Assicurazioni obbligatorie Clausole campione

Assicurazioni obbligatorie. La presente Assicurazione non è sostitutiva di eventuali Assicurazioni obbligatorie per legge ma opera in aggiunta ad esse.
Assicurazioni obbligatorie. La presente assicurazione non è sostitutiva di eventuali assicurazioni obbligatorie per legge ma opera in aggiunta ad esse.
Assicurazioni obbligatorie. 1. Oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, il Comune deve obbligatoriamente assicurare i rischi derivanti da: a) incendio ed eventi speciali per tutti gli immobili, impianti ed attrezzature di proprietà comunali; b) responsabilità civile per tutti gli immobili di cui ha comunque la disponibilità; c) incendio e furto di tutti i beni mobili di cui ha comunque la disponibilità; d) infortuni per amministratori che utilizzano mezzi di trasporto propri o dell’Ente per attività istituzionali e per dipendenti che utilizzino mezzi di trasporto propri, se regolarmente autorizzati, o dell’Ente per attività di servizio. 2. La durata del contratto di assicurazione deve essere annuale, salvo i casi di comprovato vantaggio economico nella stipula di polizze pluriennali. 3. La struttura organizzativa competente tiene ed aggiorna un apposito registro in cui annotare i contratti di assicurazione stipulati dal Comune e le relative scadenze.
Assicurazioni obbligatorie. Trattasi di assicurazioni prestate da assicuratori privati (e non sociali come ad esempio l'I.N.A.I.L.) ma stipulate obbligatoriamente dai soggetti all'uopo indicati dal legislatore. Generalmente tali assicurazioni riguardano la Responsabilità Civile (la più nota è la R.C. auto e natanti, ma ve ne sono numerose altre previste da leggi statali e parastatali: aeromobili, cacciatori, campeggi, funivie, ecc.), mediante le quali il legislatore si propone di tutelare la vittima incolpevole sostituendo al debitore naturale (responsabile) un più solvibile debitore legale (assicuratore). Tuttavia vi sono anche assicurazioni obbligatorie Infortuni come quelle previste dal codice della navigazione per i passeggeri e per il personale navigante.
Assicurazioni obbligatorie. Articolo 48 Ditte di Brokeraggio CAPO VIII Transazione
Assicurazioni obbligatorie. L’Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa derivare dall’esecuzione del servizio de quo. Ogni responsabilità, infatti, è a totale ed esclusivo carico della ditta concessionaria. In particolare, l’Amministrazione resta esente da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dipendente della ditta concessionaria, agli utenti del servizio e in generale a terzi. La concessionaria si impegna a garantire che i servizi siano espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all’ambiente, a cose o a terzi. Ogni eventuale richiesta di risarcimento di terzi per danneggiamenti alle proprie autovetture in sosta sarà gestita e, in ogni caso, a carico della ditta concessionaria, sollevando l’Amministrazione da ogni e qualsiasi onere e responsabilità. La concessionaria dovrà stipulare: a) apposita polizza di assicurazione comprendente la garanzia di responsabilità civile a favore di terzi e del Comune di ACQUI TERME di durata pari a quella della concessione con massimale pari ad almeno €. 1.500.000,00. b) una polizza assicurativa contro il furto degli introiti, con un massimale pari ad almeno €.500.000,00. La stipula delle polizze assicurative, comunque, non libera la concessionaria dalle responsabilità, avendo mero scopo di ulteriore garanzia.
Assicurazioni obbligatorie. Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Impresa, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo. Il Committente si riserva altresì, il controllo, in qualunque momento a semplice richiesta, del rispetto degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori, mediante l’acquisizione diretta della certificazione DURC.
Assicurazioni obbligatorie. La presente assicurazione non è sostitutiva di eventuali assicurazioni obbligatorie per legge ma opera in aggiunta ad esse. Testo articoli del Codice Civile e del Codice Penale richia- mati nel contratto
Assicurazioni obbligatorie. ART. 31 –
Assicurazioni obbligatorie. Il concessionario s’impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all’ambiente, a cose o a terzi; a tale scopo è tenuto a stipulare idonee polizze di assicurazione, di durata non inferiore alla concessione, a copertura da tutti i rischi di: a) responsabilità civile verso terzi derivante da sinistri occorsi a cose, animali o persone nelle aree in concessione per un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); b) incendio, furto ed atti vandalici alle apparecchiature ed alle attrezzature nelle aree in concessione, ivi compresa la segnaletica, per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00). c) il furto degli incassi per un massimale non inferiore ad Euro I 50.000,00 (cinquantamila/00). La stipula delle polizze assicurative comunque non libera il concessionario dalle responsabilità, avendo mero scopo di ulteriore garanzia. Le polizze di cui sopra dovranno contenere apposita appendice, vincolata a favore del Comune, con la quale sia previsto: 1. che il Comune avrà la facoltà di intervenire all’accertamento ed alla liquidazione dei danni in concorso e, se ritenuto, anche in sostituzione dell’assicurato e che le somme liquidate a titolo di risarcimento danno ai beni in concessione di proprietà comunale o che lo diverranno al termine del contratto saranno versate esclusivamente al Comune di Alassio; 2. che non potrà aver luogo alcuna riduzione dei massimali assicurati ed alcuna modifica alle condizioni di polizza né tantomeno disdetta di essa senza l’espresso consenso del Comune. Il concessionario è tenuto a presentare all’Amministrazione Comunale, a pena di decadenza, copia delle polizze di cui al presente articolo almeno dieci giorni, naturali e consecutivi, prima della sottoscrizione del contratto per la verifica della conformità della stessa a quanto richiesto dal presente capitolato speciale d’appalto. Nel corso della concessione, la società dovrà inoltre presentare annualmente, le quietanze attestante l’avvenuto pagamento del premio, in segno d’attestazione di vigenza. Resta inteso che resteranno a carico del concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella/e polizza/e di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali, ec...