BASE DELL’ASSICURAZIONE Clausole campione

BASE DELL’ASSICURAZIONE. L'assicurazione è assunta dall’Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati.
BASE DELL’ASSICURAZIONE. L'assicurazione è assunta dalla Compagnia in base alle dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato.
BASE DELL’ASSICURAZIONE. L'Assicurazione è prestata dalla Società sulla base delle comunicazioni del Contraente e delle dichiarazioni degli Assicurati.
BASE DELL’ASSICURAZIONE. Si tratta di una Polizza infortuni facoltativa che ha lo scopo di proteggere l’Assicurato da eventi dannosi che possono colpire la sua persona. La banca, in qualità di Contraente della convenzione collettiva n. AH/18/11, offre la polizza ai propri clienti. La Polizza non è connessa ad alcun finanziamento anche qualora la stessa sia venduta contestualmente alla sottoscrizione di un finanziamento e/o abbia una durata pari a quella del finanziamento e/o il Premio sia finanziato unitamente all’importo del finanziamento. Di conseguenza, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Polizza non cessa e rimarrà in vigore fino alla sua naturale scadenza e la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di Premio o quota parte di Premio. L'assicurazione è assunta dalla Compagnia in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni dell’Aderente.
BASE DELL’ASSICURAZIONE. Il Contratto di Assicurazione è concluso dall’Assicuratore in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni del Cedente/Delegante.
BASE DELL’ASSICURAZIONE. L'assicurazione è assunta dalla Compagnia in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni dell’Assicurato. L’assicurazione viene offerta, in via esclusiva, ai soggetti che alla data di adesione al Programma Assicurativo esercitino una professione di lavoro dipendente del settore privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato soggetto alla legge italiana.
BASE DELL’ASSICURAZIONE. L'assicurazione è assunta dalla Compagnia in base alle dichiarazioni del Contraente. Con riferimento alle sole garanzie prestate a seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di Polizza, opera per gli Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività attinente al tempo libero. Sono compresi in garanzia anche: ▪ l'asfissia non di origine morbosa; ▪ gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; ▪ l'annegamento; ▪ l'assideramento o il congelamento; ▪ i colpi di sole o di calore; ▪ gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; ▪ gli infortuni derivanti da tumulti popolari, sommosse e delitti violenti in genere ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; ▪ gli infortuni derivanti da movimenti tellurici e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; ▪ gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi ed i voli aerei effettuati con qualsiasi mezzo aereo ad eccezione di quelli autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri; ▪ gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) insurrezione, occupazione militare ed invasione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se l’Assicurato risulta sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano in un paese fino ad allora in pace; ▪ gli infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’abuso di psicofarmaci, dall’uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico o da Alcolismo; ▪ le lesioni determinate da sforzi; ▪ le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo, con l'intesa che: - qualora l'ernia risulti operabile, non verrà riconosciuto alcun Indennizzo; - qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà riconosciuto solamente il grado di invalidità permanente accertato...
BASE DELL’ASSICURAZIONE. L'assicurazione è assunta dalla Compagnia in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni dell’Assicurato. L’assicurazione è stipulata in forma collettiva e garantisce le coperture di cui all’art. 2 ad un gruppo di persone che presentano caratteristiche omogenee.
BASE DELL’ASSICURAZIONE. L'assicurazione è assunta dalla Compagnia in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni dell’Assicurato.  non ancora erogati dalla Contraente alla data di perfezionamento del Contratto, con durata da 12 a 480 mesi;  già erogati dalla Contraente alla data di perfezionamento del Contratto, con durata residua da 12 a 480 mesi.
BASE DELL’ASSICURAZIONE. L’assicurazione è assunta dall’Assicuratore in base alle dichiarazioni effettuate dal Contraente e dall’Assicurato per sé stesso e per i propri familiari. Il rischio assunto dall’Assicuratore è stato oggetto di valutazione in relazione all’insieme delle informazioni assunte dalla Contraente e dall’Assicurato, della cui veridicità si assumono la responsabilità. L’Assicurato ha la facoltà di scegliere tra le seguenti opzioni: