Previdenza Clausole campione

Previdenza. 1. Per i contributi relativi al trattamento di previdenza si intende fatto rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia. 2. Il pagamento dei contributi di previdenza anzidetto va effettuato sull'ammontare della retribuzione lorda globale di fatto percepita dal dirigente, entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente e non può essere inferiore alla retribuzione annua contrattuale minima di prima assunzione ragguagliata a 13 mensilità. 3. Qualora la durata del rapporto sia inferiore all'anno solare, il minimale ed il massimale, come sopra indicati, si intendono proporzionalmente ridotti.
Previdenza. Per il trattamento di previdenza valgono le speciali norme di legge e contrattuali che disciplinano i singoli regimi previdenziali applicabili ai dirigenti.
Previdenza. Spetta all’Azienda provvedere all’apertura delle posizioni previdenziali e al versamento dei relativi contributi all’Inps e, nel caso di iscritti all’Ordine dei giornalisti ai quali vengano applicati contratti da lavoro autonomo, all’Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani). La Commissione Paritetica avrà il compito di monitorare l’andamento di applicazione del presente Contratto e di verificare con l’istituto di previdenza competente la regolarità contributiva delle aziende e le eventuali problematiche che si dovessero riscontrare.
Previdenza. Il trattamento previdenziale spettante ai lavoratore è quello previsto dalle leggi che regolamentano, direttamente o indirettamente, il "Fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e dalle aziende elettriche private". Dichiarazione a verbale. Le Parti, consapevoli della rilevanza dell'argomento nel quadro dell'ormai prossima armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi prevista dalla legge 335/1995 e anche alla luce delle difficoltà strutturali in cui versa il Fondo di Previdenza Elettrici (F.P.E.), si attiveranno presso gli organi competenti affinché siano individuate soluzioni idonee al superamento dell'attuale situazione, senza oneri aggiuntivi per le imprese e nel pieno rispetto delle situazioni contributive fin qui maturate dai singoli lavoratori. Le parti - di conseguenza - assumendo l'obiettivo di costituire un Fondo Pensione Complementare, convengono di istituire entro il 1° ottobre 1996 una Commissione di studio paritetica composta da .... persone la cui attività sarà finalizzata alla definizione di proposte da demandare alle parti inerenti la costituzione del predetto Fondo.
Previdenza. Il trattamento di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e la misura del contributo dovuto al relativo Fondo speciale sono stabiliti dalle apposite norme legislative. Nota a verbale Nel caso in cui il lavoratore, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, abbia ottenuto dall'I.N.P.S. la possibilità di regolarizzazione dei periodi scoperti, totalmente o parzialmente, da contribuzione al Fondo di Previdenza per assenze per malattia o per astensione facoltativa per maternità, la Società, a richiesta del lavoratore, provvederà a versare all'Istituto quanto dovuto per la copertura dei periodi stessi. L'importo anticipato dalla Società al titolo suddetto sarà recuperato mediante trattenute mensili sulla retribuzione in un periodo di tempo non superiore a 12 mesi.
Previdenza. Agli effetti della previdenza le Aziende si atterranno alle norme di cui all'art. 25 del contratto collettivo nazionale 5 agosto 1937, per gli impiegati dell'industria, e del contratto collettivo 31 luglio 1938 (regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria), nonche` a quelle eventuali ulteriori modificazioni attuate o da attuarsi mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.
Previdenza. E’ inserito l’art. 27-bis che sostituisce quanto previsto dall’accordo di rinnovo 22.12.2009 su “PREVIDENZA COMPLEMENTARE-PREVINDAI e ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA- FASI” PREVIDENZA COMPLEMENTARE-PREVINDAI 1. Le materie concernenti gli interventi integrativi del trattamento pensionistico di categoria sono disciplinate dalle apposite separate intese alle quali si intende fatto riferimento e rinvio, e che costituiscono parte integrante del presente contratto, per l'intera durata di quest'ultimo. 2. I contenuti delle rispettive prestazioni, le condizioni e le modalità della loro erogazione, nonché le forme ed entità dei relativi finanziamenti sono stabiliti dalle richiamate apposite intese, avuto riguardo alla vigenza per esse di volta in volta stabilita dalle parti stipulanti. 3. Le parti convengono di apportare agli accordi vigenti in materia di previdenza complementare per i dirigenti di aziende industriali e dei servizi di pubblica utilità gestita dal PREVINDAI- Fondo Pensione le modifiche di seguito indicate: a. con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per tutti i dirigenti iscritti al Previndai - o che vi aderiranno - con versamento anche della quota a proprio carico, la contribuzione dovuta al Fondo è così stabilita: a.1. a carico dell'impresa, nella misura minima del 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 180.000,00 (centoottanta/00) euro annui; a.2. a carico dei dirigenti, nella misura minima pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto a.1.; a.3. fermo restando il limite complessivo dell’8% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, è in facoltà dell'impresa, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso, fino al limite del 3%, rimanendo, pertanto, a carico del dirigente un contributo minimo nella misura dell’1%. È altresì facoltà dell'impresa anticipare la contribuzione minima prevista dal 1 gennaio 2022 di cui alla successiva lettera d.; b. la contribuzione dovuta al Fondo ai sensi del precedente punto a. è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita; per la determinazione di quest'ultima si fa riferimento a tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazio...
Previdenza. Il personale della Italcable è iscritto al "Fondo per le Pensioni al personale addetto ai Pubblici Servizi di Telefonia", con l'osservanza delle norme legislative che regolano detto Fondo. Non sono compresi nella disciplina di cui al presente articolo i lavoratori in prova e quelli con contratto a termine. I lavoratori che abbiano superato favorevolmente il periodo di prova e siano stati confermati in servizio a tempo indeterminato sono iscritti al Fondo con decorrenza dalla data di assunzione.
Previdenza. PREVIDENZA PUBBLICA
Previdenza. Il trattamento di previdenza del Personale Navigante è regolato dalla legge 13 luglio 1965 n. 859 e successive modifiche.