Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- dano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla Direzione, all’Unità Liquidativa competente, oppure all’intermediario interessato) a mezzo raccomanda- ta con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta, nei seguenti termini: 1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e’ stato sottoscritto dai condu- centi dei veicoli; 2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose; 3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro ha causato lesioni personali o il decesso. Qualora l’Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo 148, comma 5, del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L’Impresa, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l’e- ventuale irregolarita’ o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli ele- menti non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale rifiuto o la limitazione all’accesso, con indicazione della motivazione per la quale l’accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o dell’Assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.
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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi, Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi, Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti dell’Impresa da parte nei confronti di Italiana Assicurazioni a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano (art. 146 del Contraente è previsto relativamente ai Codice delle Assicurazioni e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008). Sono soggetti all’accesso gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, tra i quali: le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute, le dichiarazioni testimoniali (esclusi i riferimenti anagrafici dei testimoni), le perizie, i preventivi, le fatture, le quietanze di liquidazione. Il diritto di accesso può essere esercitato dall’avente diritto quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- dano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla Direzione, all’Unità Liquidativa competente, oppure all’intermediario interessato) a mezzo raccomanda- ta con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento riguardano e, qualora agisca in rappresentanza particolare:
1. dal momento in cui l’avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimorisarcimento dei danni o dei motivi per i quali Italiana Assicurazioni non intende fare l’offerta;
2. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del di diniego dell’offerta, nei seguenti terminitermini che decorrono dalla data di ricevimento da parte di Italiana Assicurazioni della richiesta di risarcimento:
1a) per i sinistri con soli danni a cose: – decorsi trenta 30 giorni se il “modulo blu” è firmato da entrambi i conducenti; – decorsi 60 giorni, negli altri casi;
b) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: – decorsi 90 giorni;
3. decorsi 120 giorni dalla data del sinistro, in ogni altro caso. Il diritto d’accesso agli atti si esercita mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax o consegnata a mano alla direzione di Italiana Assicurazioni o all’ufficio liquidazione sinistri competente ovvero all’Intermediario, indicante gli estremi dell’atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e l’interesse personale e concreto del richiedente. L’accoglimento della richiesta d’accesso agli atti, ovvero il rifiuto o la limitazione motivati, sono comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta richiesta. In caso di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e’ stato sottoscritto dai condu- centi dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro ha causato lesioni personali o il decesso. Qualora l’Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo 148, comma 5accoglimento la relativa comunicazione deve contenere l’indicazione del responsabile dell’ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, del D. Lgs. n. 209 luogo in cui è possibile effettuare l’accesso, nonché del 7.9.2005, i termini periodo di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L’Impresa, entro tempo non inferiore a quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al in cui il richiedente l’e- ventuale irregolarita’ o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli ele- menti non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale rifiuto o la limitazione all’accesso, con indicazione della motivazione per la quale l’accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli prendere visione degli atti da parte del Contraente o dell’Assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedenterichiesti ed estrarne copia a sue spese.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Autovetture, Contratto Di Assicurazione
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- dano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla Direzione, all’Unità Liquidativa competente, oppure all’intermediario interessato) a mezzo raccomanda- ta con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento riconoscimen- to e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato sottoscrit- ta dall’interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta, nei seguenti termini:
1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e’ stato sottoscritto dai condu- centi dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro ha causato lesioni personali o il decesso. Qualora l’Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo 148, comma 5, del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L’Impresa, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l’e- ventuale irregolarita’ o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli ele- menti non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale rifiuto o la limitazione all’accesso, con indicazione della motivazione per la quale l’accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o dell’Assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.
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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi, Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso Ai sensi dell’Art. 146 del Codice delle Assicurazioni le Imprese di Assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a consentire ai contraenti e ai danneggiati il diritto di accesso agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono quelli previsti dal decreto del Ministero per lo riguar- danoSviluppo Economico n. 191 del 29 ottobre 2008, di seguito denominato decreto. Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1 del decreto, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi:
a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
c) il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
e) le perizie dei danni materiali;
f) le perizie medico-legali relative al richiedente;
g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
h) le quietanze di liquidazione. Sono escluse dall'accesso le perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente, salvo che nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e solo laddove la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta, sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. Fatto salvo quanto disposto per l'accesso agli atti contenenti dati di carattere non oggettivo dall'Art. 8, comma 4, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di accesso agli atti, di cui al decreto, può essere esercitato con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative alla parte istante ed è escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salva la possibilità di prendere visione di tali parti dei documenti, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo richiedente. Per le parti di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone diverse dal richiedente tale possibilità è concessa nei limiti in cui essa sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, solo nei limiti di cui al comma 3 dell’Art. 2 del Decreto. Per l'accesso agli atti riguardanti persone decedute si osservano le disposizioni di cui all'Art. 9, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla Direzione, all’Unità Liquidativa competente, oppure all’intermediario interessato) a mezzo raccomanda- ta con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta diritto di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo. La richiesta agli atti può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data esercitato dai Contraenti, dagli Assicurati e dai danneggiati quando siano conclusi i procedimenti di accadimento cui all'Art. 2 comma 1 del Sinistro eDecreto ed in particolare:
a) dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta, ovvero, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta, nei seguenti terminidell'offerta:
1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e’ è stato sottoscritto dai condu- centi conducenti dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
b) decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro. Qualora l’Impresal'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo dell'Art. 148, comma 5, del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005Codice delle Assicurazioni, i termini di cui sopraal comma 1, ai lettera a), numeri 1), 2) e 3)) del decreto, decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L’ImpresaIl diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta all'impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso. La richiesta di accesso è indirizzata alla sede legale o alla Direzione Generale dell'impresa di assicurazione indicata al comma 1 del decreto, ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta di accesso presentata ad un ufficio dell'impresa diverso da quelli indicati dal decreto è trasmessa immediatamente all'ufficio competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato. Nella richiesta di accesso sono indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l’e- ventuale irregolarita’ l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli ele- menti elementi non corretti o mancanti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, salvo il caso di cui all'Art. 4 comma 6 del Decreto, è comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui è possibile effettuare l'accesso, nonché del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. Nel caso di cui all'Art. 4 comma 3 del Decreto, l'atto di accoglimento è comunicato entro venti giorni. L'esame degli atti è effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata; entro nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalità. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso. Il rifiuto o la limitazione all’accessodell'accesso sono comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, con indicazione della motivazione per la quale l’accesso l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto Nel caso di cui all’articolo 149 all'Art. 4 comma 3 del D. LgsDecreto, il rifiuto o la limitazione sono comunicati entro venti giorni. n. 209 del 7.9.2005In caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, l’impresa debitrice che riceve una richiesta entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia messo in condizione di accesso agli prendere visione degli atti da parte del Contraente o dell’Assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionariarichiesti ed estrarne copia a sue spese, dandone contestuale informazione nei successivi sessanta giorni può inoltrare reclamo all'IVASS anche al richiedentefine di vedere garantito il proprio diritto. Sul reclamo l'IVASS provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione.
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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Per La Circolazione Delle Autovetture E Corpi Veicoli Terrestri, Contratto Di Responsabilità Civile Per La Circolazione Delle Autovetture E Corpi Veicoli Terrestri
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti dell’Impresa da parte nei confronti di Italiana Assicurazioni a conclusione dei procedimenti di va- lutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano (art. 146 del Contraente è previsto relativamente ai Co- dice delle Assicurazioni e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008). Sono soggetti all’accesso gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, tra i quali: le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute, le dichiarazioni testimoniali (esclusi i riferimenti anagra- fici dei testimoni), le perizie, i preventivi, le fatture, le quietanze di liquidazione. Il diritto di accesso può essere esercitato dall’avente diritto quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- dano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla Direzione, all’Unità Liquidativa competente, oppure all’intermediario interessato) a mezzo raccomanda- ta con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento dano e, qualora agisca in rappresentanza particolare:
1. dal momento in cui l’avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimorisarcimento dei danni o dei motivi per i quali Italiana Assicurazioni non intende fare l’offerta;
2. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del di diniego dell’offerta, nei seguenti termini:
1) decorsi trenta giorni termini che decorrono dalla data di ricezione ricevimento da parte di Italiana Assicurazioni della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e’ stato sottoscritto dai condu- centi dei veicoli;:
2a) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di per i sinistri con soli danni a cose: – decorsi 30 giorni se il “modulo blu” è firmato da entrambi i conducenti; – decorsi 60 giorni, negli altri casi;
3b) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro ha per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: – decorsi 90 giorni;
3. Qualora l’Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta decorsi 120 giorni dalla ricezione data del sinistro, in ogni altro caso. Il diritto d’accesso agli atti si esercita mediante raccomandata con avviso di ricevi- mento o a mezzo telefax o consegnata a mano alla direzione di Italiana Assicurazioni o all’ufficio liquidazione sinistri competente ovvero all’Intermediario, indicante gli estremi dell’atto oggetto della stessarichiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e l’interesse personale e concreto del richiedente. L’accoglimento della richiesta d’accesso agli atti, ai sensi dell’articolo 148ovvero il rifiuto o la limitazione motivati, comma 5, del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L’Impresa, sono comunicati per iscritto al richiedente entro quindici 15 giorni dalla data di ricezioneri- cezione della richiesta. In caso di accoglimento la relativa comunicazione deve contenere l’indicazione del responsabile dell’ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, comunica al del luogo in cui è possibile effettuare l’accesso, nonché del periodo di tempo non inferiore a quindici giorni in cui il richiedente l’e- ventuale irregolarita’ o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli ele- menti non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale rifiuto o la limitazione all’accesso, con indicazione della motivazione per la quale l’accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli prendere visione degli atti da parte del Contraente o dell’Assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedenterichiesti ed estrarne copia a sue spese.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Veicoli D’epoca O Di Interesse Storico E Collezionistico, Contratto Di Assicurazione Per Autovetture
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai a conclusione dei procedimenti di valutazioneconstatazione, constatazione valutazione e liquidazione dei danni che lo riguar- danoli riguardano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla DirezioneSalvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’articolo 2 - Ambito di applicazione, all’Unità Liquidativa competentedel decreto ministeriale 191 del 29 ottobre 2008, oppure all’intermediario interessato) a mezzo raccomanda- ta con avviso il diritto di ricevimento accesso può, quindi, essere esercitato: - dal momento della comunicazione al danneggiato della misura della somma offerta per il risarcimento o a mezzo telefax, con rilascio dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta; - in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo rapporto diniego, decorsi i termini di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta, nei seguenti termini:
1) decorsi trenta giorni seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, :
a) se si tratta di danni danno a cose e cose, 60 giorni ovvero 30 giorni se il modulo di denuncia e’ del sinistro è stato sottoscritto dai condu- centi da tutti i conducenti dei veicoli;,
2b) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni;
c) decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro. Qualora In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, l’Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompletaentro 30 giorni dalla ricezione, abbia richiesto può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo 148, comma 5, del D. Lgsintegrazioni. n. 209 del 7.9.2005, In tal caso i termini per l’esercizio del diritto di accesso di cui sopra, ai numeri 1), 2punti a) e 3), b) decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiestirichiesti da parte dell’Impresa. L’ImpresaLa richiesta di accesso deve essere fatta pervenire all’Impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax, entro quindici indirizzandola alla sede legale dell’Impresa. La richiesta può essere altresì fatta mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) presso il punto vendita nel quale è stato concluso il contratto. Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell’interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa. Entro 15 giorni dalla data di ricezione, l’Impresa comunica per iscritto al richiedente l’e- ventuale irregolarita’ o incompletezza della richiesta l’atto di accessoaccoglimento, indicando gli ele- menti non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale il rifiuto o la limitazione all’accessodell’accesso ovvero - tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta. Xxx sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, con indicazione nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, il quale è tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della motivazione per la quale l’accesso non può essere in tutto o in parte esercitatosegnalazione. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005Codice delle Assicurazioni, l’impresa l’Impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o dell’Assicurato la inoltra la richiesta medesima all’impresa all’Impresa gestionaria, dandone contestuale informazione comunicazione al richiedente. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte dell’Impresa gestionaria.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Per La Circolazione Degli Autocarri
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai procedimenti a conclusione dei procedi- menti di constatazione, valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- danoli riguardano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla DirezioneSalvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’art. 1 - Ambito di applicazione, all’Unità Liquidativa competentedel decreto ministeriale 191 del 29 ottobre 2008, oppure all’intermediario interessato) a mezzo raccomanda- ta con avviso il diritto di ricevimento accesso può, quindi, essere esercitato: - dal momento della comunicazione al danneggiato della misura della somma offerta per il risarcimento o a mezzo telefax, con rilascio dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta; - in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo rapporto diniego, decorsi i termini di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta, nei seguenti termini:
1) decorsi trenta giorni seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, : se si tratta di danni danno a cose e cose, 60 giorni ovvero 30 giorni se il modulo di denuncia e’ del sinistro è stato sottoscritto dai condu- centi da tutti i conducenti dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni; decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro. Qualora In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, l’Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompletaentro 30 giorni dalla ricezio- ne, abbia richiesto può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo 148, comma 5, del D. Lgsintegrazioni. n. 209 del 7.9.2005, In tal caso i termini per l’esercizio del diritto di accesso di cui sopra, ai numeri 1), 2punti a) e 3), b) decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiestirichiesti da parte dell’Impresa. L’ImpresaLa richiesta di accesso deve essere fatta pervenire all’Impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale, all’ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneg- giato o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest’ultimo è stato assegnato. Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell’in- teressato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata ov- vero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa. Entro 15 giorni dalla data di ricezione, ricezione l’Impresa comunica per iscritto al richiedente l’e- ventuale irregolarita’ o incompletezza della richiesta l’atto di accessoaccoglimento, indicando gli ele- menti non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale rifiuto il rifiuto o la limitazione all’accessodell’accesso ovvero - tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta. Xxx sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, con indicazione della motivazione nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, il quale l’accesso non può essere in tutto o in parte esercitatoè tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo all’art. 149 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005Codice, l’impresa l’Impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra all’Impresa gestionaria, dan- done contestuale comunicazione al richiedente. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte del Contraente o dell’Assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa della Impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Dei Rami Danni
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione constatazione, e liquidazione dei danni che lo riguar- danoli riguardano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla Direzione, all’Unità Liquidativa competente, oppure all’intermediario interessato) Salvi i limiti richiamati e precisati a mezzo raccomanda- ta con avviso tutela della privacy dall’articolo 2 - Ambito di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio applicazione- del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a manodecreto ministeriale 191 del 29 ottobre 2008, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevutadiritto di accesso, ex art. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto 3 D.M. n. 191/2008 può, quindi, essere esercitato: - dal momento della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta comunicazione al danneggiato della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro e, formulare alcuna offerta; - in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offertarelativo diniego, nei seguenti termini:
1) decorsi trenta giorni i termini di seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento:
a) se si tratta di danno a cose, 60 giorni ovvero 30 giorni se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e’ del sinistro è stato sottoscritto dai condu- centi conducenti dei veicoli;
2b) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni;
c) decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro. Qualora - In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, l’Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompletaentro 30 giorni dalla ricezione, abbia richiesto può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo 148, comma 5, del D. Lgsintegrazioni. n. 209 del 7.9.2005, In tal caso i termini per l’esercizio del diritto di accesso di cui sopra, ai numeri 1), 2punti a) e 3), b) decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiestirichiesti da parte dell’Impresa. L’ImpresaLa richiesta di accesso deve essere effettuata per iscritto, entro quindici ex art. 4 e seguenti del D.M. n. 191/2008, e deve essere fatta pervenire alla Società a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite fax, indirizzandola alla rappresentanza generale per l’Italia dell’Impresa ovvero all’ufficio liquidativo. La richiesta può essere altresì fatta mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) presso il punto vendita nel quale è stato concluso il contratto. Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell’interessato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata ovvero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa. Entro 15 giorni dalla data di ricezione, la Società comunica per iscritto al richiedente l’e- ventuale irregolarita’ o incompletezza della richiesta l’atto di accessoaccoglimento, indicando gli ele- menti non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale il rifiuto o la limitazione all’accesso, dell’accesso ovvero - tramite raccomandata con indicazione avviso di ricevimento o a mezzo fax - eventuali irregolarità o incompletezze della motivazione richiesta. In tale ultima circostanza il termine per la conclusione del procedimento è sospeso ed inizia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta. Xxx sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia a sue spese, nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all’ IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, il quale l’accesso non può essere in tutto o in parte esercitatoè tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005Codice delle Assicurazioni, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o dell’Assicurato la inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionaria, dandone contestuale informazione comunicazione al richiedente.. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte dell’impresa gestionaria. La forma Bonus/Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti come segue: - in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa; - per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia sessanta giorni prima della decorrenza contrattuale e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa. In caso di assenza di sinistri, la Società applicherà alla tariffa della garanzia R.C. Auto in vigore all’atto del rinnovo i coefficienti riportati nella seguente tabella: 1 0,96 7 1,15 13 1,42 2 0,99 8 1,18 14 1,71 3 1,02 9 1,22 15 2,05 4 1,05 10 1,27 16 2,46 5 1,08 11 1,31 17 2,95 6 1,11 12 1,36 18 3,54 L’art 133 del Codice delle assicurazioni private prevede che in assenza di sinistri, le variazioni in aumento ed in diminuzione del premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate in contratto. A tal fine si segnala che tali variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo, sono riportate nelle tabelle di cui sotto: da CU 2 a CU 1 -3,00% da CU 8 a CU 7 -2,50% da CU 14 a CU 13 -17,00% da CU 3 a CU 2 -2,90% da CU 9 a CU 8 -3,30% da CU 15 a CU 14 -16,60% da CU 4 a CU 3 -2,90% da CU 10 a CU 9 -3,90% da CU 16 a CU 15 -16,70% da CU 5 a CU 4 -2,80% da CU 11 a CU 10 -3,10% da CU 17 a CU 16 -16,60% da CU 6 a CU 5 -2,70% da CU 12 a CU 11 -3,70% da CU 18 a CU 17 -16,90% da CU 7 a CU 6 -3,50% da CU 13 a CU 12 -4,20%
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso Ai sensi dell’Art. 146 del Codice delle Assicurazioni le Imprese di Assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a consentire ai contraenti e ai danneggiati il diritto di accesso agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono quelli previsti dal decreto del Ministero per lo riguar- danoSviluppo Economico n. 191 del 29 ottobre 2008, di seguito denominato decreto. Sono soggette all'accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti di cui al comma 1 del decreto, contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi:
a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
c) il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
e) le perizie dei danni materiali;
f) le perizie medico-legali relative al richiedente;
g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
h) le quietanze di liquidazione. Sono escluse dall'accesso le perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente, salvo che nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e solo laddove la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta, sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. Fatto salvo quanto disposto per l'accesso agli atti contenenti dati di carattere non oggettivo dall'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il diritto di accesso agli atti, di cui al decreto, può essere esercitato con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative alla parte istante ed è escluso con riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salva la possibilità di prendere visione di tali parti dei documenti, qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici del medesimo richiedente. Per le parti di documenti contenenti dati sensibili o giudiziari riguardanti persone diverse dal richiedente tale possibilità è concessa nei limiti in cui essa sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, solo nei limiti di cui al comma 3 dell’Art. 2 del Decreto. Per l'accesso agli atti riguardanti persone decedute si osservano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla Direzione, all’Unità Liquidativa competente, oppure all’intermediario interessato) a mezzo raccomanda- ta con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta diritto di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo. La richiesta agli atti può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data esercitato dai Contraenti, dagli Assicurati e dai danneggiati quando siano conclusi i procedimenti di accadimento cui all'articolo 2 comma 1 del Sinistro eDecreto ed in particolare:
a) dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta, ovvero, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta, nei seguenti terminidell'offerta:
1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e’ è stato sottoscritto dai condu- centi conducenti dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
b) decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro. Qualora l’Impresal'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo dell'articolo 148, comma 5, del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005Codice delle Assicurazioni, i termini di cui sopraal comma 1, ai lettera a), numeri 1), 2) e 3)) del decreto, decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L’ImpresaIl diritto di accesso agli atti si esercita mediante richiesta scritta all'impresa di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso. La richiesta di accesso è indirizzata alla sede legale o alla Direzione Generale dell'impresa di assicurazione indicata al comma 1 del decreto, ovvero all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato, ovvero al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest'ultimo è stato assegnato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta di accesso presentata ad un ufficio dell'impresa diverso da quelli indicati dal decreto è trasmessa immediatamente all'ufficio competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato. Nella richiesta di accesso sono indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, facendo riferimento all'interesse personale e concreto del soggetto interessato. In mancanza di tali elementi, il richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata in base ai rispettivi statuti o ordinamenti. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l’e- ventuale irregolarita’ l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli ele- menti elementi non corretti o mancanti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta corretta. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, salvo il caso di cui all'Art. 4 comma 6 del Decreto, è comunicato per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta e contiene l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo in cui è possibile effettuare l'accesso, nonché del periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia. Nel caso di cui all'Art. 4 comma 3 del Decreto, l'atto di accoglimento è comunicato entro venti giorni. L'esame degli atti è effettuato dal richiedente o da persona da lui delegata; entro nel caso in cui i predetti soggetti si avvalgano dell'assistenza di altra persona, per quest'ultima devono essere specificate le generalità. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale atti presi in visione ovvero ottenerne copia, subordinatamente al pagamento dell'importo corrispondente al costo di mercato delle fotocopie effettuate. Il procedimento di accesso si conclude nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di accesso. Il rifiuto o la limitazione all’accessodell'accesso sono comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, con indicazione della motivazione per la quale l’accesso l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto Nel caso di cui all’articolo 149 all'Art. 4 comma 3 del D. LgsDecreto, il rifiuto o la limitazione sono comunicati entro venti giorni. n. 209 del 7.9.2005In caso di rifiuto o limitazione dell'accesso o qualora, l’impresa debitrice che riceve una richiesta entro sessanta giorni dalla richiesta, il richiedente non sia messo in condizione di accesso agli prendere visione degli atti da parte del Contraente o dell’Assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionariarichiesti ed estrarne copia a sue spese, dandone contestuale informazione nei successivi sessanta giorni può inoltrare reclamo all'IVASS anche al richiedentefine di vedere garantito il proprio diritto. Sul reclamo l'IVASS provvede nel termine di trenta giorni dalla ricezione.
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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso I contraenti ed i danneggiati hanno diritto di accesso agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai in seguito alla conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- danoli riguardano. L’esercizio del diritto non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenzino indizi o prove di comportamenti fraudolenti. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla Direzione, all’Unità Liquidativa competente, oppure all’intermediario interessato) diritto di accesso agli atti può essere esercitato quando l’avente diritto riceve comunicazione della somma offerta a mezzo raccomanda- ta con avviso titolo di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissionerisarcimento, o mediante consegna a mano. In caso dei motivi per i quali non si ritiene di consegna a manoformulare offerta, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro e, in o ancora nel caso di mancata offerta ,o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta, nei seguenti termini:
1a) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni danno a cose e se il modulo di denuncia e’ del sinistro è stato sottoscritto dai condu- centi da tutti i conducenti dei veicoli;
2b) decorsi sessanta giorni dalla medesima data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni danno a cose, in assenza del sopraccitato requisito;
3c) decorsi novanta giorni se il sinistro ha causato lesioni personali;
d) in ogni caso, decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimentoaccadimento del sinistro. Nel caso in cui l’impresa, se il Sinistro ha causato lesioni personali o il decesso. Qualora l’Impresa, avendo dopo avere ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto richieda agli interessati le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo 148, comma 5, del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), suindicati per l’esercizio del diritto decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dell’impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L’ImpresaL’interessato che ne abbia titolo deve inviare richiesta scritta, entro quindici giorni dalla data a mezzo raccomandata AR, o a mezzo telefax o mediante consegna a mano, all’Impresa di ricezioneassicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, comunica al richiedente l’e- ventuale irregolarita’ o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli ele- menti non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale rifiuto o la limitazione all’accesso, con indicazione della motivazione per la quale l’accesso non può essere valutazione e liquidazione dei danni in tutto o in parte esercitato. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o dell’Assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedenterelazione ai quali si chiede l’accesso.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Responsabilità Civile Auto E Corpi Veicoli Terrestri
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso Il Contraente e l’Assicurato possono accedere agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- danoli riguardano. Il termine per procedere alla formulazione dell’istanza di accesso agli atti decorre dal momento in cui Assimoco ha completato le operazioni necessarie per adempiere alle revisioni in materia di offerta stragiudiziale di risarcimento, ai sensi degli artt. 148 o 149 del Codice della Assicurazioni; dallo scadere dei termini previsti per la formulazione dell’offerta di risarcimento; dallo spirare del 120° giorno successivo alla data di accadimento del sinistro. La norma primaria contenuta nell’art. 146, comma 2, del Codice delle Assicurazioni dispone l’esclusione dal diritto di accesso in presenza di “indizi o prove di comportamenti fraudolenti” e la sospensione del diritto stesso “in pendenza di controversia giudiziaria”. La richiesta di accesso può essere indirizzata mediante raccomandata a.r., telefax o consegna a mano presso qualsiasi ufficio Assimoco. Qualora tale ufficio non corrisponda alla sede legale, alla direzione generale, all’ufficio sinistri di zona o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto, l’ufficio destinatario della richiesta è tenuto a trasmetterla all’ufficio competente che disporrà di un termine supplementare di 5 giorni per procedere al riscontro del richiedente. Tuttavia, al solo fine di agevolare la ricezione della richiesta di accesso da parte del competente ufficio, il Contraente potrà inviare la relativa documentazione all’Ufficio Gestione Operativa presso l’Ufficio Sinistri di Direzione ai seguenti riferimenti: e-mail: gestione.sinistri@assimoco.it; fax: 02.26962405. Il contenuto dell’istanza deve inviare indicare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta scritta all’Impresa ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione, evidenziando l’interesse concreto e personale dell’istante. In mancanza di tali elementi, il richiedente deve comunque “specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire ad Assimoco l’individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti”. È altresì necessario procedere all’identificazione dell’istante (alla Direzionecon copia del documento di riconoscimento) o del suo rappresentante (mediante documento d’identità dell’istante, all’Unità Liquidativa competentecopia della delega ovvero, oppure all’intermediario interessato) se il soggetto rappresentato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, copia dei rispettivi statuti o ordinamenti). Qualora la richiesta di accesso risulti completa e regolare, Assimoco è tenuta, entro 15 giorni dalla sua ricezione, a mezzo raccomanda- ta comunicare al soggetto istante l’accoglimento della richiesta di accesso, indicando il responsabile dell’ufficio che ha in carico la trattazione del sinistro e il luogo in cui è possibile effettuare l’accesso, fissando un periodo non inferiore a 15 giorni per la visione e la copia degli atti. L’interessato, in questa fase, è legittimato a trascrivere il contenuto degli atti visionati o a richiederne, previo pagamento al costo di mercato, il rilascio della fotocopia. Il procedimento di accesso deve in ogni caso concludersi entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. In caso quest’ultima sia incompleta o irregolare Assimoco è tenuta a comunicare entro 15 giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta, nei seguenti termini:
1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e’ stato sottoscritto dai condu- centi dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro ha causato lesioni personali o il decesso. Qualora l’Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo 148, comma 5, del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L’Impresa, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l’e- ventuale irregolarita’ o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli ele- menti elementi non corretti o mancanti; entro gli stessi . I termini l’Impresa comunica l’eventuale vengono sospesi e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta corretta. Il rifiuto o la limitazione all’accesso, dell’accesso devono essere anch’essi comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni con indicazione l’indicazione della motivazione per la quale l’accesso non può essere in tutto o in parte esercitatoaccolto. Nell’ambito della procedura Il rifiuto o la limitazione del diritto di risarcimento diretto accesso ovvero la mancata messa a disposizione degli atti richiesti entro sessanta giorni dalla richiesta autorizzano l’interessato a rivolgersi all’IVASS per la tutela del proprio diritto. Per quanto non disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 149 al D.M. 191/2008, valgono le disposizioni del D. Lgs. Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 209 del 7.9.2005, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o dell’Assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente196).
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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- danori- guardano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla Direzione, all’Unità Liquidativa competente, oppure all’intermediario interessatoall’Intermediario) a mezzo raccomanda- ta raccoman- data con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto rap- porto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ è tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento ricono- scimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega de- lega sottoscritta dall’inte- ressato dall’interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento accadi- mento del Sinistro sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta, nei seguenti termini:
1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e’ stato sottoscritto dai condu- centi con- ducenti dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro sinistro ha causato lesioni personali o il decesso. Qualora l’Impresal’impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia ab- bia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo 148, comma 5, del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005Codice, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dell’impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L’ImpresaL’impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l’e- ventuale l’eventuale irregolarita’ o incompletezza della richiesta di accesso, indicando indi- cando gli ele- menti elementi non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica comuni- ca l’eventuale rifiuto o la limitazione all’accesso, con indicazione della motivazione per la quale l’accesso non può puo’ essere in tutto o in parte esercitato. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005Codice, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente contrae te o dell’Assicurato dell’assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.
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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti dell’Impresa da parte nei confronti di Reale Mutua a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano (art. 146 del Contraente è previsto relativamente ai Codice delle Assicurazioni e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008). Sono soggetti all’accesso gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, tra i quali: le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute, le dichiarazioni testimoniali (esclusi i riferimenti anagrafici dei testimoni), le perizie, i preventivi, le fatture, le quietanzedi liquidazione. Il diritto di accesso può essere esercitato dall’avente diritto quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- dano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla Direzione, all’Unità Liquidativa competente, oppure all’intermediario interessato) a mezzo raccomanda- ta con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento riguardano e, qualora agisca in rappresentanza particolare:
1. dal momento in cui l’avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimorisarcimento dei danni o dei motivi per i quali Reale Mutua non intende fare l’offerta;
2. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del di diniego dell’offerta, nei seguenti terminitermini che decorrono dalla data di ricevimento da parte di Reale Mutua della richiesta di risarcimento:
1a) per i sinistri con soli danni a cose: – decorsi trenta 30 giorni se il “modulo blu” è firmato da entrambi i conducenti; – decorsi 60 giorni, negli altri casi;
b) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: – decorsi 90 giorni;
3. decorsi 120 giorni dalla data del sinistro, in ogni altro caso. Il diritto d’accesso agli atti si esercita mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax o consegnata a mano alla direzione di Reale Mutua o all’ufficio liquidazione sinistri competente ovvero all’Intermediario, indicante gli estremi dell’atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e l’interesse personale e concreto del richiedente. L’accoglimento della richiesta d’accesso agli atti, ovvero il rifiuto o la limitazione motivati, sono comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta richiesta. In caso di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e’ stato sottoscritto dai condu- centi dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro ha causato lesioni personali o il decesso. Qualora l’Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo 148, comma 5accoglimento la relativa comunicazione deve contenere l’indicazione del responsabile dell’ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, del D. Lgs. n. 209 luogo in cui è possibile effettuare l’accesso, nonché del 7.9.2005, i termini periodo di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L’Impresa, entro tempo non inferiore a quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al in cui il richiedente l’e- ventuale irregolarita’ o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli ele- menti non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale rifiuto o la limitazione all’accesso, con indicazione della motivazione per la quale l’accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli prendere visione degli atti da parte del Contraente o dell’Assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedenterichiesti ed estrarne copia a sue spese.
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Samples: Insurance Contract
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- danoriguardano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla Direzione, all’Unità all'Unità Liquidativa competente, oppure all’intermediario all'intermediario interessato) a mezzo raccomanda- ta raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ ' tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto dell'atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimoquest'ultimo. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offertadell'offerta, nei seguenti termini:
1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e’ ' stato sottoscritto dai condu- centi conducenti dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro ha causato lesioni personali o il decesso. Qualora l’Impresal'Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo dell'articolo 148, comma 5, del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dell'Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L’ImpresaL'Impresa, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l’e- ventuale irregolarita’ l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli ele- menti elementi non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale rifiuto o la limitazione all’accessoall'accesso, con indicazione della motivazione per la quale l’accesso l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. Nell’ambito Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo all'articolo 149 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, l’impresa l'impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o dell’Assicurato dell'Assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa all'impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.
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Samples: Polizza r.c. Auto
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- danoriguardano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa a UBI Assicurazioni S.p.A. (alla Direzione, all’Unità all'Unità Liquidativa competente, oppure all’intermediario interessatoall'intermediario) a mezzo raccomanda- ta raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ ' tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto dell'atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimoquest'ultimo. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offertadell'offerta, nei seguenti termini:
1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e’ ' stato sottoscritto dai condu- centi conducenti dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro sinistro ha causato lesioni personali o il decesso. Qualora l’Impresal'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo dell'arti- colo 148, comma 5, del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005Codice, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L’ImpresaL'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l’e- ventuale l'eventuale irregolarita’ ' o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli ele- menti elementi non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale rifiuto o la limitazione all’accessoall'accesso, con indicazione della motivazione per la quale l’accesso l'accesso non può puo' essere in tutto o in parte esercitato. Nell’ambito Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo all'articolo 149 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005Codice, l’impresa l'impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente contraente o dell’Assicurato dell'assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa all'impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.
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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai procedimenti pro- cedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- danoriguardano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla Direzione, all’Unità Liquidativa Liquidati- va competente, oppure all’intermediario interessato) a mezzo raccomanda- ta raccomandata con avviso avvi- so di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento riconoscimen- to e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato sottoscrit- ta dall’interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta, nei seguenti termini:
1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e’ stato sottoscritto dai condu- centi dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro ha causato lesioni personali o il decesso. Qualora l’Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo 148, comma 5, del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L’Impresa, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l’e- ventuale l’eventuale irregolarita’ o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli ele- menti elementi non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale l’e- ventuale rifiuto o la limitazione all’accesso, con indicazione della motivazione per la quale l’accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o dell’Assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.
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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti dell’Impresa da parte nei confronti di Reale Mutua a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano (art. 146 del Contraente è previsto relativamente ai Codice delle Assicurazioni e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008). Sono soggetti all’accesso gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, tra i quali: le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute, le dichiarazioni testimoniali (esclusi i riferimenti anagrafici dei testimoni), le perizie, i preventivi, le fatture, le quietanze di liquidazione. Il diritto di accesso può essere esercitato dall’avente diritto quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- dano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla Direzione, all’Unità Liquidativa competente, oppure all’intermediario interessato) a mezzo raccomanda- ta con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento riguardano e, qualora agisca in rappresentanza particolare:
1. dal momento in cui l’avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimorisarcimento dei danni o dei motivi per i quali Reale Mutua non intende fare l’offerta;
2. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del di diniego dell’offerta, nei seguenti terminitermini che decorrono dalla data di ricevimento da parte di Reale Mutua della richiesta di risarcimento:
1a) per i sinistri con soli danni a cose: – decorsi trenta 30 giorni se il “modulo blu” è firmato da entrambi i conducenti; – decorsi 60 giorni, negli altri casi;
b) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: – decorsi 90 giorni;
3. decorsi 120 giorni dalla data del sinistro, in ogni altro caso. Il diritto d’accesso agli atti si esercita mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax o consegnata a mano alla direzione di Reale Mutua o all’ufficio liquidazione sinistri competente ovvero all’Intermediario, indicante gli estremi dell’atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e l’interesse personale e concreto del richiedente. L’accoglimento della richiesta d’accesso agli atti, ovvero il rifiuto o la limitazione motivati, sono comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta richiesta. In caso di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e’ stato sottoscritto dai condu- centi dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro ha causato lesioni personali o il decesso. Qualora l’Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo 148, comma 5accoglimento la relativa comunicazione deve contenere l’indicazione del responsabile dell’ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, del D. Lgs. n. 209 luogo in cui è possibile effettuare l’accesso, nonché del 7.9.2005, i termini periodo di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L’Impresa, entro tempo non inferiore a quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al in cui il richiedente l’e- ventuale irregolarita’ o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli ele- menti non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale rifiuto o la limitazione all’accesso, con indicazione della motivazione per la quale l’accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli prendere visione degli atti da parte del Contraente o dell’Assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedenterichiesti ed estrarne copia a sue spese.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso Il Contraente e l’Assicurato possono accedere agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- danoli riguardano. Il termine per procedere alla formulazione dell’istanza di accesso agli atti decorre dal momento in cui Xxxxxxxx ha completato le operazioni necessarie per adempiere alle revisioni in materia di offerta stragiudiziale di risarcimento, ai sensi degli artt. 148 o 149 del Codice della Assicurazioni; dallo scadere dei termini previsti per la formulazione dell’offerta di risarcimento; dallo spirare del 120° giorno successivo alla data di accadimento del sinistro. La norma primaria contenuta nell’art. 146, comma 2, del Codice delle Assicurazioni dispone l’esclusione dal diritto di accesso in presenza di “indizi o prove di comportamenti fraudolenti” e la sospensione del diritto stesso “in pendenza di controversia giudiziaria”. La richiesta di accesso può essere indirizzata mediante raccomandata a.r., telefax o consegna a mano presso l’ufficio Dallbogg. Qualora tale ufficio non corrisponda alla sede legale, alla direzione generale, all’ufficio sinistri di zona o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto, l’ufficio destinatario della richiesta è tenuto a trasmetterla all’ufficio competente che disporrà di un termine supplementare di 5 giorni per procedere al riscontro del richiedente. Tuttavia, al solo fine di agevolare la ricezione della richiesta di accesso da parte del competente ufficio, il Contraente potrà inviare la relativa documentazione all’Ufficio Gestione Operativa presso l’Ufficio Sinistri di Direzione ai seguenti riferimenti: e-mail xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Il contenuto dell’istanza deve inviare indicare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta scritta all’Impresa ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione, evidenziando l’interesse concreto e personale dell’istante. In mancanza di tali elementi, il richiedente deve comunque “specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire a Dallbogg l’individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti”. È altresì necessario procedere all’identificazione dell’istante (alla Direzionecon copia del documento di riconoscimento) o del suo rappresentante (mediante documento d’identità dell’istante, all’Unità Liquidativa competentecopia della delega ovvero, oppure all’intermediario interessato) se il soggetto rappresentato è una persona giuridica, un ente o un’associazione, copia dei rispettivi statuti o ordinamenti). Qualora la richiesta di accesso risulti completa e regolare, Dallbogg è tenuta, entro 15 giorni dalla sua ricezione, a mezzo raccomanda- ta comunicare al soggetto istante l’accoglimento della richiesta di accesso, indicando il responsabile dell’ufficio che ha in carico la trattazione del sinistro e il luogo in cui è possibile effettuare l’accesso, fissando un periodo non inferiore a 15 giorni per la visione e la copia degli atti. L’interessato, in questa fase, è legittimato a trascrivere il contenuto degli atti visionati o a richiederne, previo pagamento al costo di mercato, il rilascio della fotocopia. Il procedimento di accesso deve in ogni caso concludersi entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. In caso quest’ultima sia incompleta o irregolare Xxxxxxxx è tenuta a comunicare entro 15 giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta, nei seguenti termini:
1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e’ stato sottoscritto dai condu- centi dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro ha causato lesioni personali o il decesso. Qualora l’Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo 148, comma 5, del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L’Impresa, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l’e- ventuale irregolarita’ o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli ele- menti elementi non corretti o mancanti; entro gli stessi . I termini l’Impresa comunica l’eventuale vengono sospesi e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta corretta. Il rifiuto o la limitazione all’accesso, dell’accesso devono essere anch’essi comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni con indicazione l’indicazione della motivazione per la quale l’accesso non può essere in tutto o in parte esercitatoaccolto. Nell’ambito della procedura Il rifiuto o la limitazione del diritto di risarcimento diretto accesso ovvero la mancata messa a disposizione degli atti richiesti entro sessanta giorni dalla richiesta autorizzano l’interessato a rivolgersi all’IVASS per la tutela del proprio diritto. Per quanto non disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 149 al D.M. 191/2008, valgono le disposizioni del D. Lgs. Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 209 del 7.9.2005, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente o dell’Assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente196).
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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai procedimenti a conclusione dei procedi- menti di constatazione, valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- danoli riguardano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla DirezioneSalvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’art, all’Unità Liquidativa competente1 - Ambito di applicazione, oppure all’intermediario interessato) a mezzo raccomanda- ta con avviso del decreto ministeriale 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di ricevimento accesso può, quindi, essere esercitato: - dal momento della comunicazione al danneggiato della misura della somma offerta per il risarcimento o a mezzo telefax, con rilascio dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta; - in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo rapporto diniego, decorsi i termini di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta, nei seguenti termini:
1) decorsi trenta giorni seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, :
a. se si tratta di danni danno a cose e cose, 60 giorni ovvero 30 giorni se il modulo di denuncia e’ del sinistro è stato sottoscritto dai condu- centi da tutti i conducenti dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se x.xx il Sinistro sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni; - decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro. Qualora In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, l’Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompletaentro 30 giorni dalla ricezio- ne, abbia richiesto può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo 148, comma 5, del D. Lgsintegrazioni. n. 209 del 7.9.2005, In tal caso i termini per l’esercizio del diritto di accesso di cui sopra, ai numeri 1), 2punti a) e 3), b) decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiestirichiesti da parte dell’Impresa. L’ImpresaLa richiesta di accesso deve essere fatta pervenire all’Impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è te- nuto a rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale, all’ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest’ultimo è stato assegnato. Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell’in- teressato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata ov- vero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa. Entro 15 giorni dalla data di ricezione, ricezione l’Impresa comunica per iscritto al richiedente l’e- ventuale irregolarita’ o incompletezza della richiesta l’atto di accessoaccoglimento, indicando gli ele- menti non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale il rifiuto o la limitazione all’accessodell’accesso ovvero - tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta. Xxx sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, con indicazione della motivazione nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, il quale l’accesso non può essere in tutto o in parte esercitatoè tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo all’art. 149 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005Codice, l’impresa l’Impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra all’Impresa gestionaria, dan- done contestuale comunicazione al richiedente. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte del Contraente o dell’Assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa della Impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Dei Rami Danni
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti dell’Impresa da parte nei confronti di Italiana Assicurazioni a conclusione dei procedimenti di va- lutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano (art. 146 del Contraente è previsto relativamente ai Codice delle Assicurazioni e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008). Sono soggetti all’accesso gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, tra i quali: le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute, le dichiarazioni testimoniali (esclusi i riferimenti anagra- fici dei testimoni), le perizie, i preventivi, le fatture, le quietanze di liquidazione. Il diritto di accesso può essere esercitato dall’avente diritto quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- dano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla Direzione, all’Unità Liquidativa competente, oppure all’intermediario interessato) a mezzo raccomanda- ta con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento dano e, qualora agisca in rappresentanza particolare:
1. dal momento in cui l’avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimorisarcimento dei danni o dei motivi per i quali Italiana Assicurazioni non intende fare l’offerta;
2. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del di diniego dell’offerta, nei seguenti termini:
1) decorsi trenta giorni termini che decorrono dalla data di ricezione ricevimento da parte di Italiana Assicurazioni della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e’ stato sottoscritto dai condu- centi dei veicoli;:
2a) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di per i sinistri con soli danni a cose: – decorsi 30 giorni se il “modulo blu” è firmato da entrambi i conducenti; – decorsi 60 giorni, negli altri casi;
3b) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro ha per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: – decorsi 90 giorni;
3. Qualora l’Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta decorsi 120 giorni dalla ricezione data del sinistro, in ogni altro caso. Il diritto d’accesso agli atti si esercita mediante raccomandata con avviso di ricevi- mento o a mezzo telefax o consegnata a mano alla direzione di Italiana Assicurazioni o all’ufficio liquidazione sinistri competente ovvero all’Intermediario, indicante gli estremi dell’atto oggetto della stessarichiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e l’interesse personale e concreto del richiedente. L’accoglimento della richiesta d’accesso agli atti, ai sensi dell’articolo 148ovvero il rifiuto o la limitazione motivati, comma 5, del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L’Impresa, sono comunicati per iscritto al richiedente entro quindici 15 giorni dalla data di ricezioneri- cezione della richiesta. In caso di accoglimento la relativa comunicazione deve contenere l’indicazione del responsabile dell’ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, comunica al del luogo in cui è possibile effettuare l’accesso, nonché del periodo di tempo non inferiore a quindici giorni in cui il richiedente l’e- ventuale irregolarita’ o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli ele- menti non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale rifiuto o la limitazione all’accesso, con indicazione della motivazione per la quale l’accesso non può essere in tutto o in parte esercitato. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli prendere visione degli atti da parte del Contraente o dell’Assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedenterichiesti ed estrarne copia a sue spese.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Motocicli E Ciclomotori
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso Il diritto di accesso può essere esercitato dal momento in cui l’impresa ha completato gli adempimenti previsti dagli artt. 148 e 149 del Codice delle assicurazioni in materia di offerta di risarcimento o di contestazione. Il procedimento di accesso agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai procedimenti deve essere attivato dall’interessato attraverso una richiesta scritta, trasmessa con raccomandata indirizzata a Linear, xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx o tramite telefax al numero 051/6338331 ovvero presentata a mano alla Direzione o alla struttura di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- danosinistri. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla Direzione, all’Unità Liquidativa competente, oppure all’intermediario interessato) a mezzo raccomanda- ta con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La Alla richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiestaessere allegata copia di un valido e leggibile documento di identità del richiedente. Il richiedente allega alla Se la richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento erisulta incompleta o irregolare, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta, nei seguenti termini:
1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni la struttura competente é tenuta a cose e se il modulo di denuncia e’ stato sottoscritto dai condu- centi dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro ha causato lesioni personali o il decesso. Qualora l’Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo 148, comma 5, del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L’Impresa, comunicare entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l’e- ventuale irregolarita’ mediante raccomandata con avviso di ricevimento o incompletezza della richiesta tramite fax con ricevuta di accessotrasmissione, indicando gli ele- menti elementi non corretti o mancanti; . Nel caso in cui la richiesta sia formalmente “completa”, la struttura competente è tenuta, entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale rifiuto quindici giorni dalla ricezione, a comunicarne al richiedente l’accoglimento, fissando un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni per la visione e la copia degli atti. Reclami Eventuali reclami in merito al contratto stesso ed ai sinistri potranno essere rivolti in forma scritta al Servizio Reclami Linear all’indirizzo xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, via fax allo 000.0000000 oppure via Internet all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx specificando nell’oggetto la voce “Reclamo”. L’informazione sulla modalità di esposizione del reclamo potrà essere richiesta al numero telefonico 051.6378410 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto del reclamo o la limitazione all’accessoin caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. I reclami indirizzati all’ISVAP contengono: b) nome, cognome e domicilio del reclamante, con indicazione della motivazione eventuale recapito telefonico; c) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; d) breve descrizione del motivo di lamentela; e) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; f) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Le informazioni utili per la quale l’accesso non presentazione dei reclami sono riportate sul sito Internet della Compagnia xxx.xxxxxx.xx. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami dovranno essere rivolti all’Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso, l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’autorità competente ed il contraente. In ogni caso è fatto salvo il ricorso all’autorità giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può essere presentare reclamo: - all’ISVAP, che lo inoltra al sistema/rogano estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in tutto via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o in parte esercitato. Nell’ambito aderente allo SEE(Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di risarcimento diretto cooperazione fra organismi nazionali. Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di cui all’articolo 149 assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del D. LgsCliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’ISVAP si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso. n. 209 del 7.9.2005, l’impresa debitrice che riceve una richiesta La Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Direttore Generale Xxxxxx Xxxxx Edizione 11/2011 Pagina 5 di accesso agli atti da parte del Contraente o dell’Assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.5
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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Motocicli E Ciclomotori
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso Contraenti, Assicurati e Danneggiati possono accedere agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai procedimenti a conclusione dei procedi- menti di constatazione, valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- danoli riguardano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa (alla DirezioneSalvi i limiti richiamati e precisati a tutela della privacy dall’art, all’Unità Liquidativa competente1 - Ambito di applicazione, oppure all’intermediario interessato) a mezzo raccomanda- ta con avviso del decreto ministeriale 191 del 29 ottobre 2008, il diritto di ricevimento accesso può, quindi, essere esercitato: - dal momento della comunicazione al danneggiato della misura della somma offerta per il risarcimento o a mezzo telefax, con rilascio dei motivi per i quali non si ritiene di formulare alcuna offerta; - in difetto di comunicazione di un’offerta o del relativo rapporto diniego, decorsi i termini di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta, nei seguenti termini:
1) decorsi trenta giorni seguito indicati dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, :
a. se si tratta di danni danno a cose e cose, 60 giorni ovvero 30 giorni se il modulo di denuncia e’ del sinistro è stato sottoscritto dai condu- centi da tutti i conducenti dei veicoli;,
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, b. se il Sinistro sinistro ha causato lesioni personali o il decesso, 90 giorni; - decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro. Qualora In caso di incompletezza della richiesta di risarcimento, l’Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompletaentro 30 giorni dalla ricezio- ne, abbia richiesto può chiedere agli interessati le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo 148, comma 5, del D. Lgsintegrazioni. n. 209 del 7.9.2005, In tal caso i termini per l’esercizio del diritto di accesso di cui sopra, ai numeri 1), 2punti a) e 3), b) decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiestirichiesti da parte dell’Impresa. L’ImpresaLa richiesta di accesso deve essere fatta pervenire all’Impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici tramite telefax o mediante consegna a mano (della quale il ricevente è tenuto a rilasciare apposita ricevuta) e può essere indirizzata alla sede legale o direzione generale, all’ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneg- giato o al punto vendita presso il quale è stato concluso il contratto o al quale quest’ultimo è stato assegnato. Nella domanda di accesso - corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell’in- teressato e, qualora sia proposta da un terzo in suo nome e per suo conto, da delega da lui sottoscritta - devono essere indicati gli estremi dell’atto in relazione al quale è formulata ov- vero i dati e le informazioni che ne costituiscono l’oggetto, nonché il riferimento all’interesse personale e concreto alla base della proposizione della stessa. Entro 15 giorni dalla data di ricezione, ricezione l’Impresa comunica per iscritto al richiedente l’e- ventuale irregolarita’ o incompletezza della richiesta l’atto di accessoaccoglimento, indicando gli ele- menti non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale il rifiuto o la limitazione all’accessodell’accesso ovvero - tramite raccomandata con av- viso di ricevimento o a mezzo telefax - eventuali irregolarità o incompletezze della richiesta. Xxx sia comunicato il rifiuto o una limitazione all’accesso o nel caso in cui entro 60 giorni dalla richiesta l’interessato non sia messo in condizione di prendere visione degli atti e di estrarne copia, con indicazione della motivazione nei successivi 60 giorni, potrà inoltrare reclamo all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, il quale l’accesso non può essere in tutto o in parte esercitatoè tenuto a provvedere nel termine di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo all’art. 149 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005Codice, l’impresa l’Impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti la inoltra all’Impresa gestionaria, dan- done contestuale comunicazione al richiedente. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso da parte del Contraente o dell’Assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa della Impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Auto E Dei Rami Danni
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- danoriguarda- no. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa a CARGEAS Assicurazioni S.p.A. (alla Direzione, all’Unità Liquidativa competente, oppure all’intermediario interessatoall’intermediario) a mezzo raccomanda- ta rac- comandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimo. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento accadimen- to del Sinistro sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta, nei seguenti termini:
1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e’ è stato sottoscritto dai condu- centi conducenti dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si si- tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro sinistro ha causato lesioni personali o il decesso. Qualora l’Impresal’impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto richie- sto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo dell’ar- ticolo 148, comma 5, del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005Codice, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dell’impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L’ImpresaL’impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l’e- ventuale l’eventuale irregolarita’ o incompletezza della richiesta di accesso, indicando indi- cando gli ele- menti elementi non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale rifiuto o la limitazione all’accesso, con indicazione della motivazione per la quale l’accesso non può puo’ essere in tutto o in parte esercitato. (Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005Codice, l’impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente contraente o dell’Assicurato dell’assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa gestionaria, dandone contestuale conte- stuale informazione al richiedente).
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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi
Accesso agli atti dell’Impresa. L’accesso agli atti dell’Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguar- danoriguardano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta all’Impresa a UBI Assicurazioni S.p.A. (alla Direzione, all’Unità all'Unità Liquidativa competente, oppure all’intermediario interessatoall'intermediario) a mezzo raccomanda- ta raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e’ ' tenuto a rilasciare apposita ricevuta. La richiesta deve contenere gli estremi dell’atto dell'atto oggetto della richiesta. Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall’inte- ressato dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest’ultimoquest'ultimo. La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del Sinistro sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offertadell'offerta, nei seguenti termini:
1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia e’ ' stato sottoscritto dai condu- centi conducenti dei veicoli;
2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il Sinistro sinistro ha causato lesioni personali o il decesso. Qualora l’Impresal'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell’articolo dell'articolo 148, comma 5, del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005Codice, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell’Impresa dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti. L’ImpresaL'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l’e- ventuale l'eventuale irregolarita’ ' o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli ele- menti elementi non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l’Impresa comunica l’eventuale rifiuto o la limitazione all’accessoall'accesso, con indicazione della motivazione per la quale l’accesso l'accesso non può puo' essere in tutto o in parte esercitato. Nell’ambito Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo all'articolo 149 del D. Lgs. n. 209 del 7.9.2005Codice, l’impresa l'impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del Contraente contraente o dell’Assicurato dell'assicurato inoltra la richiesta medesima all’impresa all'impresa gestionaria, dandone contestuale informazione al richiedente.
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Samples: Contratto Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi