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Varianti contrattuali Clausole campione

Varianti contrattuali. Le varianti in corso di esecuzione al contratto stipulato sono ammesse, entro il limite del 20% dell’importo dello stesso, quando comportino modifiche non sostanziali, nonché nei casi previsti dall’art. 106 c.1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto e con l’osservanza delle modalità riportate nel medesimo articolo.
Varianti contrattuali. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
Varianti contrattuali. L’ATS si riserva la facoltà di prorogare, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, la durata del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, previa richiesta scritta, e limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente. L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, varianti al contratto secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016, comprese quelle in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quinto del prezzo complessivo. Le varianti saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di gara. Per quanto riguarda le diminuzioni, l’Appaltatore non potrà vantare richieste di risarcimento, rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti dall’Amministrazione sulla corretta esecuzione del presente contratto per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di richiesta d’ordine. È, in ultimo, facoltà dell’Amministrazione Appaltante provvedere, in caso di provata impossibilità a svolgere le prestazioni richieste, ad approvvigionarsi sul libero mercato, in deroga alle condizioni e agli impegni del presente Contratto, senza che dall’Appaltatore possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi tipo e fatta salva la facoltà dell’Amministrazione interessata di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento di ogni eventuale danno subito o maggiore onere sostenuto.
Varianti contrattuali. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii.
Varianti contrattuali. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prevedere, nel corso di validità del presente Contratto, modifiche che comportano un aumento dell’importo contrattuale nei limiti del 20%. Le modifiche saranno valutate e contabilizzate mediante applicazione dei prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di offerta. Inoltre, nel periodo di vigenza del presente Contratto, potrà essere applicata la revisione dei prezzi secondo quanto disposto dall’art. 34 del Contratto Speciale d’Appalto. In ultimo, qualora, allo scadere del termine previsto dal presente Contratto, l’Amministrazione non avesse concluso la nuova procedura di scelta del contraente, la stessa si riserva la facoltà di prorogare il Contratto e l’Appaltatore ha l’obbligo di accettare tale proroga, alle medesime condizioni contrattuali vigenti, assicurando l’esecuzione del servizio, senza soluzione di continuità, nelle more della stipulazione del nuovo contratto, per un periodo presunto di mesi dodici.
Varianti contrattuali. 1. Le varianti in aumento o diminuzione al contratto stipulato sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto e con l’osservanza delle modalità riportate nel medesimo articolo. 2. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma e l’appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le variazioni, che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto e non comportino maggiori oneri per l’appaltatore medesimo, ritenute opportune dal Comune e disposte dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Varianti contrattuali. 1. Per la disciplina delle varianti introdotte dalla stazione appaltante si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. 2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’affidatario, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 106 del del D.Lgs. n. 50/2016. 3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
Varianti contrattuali. Per quanto concerne le varianti del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 106 D.Lgs. 50/2016.
Varianti contrattuali. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2.
Varianti contrattuali. 1. Per la disciplina delle varianti introdotte da Lazio Innova, fermo restando quanto previsto al precedente art. 10, comma 2, si applicano le previsioni di legge. 2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dell’Arranger, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata da Lazio Innova nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legge applicabile. 3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Arranger, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.