TREDICESIMA MENSILITA’. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato spetta una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
TREDICESIMA MENSILITA’. 1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato spetta una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
2. L’importo della tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
TREDICESIMA MENSILITA’. Al lavoratore viene corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno una tredicesima mensilità, di importo pari alla retribuzione mensile in godimento nel mese di dicembre esclusi gli assegni familiari e i compensi percepiti come lavoro straordinario. Per i nuovi assunti ed in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la tredicesima mensilità verrà corrisposta per dodicesimi in relazione ai mesi di servizio prestato
TREDICESIMA MENSILITA’. 1. La 13a mensilità, in aggiunta agli elementi retributivi di cui all’art. 70 (Tredicesima e quattordicesima mensilità) del CCNL Mobilità/Area AF, è integrata dai seguenti elementi retributivi:
a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presente contratto;
b) EDR 8.11.1995, di cui alla colonna C della tabella (all. A) all’art. 26 del presente contratto;
c) EDR 11.9.1998, di cui alla colonna C della tabella (all. A) all’art. 26 del presente contratto;
d) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 del presente contratto.
2. Si conferma che dall’importo complessivo della 13a mensilità di cui al precedente punto 1, va riassorbito l’importo dell’EDR 11.9.1998 di cui alla lettera c) dello stesso punto 1.
TREDICESIMA MENSILITA’. Entro il 20 di dicembre di ogni anno l’Istituto corrisponderà al personale un importo pari ad una mensilità della retribuzione. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’Istituto. La frazione di mese superiore ai quindici giorni lavorativi va considerata come mese intero, mentre la frazione di durata inferiore non va computata. La tredicesima mensilità non spetta per il periodo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione dello stipendio.
TREDICESIMA MENSILITA’. I giornalisti che ricoprono le qualifiche di cui agli artt. 3, 4 e 6 hanno diritto nel mese di dicembre ad una 13a mensilità pari a trenta/ventiseiesimi della retribuzione mensile. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il giornalista avrà diritto a tanti dodicesimi della 13a mensilità quanti sono i mesi decorsi dal 1 gennaio alla data di risoluzione del rapporto.
TREDICESIMA MENSILITA’. 1. Nel periodo compreso tra il 27 novembre ed il 15 dicembre la Società corrisponde a tutti i lavoratori, in servizio e non in prova, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile costituita a tale effetto dallo stipendio, dall'indennità di contingenza, dall'elemento differenziato dalla retribuzione nonché, per il personale operante in turni continui e avvicendati, in quanto spettante, dalla quota forfettizzata per lavoro notturno di cui all'art. 11 punto 10. Ciascuno degli elementi citati viene corrisposto nella misura in vigore al 1° dicembre.
2. Il periodo di riferimento è 1° gennaio - 31 dicembre.
3. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
4. La tredicesima mensilità va computata nel trattamento di fine rapporto.
5. Al personale a tempo parziale non in prova, la tredicesima mensilità viene corrisposta sulla base della retribuzione minima garantita mensile o di 1/12 delle ore effettivamente lavorate se superiori al minimo. In tal caso il conguaglio viene corrisposto con il successivo mese di gennaio. Ai fini del presente punto non si computano le ore trasformate in riposi compensativi e confluite nella Banca ore di cui all'art. 12.
6. Nel caso di passaggio durante il corso dell'anno da tempo parziale a tempo pieno o viceversa il lavoratore, ha diritto ad una tredicesima mensilità il cui ammontare sarà determinato in misura proporzionale al servizio prestato nei due distinti periodi.
TREDICESIMA MENSILITA’. In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno i datori di lavoro dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari a una mensilità della retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la struttura lavorativa, così come previsto dall’articolo 126 Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto. Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente Titolo XXV del presente contratto la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente alla aliquota corrispondente al 20 per cento (venti per cento) della retribuzione.
TREDICESIMA MENSILITA’. In coincidenza delle festività natalizie e di norma entro il 20 dicembre, l’azienda corrisponderà a tutti i dipendenti un importo pari ad una mensilità della retribuzione di cui all’art. 23. Nel caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti la suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13^ mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro retribuzione per una delle cause previste dal presente contratto.
TREDICESIMA MENSILITA’. 1 Con le competenze del mese di novembre, la Società corrisponde a tutto il personale in servizio una tredicesima mensilità pari alla retribuzione lorda fissa mensile di cui all’articolo 44, “Struttura della retribuzione”, del presente contratto.
2 In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno il dipendente ha diritto ai relativi dodicesimi in relazione ai mesi o frazioni superiori ai quindici giorni di servizio effettivamente prestato.
3 Qualora nel corso dell’anno vi siano stati periodi di servizio durante i quali le suddette voci retributive sono state corrisposte in misura ridotta per più di quindici giorni, i dodicesimi corrispondenti a tali periodi sono ridotti della stessa misura.
4 Sono utili alla maturazione della tredicesima mensilità, oltre ai periodi di effettivo servizio, anche le assenze per le quali è prevista la salvaguardia ai sensi delle norme di legge e del presente contratto.