POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO
Azienda di Servizi alla Persona “GOLGI - REDAELLI”
Sede legale e amministrativa: V i a B. D’Alviano n. 78, 00000 Xxxxxx
C.F. 80063990156 - P.I. 04737420150
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO
La presente polizza è stipulata tra
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA "GOLGI-REDAELLI" Sede legale e amministrativa: Via B. D’Alviano n. 78, 00000 Xxxxxx |
C.F. 80063990156 - P.I. 04737420150 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
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DECORRENZA DEL CONTRATTO: ore 24 del 30.06.2022 SCADENZA PRIMA RATA: ore 24 del 30.06.2023
SCADENZA DEL CONTRATTO: ore 24 del 30.06.2025 senza tacito rinnovo
PREMIO ALLA FIRMA (dalle ore 24 del 30.06.2022 alle ore 24 del 30.06.2023) Premio Imponibile Imposte Premio Totale
Euro ............................... Euro ............................... Euro ...............................
PREMIO RATE SUCCESSIVE (al 30.06 di ogni anno)
Premio Imponibile Imposte Premio Totale
Euro ............................... Euro ............................... Euro ...............................
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 | Definizioni |
Art.2 | Attività e caratteristiche del rischio |
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art.2 | Assicurazione presso diversi Assicuratori |
Art.3 | Durata del contratto |
Art.4 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
Art.5 | Recesso a seguito di sinistro |
Art.6 | Modifiche dell’assicurazione |
Art.7 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
Art.8 | Oneri fiscali |
Art.9 | Foro competente |
Art.10 | Interpretazione del contratto |
Art.11 | Ispezione delle cose assicurate |
Art.12 | Assicurazione per conto di chi spetta |
Art.13 | Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza |
Art.14 | Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio |
Art.15 | Assicurazione ripartita per quote |
Art.16 | Clausola Broker |
Art.17 | Rinvio alle norme di legge |
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 | Incendio e rischi accessori |
Art.2 | Spese di demolizione e sgombero |
Art.3 | Perdita pigioni |
Art.4 | Onorari di architetti, professionisti e consulenti |
Art.5 | Spese peritali |
Art.6 | Ricorso terzi |
Art.7 | Eventi socio-politici |
Art.8 | Atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato |
Art.9 | Eventi atmosferici |
Art.10 | Inondazioni, alluvioni, allagamenti |
Art.11 | Neve, ghiaccio, gelo |
Art.12 | Acqua piovana |
Art.13 | Acqua condotta – spese di ricerca e riparazione dei danni |
Art.14 | Dispersione liquidi |
Art.15 | Terremoto |
Art.16 | Rottura di vetri e cristalli |
Art.17 | Ricostruzione archivi |
Art.18 | Fenomeno elettrico |
Art.19 | Maggiori costi |
Art.20 | Merci in refrigerazione |
Art.21 | Differenziale storico-artistico |
Art.22 | Danni consequenziali |
Art.23 | Anticipi sulle indennità |
Art.24 | Incendio derivante da esistenza e/o impiego di radioisotopi |
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art.1 | Esclusioni |
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 | Obblighi in caso di sinistro |
Art.2 | Esagerazione dolosa del danno |
Art.3 | Procedura per la valutazione del danno |
Art.4 | Mandato dei periti |
Art.5 | Operazioni peritali |
Art.6 | Determinazione del danno (Valore a nuovo) |
Art.7 | Limite massimo di indennizzo |
Art.8 | Pagamento dell’indennizzo |
Art.9 | Rinuncia al diritto di surroga |
Art.10 | Obbligo di fornire dati sull’andamento sinistri |
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 | Somme assicurate e calcolo del premio |
Art.2 | Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti |
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 - Definizioni
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato : | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione |
Società : | la/e imprese assicuratrici; |
Premio : | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio : | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro : | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo : | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia : | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale per sinistro : | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Cose assicurate : | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati |
Danni diretti : | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione |
Xxxxx consequenziali : | Xxxxx alle cose assicurate non provocati direttamente dall’evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso. |
Danni indiretti : | Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate |
Fabbricati | Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. S’intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere. |
Contenuto : | Macchine, meccanismi, apparecchi impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento). Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di |
automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza. Sono pure compresi i mezzi di locomozione non iscritti al P.R.A. di proprietà o in uso al Contraente. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobilio ed arredi, quadri ed oggetti d’arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d’ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; apparecchiature medico-scientifiche, diagnostiche, terapeutiche, di controllo e di analisi; attrezzature assistenziali in genere, merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant’altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizione "Fabbricati". | |
Valori : | Per “valori” si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate. |
Inondazioni e/o alluvioni : | Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Terrorismo e sabotaggio : | Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Xxxxxxxxx : | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”. |
Allagamenti : | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni. |
Autocombustione : | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. |
Incendio : | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. |
Esplosione : | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a |
reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. | |
Implosione : | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
Xxxxxxx : | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. |
Fenomeno Elettrico : | Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione. |
Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio
(a titolo esemplificativo ma non limitativo)
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l’obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell’ambito delle ubicazioni assicurate
della Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.
Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di
percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art.3 - Durata del contratto
Il presente contratto, la cui durata è stabilita per 36 (trentasei) mesi, ha validità dalle ore 24:00 del 30.06.2022 alle ore 24:00 del 30.06.2025 (scadenza anniversaria al 30.06 di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta.
Il contratto potrà essere disdetto dalle Parti a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata almeno 120 giorni prima di ogni ricorrenza annuale.
Il Contraente si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del servizio, fino a 36 (trentasei) mesi massimo, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla legge stessa (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). Tale facoltà dovrà essere comunicata alla Società entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza contrattuale della polizza
La Società su richiesta scritta del Contraente si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e comunque per il tempo necessario all’espletamento della nuova gara e all’affidamento a nuovo fornitore.
L’Amministrazione, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima
rata avvenga, in deroga all’art. 1901 c.c., entro novanta giorni dalla sopracitata data.
In caso di pagamento del premio successivamente al novantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio.
Se il Contraente non paga entro tali termini anche le rate successive, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24:00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Anche le eventuali appendici di variazione che comportano un incasso di premio, dovranno essere pagate dal Contraente entro novanta giorni dalla data di ricezione del documento, ritenuto corretto.
Resta pattuito che la copertura assicurativa risulterà pienamente efficace sin dalle ore 24:00 della data indicata nella predetta appendice, anche in assenza del versamento del relativo premio.
Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un’inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall’Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall’agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.
Resta convenuto che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’esecuzione dell’ordine di bonifico da parte del Servizio Economico-Finanziario della Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number ).
Art.5 - Recesso a seguito di sinistro
Fino al trentesimo giorno successivo al pagamento o rifiuto della liquidazione di un sinistro, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.
Xxxxx inteso tra le Parti che, qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito a portare a termine il completo collocamento della nuova assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultimo la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Contraente del documento contrattuale correttamente emesso dalla Società.
Art.6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 8 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.9 - Foro competente
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede la stesso oppure l’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 xx.xx. e ii.
Art.10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su
quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.11 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.12 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art.14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
la Società si impegna a fornire con cadenza annuale il tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificandone per ciascun sinistro :
- numero del sinistro della Società
- data di accadimento
- descrizione dell’evednto
- stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato”, “chiuso senza seguito”)
- importo liquidato
- importo a riserva
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di stipula della polizza fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte le pratiche.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile (formato MS Excel) dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate
Art.15 - Assicurazione ripartita per quote
Qualora l’Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Art.16 - Clausola Broker
Il Contraente non si avvale allo stato attuale di un Broker, ma resta inteso tra le Parti che all’eventuale Broker cui sarà affidato tale incarico è affidata la gestione e l’esecuzione della relativa polizza stipulata, fermo restando che il compenso del Broker resterà a carico del Contraente sotto forma di fee.
Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite dell’eventuale Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra Parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Si conviene altresì che il pagamento dei premi che saranno dovuti alla Società, può essere effettuato dal Contraente tramite l’eventuale Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civile.
La Società delegherà quindi esplicitamente l’eventuale Broker all’incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 118 del D. Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.
Art.17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 – Incendio e rischi accessori
La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei costi necessari a ricostruire, riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati da:
a) Incendio, fulmine, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi. Qualora tuttavia l’ordigno esplosivo fosse un residuato bellico la cui esistenza non fosse conosciuta dall’Assicurato o dal Contraente, si conviene che i danni provocati dalla sua esplosione si intendono ricompresi in garanzia.
b) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate (esclusi ordigni esplosivi), oggetti orbitanti, meteoriti.
c) Acqua condotta e liquidi condotti in genere a seguito di guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici di riscaldamento e condizionamento, e simili, al servizio di fabbricati e/o delle attività descritte in polizza.
d) Rigurgito acque di scarico e fognature.
e) Implosione.
f) Bang sonico determinato dal superamento, da parte di aeromobili, del muro del suono;
g) Urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio, in transito, sosta o fermata sulla pubblica via od in aree private di proprietà dell'Assicurato o di terzi.
h) Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
i) Rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.
La Società indennizza altresì :
j) I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 metri da esse.
k) I guasti arrecati per ordine dell'Autorità o prodotti dal Contraente e/o dall’Assicurato, dai dipendenti degli stessi o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso coperto dalla presente polizza.
Art.2 – Spese di demolizione e sgombero
La Società, con il limite di € 1.000.000,00.= per sinistro, indennizza:
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
Art.3 – Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all’Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Perdita pigioni” e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c., anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi
Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall’Assicurato-Proprietario che vengono
compresi in garanzia per l’importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Perdita pigioni”.
Art.4 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all’Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all’Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".
La garanzia sarà prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Onorari di architetti, professionisti e consulenti”.
Art.5 – Spese peritali
Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all’Art.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia sarà prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese peritali”.
Art.6 – Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita scheda della Sezione 6 e senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 .c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il
consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un
interesse dell’Assicurato stesso.
Art.7 – Eventi socio-politici
la Società risponde:
1) dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, implosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommosse.
2) degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi.
La Società non risponde dei danni:
a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
c) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione");
d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo nell’apposita scheda della
Sezione 6.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
Art. 8 – Atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da attentati, atti di terrorismo e/o
sabotaggio organizzato fino a concorrenza dell’importo massimo indicato nell’apposita scheda della Sezione
6. Per attentati, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato si intendono tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti, o comunque di rigenerare paura nella popolazione. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia mediante preavviso di 15 giorni da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso la Società provvederà al rimborso della parte di premio pagato e non goduto.
Art.9 – Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia.
La Società risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.
La Società non risponde:
a) Dei danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti conseguenti a fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, formazioni di ruscelli, accumuli di acqua ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria;
b) Dei danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
c) dei danni subiti da:
• insegne od antenne e consimili installazioni esterne
• enti all'aperto non per naturale destinazione, baracche di legno e plastica.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Eventi atmosferici”.
Art.10 – Inondazioni, alluvioni ed allagamenti
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) a enti mobili all’aperto;
e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal livello dei pavimenti.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Inondazioni, alluvioni, allagamenti”.
Art.11 – Neve, ghiaccio, gelo
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Neve, ghiaccio, gelo”.
Art.12 – Acqua piovana
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati elle cose assicurate da acqua piovana.
Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione di:
Sono tuttavia esclusi dall’assicurazione :
a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
d) i danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali.
La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Acqua piovana”.
Art.13 – Acqua condotta – spese di ricerca e riparazione dei danni
La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta e liquidi in genere prevista all’Art.1,
lettera c) della presente sezione, indennizza:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.
La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita
scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese ricerca e riparazione guasti acqua condotta”.
Art.14 – Dispersione liquidi
La Società risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di liquidi e fluidi di qualsiasi natura a causa di guasto o rottura accidentale di condutture o serbatoi, fissi o mobili, anche se di proprietà di terzi. S’intende equiparato alla dispersione di liquidi anche l’accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.
La Società non risponde dei danni:
a) verificatisi in occasione di installazioni o riparazioni, collaudi, prove o modifiche delle condutture e dei serbatoi;
b) a merci poste a meno di 10 cm. sul livello del pavimento o del suolo.
Art.15 – Terremoto
Premesso che, agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.
Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, la Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell’ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell’apposita scheda della Sezione 9 sotto la voce “Demolizione e sgombero”.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Terremoto”.
Art.16 – Rottura di vetri e cristalli
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art.1 Sezione 4.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Rottura vetri e cristalli”.
Art.17 – Ricostruzione archivi
La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo e senza applicazione dei disposto dell'art.1907 C.C. del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi anche se su supporti magnetici,
distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza. E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.
Art.18 – Fenomeno elettrico
La Società si obbliga ad indennizzare i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
Sono esclusi dall'assicurazione:
a) lampade, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;
b) i danni dovuti alla mancanza della manutenzione prescritta dal costruttore delle apparecchiature. L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Fenomeno elettrico”.
Art.19 – Maggiori costi
In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
• affitto di locali;
• installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
• noleggio attrezzature;
• trasporto dipendenti.
L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo stabilito nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Maggiori costi”.
Art.20 – Merci in refrigerazione
La Società risponde dei danni subiti da merci in refrigerazione a causa di :
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del liquido refrigerante. Conseguenti a:
1. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
2. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua o di produzione e distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti l’impianto stesso.
La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Merci in refrigerazione”.
Art.21 – Differenziale storico-artistico
Nella somma assicurata alla partita “Fabbricati”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall’art. 6 della Sezione 5 della presente polizza.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Differenziale storico/artistico”.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro ( ad esempio costi dei materiali, Spese/competenze degli artigiani e/o artisti) nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
Art.22 – Xxxxx consequenziali
La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti in "conseguenza" di questi eventi.
Art.23 – Anticipi sulle indennità
II Contraente ha diritto di richiedere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.
La Società adempierà all'obbligo entro 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo, semprechè siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro.
Art. 24 - Incendio derivante da esistenza e/o impiego di radioisotopi
Si intendono compresi i danni alle cose assicurate derivanti da incendio conseguenti ad esistenza e/o impiego di radioisotopi.
SEZIONE 4 ESCLUSIONI
Art.1 – Esclusioni
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
d) causati da eruzioni vulcaniche
e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nelle clausole "Perdita pigioni" e "Ricorso terzi";
h) Esclusione Malattie Trasmissibili:
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente
polizza non comprende il rischio per “malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente
pattuizione, per malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che:
• sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
• la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione;
i) Esclusione Rischi Cyber:
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:
A) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
B) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
C) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
D) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
E) computer hacking;
F) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
G) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
H) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
I) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
J) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;
salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che
pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.
Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:
- modifica dei programmi software e/o;
- riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi.
j) Sanzioni Internazionali :
In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai
termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art.3 – Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta da una delle parti :
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto
salvo tuttavia quanto previsto all’Art.5 della Sezione 3 della presente polizza.
Art.4 – Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.1 della presente Sezione.
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Art.5 - Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.
Art.6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
a) in caso di distruzione:
• per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
• per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
b) in caso di danno parziale:
• il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
c) i lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri
per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.
d) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art.1908 C.C..
f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all’Art.3 Sezione 3 della presente polizza.
g) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
h) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
i) per i danni alle opere d’arte : si stima il valore commerciale che deve intendersi il prezzo che l’oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell’arte o dell’antiquariato al momento del sinistro e si procederà come segue.
• in caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale
dell’oggetto nel luogo ed al momento del Sinistro, dedotti eventuali recuperi
• In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell’Assicurato,
corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:
la differenza tra il valore commerciale che l’oggetto aveva al momento e nel luogo del Sinistro e quello dell’oggetto nello stato in cui si trova dopo il Sinistro;
Oppure il costo del restauro (eseguito con l’accordo della Società stessa) più il deprezzamento. Qualora l’assicurazione fosse prestata con stima accettata, sulla base dei valori e dell’elencazione delle opere così come prodotti dall’Ente, il valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro sarà quello di detta stima.
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l’eventuale deprezzamento che residuasse all’insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.
j) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi.
L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.
Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque i), é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Art.7– Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.8 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società
deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In
caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell’importo convenuto se l’Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l’intero importo anticipato.
Art.9 - Rinuncia all'azione di surroga
A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, utenti, fornitori e collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere, compresi quelli a senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo.
Art.10 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
la Società si impegna a fornire con cadenza annuale il tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificandone per ciascun sinistro :
• numero del sinistro della Società
• data di accadimento
• descrizione dell’evento
• stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato”, “chiuso senza seguito”)
• importo liquidato
• importo a riserva
Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di stipula della polizza fino a quando non vi sia l’esaurimento di tutte le pratiche.
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile (formato MS Excel) dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio
Il Premio è determinato dall'applicazione alle Somme Assicurate dei tassi per mille lordi sotto indicati, per il Periodo di Assicurazione di riferimento. Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un Premio anticipato, calcolato come sotto indicato, con l’intesa che, successivamente alla data di scadenza annuale e nei termini previsti dalle condizioni della presente Polizza, si procederà al calcolo del Premio di regolazione. Sulla base di quanto precede, per il presente Periodo di Assicurazione, il Premio anticipato viene calcolato come di seguito riportato:
Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Lordo ‰ | Premio Lordo Annuo |
Fabbricati | 319.791.435,00 | ||
Contenuto | 9.211.755,00 | ||
TOTALE |
Scomposizione del premio lordo annuo complessivo
Premio annuo imponibile | € | .= |
Imposte | € | .= |
TOTALE | € | .= |
E’ convenuto che si riterranno automaticamente garantiti tutti i Beni che il Contraente/Assicurato dovesse acquisire, a qualsiasi titolo, dopo la decorrenza della presente Polizza, sempre che il valore di tali beni non ecceda il 20% della Somma Assicurata nella relativa partita, con il massimo di euro 10.000.000,00. Qualora il valore del bene di nuova acquisizione eccedesse detto ammontare, il Contraente/Assicurato dovrà inviare specifica comunicazione alla Società, entro 3 (tre) mesi da quando l’Ufficio Assicurazioni del Contraente/Assicurato ne venga a conoscenza. Il limite d’Indennizzo per le garanzie terremoto, inondazioni e alluvioni viene stabilito in euro 1.000.000,00 ferme restando le applicazioni delle franchigie e degli scoperti di cui alla tabella [LSF].
Entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni Periodo di assicurazione, il Contraente si impegna a fornire le somme aggiornate da assicurare, comprensive di eventuali alienazioni e delle rivalutazioni dei Beni preesistenti dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari, a partire dalle scadenze anniversarie successive all’effetto dell’Assicurazione.
La Società provvederà alla regolazione del Premio sia per i Beni acquisiti nel periodo pregresso di riferimento per i quali le garanzie di Polizza sono state automaticamente estese, sia per i Beni oggetto della specifica comunicazione di cui sopra, sia per i Beni oggetto di alienazione.
La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione:
- appendice di aggiornamento dei valori e di adeguamento del Premio;
- appendice di regolazione del Premio relativa all’annualità trascorsa conteggiata al 50%.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 90 giorni dal ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.
Qualora l’aggiornamento delle Somme Assicurate comporti una diminuzione delle stesse, la Società, provvederà altresì a rimborsare alla Contraente il maggior Premio pagato, al netto dell’imposta governativa in quanto già versata all’Erario.
Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e
l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie.
Garanzia | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Franchigia frontale per sinistro di € 5.000,00 salvo quanto diversamente indicato | ||
Incendio, fulmine, esplosione e scoppio per i soli fabbricati a destinazione rustici, cascinali (Art. 1 Sez. 3) | € 1.500.000,00= per sinistro ed annualità | Scoperto 15% minimo € 25.000,00= per sinistro |
Demolizione e sgombero (Art.2 Sez.3) | € 1.000.000,00.= per sinistro | Nessuno |
Xxxxxxx Xxxxxxx (Art.3 Sez.3) | Massimo 15% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate con il limite di € 1.000.000,00 | Nessuno |
Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Art.4 Sez.3) | € 50.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo | Nessuno |
Spese peritali (Art.5 Sez.3) | di € 50.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo | Nessuno |
Ricorso terzi (Art.6 Sez.3) | € 5.000.000,00.= per sinistro | Nessuno |
Eventi socio-politici (Art.7 Sez.3) | 80% valore di ogni singolo fabbricato e contenuto con il massimo di € 20.000.000,00= per sinistro/annualità e per complesso ubicazioni | Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00= per sinistro |
Terrorismo e sabotaggio (Art.8 Sez.3) | € 10.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo. | Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00= per sinistro |
Eventi atmosferici (Art.9 Sez.3) | 80% valore di ogni singolo fabbricato e contenuto con il massimo di € 20.000.000,00= per sinistro/annualità e per complesso ubicazioni. Per fabbricati aventi destinazioni rustici/casali il limite è ridotto ad € 1.000.000,00= | € 2.500,00= per sinistro Franchigia € 50.000,00 |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti (Art.10 Sez.3) | 50% valore di ogni singolo fabbricato e contenuto con il massimo di € 5.000.000,00= per sinistro/annualità e per complesso ubicazioni. Per fabbricati aventi destinazioni rustici/casali il limite è ridotto ad € 500.000,00= | Scoperto 10% con il minimo di € 25.000,00= per sinistro Scoperto 20% con il minimo di € 25.000,00= per sinistro |
Xxxxxxxx, gelo (Art.11 Sez.3) | € 50.000,00= per sinistro ed € 150.000,00= per periodo assicurativo | € 2.500,00= per sinistro |
Sovraccarico neve (Art.11 Sez.3) | 50% valore di ogni singolo fabbricato e contenuto con il massimo di € 5.000.000,00= per sinistro/annualità e per complesso ubicazioni. Per fabbricati aventi destinazioni rustici/casali il limite è ridotto ad € 500.000,00= | Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00= per sinistro Scoperto 15% |
Acqua piovana (Art.12 Sez.3) | € 100.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo. | € 1.000,00= per sinistro |
Acqua condotta (Art.13 Sez.3) | € 100.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo. | € 1.000,00= per sinistro |
Spese di ricerca e riparazione dei danni (Art.13 Sez.3) | € 50.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo. | € 1.000,00.= per sinistro |
Dispersione liquidi (Art.14 Sez.3) | € 50.000,00.= per sinistro e per | € 1.000,00.= per sinistro |
periodo assicurativo. | ||
Terremoto (Art.15 Sez.3) | 50% valore di ogni singolo fabbricato e contenuto con il massimo di € 5.000.000,00= per sinistro/annualità e per complesso ubicazioni. Per fabbricati aventi destinazioni rustici/casali il limite è ridotto ad € 200.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo e complesso delle ubicazioni e limite complessivo di polizza di € 5.000.000,00= | Scoperto 10% con il minimo di € 15.000,00= per sinistro Scoperto 15% con il minimo di € 15.000,00= per sinistro |
Rottura vetri e cristalli (Art.16 Sez.3) | € 50.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo. | € 250,00.= per singola lastra |
Fenomeno elettrico (Art.18 Sez.3) | € 100.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo. | € 1.000,00.= per sinistro |
Maggiori costi (Art.19 Sez.3) | € 500.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo. | Nessuno |
Merci in refrigerazione (Art.20 Sez.3) | € 50.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo. | € 1.000,00= per sinistro |
Differenziale storico-artistico (Art.21 Sez.3) | € 1.500.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo. | Nessuno |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Non si farà in alcun caso, ricorso alla somma di scoperti e/o franchigie; nel caso di evento dubbio verrà applicata, comunque, lo scoperto/franchigia più favorevole al Contraente.