Struttura organizzativa Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature e ogni presidio o dotazione destinato alla gestione dei Sinistri della garanzia Assistenza.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento dei dati personali è AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Viale Certosa, 222 – 00000 Xxxxxx - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. • Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l’Ufficio del Garante. • Le richieste di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al Responsabile della Privacy presso la Sede della Società. Infine, i Suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Rappresentanze sindacali unitarie Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 181.
Relazioni sindacali Per la piena realizzazione di tali obiettivi, diventa indispensabile qualificare il sistema di relazioni sindacali e di buone pratiche, al fine di determinare la massima convergenza, sia nel rapporto con le aziende del settore, sia in relazione alle scelte politiche istituzionali, che debbono guardare con maggiore attenzione alle problematiche del settore. Le parti condividono - pertanto - la necessità di concertare le azioni per il governo dei processi di crisi e si impegnano, secondo quanto previsto dal vigente c.c.n.l., a favorire il confronto preventivo volto ad evitare azioni unilaterali che possano annullare gli effetti della contrattazione di secondo livello in essere. In particolare, in presenza di situazioni di difficoltà aziendali, l'azienda comunicherà alle Organizzazioni sindacali lo stato di crisi, per effettuare una valutazione congiunta dei possibili strumenti di gestione della stessa. Le parti, impegnandosi a mantenere costante il confronto sull'andamento occupazionale nei settori interessati, si incontreranno entro il 31 dicembre 2009 per monitorare gli effetti delle misure individuate nel presente accordo, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli ad una loro piena ed efficace attuazione. Il presente Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi costituisce parte integrante del c.c.n.l. 18 luglio 2008, che si intende integralmente confermato e recepito. Nella stesura del suddetto c.c.n.l. 18 luglio 2008 in calce agli articoli lavoro domenicale e apprendistato verrà annessa la seguente: "Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che la materia oggetto del presente articolo è parte integrante del successivo accordo del 23 giugno 2009, di cui al "Patto per il lavoro" e che gli obiettivi in esso contenuti, le modalità di attuazione e le sedi di verifica costituiranno impegno prioritario delle parti per l'intera vigenza contrattuale. Le parti concordano di incontrarsi entro e non oltre il 24 luglio per addivenire alla stesura definitiva del Testo unico contrattuale.". La crisi che interessa l'intero sistema economico coinvolge il sistema delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, facendo paventare ripercussioni dirette sui livelli occupazionali, anche a causa delle caratteristiche "labour intensive" dei settori, connotati da una forte presenza di manodopera prevalentemente femminile, chiamata a svolgere importanti funzioni di servizio agli utenti consumatori. In particolare, è fondamentale evitare un fenomeno depressivo dovuto alla perdita di numerosi posti di lavoro con le immaginabili conseguenze in termini di costo sociale e di ulteriore raffreddamento dei consumi. E' per questo motivo che le parti stanno seguendo con attenzione il percorso intrapreso dal Governo in materia di ammortizzatori sociali, favorendo la permanenza dei rapporti di lavoro anche in presenza di situazioni di crisi, attraverso il potenziamento degli strumenti di sostegno alle sospensioni dei rapporti di lavoro, con il coinvolgimento degli Enti bilaterali quali attori deputati a sviluppare un volano di risorse aggiuntive a quelle pubbliche. Le parti manifestano, tuttavia, l'esigenza che l'avvio nel breve termine delle misure delineate dal recente "decreto anticrisi" tenga nella debita considerazione l'entità dello sforzo organizzativo e delle risorse finanziarie, a disposizione: - nei nostri settori il sistema degli Enti bilaterali evidenzia una significativa articolazione nazionale e territoriale, ma anche una eterogeneità per numero e tipologia di iscritti, risorse, possibili destinatari, che si rifletterà sulla distribuzione degli oneri e dei benefici; - i destinatari delle nuove disposizioni previste dall'art. 19 della legge n. 2/2009 non rappresentano la totalità degli iscritti agli Enti bilaterali nel terziario, in quanto una componente significativa già versa all'INPS i contributi assicurativi destinati ai fondi per la C.i.g.s. e la mobilità; - il sostegno al reddito non è ancora stato inserito dalle parti sociali firmatarie della contrattazione collettiva nazionale del terziario (distribuzione e servizi) tra gli scopi degli Enti bilaterali ad esclusione di alcune realtà locali; - per realizzare gli interventi previsti dal decreto anticrisi, è necessario modificare l'attuale destinazione di spesa dei contributi degli Enti bilaterali, con conseguenze da verificare anche in termini di riorganizzazione dei singoli enti e del relativo personale, nonché di gestione amministrativa; - sulle quote destinate alla bilateralità, così come ad importanti istituti del "welfare" contrattuale, gravano ancora i contributi di solidarietà INPS (10%) che andrebbero definitivamente eliminati per incentivare settori che, più di altri, concorrono in via sussidiaria al sostegno del "welfare" pubblico e che rischiano di continuare a sostenere costi di "solidarietà sulla solidarietà". Per tali motivi le parti: - ritengono indispensabile introdurre il nuovo meccanismo in modo graduale attraverso un primo momento di sperimentazione di durata biennale, nei territori e settori che dichiarino la propria disponibilità, nell'ambito delle risorse a tale scopo destinate e con modalità coerenti ai diversi regimi che si delineeranno tra i possibili destinatari delle nuove disposizioni da un lato, e gli iscritti che operano nel regime "assicurativo" INPS dall'altro; - richiedono che in ogni caso sia comunque garantito - anche senza l'integrazione degli Enti bilaterali - il mantenimento degli impegni di risorse pubbliche ed il trattamento attualmente previsto; - sollecitano l'estensione del contributo previsto dall'art. 5 della legge n. 236/1993 alle aziende che, occupando meno di 16 dipendenti, non possono attivare procedure di mobilità, con un iter semplificato; - chiedono maggiore semplificazione e snellimento delle procedure per le istanze di Cassa integrazione in deroga, soprattutto ove siano interessate all'utilizzo dello strumento imprese localizzate in più regioni; - chiedono che venga ripristinata l'indennità di disoccupazione per le sospensioni temporanee; - chiedono che le somme versate dalle imprese e dai lavoratori alla bilateralità, così come le prestazioni erogate dagli enti ai lavoratori, in considerazione delle finalità sociali perseguite, debbano essere escluse dall'imponibile fiscale e contributivo; - evidenziano la necessità che venga ribadito il rispetto delle norme di legge (art. 10 della legge n. 30/2003) che stabiliscono l'applicazione integrale dei contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - concordano sulla necessità di un incontro con il Ministro del lavoro. Qualificati Quadri 250,00 1.339,34 180,76 540,37 2.060,47 I 225,20 1.206,49 - 537,52 1.744,01 II 194,80 1.043,60 - 532,54 1.576,14 III 166,50 892,00 - 527,90 1.419,90 IV 144,00 771,46 - 524,22 1.295,68 V 130,10 696,98 - 521,94 1.218,92 VI 116,80 625,75 - 519,76 1.145,51 VII 100,00 535,73 5,16 517,51 1.058,40 Operatori di vendita
Consegna e inizio dei lavori 1. La consegna dei lavori avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto. 2. Nel verbale di consegna, oltre a quanto prescritto all’art. 79 del regolamento generale, dovrà risultare: a) l’eventuale nomina del rappresentante dell’Appaltatore ed il deposito presso l’Istituto del relativo atto notarile; b) la nomina del direttore tecnico e del Capo cantiere; c) il deposito, presso l’Istituto, di copia autentica delle polizze assicurative di cui al presente CSA; d) il deposito, presso l’Istituto, della documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta; l’appaltatore trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. e) il deposito del programma esecutivo dei lavori redatto ai sensi e nei modi di cui al punto 10 dell’art. 38 del regolamento; f) l’accettazione del piano di sicurezza, con le eventuali modifiche proposte ed accettate dal Coordinatore; g) la consegna, al Coordinatore per l’esecuzione, del piano operativo di sicurezza del datore di lavoro dell’impresa di cui all’art. 96 lett. f) del Dlgs. 81/2008; h) il deposito, presso l’Istituto, della dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate presso l’INPS, presso l’INAIL e presso le Casse edili; i) il deposito, presso l’Istituto, della dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; j) la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; Quanto prescritto ai punti d), f), g), h) i) e j) dovrà essere effettuato anche prima dell’inizio dei lavori di ciascuna altra impresa man mano operante in cantiere. 3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Obblighi e responsabilità del Cliente 10.1. Il Cliente provvederà ad installare fisicamente le apparecchiature fornite da Umbrianet necessarie alle fruizione del Servizio, facendosi carico dei costi relativi. 10.2. Il Cliente provvederà altresì a predisporre adeguatamente, a proprie spese, i locali e le attrezzature (quali, per esempio, impianti elettrici, sistemi antifurto, polizze assicurative ecc.) necessarie al corretto funzionamento e alla conservazione dell'integrità del Servizio e/o dei prodotti forniti da Umbrianet. 10.3. Il Cliente è consapevole che le apparecchiature fornite ed installate presso la propria sede sono parte integrante della rete Umbrianet, nonché necessarie per il funzionamento della Rete stessa e per la fornitura del Servizio. Il Cliente si impegna pertanto a non manomettere e/o interrompere in alcun modo il funzionamento di tali apparecchiature nonché a comunicare senza ritardo ad Umbrianet, con comunicazione scritta da inviarsi ai recapiti indicati di cui all’art.17, tale evenienza o ogni altra evenienza che possa determinare il malfunzionamento o l’interruzione del funzionamento di tali apparecchiature. 10.4. Il Cliente si impegna a restituire ad Umbrianet, alla scadenza del presente Contratto, tutte le attrezzature da quest’ultima eventualmente fornite in comodato, noleggio o altra forma diversa dalla vendita, e cesserà l'uso delle credenziali d’accesso assegnategli. 10.5. Il Cliente è responsabile della illiceità di ogni testo, informazione, immagine, programma o contenuto multimediale e dati trasferiti in Rete attraverso il Servizio, con espresso esonero di Umbrianet da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo. 10.6. Il Cliente si obbliga, di conseguenza, a tenere indenne Umbrianet da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere subite o sostenute da Umbrianet quale conseguenza di qualsiasi attività illecita del Cliente e /o inadempimento dello stesso agli obblighi e garanzie previste nel presente Contratto. 10.7. In particolare, qualora il Contratto preveda la possibilità di assegnare a terze parti accessi o mailbox addizionali generate e controllate dal Cliente stesso, questi si assume la responsabilità per i danni provocati dall'uso improprio del Servizio e si impegna ad informare tali terze parti dei contenuti del presente Contratto, dei propri diritti e delle proprie responsabilità. 10.8. Il Cliente dichiara, sotto la propria e totale ed esclusiva responsabilità, di avere la capacità giuridica di sottoscrivere il Contratto, di aver raggiunto la maggiore età, e che tutti i dati forniti all'atto della sottoscrizione sono veritieri. Il Cliente si impegna, altresì, a comunicare ad Umbrianet errori, omissioni o variazioni dei dati forniti durante il periodo di validità del Contratto.
Risorse Umane e Organizzazione 2019: € 21.416,11 2020: € 27.339,71 27.03.19 171 Approvazione ed adozione del Piano annuale di Risk management 2019 (PARM). Qualità e Risk Management Senza Costi - Piano Annuale Risk Management 27.03.19 172 Attività di Screening per le neoplasie mammarie. Autorizzazione attivazione area a pagamento per il 2019. Affari Generali € 123.500,00 27.03.19 173 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con ICOM EDUCATIONAL S.r.l. di Cinisello Balsamo - struttura privata non sanitaria - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ortopedia da parte della U.O.C. Ortopedia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 174 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con Uni- Medica Seregno Srl – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di urologia e chirurgia da parte delle XX.XX.XX. di Urologia e Chirurgia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 175 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con INSIEME PER IL SOCIALE Azienda Speciale Consortile di Xxxxxx Milanino – struttura pubblica non sanitaria – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di psichiatria da parte dell’U.O.C. Psichiatria dell’Ospedale Città di Sesto San Xxxxxxxx. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 176 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con C.M.P. Centro Medico Polispecialistico di Cinisello Balsamo – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL ed urologia da parte delle XX.XX.XX. di ORL ed Urologia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 177 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Benvita Medica S.r.l. – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per prestazioni specialistiche di neurologia da parte dell’U.O.C. di Neurologia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 178 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Fondazione Ricovero Xxxxxxxxxx Xxxxx di Cinisello Balsamo per attività di collaborazione con le XX.XX.XX. di Chirurgia e Cardiologia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 179 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Consorzio Il Sole Soc. Coop – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di fisiatria da parte dell’U.O.C. di Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 180 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con San Carlo Istituto Clinico di Busto Arsizio - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL da parte dell’ U.O.C. di O.R.L. dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 181 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con il Centro Medico Risana di Muggiò S.r.l. – struttura sanitaria privata non accreditata – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL e medicina da parte delle XX.XX.XX. ORL e Medicina dell’Ospedale Bassini e dell’Ospedale Città di Sesto San Xxxxxxxx. Affari Generali Xxxxx Xxxxx - Convenzione 27.03.19 182 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con Fisiomedica S.r.l. – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL da parte dell’U.O.C. ORL dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 183 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con lo Studio Medico AlmaMed di Milano - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di urologia da parte dell’ U.O. di Urologia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 184 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con il Poliambulatorio Xxxxxxxx Xxxxxxx di Milano – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL da parte dell’U.O.C. di ORL dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 185 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Polimedica Brianza S.r.l. – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di chirurgia e pediatria da parte delle XX.XX.XX. di Chirurgia e Pediatria dell’Ospedale Città di Sesto San Xxxxxxxx. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 186 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Fisiomed Center di Cormano - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ortopedia ed ORL da parte delle UU.OO. di Ortopedia ed ORL dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 187 Stipula convenzione tra questa Azienda e l’Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Cinisello Balsamo, per la raccolta di sangue ed emocomponenti ad uso trasfusionale, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 14/04/2016 (Rep. Atti n. 61/CSR), in applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 219/2005. Affari Generali € 1.771,00 - Convenzione 27.03.19 188 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Studi di Medici Specialisti Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx X.x.x. – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di chirurgia da parte della U.O.C. di Chirurgia dell’Ospedale Città di Sesto San Xxxxxxxx. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 189 A.S.S.T. Nord Milano / A.A.P. / Servicedent S.r.l. Vertenza stragiudiziale in relazione ad asseriti danni da medical malpractice. Definizione transattiva e determinazioni conseguenti Affari Legali € 4.000,00 - Scrittura Privata di Transazione 27.03.19 190 ASST Nord Milano / E.G.M. (Polizza RCT / RCO Am Trust Europe). Vertenza stragiudiziale in relazione ad asseriti danni da medical malpractice. Definizione transattiva e determinazioni conseguenti. Affari Legali € 140.000,00 - Scrittura Privata di Transazione 27.03.19 191 Affidamento della fornitura di manufatti ortodontici, protesi odontoiatriche e altri materiali per l’attività di ortodonzia. Prosecuzione della fornitura per un periodo di 12 mesi, dal 01 aprile 2019 al 31 marzo 2020. Società Wisil Latoor Srl. Provveditorato Economato Senza Costi 27.03.19 192 Fornitura di ossigeno e servizi connessi per la gestione dei pazienti in ossigeno terapia domiciliare per un periodo di 36 mesi – Adesione alla Convenzione ARCA_2017_034 Service di Ossigenoterapia (lotto 4) e determinazioni conseguenti – RTI MEDICAIR ITALIA/VIVISOL - CIG 7799326F68. Provveditorato Economato € 3.805.264,00 27.03.19 193 ASST NORD MILANO - D.G.R. N. X/6548/2017 - D.G.R. N. X/7150/2017 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA UFFICI"- OSPEDALE BASSINI DI CINISELLO BALSAMO - IMPORTO DI PROGETTO € 3.200.000,00 - CUP: E75F17000060002. Indizione di procedura aperta per l’affidamento di un incarico professionale di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per la "REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA UFFICI"- OSPEDALE BASSINI DI CINISELLO BALSAMO - CIG: 78200014F8 CUP: E75F17000060002. Tecnico-Patrimoniale Senza Costi 27.03.19 194 Attribuzione n. 2 incarichi dirigenziali, di durata triennale, di Eccellente e Alta specializzazione, assegnati all’U.O.C. Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva SSG.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.