Divieto di cessione di contratto e di credito Clausole campione

Divieto di cessione di contratto e di credito. Il presente contratto ed il credito che ne deriva non potranno essere ceduti dal fornitore aggiudicatario.
Divieto di cessione di contratto e di credito. E’ fatto divieto all’Aggiudicataria di cedere il contratto relativo al presente appalto e di cedere il credito maturato nei confronti dell’Amministrazione Comunale, senza espresso consenso dell’Amministrazione Comunale stessa. Non è ammesso il subappalto del servizio.
Divieto di cessione di contratto e di credito. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto di fornitura, sotto la comminatoria dell'immediata rescissione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e spese causati, salvo maggiori danni accertati. L’eventuale cessione del credito derivante dall'esecuzione della fornitura in oggetto dovrà avvenire nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 106 – comma 13 – del D.Lgs. n. 50/2016.
Divieto di cessione di contratto e di credito. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto di Accordo Quadro e dei contratti derivati, sotto la comminatoria dell'immediata rescissione e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e spese causati, salvo maggiori danni accertati. Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.). Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.), e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile al Comune qualora questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque (45) giorni dalla notifica della cessione stessa. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile al Comune solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi precedenti, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità al Comune, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato al Comune stesso. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui il Comune può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di affidamento, pena l’automatica inopponibilità della cessione all’Ente.
Divieto di cessione di contratto e di credito. 1. È fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di Accordo Quadro o di appalto derivato, a pena di nullità delle cessioni stesse. 2. Per quanto attiene la cessione del credito derivante dal presente contratto si fa applicazione dell’art. 106 comma 13 D.lgs. 50/2016 s.m.i. 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m. 4. In caso di inadempimento da parte dell’operatore economico degli obblighi di cui ai precedenti commi, ATERSIR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Divieto di cessione di contratto e di credito. È vietato al Fornitore cedere in tutto o in parte il presente contratto pena l’immediata risoluzione, incameramento della cauzione e rivalsa dei danni subiti. È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dal presente contratto senza la preventiva autorizzazione dell’Agenzia, pena l’immediata risoluzione, incameramento della cauzione e rivalsa dei danni subiti. Le cessioni dei crediti sopra indicate non producono comunque effetto nei confronti dell'Agenzia fino ad accettazione espressa da parte di quest’ultima. In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, di fusione o nel caso di atti di trasformazione in conseguenza dei quali il Fornitore perda la propria identità giuridica, esso è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia. L'Agenzia ha diritto ad opporsi al subingresso del nuovo soggetto nel contratto nei 90 giorni successivi alla comunicazione, dichiarandone la risoluzione. Le trasformazioni sopra indicate non producono comunque effetto nei confronti dell'Agenzia fino ad accettazione espressa da parte di quest'ultima. In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo l'Agenzia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Divieto di cessione di contratto e di credito. E' vietato all'impresa aggiudicataria, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per sua colpa esclusiva nonché di risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell’Istituzione, cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo ai sensi dell’art.1456 C.C.. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del contratto, senza l'espressa autorizzazione dell'Istituzione.
Divieto di cessione di contratto e di credito. E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse. E’ fatto assoluto divieto all’Aggiudicatario di cedere a terzi i crediti della fornitura. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, ATERSIR ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Divieto di cessione di contratto e di credito. 14 Art. 18 - Sciopero 14 Art. 19 – Sicurezza 14 Art. 20 - Privacy- D. LGS. 196/2003 15
Divieto di cessione di contratto e di credito. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto di servizio, sotto la comminatoria dell'immediata rescissione e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e spese causati, salvo maggiori danni accertati. Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda ed atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D. Lgs. 163/2006. Ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la cessione del credito derivante dall'esecuzione del servizio in oggetto, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio, è subordinata alla notifica all'Amministrazione Regionale e all'adozione di specifico atto ricettizio.