XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX Clausole campione

XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX. Nel caso di diminuzione del Rischio, l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX. Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX. Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Utilizzatore ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX. Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una dimi- nuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della con- clusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore (1), l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese [187 disp. att.]. Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei muta- menti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusio- ne del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’a- vrebbe consentita per un premio più elevato [1892, 1926] L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamen- to del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuo- vo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso [1932; 187 disp. att.].
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX. Qualora durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE si verifichino CIRCOSTANZE che abbiano oggettivamente determinato una diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI, fatta salva la facoltà di recesso dall’assicurazione ai sensi dell’art. 1897 C.C., provvederanno ad effettuare una riduzione del PREMIO o delle rate di PREMIO dovute dal CONTRAENTE e/o dagli ASSICURATI che tenga in considerazione la diminuzione del rischio. L’eventuale riduzione di PREMIO avrà efficacia a far tempo dalla scadenza della POLIZZA successiva alla comunicazione del CONTRAENTE e/o degli ASSICURATI delle CIRCOSTANZE che hanno determinato detta diminuzione.
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX. Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla tua comunicazione e rinuncia al relativo diritto di recesso.
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX. Essendo il premio unico anticipato, non risulta applicabile l’art. 1897 C.C.
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX. Nell’ambito delle strutture in uso all’Assicurato possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all’arredamento per esigenze dell’Assicurato in relazione alle sue attività. L’Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall’art. 1898 del C.C.
XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX. Il premio della presente Xxxxxxx è stato determinato in base al numero degli addetti dichia- rati dal Contraente al momento della stipulazione della stessa. In caso di variazione del predetto numero in corso del contratto, il Contraente o l’Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società entro 30 giorni dal momento della variazione medesima. Il premio di Polizza verrà adeguato in relazione alla variazione di cui sopra, a partire dalla scadenza annuale successiva alla variazione. Qualora, in caso di Sinistro, il numero d’addetti dovesse risultare superiore di non più di due unità, rispetto a quello dichiarato in origine o nell’ultima comunicazione fatta dal Contraente o dall’Assicurato alla Società, la stessa rinuncerà ad avvalersi del disposto del- l’art. 1893 C.C., purché la differenza di addetti sia effetto di variazioni intervenute dopo la stipulazione del contratto o dall’ultima comunicazione alla Società del numero di addetti.