Assicurazione a primo rischio assoluto Clausole campione

Assicurazione a primo rischio assoluto. Forma di assicurazione per la quale l’assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, indipendentemente dall’effettivo valore globale dei beni. Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale (articolo 1907 c.c.). Assicurazione a valore intero Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati. Nel caso in cui quest’ultimo sia superiore al primo, si applica la regola proporzionale, per cui l’assicuratore indennizza il danno solo proporzionalmente al rapporto tra valore assicurato e valore dei beni.
Assicurazione a primo rischio assoluto. L’assicurazione di cui al presente settore “Furto” è prestata a Primo Rischio Assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
Assicurazione a primo rischio assoluto la garanzia della presente sezione è prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del C.C.
Assicurazione a primo rischio assoluto. L’assicurazione è prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c.
Assicurazione a primo rischio assoluto. La Società Assicuratrice dichiara, che le somme assicurate sopra “Sistemi Elettronici per l’elaborazione dati” sono prestate a “primo rischio” e cioè in deroga all’Art. 1901 C.C. e/o ad eventuali clausole contrattuali che sanzionino l’assicurazione parziale con la riduzione proporzionale dell’indennizzo.
Assicurazione a primo rischio assoluto. L’assicurazione per la quale, in caso di sinistro, l’Assicurato ha diritto di essere indennizzato alle condizioni di polizza fino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 8.7 “Assicurazione parziale”.
Assicurazione a primo rischio assoluto. Laddove l’Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, in caso di Sinistro, non troverà applicazione il disposto dell’art. 1907 del C.C..
Assicurazione a primo rischio assoluto. 32.1 Se è pattuita l’assicurazione a primo rischio assoluto, l’Assicuratore indennizza il danno ef- fettivamente patito fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicare la regola proporzionale di cui all’articolo 1907 c.c e all’articolo 31. 32.2 Si applica quanto previsto dall’articolo 33.2.
Assicurazione a primo rischio assoluto. Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo/risarcimento viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dalle norme vigenti, qualunque sia, al momento del sinistro, il valore complessivo dei beni assicurati.
Assicurazione a primo rischio assoluto. L’Assicurazione deve intendersi prestata a “primo rischio assoluto” e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907.