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XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX Clausole campione

XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX. L'Assicurato/Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C., fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma dell'art. 16. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXIl Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, o la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del c.c. In caso di diminuzione del rischio, la Compagnia può essere tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente. Eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere concordate per iscritto, a pena di nullità. Nel caso in cui, durante il periodo di validità della polizza, il Contraente dovesse effettuare emissione o mancate emissioni di titoli con o senza pubblicazione di un prospetto informativo, dovrà comunicarlo per iscritto alla Compagnia allegando le informazioni richieste dalla stessa. Da parte sua la Compagnia si impegna ad analizzare le informazioni presentate riservandosi il diritto di valutare e modificare i termini del presente contratto in relazione a quanto segnalato dal Contraente.
XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità del verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto. L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto alla Società. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione del Contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere della Contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte). Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti e non accettati alla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni garantite dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 1898 c.c.). L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non comportano la decadenza del diritto all’indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente abbia agito con buona fede. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX. Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società. Si conviene altresì che a richiesta dell’Assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell’Azienda non costituiscono, di per sé, variazioni del rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l’obbligo di comunicazione all’assicuratore da parte dell’Azienda. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d’impresa che comportano una modifica effettiva del rischio.
XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX. Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione si verifichi una diminuzione (articolo 1897 Codice Civile) o un aggravamento (articolo 1898 Codice Civile) del rischio per effetto di disposizioni di legge o di regolamenti, si applicheranno le citate disposizioni del Codice Civile. Qualora si verifichi un mutamento delle mansioni dell’Assicurato verso una categoria assicurabile con la presente assicurazione, ma con un differente ammontare di premio, l’assicurazione proseguirà senza alcuna variazione (in aumento o diminuizione) nè limitazione fino alla scadenza anniversaria, fermo restando l’obbligo di provvedere all’aggiornamento del premio assicurativo con effetto da tale data.
XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX. 00. X00 X.x.x. Xxxx

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  • XXXXXXXXX, La locazione, in Tratt. Xxxxxxxx, XXX, 0, Xxxxxx, 1972, 548 s. prendesse, tra gli atti tipici cui sia da attribuire la qualifica di disdetta, anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il quale, in una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.c., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).