio;
i. Malattie e Infortuni in atto al momento della partenza per il Viaggio;
x. xxxxxxxx e/o trapianto di organi;
l. Malattie e Infortuni conseguenti o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
m. sport aerei in genere, guida ed uso di deltaplani ed altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri, paracadutismo, parapendii ed assimilabili, guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), Kitesurfing, immersioni con autorespiratore, sport comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore, pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano, speleologia, atti di temerarietà, Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti).
Sono in ogni caso esclusi dalla Copertura Assicurativa, i Sinistri occorsi all’Assicurato durante il Viaggio nell’esercizio della propria attività professionale.
Inoltre, le Prestazioni non sono fornite nei Paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
Si considerano tali i Paesi indicati nel sito:
xxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0.
Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
Le Prestazioni non sono inoltre fornite nei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Xxxxxxxx e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari. Non è possibile inoltre erogare Prestazioni in natura (quali per esempio l’assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentano a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA “ASSISTENZA IN VIAGGIO”
Art. 19 - Oggetto della Copertura Assicurativa “Assistenza in Viaggio”
L’Impresa si impegna ad erogare all’Assicurato le Prestazioni di assistenza di seguito indicate a seguito del verificarsi del Sinistro occorsogli durante il Viaggio. Tale Copertura Assicurativa viene fornita, per ogni Assicurato, fino a tre volte per ciascuna Prestazione durante il periodo di validità della Polizza, salvo ove diversamente indicato
Art. 20 - Prestazioni con riferimento alle quali opera la Copertura Assicurativa
A) Consulenza medica
Se l’Assicurato, in caso di Malattia e/o Infortunio, necessitasse di valutare il proprio stato di salute, potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa e chiedere un consulto telefonico.
Si precisa che tale consulto, considerate le modalità di prestazione del servizio, non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall’Assicurato.
B) Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
Se dopo una consulenza medica, l’Assicurato avesse bisogno di una visita medica, la Struttura Organizzativa provvederà con spese a suo carico, ad inviare al suo domicilio uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato in autoambulanza nel centro medico idoneo più vicino.
La Prestazione viene fornita dalle ore 20 alle ore 8 da lunedì a venerdì e 24 ore su 24 il sabato, la domenica e nei giorni festivi.
C) Segnalazione di un medico specialista all’estero
Se dopo una consulenza medica, l’Assicurato avesse bisogno di una visita specialistica, la Struttura Organizzativa gli indicherà il nominativo dello specialista più vicino, compatibilmente con le disponibilità locali.
D) Viaggio di un familiare
Se l’Assicurato venisse ricoverato in un Istituto di cura per più di 7 giorni, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario di prima classe o aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad una persona da questi designata, residente in Italia, di raggiungerlo.
La Struttura Organizzativa provvederà all’eventuale prenotazione di un albergo in loco per la persona designata dall’Assicurato ricoverato.
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) fino ad un importo massimo complessivo di Euro 250,00.
Sono escluse dalla Prestazione:
- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
E) Rientro sanitario
Se, in seguito ad Infortunio o Xxxxxxxx improvvisa, l’Assicurato necessitasse, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa ed in accordo con il medico curante sul posto, del trasporto in un Istituto di Cura attrezzato in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà, con spese a proprio carico, ad organizzarne il rientro con il mezzo e nei tempi ritenuti più idonei dai medici della Struttura Organizzativa, previo consulto con il medico curante sul posto.
Tale mezzo potrà essere:
- l’aereo sanitario;
- l’aereo di linea in classe economica, se necessario con posto barellato;
- il treno in prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- l’autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il rientro sanitario da paesi extraeuropei, viene effettuato esclusivamente con aereo di linea in classe economica. Per i rientri dai Paesi del Bacino del Mediterraneo potrà essere utilizzato anche l’aereo sanitario in deroga a quanto sopra. Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e comprenderà l’assistenza medica o infermieristica durante il Viaggio, qualora i medici della Struttura Organizzativa la ritenessero necessaria.
La Struttura Organizzativa avrà la facoltà di richiedere all’Assicurato l’eventuale titolo di trasporto non utilizzato.
In caso di decesso dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa organizzerà, con spese a proprio carico, il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.
Sono escluse dalla Prestazione:
- le infermità o lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all’Assicurato di proseguire il Viaggio;
- le Malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per la ricerca di persone e/o l’eventuale recupero della salma;
- tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivano volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l’Assicurato è ricoverato.
F) Xxxxxxx con un compagno di Viaggio assicurato
Se, successivamente alla Prestazione di Rientro sanitario di cui alla precedente lettera E), per i medici della Struttura Organizzativa non fosse necessaria l’assistenza sanitaria all’Assicurato durante il viaggio di rientro alla sua residenza o al luogo di Ricovero in Italia, ed un compagno di viaggio assicurato desiderasse accompagnarlo, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare anche il compagno di viaggio con lo stesso mezzo utilizzato per l’Assicurato.
La Struttura Organizzativa avrà la facoltà di richiedere l’eventuale titolo di trasporto non utilizzato per il rientro del compagno di viaggio.
Massimale
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico i costi:
- fino alla concorrenza massima di Euro 200,00 se il viaggio di rientro avverrà dall’Italia;
- fino alla concorrenza massima di Euro 400,00 se il viaggio di rientro avverrà dall’estero.
Sono escluse dalla Prestazione:
- le spese di soggiorno del compagno di viaggio.
G) Rientro degli altri Assicurati
Se, successivamente alla Prestazione di Rientro sanitario di cui alla precedente lettera E), le persone assicurate che viaggiavano con l’Assicurato non fossero obiettivamente in grado di rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, la Struttura Organizzativa fornirà loro un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.
La Struttura Organizzativa avrà la facoltà di richiedere gli eventuali titoli di trasporto non utilizzati per il rientro.
Massimale:
La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico il costo dei biglietti:
- fino ad un importo massimo di Euro 200,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall’Italia;
- fino ad un importo massimo di Euro 400,00 per persona assicurata se il viaggio di rientro avverrà dall’estero.
H) Accompagnamento dei minori
Se, a seguito di Infortunio, Malattia o causa di forza maggiore, l’Assicurato in Viaggio si trovasse nell’impossibilità di occuparsi degli Assicurati minori di 15 anni che viaggiavano con lui, la Struttura Organizzativa fornirà, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica, di andata e ritorno, per permettere ad un familiare residente in Italia di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.
Sono escluse dalla Prestazione:
- le spese di soggiorno del familiare accompagnatore.
I) Rientro dell’Assicurato convalescente
Se, per un ricovero in Istituto di Cura, l’Assicurato non potesse rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa gli fornirà, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.
J) Prolungamento del soggiorno
Se le condizioni di salute dell’Assicurato, certificate da prescrizione medica scritta, non gli permettessero di intraprendere il viaggio di rientro alla sua residenza nella data prestabilita, la Struttura Organizzativa provvederà all’eventuale prenotazione di un albergo.
Massimale:
la Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) per il massimo di cinque giorni successivi alla data stabilita per il rientro fino ad un importo massimo complessivo di Euro 100,00 giornaliere per Assicurato ammalato/infortunato.
Sono escluse dalla Prestazione:
- le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
L) Anticipo spese di prima necessità
Se l’Assicurato dovesse sostenere spese impreviste e si trovasse nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di Infortunio, Malattia, furto, rapina, scippo o mancata consegna del bagaglio, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, le fatture fino ad un importo massimo complessivo di Euro 250,00. Per importi superiori la Prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie.
L’importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa a titolo di anticipo non potrà mai comunque superare la somma di Euro 5.000,00.
Sono esclusi dalla Prestazione:
- i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;
- i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.
L’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
M) Rientro anticipato
Se l’Assicurato, trovandosi all’estero, dovesse rientrare alla propria residenza, prima della data che aveva programmato, a causa della morte (come da data risultante sul certificato di morte rilasciato dall’anagrafe) o del Ricovero ospedaliero, con imminente pericolo di vita, di uno dei seguenti familiari:
coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, la Struttura Organizzativa provvederà a fornirgli, con spese a proprio carico, un biglietto ferroviario di prima classe o uno aereo di classe economica.
Obblighi dell’Assicurato: l’Assicurato dovrà fornire entro 15 giorni dal Sinistro il certificato di morte e ogni altra documentazione utile che gli verrà richiesta.
N) Anticipo cauzione penale
Se l’Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto e fosse pertanto tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell’Assicurato, la cauzione penale.
Massimale:
la Struttura Organizzativa anticiperà il pagamento della cauzione penale fino ad un importo massimo di Euro 5.000,00. La Prestazione diventerà operante dal momento in cui, in Italia, la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie.
Sono esclusi dalla Prestazione:
- il trasferimento di valuta all’estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato;
- il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.
Obblighi dell’Assicurato:
l’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
O) Interprete a disposizione all’estero
Se l’Assicurato, trovandosi all’estero, venisse ricoverato in Istituto di Cura e avesse difficoltà a comunicare con i medici perché non conosce la lingua locale, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto.
Massimale:
i costi dell’interprete saranno a carico della Struttura Organizzativa per un massimo di 8 ore lavorative.
P) Segnalazione legale all’estero
Se l’Assicurato, in caso di arresto o di minaccia di arresto, necessitasse di assistenza legale la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali.
Massimale:
la Struttura Organizzativa anticiperà per conto dell’Assicurato, a richiesta dello stesso, il pagamento della parcella fino all’equivalente in valuta locale di Euro 5.000,00.
Nel caso l’ammontare delle fatture superasse l’importo complessivo di Euro 5.000,00 la Prestazione diventerà operante nel momento in cui, in Italia, la
Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie. Sono esclusi dalla Prestazione:
- il trasferimento di valuta all’estero che comporti violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l’Assicurato;
- il caso in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.
La Prestazione sarà operante solo nei paesi nei quali esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa.
Obblighi dell’Assicurato:
l’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso, pena il pagamento, oltre alla somma anticipata, degli interessi al tasso legale corrente.
NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA “RIMBORSO SPESE MEDICHE”
Art. 21 - Oggetto della Copertura Assicurativa “Rimborso Spese Mediche”
La presente Copertura Assicurativa opera in relazione a Sinistri occorsi all’Assicurato esclusivamente se verificatisi in Viaggio, a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, per un periodo non superiore a 120 giorni dal giorno di insorgenza del Sinistro, salvo quanto previsto al successivo punto 2:
1) spese mediche – farmaceutiche – ospedaliere e/o chirurgiche preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, per cure o interventi improrogabili sul posto: l’Impresa provvederà al pagamento diretto o al rimborso (se preventivamente autorizzato dall’Impresa) nella misura ed entro il Massimale sotto indicato:
- fino alla concorrenza del Massimale di ¤ 1.500,00 per Assicurato per fatti o eventi avvenuti in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx;
- in caso di sottoscrizione di una Polizza personale, fino alla concorrenza del Massimale di ¤ 150.000,00 per fatti o eventi avvenuti in Europa (con esclusione di Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) o Mondo;
- in caso di sottoscrizione di una Polizza estesa al Nucleo Familiare, fino alla concorrenza del Massimale di ¤ 150.000,00 da ripartirsi proporzionalmente per il numero delle persone assicurate appartenenti al Nucleo Familiare, per fatti o eventi avvenuti in Europa (con esclusione di Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx) o Mondo.
2) spese mediche – farmaceutiche - ospedaliere sostenute al rientro al luogo di residenza a seguito di Infortunio purchè effettuate nei 45 giorni successivi all’Infortunio stesso: l’Impresa provvederà al pagamento diretto o al rimborso (se preventivamente autorizzato dall’Impresa) nella misura ed entro il Massimale sotto indicato:
- fino alla concorrenza del Massimale di ¤ 1.500,00 per Assicurato per fatti o eventi avvenuti in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
3) rette di degenza per Ricovero in Istituto di Cura prescritto dal medico: l’Impresa provvederà al pagamento diretto o al rimborso (se preventivamente autorizzato dall’Impresa) nella misura ed entro il Massimale sotto indicato:
- Euro 200,00 al giorno per Assicurato per fatti o eventi avvenuti in Europa (con esclusione di Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx) o Mondo.
4) spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di Infortunio: l’Impresa provvederà al pagamento diretto o al rimborso (se preventivamente autorizzato dall’Impresa) nella misura ed entro il Massimale sotto indicato:
- Euro 200,00 per Assicurato, per fatti o eventi avvenuti in Europa (con esclusione di Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx) o Mondo.
5) spese per cure dentarie urgenti per I’Infortunio: l’Impresa provvederà al pagamento diretto o al rimborso (se preventivamente autorizzato dall’Impresa) nella misura ed entro il Massimale sotto indicato:
- fino a Euro 100,00 per Assicurato, per fatti o eventi avvenuti in Europa (con esclusione di Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx) o Mondo.
6) spese di trasporto solo se sostenute all’estero, dal luogo dell’Infortunio all’Istituto di Cura, con qualsiasi mezzo di soccorso sanitario ritenuto utile allo scopo: l’Impresa provvederà al pagamento diretto o al rimborso (se preventivamente autorizzato dall’Impresa) nella misura ed entro il Massimale sotto indicato:
- 1.500 Euro per Assicurato per fatti o eventi avvenuti in Europa (con esclusione di Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx) o Mondo.
Franchigia:
In caso di solo rimborso e non di pagamento diretto, per ogni Sinistro viene applicata una Franchigia assoluta di ¤ 50,00.
Art. 22 – Esclusioni specifiche
Oltre a quanto indicato all’art. 18, sono inoltre escluse dalla Copertura Assicurativa “Rimborso Spese Mediche”:
a. tutte le spese sostenute dall’Assicurato qualora non abbia denunciato alla Struttura Organizzativa, direttamente o tramite terzi, l’avvenuto Ricovero o Prestazione di Pronto Soccorso;
b. le spese per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
c. le spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle sopra specificate a seguito di infortunio);
d. le spese per le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a Xxxxxxxx iniziate in Viaggio;
e. le spese di trasporto e/o trasferimento verso l’Istituto di Cura e/o il luogo di alloggio dell’Assicurato.
NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA “INFORTUNI”
Art. 23 - Oggetto della Copertura Assicurativa “Infortuni”
La Copertura Assicurativa si estende agli Infortuni che l’Assicurato subisca durante il Viaggio.
Sono compresi nella Copertura Assicurativa anche gli Infortuni:
1. subiti come conducente di qualsiasi veicolo o natante a motore, sempreché l’Assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
2. derivanti da asfissia non di origine morbosa;
3. derivanti da avvelenamenti acuti, da ingestione o da assorbimento di sostanze;
4. derivanti da annegamento;
5. derivanti da folgorazione;
6. derivanti da assideramento o congelamento;
7. derivanti da colpi di sole, di calore o di freddo;
8. derivanti da infezioni e avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti;
9. derivanti da Infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno;
10. derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave;
11. derivanti da lesioni determinate da sforzo, compresi gli strappi muscolari e la rottura sottocutanea del tendine di Achille, con esclusione degli infarti e delle ernie di ogni natura;
12. derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Se l’Infortunio ha come conseguenza l’Invalidità Permanente o la morte e le stesse si verificano anche successivamente alla Scadenza della Copertura assicurativa, entro due anni dal giorno dell’Infortunio, l’Impresa corrisponderà l’Indennizzo secondo i criteri meglio specificati ai successivi artt. 26, 27 e 28.
Art. 24 – Limite di età
La Copertura Assicurativa vale per persone di età non superiore a 75 anni. Tuttavia per le persone che compiono tale età (75 anni) in corso di validità del Contratto di Assicurazione, la Copertura Assicurativa mantiene la sua validità fino alla Scadenza della Polizza.
Art. 25 – Massimale
La Copertura Assicurativa è prestata per il Massimale che si intende ¤ 50.000,00 per il caso di morte e ¤ 50.000,00 per il caso di Invalidità Permanente.
In caso di sottoscrizione di una Polizza individuale, il Massimale di cui sopra è a disposizione per l’unica persona assicurata.
Nel caso di sottoscrizione di una Polizza estesa al Nucleo Familiare, il Massimale di cui sopra viene ripartito proporzionalmente al numero delle persone assicurate appartenenti al Nucleo Familiare.
Art. 26 – Invalidità Permanente da Infortunio
Qualora un Infortunio abbia come conseguenza una Invalidità Permanente, l’Impresa liquiderà a tale titolo, secondo le percentuali indicate nella Tabella
T.U. per gli “Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali”, un Indennizzo calcolato in proporzione al grado di invalidità accertato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui sopra sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Nei casi di mancinismo le percentuali di invalidità previste per I’arto superiore destro e la mano destra, varranno per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella del T.U. per gli “Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali”, la valutazione dell’Invalidità Permanente è effettuata tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità Permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.
Franchigia:
la liquidazione dell’Indennizzo dovuto per Invalidità Permanente sarà determinata applicando una franchigia del 5%.
Pertanto, l’Impresa, non liquiderà alcun Indennizzo se l’Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 5% della totale. Qualora la stessa sia di grado superiore al 5% della totale, sarà liquidato l’Indennizzo solo per la parte eccedente. Per Invalidità Permanenti di grado superiore al 20% della totale, l’Indennizzo sarà liquidato integralmente senza deduzione di alcuna Franchigia.
Art. 27 - Morte da Infortunio
Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte dell’Assicurato, l’Impresa effettua il pagamento della somma assicurata ai Beneficiari designati e indicati nel Modulo di polizza o in assenza agli eredi testamentari o legittimi in parti uguali. L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per il caso di Invalidità Permanente. Pertanto, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente in conseguenza del medesimo Infortunio, l’Assicurato morisse entro 1 anno dalla data del Sinistro, l’Impresa corrisponderà ai Beneficiari la sola differenza tra l’Indennizzo pagato e quello assicurato per il caso morte, ove questo sia superiore.
Art. 28 - Morte presunta
Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile ai sensi del Contratto di Assicurazione, il corpo dell’Assicurato scompaia e non venga ritrovato e si presume sia avvenuto il decesso, l’Impresa liquiderà la somma prevista in caso di morte.
La liquidazione, sempre che non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termine degli artt. 59 e 60 del Cod. Civ.
Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da Infortunio indennizzabile, l’Impresa avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata.
A restituzione avvenuta dell’intera somma liquidata, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità Permanente eventualmente subita.
Art. 29 – Infortuni in volo
La Copertura Assicurativa si intende estesa agli Infortuni che l’Assicurato subisse, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati su:
– aeromobili di società/aziende di lavoro aereo, per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
– aeromobili in esercenza ad aero club;
– apparecchi per il volo da diporto o sportivo.
La somma dei capitali assicurati dal presente Contratto di Assicurazione e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la presente Copertura Assicurativa, stipulate dal Contraente/Assicurato con l’Impresa, in favore dei medesimi Assicurati non potrà superare i limiti di:
− in caso di morte:
• Euro 500.000,00 per persona;
• Euro 5.000.000,00 complessivamente per aeromobile;
− in caso di Invalidità Permanente:
• Euro 500.000,00 per persona;
• Euro 5.000.000,00 complessivamente per aeromobile.
Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di Sinistro saranno adeguate con riduzione e imputazione proporzionale sui singoli contratti di assicurazione, in modo da non superare, sommate, quanto spetterebbe sulla base del capitale complessivo per persona e per aeromobile.
Art. 30 – Infortuni causati da stato di guerra.
Sono compresi nella Copertura Assicurativa anche gli Infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana, dallo Stato di Città del Vaticano e dalla Repubblica di X. Xxxxxx.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 31 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la decadenza al diritto alle Prestazioni di cui al presente Contratto di Assicurazione, ai sensi dell’art. 1915 Cod.Civ.
Di seguito sono indicati i numeri di telefono della Struttura Organizzativa:
Dall’Italia 800069703 Dall’Italia e dall’estero 0258245648
Al fine di ottenere tempestivo intervento, si dovranno comunicare subito
all’operatore le seguenti informazioni:
- tipo di intervento richiesto;
- nome e cognome;
- il numero di Polizza preceduto dalla sigla:
- UOSE per la versione singolo - Europa (Assistenza - Rimborso Spese Mediche)
- UISE per la versione singolo - Europa (Assistenza - Rimborso Spese Mediche+Infortuni)
- UOSM per la versione singolo - Mondo (Assistenza - Rimborso Spese Mediche)
- UISM per la versione singolo - Mondo (Assistenza - Rimborso Spese Mediche+Infortuni)
- UOFE per la versione nucleo - Europa (Assistenza - Rimborso Spese Mediche)
- UIFE per la versione nucleo - Europa (Assistenza - Rimborso Spese Mediche+Infortuni)
- UOFM per la versione nucleo - Mondo (Assistenza - Rimborso Spese Mediche)
- UIFM per la versione nucleo - Mondo (Assistenza - Rimborso Spese Mediche+Infortuni)
- indirizzo del luogo in cui l’Assicurato si trova;
- recapito telefonico.
Qualora l’Assicurato fosse nell’impossibilità di contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa, potrà inviare:
un fax al numero 00 00 00 00 00
oppure un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE XXXXXX X.x.X.
Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 XXXXXX
Europ Assistance Italia S.p.A., per poter erogare le Prestazioni previste nel Contratto di Assicurazione, deve effettuare il trattamento dei dati dell’Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (codice
privacy) del suo consenso. Pertanto l’Assicurato contattando o facendo
contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell’informativa al trattamento dei dati sopra riportata.
Per Sinistri inerenti la Copertura Rimborso Spese Mediche ed Infortuni
L’Assicurato dovrà effettuare, entro e non oltre sessanta giorni dal verificarsi del Sinistro, una denuncia accedendo al portale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione Sinistri e seguendo le istruzioni. In caso di utilizzo della denuncia on line il denunciante riceverà entro 24 ore i riferimenti della pratica e potrà, ogni volta che integrerà la documentazione, consultare lo stato del Sinistro che sarà aggiornato entro 10 giorni dall’invio della documentazione. Per chi denuncia il sinistro on line è, inoltre, disponibile una linea verde (800069703) dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato
In alternativa il sinistro potrà essere denunciato scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx indicando sulla busta Ufficio Liquidazione Sinistri – Rimborso Spese Mediche / Infortuni e inviando via posta una comunicazione contenente:
- nome, cognome, xxxxxxxxx, numero di telefono;
- numero di Polizza preceduto dalla sigla:
- UOSE per la versione singolo – Europa (Assistenza - Rimborso Spese Mediche)
- UISE per la versione singolo – Europa (Assistenza - Rimborso Spese Mediche+Infortuni)
- UOSM per la versione singolo – Mondo (Assistenza - Rimborso Spese Mediche)
- UISM per la versione singolo – Mondo (Assistenza - Rimborso Spese Mediche+Infortuni)
- UOFE per la versione nucleo – Europa (Assistenza - Rimborso Spese Mediche)
- UIFE per la versione nucleo – Europa (Assistenza - Rimborso Spese Mediche+Infortuni)
- UOFM per la versione nucleo – Mondo (Assistenza - Rimborso Spese Mediche)
- UIFM per la versione nucleo – Mondo (Assistenza - Rimborso Spese Mediche+Infortuni)
- il luogo, il giorno e l’ora del Sinistro;
- certificato di Pronto Soccorso redatto sul luogo del Sinistro riportante la patologia sofferta o la diagnosi medica che certifichi la tipologia e le modalità dell’Infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della Cartella Clinica;
- originali di fatture, scontrini o ricevute fiscali per le spese sostenute, complete dei dati fiscali (P.IVA o Codice Fiscale) degli emittenti e degli intestatari delle ricevute stesse;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquistati;
- decorso dell’Infortunio.
Art 32 – Integrazione documentazione denuncia di Xxxxxxxx
L’Assicurato riconosce all’Impresa il diritto di richiedere, per agevolare la definizione e liquidazione del Sinistro, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata all’art. 31.
Art. 33 – Segreto professionale
L’Assicurato libera dal segreto professionale, nei confronti della Struttura Organizzativa, i medici eventualmente investiti dell’esame del Sinistro.
Art. 34 – Valuta di pagamento
Gli Indennizzi e i rimborsi verranno corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso sarà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.
Art. 35 - Valutazione del danno, arbitrato
La soluzione di eventuali controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro, sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, è demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’Indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Note
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UBI Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. - 20132 Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxx, 00 - tel. 02.49980.1 - Fax 00.00000.000 - Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154, n. Iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione 1.00064 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).
Mod. UBI Ass. 1513 ed. 01/12/2012 - 500