Amministratori e sindaci Clausole campione

Amministratori e sindaci. Le Parti garantiscono che, per tutta la durata del presente Patto, sarà assicurato ai Soci Pubblici il diritto di nominare propri candidati nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale della Società. In applicazione di quanto sopra, le Parti si impegnano a far sì che: ▪ 2 (due) amministratori designati dal Socio Privato, uno dei quali sarà nominato Amministratore Delegato della Società; ▪ 1 (uno) amministratore designato dai Soci Pubblici; ▪ 1 (uno) sindaco effettivo nonché Presidente del Collegio e 1 (uno) membro supplente, saranno designati dal Ministero dell’Economia; ▪ 1 (uno) sindaco effettivo sarà designato dal Ministero dei Trasporti; ▪ 1 (uno) sindaco effettivo e 1 (uno) sindaco supplente saranno designati dalla Regione Sardegna.
Amministratori e sindaci. (857.493) (742.761)
Amministratori e sindaci. Se la violazione riguarda un Amministratore della Società, l’Organismo di Vigi- xxxxx deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e del Consigliere Delegato, e al Collegio Sindacale, in per- sona del Presidente, mediante relazione scritta. Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso un reato rilevante ai sensi del Decreto o una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attua- zione del medesimo, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate: ❒ richiamo formale scritto; ❒ sanzione pecuniaria pari all’importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile; ❒ revoca, totale o parziale, delle eventuali procure. Nei casi più gravi - e, comunque, quando il comportamento sia tale da ledere la fi- ducia della Società nei confronti del responsabile - il Consiglio di Amministrazio- ne convoca l’Assemblea, proponendo la revoca dalla carica. In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, in persona del Presidente e del Consigliere Delegato, mediante relazione scritta. Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone all’Assemblea l’adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge.
Amministratori e sindaci. Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie. Essi devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall'atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati. L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori o sindaci siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. Non si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2397. La nomina di uno o più amministratori o sindaci può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei sindaci è riservata all'assemblea dei soci (2518).
Amministratori e sindaci. (742.761) (1.130.021)