Appalto e subappalto Clausole campione

Appalto e subappalto. Premesso che l’Assicurato si avvale di Subappaltatori per lo svolgimento di parte dei lavori, si conviene che sono compresi in garanzia: A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 33.g - ESCLUSIONI della presente SEZIONE R.C.T., la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell’ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’attività descritta in Polizza. Per “danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell’Assicurato.
Appalto e subappalto. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante quale committente di lavori e di servizi ceduti in appalto, in subappalto o altre formule previste dalla legge. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per l’esercizio di scuole (compresi nidi di infanzia e scuole materne), centri ricreativi, colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, campi solari, corsi di studio scolastici, extrascolastici e di formazione professionale (comprese relative prove pratiche), corsi di addestramento e praticantato anche presso Enti pubblici e privati, attività di laboratorio, gite, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi, spostamenti fra sedi e/o succursali. Qualora tale servizio fosse affidato a terzi, la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente del servizio. La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile del personale direttivo docente e non docente, degli organi collegiali, degli alunni (considerati terzi tra di loro). La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l’Ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, subiti dai minori medesimi. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’esercizio di attività e centri di assistenza sociale per l’infanzia e per portatori di handicap, per anziani, per persone socialmente disagiate e vulnerabili. La copertura di cui alla presente polizza si intende valida anche per la responsabilità civile derivante dall’Ente Contraente dall’impiego di persone che, in luogo di pena detentiva, verranno impiegate in lavori di pubblica utilità e dall'impiego di persone che, ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis del codice penale, verranno impiegate in lavori di pubblica utilità. La garanzia comprende i danni imputabili all’Ente contraente, e/o a proprio personale dipendente (anche in virtù di deleghe previste dalla vigente normativa) e/o squadre di volontariato, in relazione all’organizzazione e/o direzione e/o coordinamento di attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi realizzate con dipendenti dell’Ente assicurato e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, comprese associazioni di volontariato. Sono infine da ritenersi ricompresi in garanzia i danni imputabili all’Ente contraente in relazione all’impego di volontari in g...
Appalto e subappalto. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante quale committente di lavori e di servizi ceduti in appalto, in subappalto o altre formule previste dalla legge. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dall’esercizio di attività di assistenza sociale.
Appalto e subappalto. Premesso che l’Assicurato si avvale di Subappaltatori per lo svolgimento di parte dei lavori, si conviene che sono compresi in garanzia:
Appalto e subappalto. Le parti firmatarie, preso atto che il ricorso all’appalto e al subappalto non deve pregiudicare le finalità tese allo sviluppo della specializzazione delle imprese e dei lavoratori nonché alla realizzazione della continuità dell’occupazione, si impegnano per adoperarsi per una corretta applicazione delle leggi vigenti in materia, nonché di quanto in merito previsto dal CCNL 23 luglio 2008 e successive integrazioni. Ferma restando la disciplina di cui all’art. 17 del CCNL 23 luglio 2008 “Disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti”, le imprese edili per le quali si applica il CCNL 23 luglio 2008 e successive integrazioni, anche aventi sede in altre Regioni, che assumono lavori in appalto o in subappalto nel territorio della Regione Liguria, oltre a quanto previsto dalle vigenti norme di legge, avranno l’obbligo di iscrizione presso la cassa edile del territorio ove ha sede il cantiere, nel rispetto del corretto adempimento previsto dagli statuti e dal regolamento rispetto al territorio competente. In particolare, è fatto obbligo alle imprese appaltatrici o subappaltatrici di procedere alle comunicazioni di cui al punto B) del citato art. 17. Al fine di facilitare lo sviluppo occupazionale del territorio, ove possibile, le imprese ricorreranno alla mano d'opera locale, prediligendo il ricorso al subappalto al primo livello.
Appalto e subappalto. Responsabilità dell’azienda appaltante sugli aspetti normativi, retributivi, contributivi. Nel cambio di appalto i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto all’assunzione nell’impresa che subentra senza periodo di prova, alle stesse condizioni economiche e normative precedenti.
Appalto e subappalto. Vertenze contrattuali relative ad appalto o subappalto commissionati dal Contraente. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente. Vertenze per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali dello studio/ufficio del Contraente. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente. Limite 5.000 euro per sinistro e nel limite nel massimale per anno indicato in polizza Resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati nei casi previsti dal presente contratto. La garanzia rimborsa le spese sostenute da tutti gli Assicurati. La garanzia opera a primo rischio nei seguenti casi: ⚫ la polizza di responsabilità civile non opera in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista in polizza; ⚫ la polizza di responsabilità civile non opera perché non c'è responsabilità dell'Assicurato. ⚫ la polizza di responsabilità civile non esiste; ⚫ l'assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento; ⚫ il sinistro è denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione. Vertenze contrattuali con le compagnie di assicurazione relative a polizze sottoscritte dal Contraente. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente. Redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa dell'assicuratore di responsabilità civile. La garanzia copre solo le spese sostenute dal Contraente. D.A.S. richiede all'Assicurato la documentazione probatoria in merito alle circostanze sopra elencate. Limite 1.000 euro per sinistro e nel limite del massimale per anno indicato in polizza
Appalto e subappalto per il Ricorso o difesa davanti al TARopera per 1 sinistro per ciascun anno assicurativo e } v ] o o ]
Appalto e subappalto. La Responsabilità Civile derivante quale committente di lavori e di servizi ceduti in appalto, in subappalto o altre formule previste dalla legge.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).