Prevenzione e Sicurezza. I medici in formazione specialistica, ai sensi dell’art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell’Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell’Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell’Ente Convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell’Ente medesimo. I medici in formazione sono tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall’Ente ospitante.
Prevenzione e Sicurezza. 1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai responsabili delle strutture in cui operano i collaboratori, è fatto carico di informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e di vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.
2. Per eventuali infortuni occorsi ai collaboratori nei locali della struttura, il responsabile procede alla relativa denuncia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.
Prevenzione e Sicurezza. I medici in formazione specialistica, ai sensi dell’art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell’Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Al riguardo, il rappresentante legale dell’Ente (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell’Ente convenzionato, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell’Ente medesimo. In particolare l’ente ospitante provvede a espletare gli obblighi previsti dall’art.41 del D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria) e dagli artt. 36 e 37 (formazione e informazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell’ente ospitante. La formazione generale è in ogni caso a carico dell’ente di provenienza. I medici in formazione sono tenuti all’osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall’Ente ospitante. Ai fini del coordinamento della protezione e sicurezza dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e per l’ottimizzazione della radioprotezione, in osservanza agli artt.109, 112, 113 e 115 del d.Lgs 101/2020 e smi, si rinvia all’Addendum in allegato che costituisce parte integrante del presente atto. OPPURE Per quanto riguarda gli aspetti di protezione e sicurezza derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parti si danno reciprocamente atto che le esigenze didattico-formative della Scuola di specializzazione in ………………… non comportano l’accesso dei dottori tirocinanti in zone sorvegliate o controllate ai sensi del DLgs 101/2020.
Prevenzione e Sicurezza. 6.1 I soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi secondo il D.Lgs. n. 81/2008 in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, vengono equiparati ai lavoratori del soggetto ospitante.
6.2 Il soggetto ospitante è tenuto, ai sensi del DM 363/98, del D. L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Regolamento di Ateneo in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, a: - formare ed informare i tirocinanti in merito ai rischi connessi all’impresa; - attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista; - fornire i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ove previsti.
6.3 Il soggetto promotore provvederà, tramite il proprio medico competente, a certificare l’idoneità allo svolgimento delle attività formative qualora richiesto dal soggetto ospitante.
Prevenzione e Sicurezza. Ala Assicurazioni S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, dichiara che le apparecchiature fornite al personale in TLDV rispettano le norme e gli standard di sicurezza vigenti e risultano certificate allo scopo di cui trattasi. Ala Assicurazioni S.p.A. si impegna ad informare il personale in TLDV delle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare ma non esclusivo riferimento alle modalità di utilizzo delle apparecchiature fornite, alle caratteristiche di una corretta postazione di lavoro, alle modalità di svolgimento dell’attività ed alla protezione degli occhi e della vista. I dipendenti hanno l'obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali ricevute, di utilizzare le apparecchiature in conformità con le istruzioni fornite e di prendersi cura della propria salute e sicurezza durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. I lavoratori in TLDV, nel caso in cui la postazione sia ubicata presso la loro abitazione, sono tenuti a consentire, con modalità concordate e previo preavviso, l’accesso alle attrezzature di cui hanno l’uso da parte degli addetti alla manutenzione, nonché del datore di lavoro o di un suo delegato, per la risoluzione di eventuali problemi tecnici o per la verifica della corretta applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I dipendenti in TLDV sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria secondo il protocollo definito dal Medico competente. Essi possono, qualora lo ritengano necessario, rivolgersi al proprio Responsabile, al Medico Competente, al Servizio di Prevenzione e Protezione o ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza al fine di chiedere eventuali informazioni in merito all'applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Il Medico Competente può, inoltre, essere consultato anche per qualsiasi disturbo o problema di salute riconducibile all'attività svolta, per il tramite della funzione aziendale preposta alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I dipendenti saranno informati e potranno partecipare a tutti i programmi preventivi di salute promossi da Ala Assicurazioni S.p.A.. Il telelavoratore può chiedere ispezioni così come previsto dall’art.7 dell’Accordo Interconfederale 9.6.2004.
Prevenzione e Sicurezza il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dall’Azienda ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite l’uso di tali strumenti; • il lavoratore dovrà svolgere la prestazione di Smart Working in un luogo sicuro e idoneo a garantire la sua incolumità e integrità psico-fisica, secondo le indicazioni specificate nel documento allegato (“Misure di prevenzione da adottare ai fini della tutela della salute e della sicurezza degli Smart Workers”). A tale riguardo il lavoratore assume il rischio elettivo rispetto ad ogni attività in ipotesi prestata in luoghi privi delle caratteristiche di sicurezza convenute; • l’Azienda non potrà ritenersi responsabile in merito ad eventuali infortuni in cui dovessero incorrere il lavoratore o i terzi, qualora gli stessi siano riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate che generi situazioni di rischio nell’utilizzo della propria postazione di lavoro; • l’Azienda è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni in cui dovessero incorrere, sia il dipendente che eventuali terzi, qualora fossero riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate ovvero a situazioni di rischio procurate nell’utilizzo degli strumenti assegnati o nei comportamenti non idonei adottati; • nell’eventualità di un infortunio durante la prestazione in Smart Working il lavoratore dovrà fornire tempestiva e dettagliata comunicazione all’Azienda; • ogni eventuale importo economico collegato direttamente e/o indirettamente allo svolgimento della prestazione lavorativa con modalità Smart Working (ad esempio elettricità, riscaldamento, ADSL, ecc…) non viene rimborsata dall’Azienda; • in aggiunta alle prestazioni previste dall’INAIL in tema di infortuni sul luogo di lavoro e in itinere, l’Azienda ha stipulato a favore di tutti i dipendenti una copertura assicurativa contro gli infortuni professionali (estesa anche alle situazioni di Smart Working) ed extraprofessionali.
Prevenzione e Sicurezza. L’impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di igiene, medicina del lavoro, prevenzione infortuni, sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e adeguamenti. Il Comune di Castelnuovo Magra provvederà a fornire all’impresa aggiudicataria la eventuale documentazione sui rischi specifici, se esistenti, negli ambienti in cui è destinato ad operare il personale dalla stessa incaricato. Tale documentazione dovrà essere sottoscritta per accettazione. L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla predisposizione di un idoneo piano di emergenza e di evacuazione, previa mappatura dei locali ed addestramento degli interessati. Il piano predisposto dall’I.A. dovrà essere esposto negli spazi utilizzati e dovrà essere consegnato in copia all’Amministrazione unitamente alla relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro a norma del D. Lgs. 81/2008 e xx.xx.. L’I.A. dovrà comunicare al momento della stipula del contratto il nominativo del responsabile della sicurezza. La Ditta dovrà vigilare che in struttura sia presente: - Planimetria aggiornata; - Autorizzazione al funzionamento; - Dichiarazione di agibilità; - Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico; - Dichiarazione di conformità dell’impianto idraulico e di riscaldamento; - Verbale di verifica periodica impianto di riscaldamento; - Verbale di verifica impianti messa a terra; - Elenco aggiornato del personale e turnazione settimanale tipo; - Fotocopie dei titoli di studio del personale; - Elenco dei bambini iscritti con specifica degli orari di frequenza; - Rendiconto ore del personale in servizio; - Verbale prova di evacuazione; - Piano e Registro delle manutenzioni debitamente compilato; - Strumenti idonei a segnalare lo stato di emergenza - Documentazione relativa agli adempimenti di cui al D. Lgs..81/08 L’elenco può non essere esaustivo, perchè intendesi inclusa ogni documentazione prevista per legge. L’I.A., in quanto consegnatario del bene, dovrà comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia, assicurando di verificare lo stato complessivo degli impianti sia ai fini della sicurezza che della funzionalità, e ha l’obbligo di segnalare ogni anomalia o stato di pericolo.
Prevenzione e Sicurezza a. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dall’Azienda ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite l’uso di tali strumenti;
b. Il lavoratore dovrà svolgere la prestazione in Smart Working in un luogo sicuro e idoneo a garantire la sua incolumità e integrità psico-fisica, secondo le indicazioni specificate nel documento allegato “Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile”. A tale riguardo il lavoratore assume il rischio elettivo rispetto ad ogni attività in ipotesi prestata in luoghi privi delle caratteristiche di sicurezza convenute;
c. L’Azienda è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni in cui dovessero incorrere, sia il dipendente che eventuali terzi, qualora fossero riconducibili ad un uso improprio delle apparecchiature assegnate che generino situazioni di rischio nell’utilizzo della propria postazione di lavoro ovvero a situazioni di rischio procurate nell’utilizzo degli strumenti assegnati o nei comportamenti non idonei adottati;
d. Nell’eventualità di un infortunio durante la prestazione lavorativa in regime di Xxxxx Working il lavoratore dovrà fornire tempestiva e dettagliata comunicazione all’Azienda;
e. Ogni eventuale importo economico collegato direttamente e/o indirettamente allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Smart Working (ad esempio elettricità, riscaldamento, connessione internet, ecc…) non sono rimborsabili dall’Azienda;
f. Le prestazioni rese in modalità Smart Working sono equiparate a quelle rese presso la Sede di lavoro e risultano pertanto coperte da assicurazione contro gli infortuni professionali.
Prevenzione e Sicurezza. Le parti ritengono necessario garantire la massima attenzione ai problemi della prevenzione e della sicurezza nei posti di lavoro, ed in particolare:
1. alla salubrità degli ambienti di lavoro;
2. alla messa a norma o sostituzione di apparecchi e impianti non idonei;
3. alle condizioni di lavoro degli addetti soprattutto alle squadre operaie ed ausiliarie;
4. alle condizioni dei lavoratori che percepiscono indennità di disagio, rischio o pericolo, e altri;
5. all’abbattimento delle barriere architettoniche per facilitare l'espletamento delle attività ai dipendenti disabili e l'accesso ai cittadini nelle medesime condizioni. Le parti concordano di procedere con cadenza annuale, da effettuarsi comunque entro il mese di Gennaio di ogni anno, a specifici incontri con il R.L.S., il datore di lavoro ed il responsabile della sicurezza, al fine di: - verificare la piena applicazione delle norme legislative in materia di prevenzione e di modifiche strutturali e di dotazioni strumentali; - procedere ad una ricognizione puntuale di tutte le problematiche per poi programmare tempi e modalità di intervento risolutorio. L’Amministrazione si impegna a garantire adeguati strumenti informativi e attività di formazione a tutto il personale in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di salute dei dipendenti. Le risultanze dell’incontro saranno portate a conoscenza di tutti i dipendenti, mediante affissione alla bacheca sindacale di apposita comunicazione.
Prevenzione e Sicurezza. Art. 18 Trasmissione dei contratti Art. 19 Inadempimento