Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviata, si rinvia all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008. Ci si limita qui a ricordare che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’Impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione. L’Impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’Impresa Gestionaria, di cui al punto 14.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Per La Tutela Della Circolazione, Contratto Di Assicurazione Per La Tutela Della Circolazione
Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° n. 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviata, si rinvia rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008n. 191/ 2008. Ci si limita limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’Impresaall’impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’Impresa L’impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione. L’Impresa L’impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’Impresa Gestionarial’impresa gestionaria, di cui al punto 1412.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Autovetture, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Per Autovetture
Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti procedi- menti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviatainvia- ta, si rinvia rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008. Ci si limita limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’Impresaall’impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento ricono- scimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero oppure gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’Impresa L’impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione. L’Impresa L’impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’Impresa Gestionarial’impresa gestionaria, di cui al punto 1412.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Ciclomotori E Motocicli, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Ciclomotori E Motocicli, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Ciclomotori E Motocicli
Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti procedi- menti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice - cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviatainvia- ta, si rinvia rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008191/ 2008. Ci si limita limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’Impresaall’impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento riconosci- mento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero ovverooppure gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’Impresa L’impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione. L’Impresa L’impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’Impresa Gestionaria, di cui al punto 14.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Veicoli Diversi Da Autovetture, Ciclomotori E Motocicli Nuova 1° Global Linea Veicoli, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Veicoli Diversi Da Autovetture, Ciclomotori E Motocicli Nuova 1° Global Linea Veicoli
Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti procedi- menti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviatainvia- ta, si rinvia rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008191/ 2008. Ci si limita limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’Impresaall’impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento ricono- scimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero oppure gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’Impresa L’impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione. L’Impresa L’impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’Impresa Gestionarial’impresa gestionaria, di cui al punto 1412.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autovetture, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autovetture
Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviata, si rinvia all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008. Ci si limita qui a ricordare che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’Impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione. L’Impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’Impresa Gestionaria, di cui al punto 1412.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile Per La Circolazione
Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i I Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviata, si rinvia all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008suddetto Decreto. Ci si limita qui a ricordare che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’Impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici 15 giorni dalla ricezione. L’Impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici 15 giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’Impresa Gestionaria, di cui al punto 14.
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Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviata, si rinvia rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008. Ci si limita limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’Impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione. L’Impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’Impresa Gestionaria, di cui al punto 1412.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilita’ Civile Per La Circolazione Di Ciclomotori E Motocicli
Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviata, si rinvia rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008191/ 2008. Ci si limita limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’Impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’Impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione. L’Impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’Impresa Gestionaria, di cui al punto 1412.
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Samples: Assicurazione a Mezzo Rappresentanti
Accesso agli atti dell’Impresa. Ricordiamo che i Contraenti e i danneggiati possono accedere agli atti relativi ai procedimenti procedi- menti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, una volta che tali procedimenti siano conclusi. Quanto sopra salvo il caso previsto dal comma 2 bis dell’articolo 148 del Codice – cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio - in cui l’impresa abbia presentato denuncia o querela. Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’articolo 146 del Codice e dal Decreto Ministeriale n° 191/2008. In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso agli atti deve essere inviatainvia- ta, si rinvia rinviamo all’articolo 3 del Decreto Ministeriale n° 191/2008191/ 2008. Ci si limita limitiamo qui a ricordare sinteticamente che il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta all’Impresaall’impresa. Il richiedente deve allegare copia di un documento di riconoscimento ricono- scimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero oppure gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione. L’Impresa L’impresa deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso entro quindici giorni dalla ricezione. L’Impresa L’impresa comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella trattazione del Sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a quindici giorni, per visionare gli atti richiesti NOTA INFORMATIVA ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. Nell’ambito della procedura di risarcimento diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del Codice, competente a fornire le risposte del caso in materia di accesso agli atti è l’Impresa Gestionarial’impresa gestionaria, di cui al punto 1412.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autovetture