Definizione di Impresa in difficoltà

Impresa in difficoltà impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
Impresa in difficoltà si intende ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014
Impresa in difficoltà un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà; per le PMI, un'impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2 par. 18, del Regolamento (UE) 651/20141;

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Impresa in difficoltà si intende una PMI che:
Impresa in difficoltà in conformità al comma 18 dell’art. 2 del RGE e fatte salvo le precisazioni ivi previste, sono le PMI che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze: - nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; - nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; - qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; - qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.
Impresa in difficoltà l’impresa che soddisfi almeno una delle circostanze di cui all’art. 2, comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Impresa in difficoltà si intendono le imprese individuate ai sensi della Comunicazione della Commissione recante “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 244 del 1 ottobre 2004 e prorogata con comunicazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C 156 del 9 luglio 2009; rettifica della proroga in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C 174 del 28 luglio 2009; ulteriore proroga in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C 296 del 2 ottobre 2012); Iniziativa Credito Adesso o Iniziativa: si intende la destinazione del Plafond alla Linea Generale con il supporto del Fondo in conto interessi per la concessione, da parte di Finlombarda e delle Banche convenzionate, di Finanziamenti alle Imprese operanti in Lombardia;
Impresa in difficoltà in conformità al comma 18 dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 e fatte salve le precisazioni ivi previste, sono le PMI che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze: • nel caso di società con responsabilità limitata al proprio patrimonio per i debiti della società, costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; • nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; • qualora l'Impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; • qualora l'Impresa abbia ricevuto un Aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento pubblico o si sia estinta la garanzia pubblica che assiste il finanziamento, o abbia ricevuto un Aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta al piano di ristrutturazione. Il Quadro Temporaneo ha previsto che aiuti della sezione 3.1 possono essere concessi alle Piccole Imprese (incluse le Micro Imprese) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto Aiuti per il salvataggio o Aiuti per la ristrutturazione (ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01) o previgenti).
Impresa in difficoltà le imprese che soddisfano le seguenti condizioni: [criteri rigorosi (hard), attualmente previsti al punto 10 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o nei nuovi orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione];
Impresa in difficoltà si intendono le imprese individuate ai sensi della Comunicazione della Commissione recante “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 244 del 1 ottobre 2004 e prorogata con comunicazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C 156 del 9 luglio 2009; rettifica della proroga in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C 174 del 28 luglio 2009);