Prevenzione e Sicurezza Clausole campione

Prevenzione e Sicurezza. I medici in formazione specialistica, ai sensi dell’art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell’Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell’Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell’Ente Convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell’Ente medesimo. I medici in formazione sono tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall’Ente ospitante.
Prevenzione e Sicurezza. 1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai responsabili delle strutture in cui operano i collaboratori, è fatto carico di informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
Prevenzione e Sicurezza. Ala Assicurazioni S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara che le apparecchiature fornite al personale in TLDV rispettano le norme e gli standard di sicurezza vigenti e risultano certificate allo scopo di cui trattasi. Ala Assicurazioni S.p.A. si impegna ad informare il personale in TLDV delle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare ma non esclusivo riferimento alle modalità di utilizzo delle apparecchiature fornite, alle caratteristiche di una corretta postazione di lavoro, alle modalità di svolgimento dell’attività ed alla protezione degli occhi e della vista. I dipendenti hanno l'obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali ricevute, di utilizzare le apparecchiature in conformità con le istruzioni fornite e di prendersi cura della propria salute e sicurezza durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. I lavoratori in TLDV, nel caso in cui la postazione sia ubicata presso la loro abitazione, sono tenuti a consentire, con modalità concordate e previo preavviso, l’accesso alle attrezzature di cui hanno l’uso da parte degli addetti alla manutenzione, nonché del datore di lavoro o di un suo delegato, per la risoluzione di eventuali problemi tecnici o per la verifica della corretta applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I dipendenti in TLDV sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria secondo il protocollo definito dal Medico competente. Essi possono, qualora lo ritengano necessario, rivolgersi al proprio Responsabile, al Medico Competente, al Servizio di Prevenzione e Protezione o ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza al fine di chiedere eventuali informazioni in merito all'applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Il Medico Competente può, inoltre, essere consultato anche per qualsiasi disturbo o problema di salute riconducibile all'attività svolta, per il tramite della funzione aziendale preposta alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I dipendenti saranno informati e potranno partecipare a tutti i programmi preventivi di salute promossi da Ala Assicurazioni S.p.A.. Il telelavoratore può chiedere ispezioni così come previsto dall’art.7 dell’Accordo Interconfederale 9.6.2004.
Prevenzione e Sicurezza. I medici in formazione specialistica, ai sensi dell’art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell’Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell’Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell’Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell’Ente medesimo. In particolare l’ente ospitante provvede a espletare gli obblighi previsti dall’art.41 del D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria) e dagli artt. 36 e 37 (formazione e informazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell’ente ospitante. La formazione generale è in ogni caso a carico dell’ente di provenienza. I medici in formazione sono tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall’Ente ospitante. Ai fini del coordinamento della protezione e sicurezza dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e per l’ottimizzazione della radioprotezione, in osservanza agli artt.109, 112, 113 e 115 del d.Lgs 101/2020 e smi, si rinvia all’Addendum in allegato che costituisce parte integrante del presente atto. OPPURE Per quanto riguarda gli aspetti di protezione e sicurezza derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parti si danno reciprocamente atto che le esigenze didattico-formative della Scuola di specializzazione in ………………… non comportano l’accesso dei dottori tirocinanti in zone sorvegliate o controllate ai sensi del DLgs 101/2020.
Prevenzione e Sicurezza. 0.Xx applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai responsabili delle strutture in cui operano i collaboratori, è fatto carico di informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi. 2.Per eventuali infortuni occorsi ai collaboratori nei locali della struttura, il responsabile procede alla relativa denuncia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.
Prevenzione e Sicurezza. 6.1 I soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi secondo il D.Lgs. n. 81/2008 in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono equiparati ai lavoratori del soggetto ospitante.
Prevenzione e Sicurezza. Sara Assicurazioni S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara che le apparecchiature fornite al personale in TLDV rispettano le norme e gli standard di sicurezza vigenti e risultano certificate allo scopo di cui trattasi. Sara Assicurazioni S.p.A. si impegna ad informare il personale in TLDV delle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare ma non esclusivo riferimento alle modalità di utilizzo delle apparecchiature fornite, alle caratteristiche di una corretta postazione di lavoro, alle modalità di svolgimento dell’attività ed alla protezione degli occhi e della vista.
Prevenzione e Sicurezza. ARTICOLO 39
Prevenzione e Sicurezza. Art. 18 Trasmissione dei contratti Art. 19 Inadempimento
Prevenzione e Sicurezza. 1. In conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, il responsabile della struttura in cui opera il titolare di un incarico di cui al presente regolamento è tenuto a fornire la formazione e la necessaria informazione sui rischi presenti nel luogo di lavoro ed a vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.