Programma Operativo Clausole campione

Programma Operativo. 1. Contestualmente al Programma Esecutivo l’Appaltatore dovrà presentare il “Programma Operativo” con visibilità fino ai tre mesi successivi la data di consegna dei lavori, elaborato integrando il relativo “Programma Esecutivo”, con una finestra di visualizzazione con individuazione delle singole attività delle opere omologhe. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma Operativo e dei relativi documenti verrà applicata la penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione da effettuarsi con il primo Stato di Avanzamento Lavori utile. 2. La verifica da parte del Committente con le stesse modalità e tempistiche di cui al precedente comma 2 del paragrafo 1; il Committente comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame e, qualora detto documento non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive del Committente. 3. Le eventuali modifiche al programma richieste dal Committente saranno a totale carico dell’Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali. 4. L’Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni richieste entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione del Committente. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale prevista nell’art. 37 della presente Convenzione. 5. Tale programma dovrà essere redatto come previsto dal successivo comma 6 e, una volta approvato, costituirà il riferimento contrattuale sulla base del quale sviluppare i contradditori periodici di cui ai successivi commi. 6. Il Programma Operativo sarà redatto utilizzando il software Win Project indicando, tramite reticoli logici, il Percorso Critico del Programma. Per ogni singola attività lavorativa riportata nel Programma Operativo si dovranno indicare ed evidenziare, i seguenti elementi: a) quantità; b) produttività per squadra di lavoro espressa in quantità/g n.c.; c) turni di lavoro; d) scorrimento ammesso; e) peso economico (millesimi indicati nelle tabelle di salizzazione); f) manodopera (numero e qualifica delle risorse dedicate alla realizzazione dell’attività); g) attrezzature e mezzi di cantiere (numero e tipologia di attrezzature/mezzi princi...
Programma Operativo. Sarà cura della ditta aggiudicataria in accordo con la stazione appaltante, provvedere alla stesura del Programma operativo che: - Specifica il dettaglio dei relativi interventi da eseguire nei singoli edifici; - Sviluppa il relativo computo metrico con la quantificazione dei moduli necessari,comprensivo dei relativi prezzi unitari; in dettaglio verranno quantificati i punti da realizzare con la relativa dislocazione all'interno di ogni singolo edificio; - Definisce i tempi di realizzazione del singolo intervento. - definizione della posizione e del numero complessivo di punti da realizzare; - definizione delle tratte eventuali di collegamento reciproco (in rame) ad altri armadi dell'edificio; - definizione del numero di punti attivi su rete da servire con un adeguato numero di apparecchiature switch; - disegno e composizione modulare degli armadi di permutazione; - quantificazione dei costi di realizzazione, previo computo sulla base dei prezzi unitari dei singoli moduli ed elementi indicati nell'offerta economica dell’aggiudicatario; - definizione dei tempi massimi previsti per la realizzazione dell'impianto fino al collaudo finale e al rilascio della relativa documentazione di certificazione. Il programma operativo predisposto dalla ditta aggiudicataria sarà approvato dalla stazione appaltante. Il programma operativo, relativamente alla parte che riguarda le sedi di Sorgono e La Maddalena, dovrà essere predisposto entro 15 giorni dalla stipula del contratto, mentre per le restanti sedi entro 2 mesi dalla stipula del contratto.
Programma Operativo. Contiene informazioni dettagliate costituite da una pianificazione temporale delle attività programmate (a canone).
Programma Operativo. 1. All’inizio delle attività il responsabile del progetto, designato dal Comune nella persona del responsabile del settore “Servizi alla Persona” e dall’Associazione, nella persona di ………… predisporranno il programma operativo per la realizzazione del progetto di cui all’art. 1. 2. Il responsabile della gestione del progetto vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto della normativa specifica di settore, inoltre vigila sul regolare svolgimento delle attività attraverso controlli e verifiche.
Programma Operativo. 1. Contestualmente al Programma Esecutivo l’Appaltatore dovrà presentare il “Programma Operativo” con visibilità fino ai 5 (cinque) mesi successivi la data di Consegna dei Lavori, elaborato integrando il relativo “Programma Esecutivo”, con una finestra di visualizzazione a livello 9 di WBS con individuazione delle parti omologhe e completando la parte a finire del programma a livello 7 di WBS. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma Operativo verrà applicata la penale prevista in apposito atto separato richiamato dall’art. 25 della presente Convenzione. 2. La verifica da parte di “Trenitalia S.p.A.” avverrà con le stesse modalità e tempistiche di cui al precedente punto A.2; “Trenitalia S.p.A.” comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame e, qualora detto documento non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci) giorni naturali consecutivi, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive di “Trenitalia S.p.A.”. 3. Le eventuali modifiche al programma richieste da “Trenitalia S.p.A.” saranno a totale carico dell’Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.
Programma Operativo. 31.1. L’Appaltatore, entro 2 giorni dalla sottoscrizione del Contratto dovrà sottoporre all’approvazione del Committente un dettagliato Programma Operativo, nel rispetto delle date previste al precedente art. 5, articolato per fasi, completo dello schema di organizzazione del cantiere che deve contenere risorse dedicate in modo specifico anche alla sicurezza ed al controllo degli avanzamenti e in funzione del Tempo di Realizzazione delle Opere. 31.2. L’Appaltatore deve espressamente garantire che nell’elaborazione del Programma Operativo ha tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l’esecuzione del Contratto, comprese quelle relative alle condizioni ambientali. 31.2.1. Entro 2 giorni dal ricevimento del Programma Operativo, il Committente procederà all’approvazione. In ipotesi in cui il Committente richieda modifiche, L’Appaltatore dovrà ripresentare il Programma con le modifiche richieste entro il successivo termine di 2 giorni dalla richiesta e, dalla data di tale consegna, decorrerà un nuovo termine di giorni 3 per l’approvazione da parte del Committente. 31.2.2. Il Programma Operativo approvato in via definitiva ha carattere esecutivo ed impegna l’Appaltatore al rispetto di tutti i termini in esso indicati. Resta inteso che le modifiche introdotte su richiesta del Committente in fase di approvazione in nessun caso comporteranno esonero di responsabilità per l’Appaltatore il quale rimarrà il solo ed esclusivo responsabile del rispetto dei tempi previsti.
Programma Operativo. È lo strumento di attuazione della politica unitaria del QSN finanziata dai Fondi strutturali. Declina le priorità strategiche per settori e territori, coerentemente con quanto stabilito dagli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) e dal QSN stesso. In base alle tematiche affrontate e ai soggetti istituzionali competenti, possono essere: • Nazionali (PON): nei settori con particolari esigenze di integrazione a livello nazionale, la cui Autorità di Gestione è una Amministrazione centrale (5 PON a valere sul FESR , 3 PON a valere su FSE); • Regionali (POR): multisettoriali, riferiti alle singole Regioni gestiti dalle Amministrazioni regionali. Per ciascuna Regione c’è un POR FESR e un POR FSE (21 POR a valere su FESR, 21 POR a valere su FSE); • Interregionali (POIN): su tematiche in cui risulta particolarmente efficace un’azione fortemente coordinata fra Regioni che consenta di cogliere economie di scala e di scopo nell’attuazione degli interventi (ad esempio: Energia, Attrattori culturali naturali e turismo); sono gestiti dalle Regioni, con la partecipazione di centri di competenza nazionale o Amministrazioni centrali (2 POIN a valere su FESR). I PO, ai fini della realizzazione degli interventi, si riferiscono ai tre Obiettivi della politica di coesione 2007/2013, ossia: • CRO (Competitività Regionale e Occupazione) a cui si riferiscono 33 PO che riguardano tutte le Regioni del Centro Nord – incluse le Province Autonome di Bolzano e Trento - e le 3 Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise e Sardegna; • CONV (Convergenza) a cui si riferiscono i 19 PO che riguardano le rimanenti Regioni del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; • CTE (Cooperazione Territoriale Europea) a cui si riferiscono 7 PO della cooperazione transfrontaliera, di cui 6 hanno come Autorità di Gestione una Regione italiana, 4 PO della cooperazione transnazionale, tutti con Autorità di Gestione non Italiana, il PO cofinanziato dal FESR e dallo strumento di assistenza e preadesione (IPA), 2 PO cofinanziati dal FESR e dallo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI). È l’insieme di strumenti e risorse rivolti al perseguimento di un complesso organico di obiettivi di sviluppo a livello globale di area, di paese o al raggiungimento di sviluppo settoriale.
Programma Operativo. La Ditta Manutentrice entro il primo mese di aggiudicazione dell’appalto dovrà presentare all’approvazione dell’Ufficio Tecnico del Committente un programma di lavoro di manutenzione preventiva programmata distintamente per ciascuna area a verde oggetto dell’appalto. Il suddetto programma tecnico/operativo del servizio manutentivo elaborato dalla ditta Appaltatrice secondo le propria organizzazione tecnico/imprenditoriale dovrà essere coerente con quanto prescritto nel capitolo II del presente Capitolato Speciale nonché con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione per l’esecuzione entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di esecuzione del servizio. Il programma del servizio dell’Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Direzione per l’esecuzione, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: • per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto • per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori. • per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Fondazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal servizio.
Programma Operativo. L'attuazione avverrà secondo il seguente programma operativo: - processo di partecipazione pubblica ai sensi della Deliberazione del C.C. n. 57 del 2 marzo 2006 che definisca: verifica delle rispettive esigenze funzionali; predisposizione del Piano di Utilizzazione con individuazione dei padiglioni da assegnare ai soggetti firmatari del protocollo predisposizione del cronoprogramma temporale degli interventi che tenga conto anche della fattibilità dei trasferimenti di servizi oggi esistenti. - acquisizione dei padiglioni disponibili da parte dei singoli soggetti assegnatari; - insediamento nei padiglioni immediatamente disponibili garantendo una contestualità di avvio delle diverse funzioni previste; - costituzione degli organi di gestione delle parti comuni;

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  • Piano operativo di sicurezza 1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4. 3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43. 4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

  • Programmazione Il Cliente, a semplice richiesta di ForGreen, sarà tenuto a comunicare il proprio programma di prelievo di Energia Elettrica per ciascun PDP e si obbliga altresì ad aggiornarlo nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ne venisse meno l’attendibilità. In caso di sensibili scostamenti rispetto al dato reale di consumo, ForGreen avrà diritto di modificare le condizioni contrattuali, secondo quanto previsto al precedente art. 10.

  • Manodopera Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

  • Variazioni contrattuali Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.

  • CONDIZIONI CONTRATTUALI L’erogazione del servizio di salvaguardia è eseguita da EXERGIA conformemente alle presenti Condizioni Generali di Contratto, condizioni che si considerano accettate dal Cliente ai sensi dell'art. 1341, 1° comma cod. civ.

  • Assistenza sanitaria integrativa L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • Copertura assicurativa 1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio, è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative. 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull’assicurazione obbligatoria. 5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento. 6. Le amministrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti appartenenti alle più elevata area o categoria del sistema di classificazione professionale, che coprano posizioni di lavoro previamente individuate, le quali, anche per effetto di incarichi di posizione organizzativa, richiedano lo svolgimento di attività in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno, ivi compreso il patrocinio legale, secondo la disciplina di cui all’art. 84, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. 7. Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 8. Ai fini della scelta della società di assicurazione le amministrazioni possono indire una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il personale interessato, di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale.

  • IL DIRIGENTE Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

  • Adesione 1. Ogni Stato che diviene membro dell’AELS può aderire al presente Accordo, a condizioni e modalità da convenire tra le Parti e lo Stato aderente. 2. Per lo Stato aderente, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui lo Stato aderente e l’ultima Parte hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dei termini di adesione.