Locali. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. Ai sensi dell’art. 27 della legge 20.5.1970, n. 300 nelle aziende/unità produttive con almeno 200 dipendenti sarà messo a disposizione delle RSU, o RSA ove esistenti, per l’esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune, all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
2. Nelle aziende/unità produttive con meno di 200 dipendenti, le RSU, o RSA ove esistenti, potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le riunioni. In questo caso la richiesta dei locali dovrà essere inoltrata dalle suddette rappresentanze sindacali al responsabile dell'azienda/unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
3. A livello aziendale si potranno definire tra le parti specifiche intese per regolare: • l’utilizzo di locali aziendali per le Organizzazioni Sindacali stipulanti i singoli CCNL o riconosciute in azienda, ove le aziende ne abbiano la disponibilità; • l’accesso alle reti intranet aziendali alle strutture delle Organizzazioni Sindacali di cui al precedente alinea.
Locali. 1. In adempimento all’art. 27 della legge n.300/1970 le aziende, nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti, metteranno a disposizione delle RSU un idoneo locale comune all’interno di ciascuna unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
2. Nelle unità produttive di cui all’art. 35 della citata legge n.300/1970 con un numero inferiore a 200 dipendenti, il diritto riguarderà l’uso di un locale idoneo alle riunioni.
Locali. 1. Le parti confermano che, come previsto dall’art. 27 della legge 300/70 e dagli Accordi Interconfederali del 10.1.2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil e Confindustria-Ugl), del 15.1.2014 (Confindustria-Confsal) e del 30.7.2015 (Confindustria-OrSA), nonché dall’art. 13 del CCNL Mobilità/Area AF, l’azienda porrà a disposizione della RSU un locale comune nelle Unità produttive - individuate nell’accordo nazionale del 31.7.2015 - con più di 200 dipendenti occupati.
2. Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti occupati, le RSU potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni. In questo caso la richiesta del locale dovrà essere inoltrata dalla RSU al responsabile dell’unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
3. I locali saranno individuati sul territorio a cura dei responsabili delle singole Unità produttive, che procederanno alla loro assegnazione predisponendo adeguato verbale di consegna. E’ in ogni caso fatta salva la possibilità per l’azienda di sostituire il locale assegnato con un altro, dando un preavviso alla RSU di almeno 30 giorni.
4. Ai fini del presente articolo, resta confermata la situazione in essere per quanto riguarda i locali assegnati alle RSU.
5. Le parti convengono di voler definire, entro sei mesi dalla data di stipula del presente contratto, un’intesa per la definizione, ove le aziende ne abbiano la disponibilità, delle modalità di utilizzo di locali aziendali da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, in applicazione di quanto previsto al 1° alinea del punto 3 dell’art. 13 del CCNL Mobilità/Area AF. Fino alla definizione della presente intesa nei termini previsti resta confermata la situazione in atto.
Locali. Il Concessionario, nell’esecuzione del Servizio, dovrà tenere in debita considerazione la valenza architettonica dell’edificio della GAM, vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004. I locali adibiti a bar, e ristoro sono situati all’interno dell’edificio della GAM, al piano terreno, con ingresso esterno da X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 30 e con accesso interno dagli uffici della Xxxxxxxx (Xxx Xxxxxxx x. 00). I predetti locali, come individuati e descritti nella planimetria Allegato A), sono destinati all’esecuzione del Servizio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all’atto dell’affidamento; ciascun concorrente può preventivamente verificare i luoghi tramite apposito sopralluogo da concordare con la Fondazione. Gli ambienti del locale bar e ristoro consistono in una sala, un locale retrostante per la preparazione degli alimenti e tre servizi igienici aperti al pubblico (uomini, donne e disabili) aperti al pubblico, pari complessivamente a circa 150 mq., oltre un dehor esterno su via Vela e un locale destinato a deposito. Durante la concessione, il Concessionario è obbligato a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione dei locali, degli impianti elettrici, idraulici o di amplificazione, ecc. senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Fondazione e, qualora tale autorizzazione fosse concessa, il Concessionario non potrà rivalersi sulla Fondazione medesima o, alla scadenza della presente Convenzione, sul subentrante per le spese di miglioria da lui eseguite. Le migliorie, riparazioni, modifiche autorizzate ed eseguite dal Concessionario resteranno acquisite a favore della Fondazione. Al termine della concessione i locali dovranno essere riconsegnati alla Fondazione nel medesimo stato di consegna, fatte salve le migliorie e modifiche autorizzate dalla Fondazione, restando inteso che eventuali danni strutturali rilevabili all’atto della riconsegna, saranno valutati dalla Fondazione e addebitati al Concessionario mediante apposito verbale di ultimazione e constatazione.
Locali. 1. Ai sensi dell’art. 27 della legge 20.5.1970, n. 300 nelle aziende/unità produttive con almeno 200 dipendenti sarà messo a disposizione delle RSU, o RSA ove esistenti, per l’esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune, all’interno dell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
2. Nelle aziende/unità produttive con meno di 200 dipendenti, le RSU, o RSA ove esistenti, potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le riunioni. In questo caso la richiesta dei locali dovrà essere inoltrata dalle suddette rappresentanze sindacali al responsabile dell'azienda/unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
3. A livello aziendale si potranno definire tra le parti specifiche intese per regolare: l’utilizzo di locali aziendali per le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o riconosciute in azienda, ove le aziende ne abbiano la disponibilità; l’accesso alle reti intranet aziendali alle strutture delle Organizzazioni Sindacali di cui al precedente alinea.
Locali. 1. Ciascuna Direzione Generale pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all’articolo 8, l’uso continuativo di un idoneo locale comune per consentire l’esercizio dell’attività sindacale.
2. A ciascuna organizzazione sindacale, in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla contrattazione collettiva regionale, è inoltre concesso l’uso di un locale e di attrezzature adeguate, per l’esercizio dell’attività sindacale, per la propria segreteria.
Locali. 1. Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 10, l'uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro attività.
2. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione da parte dell'amministrazione nell'ambito della struttura.
Locali. In adempimento all’art. 27, legge 20 maggio 1970, n. 300, il da- tore di lavoro nelle unita` produttive con almeno 200 dipendenti porra` a disposizione un idoneo locale comune all’interno dell’unita` produt- tiva o nelle immediate vicinanze di essa; nelle unita` produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti il diritto riguardera` l’uso di un locale idoneo alle riunioni.
Locali. 1. In adempimento all’art. 27 della legge n. 300/1970 i datori di lavoro metteranno a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie un idoneo locale comune all’interno di ciascun ambito di aggregazione di cui all’art. 10, comma 1, secondo alinea, o nelle immediate vicinanze.
2. Negli ambiti di aggregazione con un numero di dipendenti inferiore a 200, il diritto riguarderà l’uso di un locale idoneo alle riunioni.
3. Ferma restando la disciplina di cui ai commi precedenti, i datori di lavoro si impegnano a verificare, unitamente alle organizzazioni sindacali firmatarie, la possibilità di mantenere l’uso di un locale per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente CCNL, ovvero a concederne l’utilizzazione comune a due o più organizzazioni, secondo criteri che saranno definiti dalle Parti.
Locali. 1. I locali degli studi dovranno essere adibiti esclusivamente all’esercizio di servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
2. I locali per l’apertura di nuovi Studi o per il trasferimento, per qualsiasi motivo, di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno distare, dai locali di altri Studi, almeno 300 (trecento) metri in linea d’aria.
3. locali dovranno essere completamente separati in modo permanente da altri eventuali locali diversamente utilizzati, avere l’altezza minima prevista dal Regolamento Edilizio del Comune in cui sono situati e comprendere:
a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva;
b) servizi igienici, illuminati ed aerati, composti da bagno e antibagno;
c) un ingresso autonomo.
4. L’ufficio dovrà essere aerato, illuminato e dotato di un arredamento atto a consentire un agevole stazionamento del pubblico e, qualora sia ubicato in ambiente diverso dall’archivio, non dovrà avere superficie inferiore ai 20 mq.
5. Qualora lo Studio sia in possesso anche dell’autorizzazione per l’attività di autoscuola, i locali destinati all’attività dello Studio e della autoscuola potranno avere in comune l’ingresso e gli uffici di segreteria diretti alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell’osservanza di quanto prescritto ai precedenti commi 3 e 4.
6. Il disposto del presente articolo si applica anche alle imprese individuali o società che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto al successivo comma 9.
7. Nel caso di trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in carta legale al Settore Viabilità Trasporti, ufficio Agenzie ed Autoscuole della Provincia di Lodi, l’aggiornamento della autorizzazione.
8. Il trasferimento della sede per qualsiasi motivo senza l’autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale di Lodi costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell’art. 43.
9. Sono esenti da quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo gli Studi autorizzati alla data di entrata in vigore della L. 264/1991, fintantoché esercitano l’attività negli attuali locali, o che trasferiscono la propria sede a causa di sfratto, dichiarato non per morosità ed a condizione che sia pure dichiarata l’impossibilità del reperimento di locali idonei che rispondano ai requisiti del precedente comma 3 ed ai limiti di superficie di cui al comma 4 .
10. Le caratteristiche ...