Locali Clausole campione
Locali. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. Ai sensi dell’art. 27 della legge 20.5.1970, n. 300 nelle aziende/unità produttive con almeno 200 dipendenti sarà messo a disposizione delle RSU, o RSA ove esistenti, per l’esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune, all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
2. Nelle aziende/unità produttive con meno di 200 dipendenti, le RSU, o RSA ove esistenti, potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le riunioni. In questo caso la richiesta dei locali dovrà essere inoltrata dalle suddette rappresentanze sindacali al responsabile dell'azienda/unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
3. A livello aziendale si potranno definire tra le parti specifiche intese per regolare: • l’utilizzo di locali aziendali per le Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda, ove le aziende ne abbiano la disponibilità; • l’accesso alle reti intranet aziendali alle strutture delle Organizzazioni Sindacali di cui al precedente alinea.
Locali. 1. Le parti confermano che, come previsto dall’art. 27 della legge 300/70 e dagli Accordi Interconfederali del 10.1.2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil e Confindustria-Ugl), del 15.1.2014 (Confindustria-Confsal) e del 30.7.2015 (Confindustria-OrSA), nonché dall’art. 13 del CCNL Mobilità/Area AF, l’azienda porrà a disposizione della RSU un locale comune nelle Unità produttive - individuate nell’accordo nazionale del 31.7.2015 - con più di 200 dipendenti occupati.
2. Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti occupati, le RSU potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. In questo caso la richiesta del locale dovrà essere inoltrata dalla RSU al responsabile dell’unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
3. I locali saranno individuati sul territorio a cura dei responsabili delle singole Unità produttive, che procederanno alla loro assegnazione predisponendo adeguato verbale di consegna. E’ in ogni caso fatta salva la possibilità per l’azienda di sostituire il locale assegnato con un altro, dando un preavviso alla RSU di almeno 30 giorni.
4. Ai fini del presente articolo, resta confermata la situazione in essere per quanto riguarda i locali assegnati alle RSU.
5. Le parti convengono di voler definire, entro sei mesi dalla data di stipula del presente contratto, un’intesa per la definizione, ove le aziende ne abbiano la disponibilità, delle modalità di utilizzo di locali aziendali da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, in applicazione di quanto previsto al 1° alinea del punto 3 dell’art. 13 del CCNL Mobilità/Area AF. Fino alla definizione della presente intesa nei termini previsti resta confermata la situazione in atto.
Locali. Il Concessionario, nell’esecuzione del Servizio, dovrà tenere in debita considerazione la valenza architettonica dell’edificio, vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004. I locali del Borgo adibiti a caffetteria sono situati all’interno degli edifici denominati “Xxxx xx Xxxxxxxx”, “Xxxx xx Xxxxxxx” e “Casa di Malgrà”, al piano terreno, con ingresso interno dal Cortile di Avigliana. Viene altresì affidato il portico antistante l’ingresso della caffetteria del cortile di Avigliana al fine di consentire al Concessionario la possibilità di usufruire dello spazio come dehor. Il Concessionario potrà altresì utilizzare un locale ad uso magazzino sito al piano terra della “Casa di Chieri”, che si affaccia sul Cortile di Avigliana, previo accordo con la Direzione del Museo. I predetti locali, come individuati e descritti nella planimetria allegato sub lett. A), sono destinati all’esecuzione del Servizio di caffetteria nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all’atto dell’affidamento. Gli ambienti del locale bar e ristoro consistono di due sale, due locali retrostanti per la preparazione degli alimenti, un servizio igienico aperto al pubblico (uomini e donne, entrambi accessibili ai disabili), un servizio igienico con antibagno/spogliatoio per i dipendenti, pari complessivamente a circa 60 mq, oltre un dehor esterno affacciato sul Po di circa 80 mq. I predetti locali hanno un accesso interno al Museo dal Cortile di Avigliana e un accesso indipendente dalla passeggiata lungofiume. Durante la concessione, il Concessionario è obbligato a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione dei locali, degli impianti elettrici, idraulici, ecc. senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Fondazione e, qualora tale autorizzazione fosse concessa, il Concessionario non potrà rivalersi sulla Fondazione medesima o, alla scadenza della presente Convenzione, sul subentrante per le spese di miglioria da lui eseguite. Le migliorie, riparazioni, modifiche autorizzate ed eseguite dal Concessionario resteranno acquisite a favore della Fondazione. Al termine della concessione i locali dovranno essere riconsegnati alla Fondazione nel medesimo stato di consegna, restando inteso che eventuali danni strutturali rilevabili all’atto della riconsegna, saranno valutati dalla Fondazione ed addebitati al Concessionario mediante apposito verbale di ultimazione e constatazione. Sono presenti all’interno del Borgo Medievale, nell’edificio denominato “Ospizio dei Pellegri...
Locali. 1. In adempimento all’art. 27 della legge n.300/1970 le aziende, nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, metteranno a disposizione delle RSU un idoneo locale comune all’interno di ciascuna unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
2. Nelle unità produttive di cui all’art. 35 della citata legge n.300/1970 con un numero inferiore a 200 dipendenti, il diritto riguarderà l’uso di un locale idoneo alle riunioni.
Locali. 1. Ciascuna Direzione Generale pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 8, l’uso continuativo di un idoneo locale comune per consentire l’esercizio dell’attività sindacale.
2. A ciascuna organizzazione sindacale, in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla contrattazione collettiva regionale, è inoltre concesso l’uso di un locale e di attrezzature adeguate, per l’esercizio dell’attività sindacale, per la propria segreteria.
Locali. 1. Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 10, l'uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro attività.
2. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione da parte dell'amministrazione nell'ambito della struttura.
Locali. 1. In adempimento all’art. 27 della legge n. 300/1970 i datori di lavoro metteranno a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie un idoneo locale comune all’interno di ciascun ambito di aggregazione di cui all’art. 10, comma 1, secondo alinea, o nelle immediate vicinanze.
2. Negli ambiti di aggregazione con un numero di dipendenti inferiore a 200, il diritto riguarderà l’uso di un locale idoneo alle riunioni.
3. Ferma restando la disciplina di cui ai commi precedenti, i datori di lavoro si impegnano a verificare, unitamente alle organizzazioni sindacali firmatarie, la possibilità di mantenere l’uso di un locale per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente CCNL, ovvero a concederne l’utilizzazione comune a due o più organizzazioni, secondo criteri che saranno definiti dalle Parti.
Locali. 1. Ciascuna Fondazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 13 l'uso di un idoneo locale comune - organizzato secondo modalità concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro attività.
2. Nelle Fondazioni con un numero di dipendenti inferiore a duecento, gli organismi sindacali rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione dalla Fondazione nell'ambito della struttura.
3. Ai fini dell’individuazione delle soglie numeriche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si tiene conto anche del personale dipendente della Provincia che sia stato messo a disposizione delle singole Fondazioni.
Locali. In adempimento all’art. 27, legge 20 maggio 1970, n. 300, il da- tore di lavoro nelle unita` produttive con almeno 200 dipendenti porra` a disposizione un idoneo locale comune all’interno dell’unita` produt- tiva o nelle immediate vicinanze di essa; nelle unita` produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti il diritto riguardera` l’uso di un locale idoneo alle riunioni.
Locali. 1. Le parti confermano che, come previsto dall’art. 27 della legge 300/70 e dall’Accordo Interconfederale del 20.12.1993, nonché dall’art. 13 del CCNL Mobilità/Area AF, l’azienda porrà a disposizione della RSU un locale comune nelle Unità produttive - individuate nell’accordo nazionale del 29.7.2004 e successive modifiche - con più di 200 dipendenti occupati.
2. E’ facoltà dell’azienda assegnare due locali nelle Unità produttive con più di 1.000 dipendenti occupati.
3. Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti occupati, le RSU potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. In questo caso la richiesta del locale dovrà essere inoltrata dalla RSU al responsabile dell’unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
4. I locali saranno individuati sul territorio a cura dei responsabili delle singole Unità produttive, che procederanno alla loro assegnazione predisponendo adeguato verbale di consegna. E’ in ogni caso fatta salva la possibilità per l’azienda di sostituire il locale assegnato con un altro, dando un preavviso alla RSU di almeno 30 giorni.
5. Ai fini del presente articolo, resta confermata la situazione in essere per quanto riguarda i locali assegnati alle RSU.
6. Le parti convengono di voler definire, entro tre mesi dalla data di stipula del presente contratto, un’intesa per la definizione, ove le aziende ne abbiano la disponibilità, delle modalità di utilizzo di locali aziendali da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, in applicazione di quanto previsto al 1° alinea del punto 3 dell’art. 13 del CCNL Mobilità/Area AF. Fino alla definizione della presente intesa nei termini previsti resta confermata la situazione in atto.