Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature. 1. Qualora si rendesse necessario, ciascuna Parte potrà consentire al personale dell’altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l’accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l’utilizzo eventuale di proprie at- trezzature.
Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature. 1. Il Committente si impegna a fornire al Contraente e ai suoi collaboratori l’assistenza necessaria per condurre la ricerca.
Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature. 1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo di collaborazione, la Associazione e l’Istituto si impegnano, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, a consentire alle persone impegnate nell’attività di collaborazione e previa autorizzazione scritta del responsabile dell’Ente ospitante, l’accesso alle rispettive strutture (in particolare alla sede e alle biblioteche e agli archivi, anche informatizzati) e l’uso delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività didattica e di ricerca. La predetta autorizzazione non implicherà la concessione dell’uso esclusivo di spazi o strutture.
Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature. 5.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, la CRUI e l'Azienda si impegnano a consentire, in linea con quanto sarà previsto nell’ambito dei singoli Accordi Attuativi e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti applicabili a ciascuna delle Parti rispettivamente, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività didattica e di ricerca.
Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature. 1. Qualora sia necessario, la Società consente al personale del Politecnico incaricato dello svolgimento dell’attività l’accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. “Allo stesso modo, qualora si rendesse necessario, la Società può consentire al personale del Politecnico l’accesso alle proprie strutture nonché delle proprie attrezzature di laboratorio, individuate di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nell’Ateneo ed in conformità ed osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.”
Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature. 6.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, la Facoltà e l'Azienda si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività, salvo la preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte.
Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature. L’Agenzia di P.C. si impegna a fornire a DiSPuTer e ai suoi collaboratori l’assistenza necessaria per condurre lo studio. Qualora sia necessario, ciascuna Parte consente al personale dell’altra Parte incaricato dello svolgimento delle attività di studio e di supporto istituzionale di tipo tecnico scientifico, l’accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù del presente contratto, ha accesso alle strutture e alle apparecchiature dell’altra Parte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi. Le Parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile. L’utilizzo delle attrezzature dell’altra Parte è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature. 1. Le Parti garantiscono l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione della presente convenzione.
Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature. 5.1. Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, le Parti si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, previa autorizzazione scritta dell’altra Parte. L’autorizzazione all’accesso non implicherà la concessione dell’uso esclusivo di spazi o strutture, salvo diverso specifico accordo.
Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature. 1. Il CNT consentirà al personale dell’Università coinvolto nelle attività previste l’accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nei limiti di quanto disciplinato nei singoli Accordi Attuativi e nel rispetto delle esigenze produttive ed operative del CNT, nonché delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.