AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. La garanzia riguarda esclusivamente i Sinistri concernenti il veicolo indicato in Polizza e si riferisce ai seguenti casi:
1. controversie relative a danni extracontrattuali subiti dal Proprietario/Xxxxxxxxx, dal con- ducente autorizzato o dai trasportati per i fatti illeciti posti in essere da altri soggetti e riferiti all’uso o proprietà del veicolo;
2. controversie relative a danni extracontrattuali cagionati dal: • Proprietario/Locatario, oppure • da trasportati che siano Famigliari conviventi dei predetti, oppure • dal conducente autorizzato, a trasportati oppure ad altri soggetti, purché in conseguenza dell’uso del veicolo. Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Responsabilità Civile per Spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’articolo 1917, 3° comma del Codice Civile;
3. difesa penale del Proprietario/Locatario, del conducente autorizzato e dei trasportati per reato colposo o Contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo;
4. istanza di modifica del provvedimento di fermo o sequestro del veicolo disposto dall’Au- CONDIZIONI AGGIUNTIVE PRESTABILI SINGOLARMENTE torità Giudiziaria a seguito di incidente da circolazione;
5. assistenza legale per le operazioni di dissequestro del veicolo che, come successiva- mente si provi, sia solo apparentemente scoperto da assicurazione obbligatoria;
6. istanza di modifica del provvedimento di sospensione o ritiro della patente del con- ducente Assicurato disposto dall’Autorità competente in conseguenza di incidente da circolazione riferito al veicolo indicato in Polizza. In caso di controversie fra il Contraente ed altri Assicurati con lo stesso contratto la garanzia opera esclusivamente a favore del Contraente; negli altri casi di controver- sie fra Assicurati con lo stesso contratto, la garanzia opera esclusivamente a favore del conducente. In caso di Sinistro causato da veicolo non identificato, non assicurato o assicurato presso un’Impresa posta in liquidazione coatta ai sensi dell’articolo 283 comma a), b) e c) del Codice UNIPOLSAI ASSICURAZIONI assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale pattuito in Polizza per anno assicurativo e nei limiti e con le modalità de- finite dalla Legge, l’onere delle spese sopportate dal Proprietario/Locatario, dai trasportati oppure dal conducente autorizzato per l’esercizio dell’azione di risarcimento danni subiti nei confronti dell’Impresa designata dall’ISVAP per la gestione del F...
AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. Con riferimento all’art. “Oggetto dell’assicurazione”, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato allorché sia rimasto vittima: La garanzia opera per:
1) ottenere il risarcimento di danno extracontrattuale subito per fatto illecito di terzi; qualora l’evento che ha causato l’infortunio o la malattia abbia contestualmente causato anche un danno a cose, la garanzia vale anche per il recupero dei danni materiali;
2) sostenere vertenze di natura contrattuale o extracontrattuale nei confronti di medici o altri professionisti in ambito sanitario o di strutture sanitarie pubbliche o private, ai quali l’Assicurato si sia rivolto per le cure in seguito all’infortunio o alla malattia;
3) sostenere controversie nei confronti di enti e/o assicurazioni previdenziali e assistenziali riferite a prestazioni connesse con l’infortunio o la malattia. Sono escluse le controversie nei confronti di imprese di assicurazione in relazione a polizze che coprono tali rischi.
AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. Le garanzie sono prestate per fatti attinenti la proprietà o l’uso del veicolo identificato in polizza e riguardano la tutela dei diritti che l’Assicurato pretende lesi, e precisamente qualora: • subisca danni extracontrattuali, dovuti a fatto illecito di terzi; • sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; • debba sostenere spese legali per il dissequestro del veicolo rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi; • abbia sostenuto spese legali per le operazioni di dissequestro del mezzo che, come successivamente xxxxxxx, sia solo apparentemente scoperto di assicurazione obbligatoria RCA; • xxxxx ricorrere avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone.
AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. Con riferimento all’Articolo 10, le garanzie vengono prestate all’Assicurato per le spese da questi sostenute, relativamente ai casi assicurativi connessi allo svolgimento dei propri incarichi e mansioni di dipendente di enti pubblici sanitari. Fermo restando l’obbligo per il Contraente/Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione di responsabilità o il Contraente/Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine amministrativa, la Società provvede all’anticipo delle Spese Legali e/o delle Spese Peritali, nei limiti di euro 5.000,00 (cinquemila/00), in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti del Contraente/Assicurato, con Sentenza Definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiede allo stesso, il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio. La garanzia opera anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio, tra le altre per le ipotesi di invito a dedurre e audizione personale, nonché in ipotesi di procedimento cautelare di sequestro. L’Assicurazione opera in via sussidiaria qualora sia concesso il patrocinio legale previsto dal CCNL del personale degli Enti Pubblici ovvero sia operante altra polizza per la copertura delle Spese Legali eventualmente stipulata direttamente dalla Struttura Sanitaria Pubblica di Appartenenza. In caso di mancata risposta o di divergenza su quanto deliberato dall’Ente di appartenenza, la presente Assicurazione è da intendersi operante a primo rischio per le garanzie indicate e sino al massimale indicato nel frontespizio di polizza.
AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. Con riferimento all’art. “Oggetto dell’assicurazione”, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato allorché sia rimasto vittima: per ottenere il risarcimento di danno extracontrattuale subito per fatto illecito di terzi; qualora l’evento che ha causato l’infortunio o la malattia abbia contestualmente causato anche un danno a cose, la garanzia vale anche per il recupero dei danni materiali.
AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. La Garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato in caso di infortunio o malattia indennizzabili in base alla copertura assicurativa per ottenere il risarcimento di danno extracontrattuale subito per fatto illecito di terzi; se l’evento che ha causato l’infortunio o la malattia ha contestualmente causato anche un danno a cose, la Garanzia vale anche per il recupero dei danni materiali. Generali Italia assume a proprio carico l’onere delle spese di cui al paragrafo CHE COSA E’ ASSICURATO fino a 10.000,00 euro per sinistro.
AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate qualora, nell’ambito delle attività svolte in qualità di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), Associazione di Volontariato, Associazione sportiva dilettantistica, Associazione Culturale:
a) siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti penali derivanti da violazione delle norme di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e leggi collegate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
c) subiscano danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi;
d) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un’apposita assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’ art. 1917 Cod.Civ.;
e) debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000. A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al le seguenti disposizioni normative: Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni; Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela del...
AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Fabbricato indicato in Polizza.
AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. Con riferimento al precedente art. 58, la garanzia riguarda esclusivamente i Sinistri insorgenti da fatti attinenti la conduzione o proprietà dell’Azienda agricola e più esattamente si riferisce ai seguenti casi:
a) controversie per danni extracontrattuali subiti dall’Assicurato per fatti illeciti di altri soggetti ;
b) controversie per danni extracontrattuali provocati ad altri soggetti da fatti illeciti dell’Assicurato;
c) la difesa contro l’imputazione penale per delitto colposo o contravvenzione. Estensioni
d) Le garanzie di cui ai punti a), b), c), sono estese ai familiari coadiutori (risultanti dallo stato di famiglia), ai propri dipendenti regolarmente iscritti a libro paga e matricola;
e) sono inoltre comprese le vertenze insorgenti da fatti di inquinamento dell’acqua, del suolo e dell’aria;
f) vertenze penali insorgenti da inadempimenti degli obblighi di legge in tema di sicurezza ambientale e del lavoro previsti dai Decreti Legge 626/94 e 494/96.
AMBITO DELL’ASSICURAZIONE. La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate nell’ambito dell’attività indicata in polizza. Tale tutela si sostanzia nella difesa legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 39 (Esclusioni). Ad integrazione delle garanzie la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito della materia prevista in polizza: per accedere al servizio il Contraente/Assicurato dovrà telefonare al Numero Verde 800 47 56 33.