Ferie e permessi Clausole campione

Ferie e permessi. 1. Al personale in servizio nelle società del Gruppo FS, in aggiunta a quanto previsto al punto 1 dell’art. 30 (Ferie) ed al punto 4 dell’art. 29 (Riposo settimanale e giorni festivi) del CCNL Mobilità/Area AF, sono riconosciuti permessi annui, retribuiti con la stessa retribuzione prevista per le giornate di ferie al successivo punto 4, nelle misure di seguito individuate:
Ferie e permessi. Per quanto riguarda gli istituti contrattuali relative a ferie e permessi, sa- ranno corrisposti secondo quanto previsto dal C.C.N.L. di cui sopra.
Ferie e permessi. 1. Ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 6/07/1995, il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite pari a 28 giorni lavorativi annui, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera “a” della L. 23 dicembre 1977, n. 937, oltre 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare, con orario settimanale di lavoro articolato su cinque giorni. (Spettano 32 giorni per anno solare qualora l’orario di servizio sia articolato su sei giorni settimanali). E’ altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono, purché ricadente in giorno lavorativo.
Ferie e permessi. 1. La disciplina delle ferie, dei permessi e dei giorni non lavorativi è quella stabilita dalla legge in vigore e dalle disposizioni del C.c.n.l. Panificazione vigente.
Ferie e permessi. Art. 15/19 Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui. Ferie annuali: 4 settimane: Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.
Ferie e permessi. Art. 15/19 Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui. Ferie annuali: 4 settimane.
Ferie e permessi. 1. Il lavoratore ha il diritto di fruire, nel corso dell’anno di maturazione, di un periodo di ferie annuale, in una delle fasce di cui alla successiva lett. a) del presente comma , per almeno due settimane che possono essere continuative se ciò è richiesto dal lavoratore. La gestione delle ferie è organizzata in modo tale da conseguire l’obiettivo che, fatti salvi i casi di oggettivo impedimento, il personale di guida tendenzialmente usufruisca, nel periodo di maturazione, di tutte le giornate di ferie maturate nel medesimo periodo. A tale scopo, l’assegnazione delle giornate di ferie è preordinata secondo le seguenti disposizioni: La programmazione delle ferie estive prevede fasce di almeno due settimane continuative nel periodo che va dal giorno successivo al termine dell’anno scolastico al giorno immediatamente precedente l’inizio del nuovo anno scolastico. L’individuazione del numero di fasce, della loro collocazione temporale e le modalità di assegnazione, per ogni residenza di servizio, è effettuata congiuntamente tra le parti, entro il primo trimestre di ogni anno nella sede territorialmente competente (Unità produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), punto 4.2, lett. c), del presente accordo. In assenza di un accordo derivante dal confronto di cui al capoverso precedente, la determinazione è assunta unilateralmente dall’Azienda, rispettando il criterio dell’assegnazione delle ferie a rotazione e per un numero di lavoratori compatibile con le esigenze di servizio. Successivamente all’assegnazione è ammesso il cambio dell’intero periodo tra soggetti aventi identica residenza di servizio o la stessa sia ubicata in località appartenenti alla medesima area.
Ferie e permessi. 1. Il personale non viaggiante, ad eccezione di coloro che lavorano su turni avvicendati e/o il cui orario di lavoro è legato a particolari esigenze di servizio, può richiedere ferie nella misura minima di mezza giornata.
Ferie e permessi. 1. Al personale in servizio nelle società del Gruppo FS, in aggiunta a quanto previsto al punto 1 dell’art. 25 (Ferie) ed al punto 4 dell’art. 24 (Riposo settimanale e giorni festivi) del CCNL delle Attività Ferroviarie, sono riconosciuti permessi annui, retribuiti con la stessa retribuzione prevista per le giornate di ferie al successivo punto 4, nelle misure di seguito individuate:
Ferie e permessi. Ogni lavoratrice ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane all’anno di anzianità di servizio (26/12 di giorni ogni mese di servizio). Almeno due settimane (consecutive su richiesta della lavoratrice) vanno usufruite nell’anno di maturazione; le restanti entro i successivi 18 mesi. Le ferie non possono essere sostituite da un’indennità economica, se non in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. La durata del periodo di ferie è di 26 giorni lavorativi per ogni anno di servizio, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro e non può essere frazionata in più di due periodi. La collocazione temporale delle ferie è decisa dal datore di lavoro, sentita la lavoratrice, nel periodo compreso da giugno a settembre ma le lavoratrici straniere possono cumulare le ferie di un biennio (26 + 26 giorni) da godere in un’unica soluzione. Per ciascun giorno di ferie spetta 1/26 della retribuzione mensile (inclusa l’eventuale indennità sostitutiva di vitto e alloggio, se dovuta). Se per esigenze del datore di lavoro vi sono sospensioni del lavoro extraferiali (ad esempio, il datore va in vacanza e lascia libera la lavoratrice, in un periodo non coincidente con le ferie di quest’ultima) alla lavoratrice spetta comunque la retribuzione globale di fatto e l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio se durante questa sospensione non usufruisce di queste corresponsioni). La lavoratrice domestica può godere di permessi retribuiti o non retribuiti per necessità familiari, di studio o personali purché sempre per giustificati motivi.