CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA CONCESSIONE DELLA LOCAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DENOMINATO "BAITA DI COGLIANDRINO" SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI XXXXXX IN CONTRADA PECORELLA.
PARTE PRIMA RAPPORTO DI LOCAZIONE
ART. 1 - OGGETTO DEL PROCEDIMENTO
Oggetto del procedimento è la locazione del patrimonio immobiliare denominato “Baita di Cogliandrino", sita nel territorio del Comune di XXXXXX in Contrada Pecorella, da adibire a centro multifunzionale a carattere turistico/sportivo con integrazione di strutture ricettive, censito nel Nuovo Catasto Immobiliare al foglio 47, particella n. 670 sub 3, che comprende una struttura e un'area circostante, che si estende per una superficie di circa 2 ettari.
La struttura è articolata su due piani, di circa 140 mq. ciascuno, come da allegate planimetrie.
La struttura e l'area sono in disuso da anni e, pertanto, risultano necessari interventi di recupero e ristrutturazione, nonché la necessaria agibilità.
SI EVIDENZIA CHE IL FABBRICATO NON E' DOTATO DI ENERGIA ELETTRICA E DI
APPROVIGIONAMENTO IDRICO, per i quali servizi dovrà provvedere il conduttore.
PARTE SECONDA MODALITA’ DI GESTIONE
ART. 2 - SERVIZI MINIMI RICHIESTI
Il soggetto che abbia formulato l'offerta più vantaggiosa per l'ente ed assuma in locazione l'immobile (d’ora in poi denominato conduttore) è tenuto a offrire i seguenti servizi minimi, garantendone l’accessibilità a tutti e assicurando un livello qualitativo adeguato alle caratteristiche di un Parco Naturale, anche attraverso l’uso di materiali idonei e l’adozione di accorgimenti e soluzioni di gestione eco-compatibili, così come di seguito descritti:
1. ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:
Il conduttore dovrà valorizzare, attraverso la ristorazione, le produzioni agroalimentari della tradizione locale garantendo e privilegiando l’utilizzo e la somministrazione di prodotti tipici locali, biologici o, comunque, appartenenti a filiere produttive controllate, valorizzando la gastronomia tradizionale del territorio Comunale.
2. ATTIVITÀ RICETTIVA:
L’attività ricettiva dovrà avvenire in conformità alla tipologia ricettiva prevista per i Rifugi Montani dalle normative vigenti di settore definite dall’Azienda di Promozione Turistica di Basilicata.
La gestione dovrà essere improntata all’uso di materiali e processi produttivi ecologici ed ecocompatibili con procedure tese al risparmio energetico, nel pieno rispetto dell’ambiente e dell’habitat naturale.
Il conduttore dovrà promuovere, con incontri, visite e soggiorni, la frequentazione della Baita e dell'area a fini didattici da parte di gruppi organizzati a vario livello quali: scuole, centri estivi, gruppi giovanili;
3. PROGRAMMI SPECIFICI DI ACCOGLIENZA, ACCOMPAGNAMENTO E GUIDA:
Per l’erogazione dei servizi di accoglienza e informazione il conduttore dovrà avvalersi di specifiche figure professionali qualificate quali Accompagnatori turistici, Guide naturalistiche, ecc.
Il conduttore si impegna inoltre ad attivare specifici rapporti di collaborazione con le Associazioni Sportive, Culturali e di Volontariato operanti sul territorio comunale, al fine di promuovere iniziative tese alla diffusione della pratica degli sport di montagna, alla promozione del territorio e dell’offerta turistica e culturale.
Il conduttore dovrà sviluppare l’attività escursionistica, organizzando percorsi-ciclo-pedonali, percorsi trekking, ippovie ecc., quale occasione di ricreazione e conoscenza di un ambiente naturale di pregio;
4. VENDITA DI PRODOTTI:
Il conduttore, nel rispetto della normativa vigente, dovrà prevedere all’interno della struttura ricettiva la vendita di prodotti agro-alimentari, oggetti dell’artigianato locale, materiale informativo e divulgativo, ecc.. Il conduttore si impegna inoltre a praticare prezzi di vendita senza sostanziali incrementi rispetto al prezzo medio di mercato.
5. SERVIZI DI PROMOZIONE ED INFORMAZIONE TURISTICA:
Il conduttore dovrà organizzare ed erogare servizi di accoglienza, informazione e promozione turistica in merito alle opportunità di fruizione del territorio, anche in collaborazione con gli altri operatori di settore attivi sul territorio.
Il conduttore dovrà attivare collaborazioni e sinergie con enti territoriali, operatori culturali e turistici, atte a promuovere la formazione di operatori d’alpeggio, la cultura del territorio nonché lo sviluppo turistico della zona in forma ecosostenibile, nel rispetto dell’ambiente.
Il conduttore si impegna inoltre, compatibilmente con il piano gestionale aziendale, a erogare a terzi eventuali servizi che l’Ente intendesse attivare nel settore della fruizione e della tutela ambientale.
6. MONITORAGGIO DELLE PRESENZE DEI VISITATORI DEL RIFUGIO:
E’ fatto obbligo al conduttore di predisporre, in forma cartacea o informatica, moduli finalizzati alla raccolta di dati e notizie statistiche relative all’affluenza di presenze registrate presso la struttura. Tali informazioni, rilasciate nelle forme e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della Privacy, saranno fornite periodicamente agli uffici comunali che provvederà al loro utilizzo al fine di monitorare e adeguare i servizi erogati.
ART. 3 - PERIODO DI APERTURA
Il conduttore é tenuto, pena la risoluzione del contratto, a garantire l’apertura al pubblico del Rifugio per il periodo aprile/ottobre, salvo eccezionali avversità climatiche.
E’ facoltà del gestore tenere aperto e presidiato il rifugio per un maggior numero di mesi. Detti tempi devono essere indicati con precisione nell'offerta e verranno valutati come da criterio di ponderazione di seguito meglio precisato.
Durante il periodo di apertura, qualunque esso sia, il gestore adotterà ogni iniziativa utile a scongiurare il verificarsi di danni connessi all’utilizzo della struttura in condizioni stagionali non ottimali e si assumerà ogni responsabilità in merito a detto rischio;
Sarà possibile sospendere temporaneamente l’attività di gestione al fine di consentire l’effettuazione di eventuali lavori di manutenzione, ordinaria o straordinaria, dell’immobile. Anche in tal caso è fatto obbligo al conduttore di concordare i tempi e le modalità dei lavori con il locatore, dandone tempestiva e preventiva comunicazione all’Ente che dovrà, comunque, assentire alla richiesta.
Il conduttore é tenuto ad osservare gli orari di apertura al pubblico vigenti sul territorio Comunale ed a conformarsi alle norme che l’Amministrazione disporrà al riguardo.
ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONDUTTORE
In considerazione delle condizioni del Complesso immobiliare in oggetto, come indicate nell’articolo 1 del presente Capitolato, il conduttore, fermo restando la sua autonomia imprenditoriale, dovrà garantire adeguati livelli di qualità dei servizi e di assicurarne la fruizione per tutti.
In particolare, risultano a totale carico del Gestore i seguenti obblighi:
EFFETTUARE TUTTI GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, DOTARE LA STRUTTURA DEGLI ARREDI, DELLE ATTREZZATURE E DI OGNI ALTRO BENE O STRUMENTO NECESSARI ALLA GESTIONE, NONCHE' ACQUISIRE TUTTE LE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE ALL'APERTURA, A PROPRIA CURA E SPESE.
Gli arredi dovranno essere funzionali e confacenti alle caratteristiche architettoniche e tipologiche dell’immobile, nonché alle diverse tipologie d’uso degli spazi e dei servizi offerti.
I materiali e le attrezzature dovranno essere conformi alle disposizioni di legge in particolar modo per quanto concerne le misure previste in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
E’ data facoltà al gestore di richiedere e ottenere aiuti e provvigioni utilizzando fondi e finanziamenti pubblici e/o privati per l’acquisto degli arredi e delle attrezzature che, alla scadenza del contratto, resteranno di proprietà del conduttore salvo diverso accordo tra le parti
Risultano, inoltre, a totale carico del conduttore i seguenti obblighi:
La corresponsione al Comune del canone semestrale, come determinato dalla base d’asta e dall’importo a rialzo offerto, da versare anticipatamente in rate semestrali, all’inizio di ogni anno di locazione.
Al fine di consentire all’operatore economico l’avviamento dell’attività, il corrispettivo della locazione, dovuto per l’intero primo anno, potrà essere versato secondo le seguenti modalità:
Il 20% sarà ripartito sui canoni di locazione semestrali riferiti al secondo anno
Il 20% sarà ripartito sui canoni di locazione semestrali riferiti al terzo anno
Il 20% sarà ripartito sui canoni di locazione mensile riferiti al quarto anno
Il 20% sarà ripartito sui canoni di locazione mensile riferiti al quinto anno
Il 20% sarà ripartito sui canoni di locazione mensile riferiti al sesto anno
Si precisa che, nel caso venga anticipata la scadenza contrattuale, l’operatore economico sarà comunque tenuto alla corresponsione del canone mensile di locazione riferito al primo anno, oggetto di ripartizione quinquennale”;
Le spese di xxxxxxxx e/o volturazione delle utenze di acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono, ecc., il pagamento delle spese ordinarie connesse alle stesse, il pagamento delle tasse di smaltimento rifiuti, nettezza urbana e ogni altro costo relativo alla locazione del complesso;
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e delle aree esterne;
La riconsegna in buono stato di manutenzione, allo scadere del contratto, dei beni immobili e mobili, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso;
Il servizio di pulizia di tutti i locali interni della struttura ricettiva, delle aree esterne, nel rispetto delle norme e degli obblighi di legge, con una frequenza tale da garantire sempre un ottimo livello di pulizia;
Le verifiche periodiche degli impianti e dei presidi antincendio; la pulizia e la manutenzione ordinaria delle strutture e delle aree esterne di pertinenza (compresi impianti, attrezzature, arredi e suppellettili);
La riconsegna in buono stato di manutenzione, allo scadere del contratto, dei beni immobili, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso;
La raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’esercizio dell’attività;
La stipula di apposita polizza assicurativa a copertura e a garanzia di eventuali danni, compresi quelli derivanti da incendio, atti vandalici cagionati alla struttura e/o ai beni oggetto della locazione, per l’importo non inferiore a €. 500.000,00;
La stipula di apposita polizza assicurativa a copertura e a garanzia di eventuali danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività, con un massimale non inferiore a € 500.000,00.
Il deposito cauzionale pari a 10% dell’importo netto di aggiudicazione da depositare all’atto della stipula del contratto di locazione;
L’acquisizione delle autorizzazioni edilizie, sanitarie ecc., delle licenze commerciali necessarie per le attività connesse alla gestione del Complesso immobiliare;
Ogni altro adempimento relativo al rispetto delle formalità previste dalla legge per lo svolgimento delle attività, ivi compresi i costi di intestazione temporanea delle licenze commerciali necessarie alla locazione del Complesso;
Concedere in uso gratuito al Comune di Xxxxxx per 5 giorni in ciascun anno i locali destinati alla somministrazione per eventuali incontri , convegni o eventi istituzionali.
ART. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune si obbliga a consegnare al conduttore i beni immobili nello stato in cui si trovano al momento, secondo un verbale di consegna che sarà redatto in
contraddittorio tra le parti.
Sono, altresì, a carico del Comune:
IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE, QUALORA DOVUTE, RELATIVE ALL’IMMOBILE IN OGGETTO.
ART. 6- PROVENTI DELLA GESTIONE
Tutti i proventi derivanti dalla gestione del rifugio e delle attività connesse rimangono in capo al conduttore, ivi compreso qualunque conseguente rapporto di credito e di debito.
PARTE TERZA CLAUSOLE CONTRATTUALI
ART. 7 - DURATA E FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto dovrà essere stipulato entro 30 giorni dalla data della definitiva aggiudicazione.
La forma del contratto sarà quella pubblico/amministrativa per rogito del Segretario Comunale.
La durata del contratto è stabilita in nove anni,ed è rinnovabile per altri nove anni con adeguamento del canone di locazione, salvo richiesta di recesso, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente legislazione. Al termine del contratto sarà redatto apposito verbale in contraddittorio con il conduttore in cui si darà atto dello stato degli immobili e delle attrezzature riconsegnate al Comune.
Il conduttore potrà recedere anticipatamente dal contratto dando preavviso di sei mesi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso non avrà diritto ad alcun rimborso per gli interventi eseguiti, le spese sostenute e il canone versato anticipatamente. Sarà, inoltre, a carico del conduttore la chiusura delle utenze e la risoluzione dei contratti di allacciamento alle utenze di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento ecc. Il conduttore avrà solo il diritto di asportare le attrezzature e gli oggetti strettamente connessi all’attività esercitata, salvo il caso di danni accertati dall’Amministrazione ai locali concessi.
ART. 8 - IMPORTO
L’importo della locazione è fissato in Euro 7.000,00 (settemila/00) quale canone annuale di locazione, soggetto a offerta in aumento.
ART. 9 - MODIFICHE E MIGLIORIE
Sono consentite modifiche e migliorie dei beni immobili e delle attrezzature concesse in locazione, con oneri a totale carico del conduttore, previo consenso scritto dell’Ente. Tale consenso non è richiesto qualora si tratti
di attività di ordinaria manutenzione. Le migliorie apportate agli immobili diventeranno “ipso facto” di proprietà del Comune senza che il locatario abbia diritto a pretendere indennizzo di sorta. Sarà vietata ogni variazione d’uso non espressamente autorizzata dal Comune concedente, nonché La sub-locazione a terzi.
ART. 10 - PAGAMENTO DEL CANONE
Il Canone semestrale, determinato dalla base d’asta e dall’importo a rialzo offerto, dovrà essere versato anticipatamente in rate semestrali, all’inizio di ogni anno di locazione.
Al fine di consentire all’operatore economico l’avviamento dell’attività, il corrispettivo della locazione, dovuto per l’intero primo anno, potrà essere versato secondo le seguenti modalità:
Il 20% sarà ripartito sui canoni di locazione semestrali riferiti al secondo anno
Il 20% sarà ripartito sui canoni di locazione semestrali riferiti al terzo anno
Il 20% sarà ripartito sui canoni di locazione mensile riferiti al quarto anno
Il 20% sarà ripartito sui canoni di locazione mensile riferiti al quinto anno
Il 20% sarà ripartito sui canoni di locazione mensile riferiti al sesto anno
Si precisa che, nel caso venga anticipata la scadenza contrattuale, l’operatore economico sarà comunque tenuto alla corresponsione del canone mensile di locazione riferito al primo anno, oggetto di ripartizione quinquennale”;
ART. 11 - DANNI A PERSONE O COSE
Il Comune è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale alle dipendenze del conduttore o a terzi fruitori durante la gestione.
Il conduttore si impegna altresì a tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata da soggetti terzi in relazione alla gestione dell’immobile.
Il conduttore si obbliga a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a carico dei beni immobili oggetto dell’affidamento, dovuti a incendio, danneggiamento, furto, vandalismo, ecc., il cui massimale dovrà essere non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila di euro, valore stimato dell’immobile ) nonché una polizza di assicurazione
R.C.T. per rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto dell’affidamento, valida per tutta la durata della locazione, il cui massimale dovrà essere di almeno euro 500.000,00.
Il conduttore si impegna a garantire che la gestione della Baita venga espletata in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente e a terzi.
ART. 12 - CONTROLLI E VERIFICHE
Il Comune si riserva la facoltà di verificare il pieno rispetto, da parte del conduttore, delle previsioni del presente Capitolato e delle obbligazioni assunte in sede di procedimento ad evidenza pubblica preordinato alla locazione. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di effettuare sopralluoghi nella struttura, a mezzo di personale preposto, al fine di verificare lo stato di manutenzione dei beni immobili.
ART. 13 - PENALITA’
Nel caso in cui le attività per qualsiasi ragione imputabile al conduttore, siano interrotti ovvero siano espletati in modo non conforme al presente DISCIPLINARE verrà applicata una penale pari a euro 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di arbitraria sospensione e a euro 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di attività resa in modo non conforme alle previsioni del presente DISCIPLINARE.
ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In caso di inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 4 il Comune ha facoltà, previa comunicazione scritta al conduttore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di risolvere di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
Costituiscono, altresì, cause di risoluzione del contratto ai sensi all’art. 1456 del Codice Civile:
il venir meno in capo all’affittuario dei requisiti richiesti per l’affidamento;
la mancata richiesta ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni per l’esercizio delle attività di cui trattasi;
la revoca dell’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di cui trattasi;
la morosità nel pagamento delle rate del canone;
la destinazione delle strutture ad un uso diverso da quello previsto;
la cessione del contratto o il subaffitto degli immobili senza il consenso scritto del locatore;
l’esercitare l’attività ricettiva con condotte che, sebbene non penalmente rilevanti, siano indecorose e tali da recare danno all’immagine dell’Ente proprietario.
Nei casi sopra elencati, l’affittuario deve rilasciare immediatamente gli immobili senza che al medesimo possa essere riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo.
ART. 15 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è l'offerta economicamente più vantaggiosa, in analogia all’articolo 94, co 2, del D. LGS. 50/2016 ( ancorchè la fattispecie contrattuale esuli dall’ambito di applicazione del Codice dei Contratti – locazione – si mutua il criterio di aggiudicazione in quanto ritenuto compatibile e coerente con il
procedimento )
ART. 16 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia tra le parti relativa alla interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente Capitolato Speciale d’Appalto è competente il Foro di Lagonegro.
PARTE QUARTA
DISCIPLINARE DI GARA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 17 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico contenente l’offerta e la documentazione dovrà pervenire, pena l’esclusione, a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnata a mano, all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/09/2017 , idoneamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà recare all’esterno, oltre i dati identificativi del mittente, la seguente dicitura:
“GARA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DENOMINATO "BAITA DI COGLIANDRINO" SITA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI XXXXXX IN CONTRADA PECORELLA"
Ai fini della partecipazione alla gara, faranno fede la data e l’ora di ricezione del plico e non quelle di spedizione.
Non saranno in nessun caso presi in considerazione plichi pervenuti oltre il suddetto termine, anche se spediti prima della data di scadenza sopra indicata. Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere all’interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, contenenti la documentazione (BUSTA A) , l’offerta tecnica (BUSTA B) e l’offerta economica (BUSTA C) e recanti all’esterno, oltre i dati identificativi del mittente, le seguenti diciture:
BUSTA “A” DOCUMENTI DI GARA
LA BUSTA “A” – DOVRÀ CONTENERE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
A) Istanza di ammissione alla gara, redatta su carta da bollo competente, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con allegata copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, con la quale l’impresa attesta, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000:
di essersi recato sui luoghi ove è ubicata la struttura oggetto dell’appalto e di aver preso visione del complesso turistico-ricettivo e di averli ritenuti sufficienti ed idonei per l’uso cui è destinata;
che nella determinazione dell’offerta sono sati tenuti presenti tutti gli oneri di qualsiasi natura previsti nel bando di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto;
di aver preso conoscenza ed accettare integralmente senza riserve tutte le condizioni, circostanze e disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e che comunque possano influire sulla concessione oggetto presente asta pubblica;
di aver disponibilità di mezzi e personale per la gestione del complesso turistico-ricettivo oggetto del presente bando nei termini previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto;
di essere a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l’esibizione di dichiarazioni contenenti dati non rispondenti a verità equivale ad atto falso e che le dichiarazioni stesse sono considerate come fatte a Pubblico Ufficiale e quindi punite in base alla Legge Penale e dalle leggi speciali in materia;
di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e ss. Della legge n. 689/1981;
che l’impresa e i legali rappresentanti non sono incorsi in cause di esclusione, di cui all’art. 11 del D. Lgs. N. 358/1992;
di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e che non sussistono cause di divieto e/o sospensione dai procedimenti indicati nell’allegato 1) del d. Lgs. 490/1994, nei confronti dei soci amministratori e dei familiari degli stessi soggetti, anche di fatto, conviventi;
di essere in regola nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi e infortunistici;
L’Amministrazione si riserva di effettuare gli accertamenti relativ alle suddette dichiarazioni, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
Dovrà contenere, inoltre:
B) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, con la quale si dichiari di non trovarsi in nessuna delle ipotesi ivi previste come motivo di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di gara, precisando che la disposizione normativa di cui trattasi, dispone quanto segue:
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente xxxxx non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC)
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero
non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.
C) Dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del titolare o legale rappresentante dell’impresa nelle forme di legge, attestante l’iscrizione al Registro Imprese, tenuto presso la CC.II.AA. per l’attività di gestione ricettiva o pernottamento in corso di validità;
D) Dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del titolare o legale rappresentante dell’impresa nelle forme di legge, attestante l’iscrizione al REC, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, in corso di validità;
E) Dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del titolare o legale rappresentante dell’impresa nelle forme di legge, dalla quale risulti che l’impresa, la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato o amministrazione controllata, e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio precedente alla data fissata per la gara;
F) Capitolato Speciale d’Appalto, sottoscritto in ogni pagina, dal titolare o dal legale rappresentante;
G) Dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del titolare o legale rappresentante dell’impresa nelle forme di legge, con cui si accettano incondizionatamente e senza riserva alcuna:
tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell’avviso e le disposizioni di legge regolanti la materia;
l’impegno a mantenere l’esercizio aperto e funzionante per l’intero periodo contrattuale;
espressa dichiarazione da cui risulti che l’immobile oggetto di locazione è ritenuto perfettamente utilizzabile ed idoneo a tutte le attività connesse al ristoro, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e, in generale, a tutte le attività ricettive;
A tal fine, per la successiva stipula del contratto di locazione si farà riferimento alla normativa del Codice Civile disciplinante la materia ed alle leggi di settore nella medesima materia;
H) Per le sole società cooperative, oltre ai documenti di cui ai punti precedenti:
Dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del titolare o legale rappresentante attestante l’iscrizione negli appositi registri istituiti presso la Prefettura;
I) Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000:
dichiarazione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 a firma del legale rappresentante di data non anteriore al bando di gara.
L) Per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 fino a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000:
dichiarazione dalla quale risulti l’ottemperanza alla Legge 68/1999, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 a firma del legale rappresentante di data non anteriore al bando di gara.
M) Attestato rilasciato dal Comune di Xxxxxx dal quale risulti che il concorrente – anche a mezzo di persona incaricata – ha effettuato la visita di sopralluogo dell’immobile, avendo complessivamente preso visione dei luoghi
N) Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta a garanzia dell’offerta presentata, con polizza fideiussoria, assicurativa e/o bancaria.
Tale somma verrà restituita al concorrente nel caso di mancata aggiudicazione, mentre sarà incamerata dall’Ente nel caso in cui la Ditta aggiudicataria intendesse successivamente recedere dalla stessa.
BUSTA “B” OFFERTA TECNICA
LA BUSTA “B”, recante la scritta esterna “Offerta tecnica” dovrà contenere una dettagliata descrizione del Progetto di gestione ( contenente il programma di apertura della struttura, il tipo di gestione e le attività di promozione e animazione ipotizzate per ciascun anno di gestione) e di tutti gli elementi necessari di valutazione di cui all'art. 20 dell'Avviso.
BUSTA “C” OFFERTA ECONOMICA
LA BUSTA “C” recante la scritta esterna ’Offerta economica", dovrà contenere, l’indicazione del canone annuo offerto, espresso in cifre e in lettere (nel caso di discordanza prevarrà quello più vantaggioso per l’Amministrazione Comunale), utilizzando il modello allegato al bando. Si rammenta che il canone annuale a base d’asta è fissato in € 7.000,00 (settemila/00) e verrà aggiornato annualmente a partire dal secondo anno e automaticamente nella misura del 75% dell’indice ISTAT riferito al costo della vita. Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all’importo posto a base di gara né offerte “condizionate” o “a termine”, pena l’esclusione dalla gara.
ART. 18 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
L’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica avverrà in seduta pubblica; l’apertura del plico contenente l’offerta tecnica avverrà in seduta pubblica e verrà poi valutata in seduta riservata.
ART. 19 – ESCLUSIONI E ALTRE INFORMAZIONI
Resta inteso che:
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile, non ammettendosi reclamo alcuno;
Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
Non sono ammesse le offerte condizionate, parziali, espresse in modo indeterminato, con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, o per persone da nominare;
In caso di discordanza tra la misura percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione;
Si procederà anche nel caso sia pervenuta una sola offerta;
Non sono ammesse offerte a ribasso;
Non sono ammesse e pertanto non si darà corso all’apertura del plico, che non risulti pervenuto entro le ore 13.00 del giorno fissato per la gara o sul quale non sia apposto il
mittente, la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto della gara, non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura o al protocollo dell’Ente;
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti o siano omesse, nell’istanza di ammissione alla gara, le indicazioni ed attestazioni ivi previste;
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia formulata in lingua italiana, non sia contenuta nell’apposita busta interna, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e dell’oggetto della
gara. In questo caso l’offerta resta sigillata e debitamente controfirmata dal Presidente con le irregolarità riscontrate, che saranno pure riportate nel verbale. La stessa rimane acquisita agli atti della gara;
Non sono altresì ammesse le offerte, che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto;
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma del II° comma dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827;
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese al riguardo;
La documentazione, non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art.
16 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955 e successive modifiche ed integrazioni;
Verranno, altresì, escluse dalla gara quelle imprese per le quali risulti che sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza, indicate nell’allegato 1 al D.Lgs. 08.08.1994, n. 490, a carico del titolare o dei legali rappresentanti o del direttore tecnico dell’impresa;
Non è pure consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente offerte in diverse associazioni di imprese, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate;
Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione d’imprese tra le quali sussistono situazioni di collegamento o controllo, oppure con identici rappresentanti o amministratori, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate;
L’Amministrazione si riserva di effettuare le ricognizioni, di cui al D.Lgs. 08.08.1994, n.
490 e di cui all'art. 43 D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
ART. 20 - RESPONSABILE DELLA PROCEDURA
Ai sensi dell’art. 4 della legge 241/90, e successive modifiche ed integrazioni, responsabile del procedimento di cui trattasi, è il geom. Xxxxxx Xxxxx.
ART. 21 – SPESE CONTRATTO
Tutte le spese d’asta e di contratto, nessuna esclusa o accentuata, sono a carico della DITTA, così pure le spese per il pagamento e l’onere di ogni imposta connessa e conseguente all’appalto, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
ART. 22 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando sarà pubblicato, in forma integrale all'albo Pretorio dell'Ente, sul sito web del Comune di Xxxxxx.
ART. 23 - INFORMAZIONE AI SENSI DELL’ART. 13, D.Lgs 30/06/2003, N. 196
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, si informa che i dati personali, acquisiti dall’Ente in forza della partecipazione alla gara, di cui al presente bando, sono raccolti ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissione . con conseguente carattere obbligatorio del conferimento dei dati.
La mancanza di conferimento dei dati comporterà per i requisiti di ammissione l’esclusione dalla gara.
I dati saranno comunicati e diffusi nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legislazione nazionale. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Xxxxxx, nei cui confronti i diritti sopracitati potranno essere fatti valere.
ART. 24 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia tra le parti relativa alla interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente Capitolato Speciale d’Appalto è competente il Foro di Lagonegro.
ART. 25 - VARIE
Per quanto altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme si fa riferimento alle disposizioni vigenti in vigore. La partecipazione alla gara da parte delle imprese concorrenti comporterà la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle presenti norme. Configurandosi come rapporto di locazione – come tale sottratto all’ambito di applicazione del D.Lgs 50/2016 - non è ammesso l’istituto dell’avvalimento.