TREDICESIMA MENSILITA’. 1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato spetta una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
TREDICESIMA MENSILITA’. L’impresa corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile globale percepita dal lavoratore entro il 20 dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell’anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda nel periodo di riferimento. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori ai 15 giorni.
TREDICESIMA MENSILITA’. I giornalisti che ricoprono le qualifiche di cui agli artt. 3, 4 e 6 hanno diritto nel mese di dicembre ad una 13a mensilità pari a trenta/ventiseiesimi della retribuzione mensile. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il giornalista avrà diritto a tanti dodicesimi della 13a mensilità quanti sono i mesi decorsi dal 1 gennaio alla data di risoluzione del rapporto.
TREDICESIMA MENSILITA’. 1. La 13a mensilità, in aggiunta agli elementi retributivi di cui all’art. 70 (Tredicesima e quattordicesima mensilità) del CCNL Mobilità/Area AF, è integrata dai seguenti elementi retributivi:
TREDICESIMA MENSILITA’. 1. Nel periodo compreso tra il 27 novembre ed il 15 dicembre la Società corrisponde a tutti i lavoratori, in servizio e non in prova, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile costituita a tale effetto dallo stipendio, dall'indennità di contingenza, dall’elemento differenziato dalla retribuzione nonché, per il personale operante in turni continui e avvicendati, in quanto spettante, dalla quota forfettizzata per lavoro notturno di cui all'art. 11 punto
TREDICESIMA MENSILITA’. In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno i datori di lavoro dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari a una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la struttura lavorativa, così come previsto dall’articolo 126 Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente Titolo XXV del presente contratto la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente alla aliquota corrispondente al 20 per cento (venti per cento) della retribuzione.
TREDICESIMA MENSILITA’. Al lavoratore viene corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno una tredicesima mensilità, di importo pari alla retribuzione mensile in godimento nel mese di dicembre esclusi gli assegni familiari e i compensi percepiti come lavoro straordinario. Per i nuovi assunti ed in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la tredicesima mensilità verrà corrisposta per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato
TREDICESIMA MENSILITA’. A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta dai valori tabellari conglobati come da inquadramento diviso dodici e dalla retribuzione individuale di anzianità, di cui all'art. 68. La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio o salario. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il personale ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
TREDICESIMA MENSILITA’. 1 Con le competenze del mese di novembre, la Società corrisponde a tutto il personale in servizio una tredicesima mensilità pari alla retribuzione lorda fissa mensile di cui all’articolo 44, “Struttura della retribuzione”, del presente contratto.
TREDICESIMA MENSILITA’. A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 20 dicembre di ogni anno, composta di uno stipendio base annuo come da inquadramento diviso dodici , dalla retribuzione individuale di anzianità e da eventuali assegni alla persona. La tredicesima mensilità non spetta: - per il periodo di tempo trascorso in congedo non retribuito per motivi di famiglia o in altra posizione che comporti la sospensione dello stipendio o salario - per i congedi parentali previsti dal D. lgs. n. 151/2001 art. 34 e art. 48 Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese intero.