Ferie e permessi. 1. Al personale in servizio nelle società del Gruppo FS, in aggiunta a quanto previsto al punto 1 dell’art. 30 (Ferie) ed al punto 4 dell’art. 29 (Riposo settimanale e giorni festivi) del CCNL Mobilità/Area AF, sono riconosciuti permessi annui, retribuiti con la stessa retribuzione prevista per le giornate di ferie al successivo punto 4, nelle misure di seguito individuate:
1.1 ai lavoratori già in forza nelle società del Gruppo FS alla data dell’1.8.2003 è confermato il riconoscimento, oltre ai periodi di ferie di cui al punto 1.b dell’art. 30 del CCNL Mobilità/Area AF, di n° 3 giornate di permesso annue;
1.2 ai lavoratori assunti a decorrere dall’1.8.2003 n° 1 giornata di permesso annua a decorrere dal compimento dell’8° anno di anzianità di servizio;
1.3 agli stessi lavoratori di cui al precedente punto 1.2 una ulteriore giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 10° anno di anzianità di servizio ed un’altra giornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 12° anno di anzianità di servizio.
2. I permessi di cui al precedente punto 1 sono fruibili a richiesta del lavoratore entro l’anno e sono frazionabili in ore per periodi comunque non inferiori a un’ora. A tal fine, in caso di frazionamento, ciascuna giornata di permesso è convenzionalmente pari a 7 ore e 36 minuti nel caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giorni, ed a 6 ore e 20 minuti nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni. Nei casi di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3, nell’anno di maturazione delle ulteriori giornate di permesso, le stesse sono riconosciute in misura intera se il compimento dell’8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 1° semestre dell’anno, e nella misura del 50% se il compimento dell’8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 2° semestre dell’anno.
3. In aggiunta a quanto stabilito al punto 6 dell’art. 30 (Ferie) del CCNL Mobilità/Area AF, oltre al minimo contrattuale di cui al punto 3 dell’art. 68 (Retribuzione), all’indennità di funzione Quadri (art. 71 CCNL Mobilità/Area AF), al salario professionale (art. 72 CCNL Mobilità/Area AF), all’indennità di turno (art. 81 CCNL Mobilità/Area AF) e agli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF, ai lavoratori è corrisposta, nelle giornate di ferie, anche la seguente ulteriore retribuzione:
a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presente contratto;
b) elementi distinti della retribuzione (E...
Ferie e permessi. Per quanto riguarda gli istituti contrattuali relative a ferie e permessi, sa- ranno corrisposti secondo quanto previsto dal C.C.N.L. di cui sopra.
Ferie e permessi. 1. Ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 6/07/1995, il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuite pari a 28 giorni lavorativi annui, comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lettera “a” della L. 23 dicembre 1977, n. 937, oltre 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare, con orario settimanale di lavoro articolato su cinque giorni. (Spettano 32 giorni per anno solare qualora l’orario di servizio sia articolato su sei giorni settimanali). E’ altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato secondo quanto stabilito dall’art. 18 del citato CCNL 6/07/1995. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
3. Le ferie sono da fruire nel corso di ciascun anno solare e sono prorogabili al primo semestre successivo per indifferibili esigenze di servizio e al primo quadrimestre per motivate esigenze di carattere personale.
4. In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 21 e 22 del CCNL 6/07/1995 e dall’art. 71 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito con legge n. 133 del 6/08/2008 e ss.mm.ii..
Ferie e permessi. 1. La disciplina delle ferie, dei permessi e dei giorni non lavorativi è quella stabilita dalla legge in vigore e dalle disposizioni del C.c.n.l. Panificazione vigente.
Ferie e permessi. Art. 15/19 Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui. Ferie annuali: 4 settimane: Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.
Ferie e permessi. 1. Il personale non viaggiante, ad eccezione di coloro che lavorano su turni avvicendati e/o il cui orario di lavoro è legato a particolari esigenze di servizio, può richiedere ferie nella misura minima di mezza giornata.
2. Per i permessi inferiori alla mezza giornata e comunque non inferiori alla mezz’ora, il lavoratore può attingere esclusivamente dai permessi per ex festività soppresse e/o alla riduzione della prestazione lavorativa di cui all’art. 61 (Banca ore), del presente accordo, riduzione che comunque non potrà, in alcun caso, eccedere il monte ore preventivamente accumulato.
3. La concessione delle ferie e/o dei permessi orari richiesti resta subordinata alla preventiva valutazione dell’Azienda.
4. Le assenze per ferie del personale che lavora con la distribuzione dell’orario di lavoro su cinque giorni sono computate, indipendentemente dal fatto che l’orario di lavoro sia o meno distribuito omogeneamente nei giorni della settimana, in ragione di 1,2 per ciascun giorno fruito e 0,6 per ciascuna mezza giornata fruita.
5. Le ferie annuali sono concesse dall’Azienda e fruite dall’interessato nei limiti delle giornate contrattualmente spettanti e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme di legge, previa programmazione delle stesse effettuata tenuto conto delle esigenze dell’Azienda e degli interessi del lavoratore.
Ferie e permessi. Art. 15/19 Ex festività: 32 ore di permessi retribuiti annui. Ferie annuali: 4 settimane.
Ferie e permessi. Il lavoratore ha il diritto di fruire, nel corso dell’anno di maturazione, di un periodo di ferie annuale, in una delle fasce di cui alla successiva lett. a) del presente comma , per almeno due settimane che possono essere continuative se ciò è richiesto dal lavoratore. La gestione delle ferie è organizzata in modo tale da conseguire l’obiettivo che, fatti salvi i casi di oggettivo impedimento, il personale di guida tendenzialmente usufruisca, nel periodo di maturazione, di tutte le giornate di ferie maturate nel medesimo periodo. A tale scopo, l’assegnazione delle giornate di ferie è preordinata secondo le seguenti disposizioni:
Ferie e permessi. Ogni lavoratrice ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane all’anno di anzianità di servizio (26/12 di giorni ogni mese di servizio). Almeno due settimane (consecutive su richiesta della lavoratrice) vanno usufruite nell’anno di maturazione; le restanti entro i successivi 18 mesi. Le ferie non possono essere sostituite da un’indennità economica, se non in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. La durata del periodo di ferie è di 26 giorni lavorativi per ogni anno di servizio, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro e non può essere frazionata in più di due periodi. La collocazione temporale delle ferie è decisa dal datore di lavoro, sentita la lavoratrice, nel periodo compreso da giugno a settembre ma le lavoratrici straniere possono cumulare le ferie di un biennio (26 + 26 giorni) da godere in un’unica soluzione. Per ciascun giorno di ferie spetta 1/26 della retribuzione mensile (inclusa l’eventuale indennità sostitutiva di vitto e alloggio, se dovuta). Se per esigenze del datore di lavoro vi sono sospensioni del lavoro extraferiali (ad esempio, il datore va in vacanza e lascia libera la lavoratrice, in un periodo non coincidente con le ferie di quest’ultima) alla lavoratrice spetta comunque la retribuzione globale di fatto e l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio se durante questa sospensione non usufruisce di queste corresponsioni). La lavoratrice domestica può godere di permessi retribuiti o non retribuiti per necessità familiari, di studio o personali purché sempre per giustificati motivi.
Ferie e permessi. L’azienda gestisce ferie e permessi di tutti i dipendenti nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, provinciale e dalla legislazione Nazionale in materia.