Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Responsabile, per l’Appaltatore, del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, è il Sig. ……………..
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Qualora il Datore di lavoro dell’Impresa ricopra anche l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 81/2008, è tenuto alla frequenza di un apposito corso di formazione, documentato da attestazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione c. 1- Il Responsabile del servizio è designato dal D.S. in qualità di datore di lavoro.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. La figura individuata dal legislatore per perseguire e sostenere gli obiettivi di prevenzione è quella del RSPP chiamato fra l’altro a svolgere un ruolo di promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione nell’azienda. La sua funzione è di supporto e consulenza del vertice aziendale anche se spesso interviene in modo specialistico; da un lato deve promuovere un approccio diffuso alla prevenzione (attività manageriale) dall’altro deve realizzare una serie di azioni tecniche comunque collocate nel quadro globale dell’attività gestionale dell’Azienda ULSS 8. Questo da un punto di vista organizzativo determina il suo necessario inserimento in una posizione funzionale che gli consenta: • un rapporto diretto con il vertice; • un’interazione sistematica con i Responsabili delle diverse strutture aziendali.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. ART. 15 Medico Competente e Medico Autorizzato
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione è designato dal Rettore, in qualità di datore di lavoro, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, siglato “RSPP” nel presente documento, è nominato dall’Organo Amministrativo su una rosa di nominativi proposti dall’assemblea dei soci. Viene inquadrato con contratto di consulenza professionale ai sensi della normativa vigente e può avvalersi a proprie spese di collaboratori da lui proposti. Il trattamento economico è stabilito dall’Organo Amministrativo in sede di definizione contrattuale su parere non vincolante dell’assemblea.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione responsabile della gestione della Sicurezza interna e di cantiere attraverso la progettazione, direzione e verifica degli apprestamenti delle opere provvisionali per la sicurezza quali ponteggi, banchinaggi, messa in sicurezza di scavi; gestione e direzione del Servizio della Sicurezza. Responsabile della Formazione e dei progetti formativi: formatore in amteria di salute e sicurezza sui luoghidi lavoro, formatore per addetti all'utilizzo di macchine ed attrezzature ( accordo stato regioni 22-02-2012); formatore in materia ambientale ( D.lgs 152/06). Redazione di tutta la documentazione tecnica (Piani di lavoro, Piani Operativi di Sicurezza, Pimus, Documenti di Valutazione dei Rischi, Pratiche di Prevenzioni Incendi, Valutazioni di Impatto Ambientale).
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 1. Il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, così come definito dalle norme vigenti, è nominato dal datore di lavoro e deve possedere le capacità e i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative svolte nella Scuola.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. L’incarico di Responsabile è stato affidato al sig. XXXXXXXX XXXXXX, consulente esterno di Società di Prevenzione S.r.l. di Seveso. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione svolge i compiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs.81/2008 ed è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lgs.81/2008. Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede: ▪ all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro ▪ ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure ▪ ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali ▪ a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ▪ a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ▪ a fornire ai lavoratori le informazioni circa i rischi lavorativi Medico Competente Quale Medico competente è stato nominato il xxxx. XXXXXXXX XXXXXXX che svolge attività di Medicina del lavoro, sottoponendo i dipendenti a visite ed accertamenti in relazione alle condizioni di rischio professionale e partecipando alla valutazione dei rischi aziendali.