WELFARE AZIENDALE Clausole campione

WELFARE AZIENDALE. Le Parti concordano sull’opportunità di sviluppare il Welfare Aziendale, quale estensione dell’obbligatorio Welfare Contrattuale, come strumento di fidelizzazione del Lavoratore all’Impresa e per assicurare al Lavoratore maggiori benefici nelle situazioni particolari, a parità di costo aziendale.
WELFARE AZIENDALE. In attuazione del punto 4 dell’art. 1, nonché dell’art. 37 del CCNL Mobilità/Area AF le parti, nella comune convinzione che il welfare aziendale è lo strumento capace di migliorare il benessere e la motivazione dei lavoratori facilitando il bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro, e considerato che il Gruppo FS Italiane è impegnato, anche in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario, ad estenderne nel tempo gli ambiti di applicazione per offrire ai propri dipendenti e alle loro famiglie un paniere il più ampio possibile di beni e servizi, convengono sulle seguenti misure di welfare aziendale per il personale delle Società del Gruppo FS Italiane: 1. Agevolazioni per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
WELFARE AZIENDALE. In attuazione del punto 4 dell’art. 1, nonché degli artt. 54 e 55 del CCNL Mobilità/Area AF le parti convengono sulle seguenti misure di welfare aziendale per il personale delle Società del Gruppo FS:
WELFARE AZIENDALE. 1. L’Amministrazione ha confermato per ciascun esercizio del bilancio 2020/2022 euro 1.000.000 per finanziare le azioni di cui all’art. 72 del CCNL Funzioni locali 2016/2018, frutto di economie stabili derivanti da spese di personale del triennio 2016/2018. 2. Le parti, con apposito accordo, individueranno le modalità di attuazione dell’art. 72 per il riconoscimento delle risorse stanziate al fine di migliorare la sperimentazione avviata nel 2019. 3. In caso di mancato accordo entro febbraio 2021 verranno applicati i criteri attualmente in vigore.
WELFARE AZIENDALE. Le parti riconoscono che il benessere individuale e familiare dei lavoratori rappresenta un valore importante per l’azienda e contribuiscono ai risultati dell’intera organizzazione. Le parti riconoscono fin da ora la piena conformità alle vigenti normative fiscali e contributive degli indicatori previsti nel presente articolo e riconoscono, quindi, che i lavoratori beneficiari del premio, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente, potranno esercitare il diritto di opzione di cui all’art. 1, comma 184, Legge 28/12/2015, n. 208 (“legge di stabilità 2016”) e successive modificazioni e integrazioni, alle condizioni e nei termini di seguito stabiliti. Il predetto diritto di opzione di conversione dell’intero Premio di Risultato in denaro in servizi welfare dovrà essere esercitato da ciascun lavoratore beneficiario del premio, per ogni singola annualità di corresponsione del premio, entro e non oltre il 31 luglio del 2020, 2021, 2022. Il mancato esercizio del diritto di opzione entro i termini previsti comporterà la corresponsione della somma dovuta a titolo di premio in denaro, con applicazione degli oneri fiscali e contributivo come da normativa vigente alla data di pagamento. Al fine di consentire una più ampia realizzazione degli obiettivi del welfare aziendale, ai dipendenti che decideranno di esercitare il diritto di opzione per convertire integralmente il proprio premio, l’azienda incrementerà il valore individualmente convertito del 10%. Le somme, i beni, le opere e/o servizi di cui il lavoratore potrà in concreto fruire ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, nonché i termini e le modalità di fruizione, nell’esercizio del diritto di opzione, saranno indicati nel Regolamento pubblicato sul portalino aziendale e specificati in dettaglio nel portale del provider che l’azienda metterà a disposizione dei dipendenti. Per coloro che risultano avere, al 31 dicembre dell’anno precedente, un reddito da lavoro dipendente superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni normative man mano vigenti (per l’anno 2019 pari a € 80.000), per i quali non trovano applicazione né le disposizioni riguardanti il particolare trattamento contributivo e fiscale disposto dalla normativa di legge per i premi di risultato, né la facoltà di esercitare il diritto di opzione, il premio sarà corrisposto in busta paga secondo quanto previsto dalla tabella dell’allegato 5. Le parti si incontreranno periodicamente per verificare l’applica...
WELFARE AZIENDALE convenzioni per l'erogazione di servizi time saving; • convenzioni con strutture per servizi di cura; • buoni per l’acquisto di servizi di cura. Il decreto prevede altre condizioni di proponibilità:
WELFARE AZIENDALE. 1. La Società, al fine di accrescere il benessere dei propri lavoratori somministrati, predispone e aggiorna periodi- camente un piano di Welfare aziendale, nel quale possono essere previste forme di sostegno alle spese sanitarie, interventi in materia di istruzione dei familiari e misure di carattere ricreativo, ed ogni altra misura ritenuta coe- rente, tempo per tempo, con i fabbisogni e le esigenze del personale. 2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno carattere eventuale e volontario, e sono attuati tenendo conto della nor- mativa fiscale e contributiva tempo per tempo applicabile, nel limite delle risorse disponibili nell'anno di riferi- mento.
WELFARE AZIENDALE. A sostegno di iniziative di welfare aziendale viene stabilita l’attivazione a favore di tutti i lavoratori dipendenti di piani di flexible benefits (da utilizzare per la spesa, buonibenzina, spese scolastiche) nelle seguenti misure massime:  100,00 euro a partire dal 1° giugno 2017;  150,00 euro a partire dal 1° giugno 2018;  200,00 euro a partire dal 1° giugno 2019.
WELFARE AZIENDALE. In considerazione del particolare momento di disagio economico, le Partii convengono che la personale dipendente è concessa la possibilità di accedere a delle formule di assistenza sanitaria integrativa e assicurativa inerente l’erogazione di prestazioni in ambito odontoiatrico, quale supporto alle spese sanitarie sostenute dalle famiglie. Le strutture odontoiatriche selezionate sono distribuite su tutto il territorio nazionale; suddivise per distretti sanitari, e garantiscono tariffe contenute e accessibili, nel rispetto delle linee guida nazionali emanate dal Ministero della Salute. Si allega al presente accordo brochure esplicativa con il dettaglio dei servizi offerti (Allegato B).
WELFARE AZIENDALE. 1. Come previsto in via generale dall’art. 94 del Ccnl, le parti si impegnano ad aprire specifiche sessioni di confronto dirette all’attuazione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti (welfare aziendale integrativo), per le finalità stabilite dal medesimo articolo (ivi compresa la copertura dei relativi oneri economici a carico del Fondo premialità e fasce)