ABITAZIONE. La residenza dell’Assicurato al momento del Sinistro.
ABITAZIONE. No, la copertura assicurativa comprende - se indicati in Polizza - anche i fatti della vita privata espressamente previsti dalla Garanzia base, quali i fatti relativi alla vita di tutti i giorni, a famiglia / figli e al tempo libero.
ABITAZIONE. I locali, siti in Italia, adibiti a civile abitazione, per i quali è stato sottoscritto un Contratto di fornitura e il cui indirizzo sia stato comunicato alla Società.
ABITAZIONE. ❑ Proprietà ❑ Affitto ❑ Presso parenti ❑ Presso terzi ❑ Uso gratuito Affitto/Mutuo € SETTORE DI ATTIVITA’ ❑ Agricoltura ❑ Commercio ❑ Industria ❑ Credito Assicurazione ❑ Stato Enti pubblici ❑ Edilizia ❑ Trasporti ❑ Servizi ❑ Altro Professione Indirizzo dal Se tempo determinato fino al Mens. netto (dipendenti) Netto annuo (autonomi) Prov. Numero mensilità CAP Datore di lavoro Tel.
ABITAZIONE. Sottoscrizione, registrazione e ove prescritto trascrizione di un contratto di locazione plu- riennale o di acquisto di un immobile ad uso abitativo ovvero certificazione dell’accensione di un mutuo per l’ acquisto di un immobile ad uso abitativo 6
ABITAZIONE. Locali destinati a civile abitazione comprese eventuali quote di proprietà comune, che possono costituire:
ABITAZIONE. Luogo destinato ad uso abitativo e corrispondente alla residenza anagrafica in Italia dell’Assicurato.
ABITAZIONE. Agli operai a tempo indeterminato che alla data del 29 giugno 1993 usufruiscono gratuitamente dell’abitazione o che beneficiano dell’indennità sostitutiva di € 3,70, sarà mantenuto il trattamento acquisito. In caso di licenziamento per giustificato motivo l’uso dell’abitazione sarà consentito per 3 mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro. In caso di decesso di un operaio a tempo indeterminato, che beneficiava dell’uso dell’abitazione, la proprietà consentirà alla sua famiglia la continuazione di quell’uso per un periodo massimo di 7 mesi. I datori di lavoro non hanno l’obbligo di fornire l’abitazione o l’indennità sostitutiva agli operai agricoli assunti a tempo indeterminato successivamente alla data del 29 giugno 1993. Le aziende che, disponendo di un patrimonio abitativo, metteranno a disposizione dei loro lavoratori agricoli degli alloggi, anche in regime di comodato; nel caso di lavoratori migranti, riotterranno l’immediata disponibilità di detti immobili al termine del contratto di lavoro stipulato o alla risoluzione anticipata dello stesso. Nota a verbale. Le parti stipulanti si impegnano ad attivare: istituzioni locali, enti pubblici, cooperazione e soggetti imprenditoriali privati affinché il problema abitativo trovi adeguata soluzione onde evitare fenomeni speculativi che rendono difficile il reperimento di manodopera e alimentano fenomeni di sfruttamento sociale.
ABITAZIONE. Ai guardiani a tempo indeterminato che alla data di stipula dei presente contratto usufruiscono gratuitamente dell'abitazione o che beneficiano dell'indennità sostitutiva di € 3,70, sarà mantenuto il trattamento acquisito. L'abitazione dovrà rispondere ai requisiti igenico-sanitari e di abitabilità per il nucleo familiare del dipendente. L'indennità sostitutiva non sarà corrisposta quando il guardiano, per propri motivi, non ritenga opportuno fruire dell'abitazione messagli a disposizione dall'azienda. Nel caso di più familiari coabitanti, che abbiano con la stessa azienda diversi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l'abitazione sarà concessa esclusivamente al capo famiglia, senza ulteriori indennità sostitutive agli altri dipendenti coabitanti. In caso di mancata concessione l'indennità sostitutiva sarà corrisposto ad ognuno dei dipendenti a tempo indeterminato. In caso di licenziamento per giustificato motivo l'uso dell'abitazione sarà consentito per 3 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro. In caso di decesso di un guardiano assunto a tempo indeterminato che beneficiava dell'uso dell'abitazione, la proprietà consentirà alla sua famiglia la continuazione di quell'uso per un periodo massimo di 7 mesi. I datori di lavoro non hanno l'obbligo di fornire l'abitazione o l'indennità sostitutiva ai guardiani assunti successivamente alla dato di stipula dei presente contratto. Le aziende che, disponendo di un patrimonio abitativo, metteranno a disposizione dei loro dipendenti degli alloggi, anche in regime di comodato riotterranno l’immediata disponibilità di detti immobili al termine del contratto di lavoro stipulato o alla risoluzione anticipata dello stesso.
ABITAZIONE a. posizione:
i. Centro città
ii. In prossimità del centro