CONTROVERSIE E RECLAMI Clausole campione

CONTROVERSIE E RECLAMI. Per qualsiasi comunicazione, domanda, reclamo, l’Utente deve rivolgersi alle strutture competenti del Gestore. Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatti fuori di dette strutture ed in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, sarà considerata nulla o come non avvenuta.
CONTROVERSIE E RECLAMI. 1. Per ogni controversia nascente dall’interpretazione o esecuzione del presente regolamento, si farà riferimento alle norme di legge vigente in materia, con facoltà di esperire un preventivo tentativo di conciliazione secondo il procedimento previsto; foro competente è di norma quelli del luogo di ubicazione dell’immobile corrispondente all’utenza, fatti salvi i diritti di legge. 2. Per la materia dei reclami si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato.
CONTROVERSIE E RECLAMI. 1. Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo non risolte in sede negoziale vengono deferite, su richiesta di una o più parti, al consiglio dei membri, che prende una decisione in materia in assenza del o dei membri in questione, dopo aver sentito, all'occorrenza, il parere di una commissione consultiva la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono fissate dal regolamento interno. 2. Il parere motivato della commissione consultiva è sottoposto al consiglio dei membri, che in ogni caso compone la controversia dopo aver considerato tutti gli elementi d'informazione utili. 3. Le denunce d'inadempienza degli obblighi contratti ai termini del presente accordo nei confronti di un membro, del presidente o del vicepresidente facente le veci del presidente sono deferite al consiglio dei membri su richiesta del membro autore della denuncia. Il consiglio dei membri prende una decisione in materia in assenza della o delle parti in questione, dopo aver consultato le parti interessate e dopo aver sentito, all'occorrenza, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 1. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono precisate nel regolamento interno. 4. Qualora il consiglio dei membri constati che un membro è venuto meno agli obblighi previsti dal presente accordo, può sanzionarlo, fintantoché non avrà adempiuto ai suoi obblighi, con provvedimenti che possono andare dal semplice avvertimento alla sospensione del diritto di partecipare alle decisioni del consiglio dei membri, oppure escluderlo dall'accordo secondo la procedura prevista dall'articolo 34. Il membro in questione ha il diritto di ricorrere, in ultima istanza, alla Corte internazionale di giustizia. 5. Qualora il consiglio dei membri ritenga che il presidente o il vicepresidente facente le veci del presidente non abbia assolto le sue funzioni conformemente al presente accordo o al regolamento interno, può decidere, su richiesta di almeno il 50 % dei membri presenti, di sospendere temporaneamente, per una sessione o un periodo più lungo, i poteri e le funzioni conferitigli dal presente accordo o dal regolamento interno e nominare il sostituto tra i membri del Consiglio. L'applicazione del presente paragrafo è specificata nel regolamento interno. 6. In caso di controversie in materia di operazioni sugli oli d'oliva, gli oli di sansa d'oliva o le olive da tavola, il Consiglio oleicolo internazionale può formulare le dovute raccomandazio...
CONTROVERSIE E RECLAMI danese sulla garanzia per depositanti ed investitori come descritto sul sito web di Saxo Bank, xxx.xxxx.xxxx. 38.1 Nel caso in cui un Cliente abbia posto una domanda o presentato una problematica ad un manager con responsabilità di gestione di Clienti o ad un altro dipendente di Saxo Bank senza aver ricevuto risposta soddisfacente, il Cliente ha diritto a sporgere un reclamo scritto a Saxo Bank inviando un’e-mail all'indirizzo Xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx. Saxo Bank di conseguenza esaminerà il reclamo e risponderà. 38.2 Qualora il Cliente non fosse soddisfatto della risposta di Saxo Bank potrà sporgere reclamo presso la Commissione danese per i ricorsi contro gli istituti bancari (Pengeinstitutankenævnet), Xxxxxxxxxx 0 X, xxxxxxxx 0000, XX-0000 Xxxxxxxxxx K. 38.3 Reclami relativi a registrazione, modifica o annullamento di diritti in VP possono essere sporti alla Commissione danese ricorsi contro le centrali di deposito titoli, Xxxxxxxxx Xxxx 00, XX-0000 Xxxxxxxx (Klagenævnet for Værdipapircentraler). Il ricorso va inoltrato per iscritto al più tardi entro 6 settimane dalla registrazione nel VP. In circostanze eccezionali la Commissione potrà esaminare ricorsi presentati dopo la scadenza dei termini. I diritti da versare per il ricorso ammontano attualmente a DKK 400 per pratica. Per ulteriori informazioni sulla procedura di ricorso si veda la normativa relativa alla Commissione danese ricorsi contro le centrali di deposito titoli. 38.4 Fatti salvi gli ulteriori diritti di Saxo Bank ai sensi delle presenti Condizioni, e in caso di controversia tra il Cliente e Saxo Bank in merito a una Posizione di margine o presunta tale o istruzione relativa ad essa, Saxo Bank ha diritto a chiudere la Posizione di margine o presunta tale a propria discrezione e senza preavviso, qualora Saxo Bank ritenga che ciò sia opportuno a limitare l'importo massimo che una tale vertenza possa comportare. Saxo Bank declina ogni responsabilità nei confronti del cliente in relazione a conseguenti fluttuazioni del livello della Posizione di margine in questione. Saxo Bank dovrà adottare ragionevoli provvedimenti non appena ciò si renda praticamente possibile allo scopo di informare il Cliente del fatto che Saxo Bank ha adottato una tale misura. 38.5 Qualora Saxo Bank chiuda una Posizione di margine o presunta tale ai sensi del punto 38.4, la chiusura, a condizione che ciò avvenga in conformità con le presenti Condizioni, avverrà facendo salvo il diritto del Cliente ad aprire nuove Posizioni ...
CONTROVERSIE E RECLAMI. 9.1 Eventuali reclami del cliente saranno evasi dall’Advisor nel termine indicato nel Documento Informativo. 9.2 Il Cliente, qualora non sia soddisfatto della risposta fornita al reclamo o non abbia ricevuto risposta entro il termine di 90 giorni o in quello diverso comunicatogli dall’Advisor, qualora non siano state avviate, anche su iniziativa dell’Advisor, altre procedure di conciliazione, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria dovrà rivolgersi alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato istituita presso la Consob (D.Lgs, n. 179/2007; Reg. Consob n. 16763/2008) o ad un organismo di conciliazione (D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28; Decreto del Ministero della Giustizia 18/10/2010 n.180)
CONTROVERSIE E RECLAMI. 9.1 Eventuali reclami del cliente saranno evasi dall’Advisor nel termine indicato nel Documento Informativo. 9.2 Il Cliente, qualora non sia soddisfatto della risposta fornita al reclamo o non abbia ricevuto risposta entro il termine di 90 giorni o in quello diverso comunicatogli dall’Advisor, qualora non siano state avviate, anche su iniziativa dell’Advisor, altre procedure di conciliazione, può presentare ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB. Questo organo è stato istituito per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori (diversi dai clienti professionali) e i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 18-ter del TUF, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell’esercizio dell’attività disciplinata dalla Parte II del TUF, incluse le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito dell’operatività dell’Arbitro le controversie che implicano la Facsimile richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell’Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra descritti e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto. Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet xxxxx://xxx.xxx.xxxxxx.xx/
CONTROVERSIE E RECLAMI. Per qualsiasi reclamo o richiesta di informazioni l’utente finale deve rivolgersi al gestore, secondo quanto specificato nella Carta dei Servizi Idrici.
CONTROVERSIE E RECLAMI. Per qualsiasi reclamo o richiesta di informazioni l’utente finale deve rivolgersi agli organi competenti. Per la trattazione dei reclami e delle richieste di informazioni si rinvia al Regolamento di tutela dell’utenza dell’Autorità Idrica Toscana.
CONTROVERSIE E RECLAMI. Il Cliente dovrà informare immediatamente il Servizio clienti via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xxx di ogni controversia o reclamo che il Cliente stesso possa avere riguardo il presente Accordo. Tale reclamo (corredato di tuti i dettagli necessari) verrà preso in considerazione sulla base delle procedure interne della Società. Lo scopo di questa procedura è garantire che i reclami del cliente siano gestiti in modo giusto e corretto, fornendo il miglior servizio al Cliente possibile. La Società si adopererà per analizzare qualsiasi controversia o reclamo non appena ragionevolmente possibile e notificherà al Cliente i risultati di tale valutazione via e-mail o telefono ad opera dei nostri Responsabili della relazione con i Clienti.
CONTROVERSIE E RECLAMI. Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione il foro competente è quello di Aosta. In ogni caso l'utente potrà percorrere qualunque altra via extragiudiziale.