Alloggio Clausole campione

Alloggio. Qualora nella località ove l'impiegato svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggi né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati e il perimetro del più vicino centro disti oltre 5 km, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo.
Alloggio. 1. Ove il datore di lavoro metta a disposizione dell’apprendista un alloggio, dovrà essere stipulato un apposito accordo scritto.
Alloggio. La ricerca dell'alloggio deve essere svolta in forma autonoma ed ogni università e relativa città di destinazione offrono soluzioni abitative differenti. Talvolta è prevista una mediazione dell’università ospitante e si consiglia a tal proposito di verificare quanto prima se l'università ospitante abbia a disposizione alloggi e/o posti letto presso campus o studentati, per i quali è necessario compilare eventuali "accommodation form" (modulo per la richiesta di alloggio) secondo precise tempistiche.
Alloggio. 1. La Società, ove ne esista la possibilità e qualora sia necessario nell'interesse del servizio, può richiedere al lavoratore di abitare in locali sociali opportunamente predisposti al fine di assicurare un più pronto intervento ed una più sicura reperibilità del lavoratore stesso.
Alloggio. Qualora nella località ove il lavoratore di cui al gruppo 1 svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto corrisponderà un adeguato indennizzo. I danni che comportano trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena venuti a conoscenza dell'azienda. Dette trattenute devono essere rateizzate in modo che l'importo di ogni singola trattenuta non superi il 10% della retribuzione mensile di fatto, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
Alloggio. Quando l'alloggio viene fornito dalla Società in relazione alle esigenze del servizio e alla necessità di reperibilità richiesta (eccezion fatta per i giorni di riposo settimanale, ferie, festività o per casi di particolare necessità) l'assegnazione è senza oneri per il lavoratore, nel rispetto e secondo le disposizioni previste dalla legislazione fiscale e contributiva vigente. Le spese correnti di gestione (manutenzione ordinaria, acqua, luce, gas, telefono...) sono comunque a carico del lavoratore. Questa assegnazione o altre eventuali assegnazioni a costi ridotti hanno termine sia con la risoluzione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro sia con il mutamento della natura e/o del luogo delle prestazioni.
Alloggio. Nel caso in cui le Lavorazioni si svolgano, in tutto o in parte, in un luogo per cui sia necessario un pernottamento al di fuori del comune di residenza del/della Regista, il Committente si farà carico di tutti i costi e dell’organizzazione dell’alloggio del/della Regista per l’intera durata del soggiorno in tale luogo.
Alloggio. Quando l’alloggio viene concesso dalla Società in relazione a esigenze di servizio la concessione è a titolo gratuito.
Alloggio. Quando l'alloggio venga concesso a discrezione dell'azienda in relazione alle esigenze del servizio, la concessione è gratuita. Tale concessione e le eventuali concessioni di alloggio a prezzo ridotto hanno termine di diritto con la risoluzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro o quando cambi la natura o il luogo delle prestazioni per le quali l'azienda ha provveduto all'assegnazione dell'alloggio stesso. Qualora nella località isolata ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano alloggi nè mezzi pubblici di trasporto che colleghino tale località con centri abitati, l'azienda, ove non provveda direttamente al trasporto, corrisponde un indennizzo. Le concessioni di cui sopra non possono essere computate ad alcun effetto salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2121 del codice civile per i casi in cui l'alloggio sia dovuto al prestatore di lavoro.
Alloggio. Nei casi di concessione dell'alloggio da parte dell'Azienda, la concessione stessa verrà effettuata contro pagamento di un limitato canone di affitto, il cui importo è in facoltà dell'Azienda di trattenere sul trattamento economico del lavoratore. Le spese relative ai servizi accessori dell'alloggio (gas, acqua, illuminazione, ecc.) saranno a carico del lavoratore, salvo condizioni di miglior favore in atto. La concessione dell'alloggio avrà ternine in ogni caso, senza che all'uopo sia necessaria formale disdetta, all'atto della cessazione del rapporto - per qualsiasi causa - o all'atto del trasferimento del lavoratore in altra sede. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro non ai sensi dell'art.63 (licenziamento per mancanze) e non per dimissioni, sarà concesso un termine improrogabile di mesi tre per il rilascio dei locali. Tale termine decorre dalla data della disdetta o, in mancanza di questa, dalla data di risoluzione del rapporto. Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati e il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre km. 3, l'Azienda, che non provveda in modo idoneo al trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo.