ABITAZIONE. La residenza dell’Assicurato al momento del Sinistro.
ABITAZIONE. No, la copertura assicurativa comprende - se indicati in Polizza - anche i fatti della vita privata espressamente previsti dalla Garanzia base, quali i fatti relativi alla vita di tutti i giorni, a famiglia / figli e al tempo libero.
ABITAZIONE. Locali destinati a civile abitazione comprese eventuali quote di proprietà comune, che possono costituire:
ABITAZIONE. I locali, siti in Italia, adibiti a civile abitazione, per i quali è stato sottoscritto un Contratto di fornitura e il cui indirizzo sia stato comunicato alla Società.
ABITAZIONE. Sottoscrizione, registrazione e ove prescritto trascrizione di un contratto di locazione plu- riennale o di acquisto di un immobile ad uso abitativo ovvero certificazione dell’accensione di un mutuo per l’ acquisto di un immobile ad uso abitativo 6 Partecipazione con profitto a tirocini formativi e di orientamento ovvero a programmi di for- mazione professionale diversi da quelli che co- stituiscono la motivazione dell’autorizzazione all’ingresso 2 Partecipazione con profitto a programmi di for- mazione all’estero previsti dall’art. 23 del testo unico 4
ABITAZIONE. ❑ Proprietà ❑ Affitto ❑ Presso parenti ❑ Presso terzi ❑ Uso gratuito Affitto/Mutuo € SETTORE DI ATTIVITA’ ❑ Agricoltura ❑ Commercio ❑ Industria ❑ Credito Assicurazione ❑ Stato Enti pubblici ❑ Edilizia ❑ Trasporti ❑ Servizi ❑ Altro Professione Indirizzo dal Se tempo determinato fino al Mens. netto (dipendenti) Netto annuo (autonomi) Prov. Numero mensilità CAP Datore di lavoro Tel.
ABITAZIONE. Agli operai con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, alla data del 29 giugno 1993 usufruiscono gratuitamente dell’abitazione o che beneficiano dell’indennità sostitutiva di € 3,70, è mantenuto il trattamento acquisito. In caso di licenziamento per giustificato motivo o dimissioni per giusta causa, l’uso dell’abitazione è consentito per tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di decesso di un operaio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che beneficiava dell’uso dell’abitazione, la proprietà consente alla sua famiglia la continuazione di quell’uso per un periodo massimo di sette mesi. I datori di lavori non hanno l’obbligo di fornire l’abitazione o l’indennità sostitutiva agli operai agricoli assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente alla data del 29 giugno 1993. Le aziende, disponendo di un patrimonio abitativo, anche in un’ottica di valorizzazione dello stesso e di una maggiore fidelizzazione del personale, possono mettere a disposizione dei loro lavoratori agricoli degli alloggi, anche in regime di comodato; nel caso di lavoratori migranti le aziende recuperano l’immediata disponibilità degli immobili al termine del contratto di lavoro stipulato o alla risoluzione anticipata dello stesso.
ABITAZIONE. Luogo destinato ad uso abitativo e corrispondente alla residenza anagrafica in Italia dell’Assicurato.
ABITAZIONE. Ai guardiani a tempo indeterminato che alla data di stipula dei presente contratto usufruiscono gratuitamente dell'abitazione o che beneficiano dell'indennità sostitutiva di € 3,70, sarà mantenuto il trattamento acquisito. L'abitazione dovrà rispondere ai requisiti igenico-sanitari e di abitabilità per il nucleo familiare del dipendente. L'indennità sostitutiva non sarà corrisposta quando il guardiano, per propri motivi, non ritenga opportuno fruire dell'abitazione messagli a disposizione dall'azienda. Nel caso di più familiari coabitanti, che abbiano con la stessa azienda diversi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l'abitazione sarà concessa esclusivamente al capo famiglia, senza ulteriori indennità sostitutive agli altri dipendenti coabitanti. In caso di mancata concessione l'indennità sostitutiva sarà corrisposto ad ognuno dei dipendenti a tempo indeterminato. In caso di licenziamento per giustificato motivo l'uso dell'abitazione sarà consentito per 3 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro. In caso di decesso di un guardiano assunto a tempo indeterminato che beneficiava dell'uso dell'abitazione, la proprietà consentirà alla sua famiglia la continuazione di quell'uso per un periodo massimo di 7 mesi. I datori di lavoro non hanno l'obbligo di fornire l'abitazione o l'indennità sostitutiva ai guardiani assunti successivamente alla dato di stipula dei presente contratto. Le aziende che, disponendo di un patrimonio abitativo, metteranno a disposizione dei loro dipendenti degli alloggi, anche in regime di comodato riotterranno l’immediata disponibilità di detti immobili al termine del contratto di lavoro stipulato o alla risoluzione anticipata dello stesso.
ABITAZIONE. Luogo destinato ad uso abitativo e corrispondente alla residenza anagrafica in Italia dell’Assicurato La persona protetta dall'assicurazione