Common use of Anticipazione del prezzo Clause in Contracts

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo del comma 18 dell’art. 35 del Codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere al Contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Trattandosi di contratto ad impegno pluriennale, superiore a tre anni, trova applicazione, in via analogica, il comma 4-bis dell’art. 159 del Codice, a norma del quale: l’importo dell’anticipazione di cui all’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, codice è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo calcolato sul valore delle prestazioni di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione ciascuna annualità contabile del contratto medesimo di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivatadella prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civilesecondo il cronoprogramma delle prestazioni». 2. L’anticipazione L'erogazione dell'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo subordinata alla costituzione di ogni certificato garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pagamentoimporto pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di graduale cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmentedell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 3. L’anticipazione è revocata Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori l'esecuzione della prestazione non procede procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche contrattuali. 4. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussionepresente disposizione si applica unicamente dopo la stipulazione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale, Service Agreement, Capitolato Speciale Prestazionale

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 35, comma 1818 del Codice, come modificato dall'art. 1, comma 20, lett. g) del Codice dei contrattiD.L. n. 32/20219, convertito dalla L. n. 55/2019, è dovuta all’appaltatore una sommaammessa, a titolo di anticipazioneper il presente accordo quadro, l’anticipazione del prezzo. Sul valore del singolo contratto applicativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti da corrispondere all'esecutore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del Codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata dai soggetti individuati dal citato art. 35, comma 18 del Codice. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per cento) dell’importo del contrattoritardi a lui imputabili, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

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Samples: Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Servizi Di Accoglienza, Accordo Quadro Per l'Affidamento Dei Servizi Di Accoglienza, Accordo Quadro

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi del primo capoverso dell’articolo 35, 35 comma 18, 18 del Nuovo Codice dei contratti, contratti è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivataNel caso in cui il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civilel’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. 2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamentopagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’emissione del 1° Certificato di pagamento e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesimase anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi calcolati al tasso legale al momento vigente, con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29Ai sensi del secondo capoverso dell’articolo 35 comma 18 del Nuovo Codice dei contratti, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, costituzione di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo garantito almeno pari all’anticipazione, all'anticipazione maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione dell'anticipazione stessa in base al secondo il cronoprogramma dei lavori; b) . La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere ridotta essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente in ed automaticamente ridotto nel corso d’operadei lavori, in proporzione alle quote rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di anticipazione recuperate in occasione del pagamento restituzione, se l'esecuzione dei singoli stati lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989erogazione della anticipazione. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui al all’articolo 27, comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione7.

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Samples: Contratto D’appalto, Contratto D’appalto

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi del primo capoverso dell’articolo 35, 35 comma 18, 18 del Nuovo Codice dei contratti, contratti è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivataNel caso in cui il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civilel’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. 2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamentopagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’emissione del 1° Certificato di pagamento e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesimase anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi calcolati al tasso legale al momento vigente, con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29Ai sensi del secondo capoverso dell’articolo 35 comma 18 del Nuovo Codice dei contratti, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, costituzione di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo garantito almeno pari all’anticipazione, all'anticipazione maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione dell'anticipazione stessa in base al secondo il cronoprogramma dei lavori; b) . La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’operaessere, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamentoaltresì, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 all'articolo 106 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3legislativo 1° settembre 1993, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.n.

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Samples: Contratto D’appalto, Contratto D’appalto

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, limitatamente alla quota dei lavori (cap a.1 del quadro economico), da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civilelegali corrispettivi. 2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

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Samples: Demolition Contract, Contratto d'Appalto

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo dell'art. 35, comma 1818 del codice dei contatti, del Codice dei contratti, all'appaltatore è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, concessa un'anticipazione pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione calcolato sul valore del contratto medesimo ed di appalto da corrispondere entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civilelavori. 2. L’anticipazione L'erogazione dell'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo subordinata alla costituzione di ogni certificato garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pagamento, importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale interesse legale applicato al periodo necessario al recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmentelavori. 3. L’anticipazione La garanzia di cui al comma 2 è revocata rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione l'esecuzione dei lavori non procede procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 3526-ter, comma 18, della legge n. 98 del Codice dei contratti2013, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 2010% (venti dieci per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivataNel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, la l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamentopagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesimase anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavoriperiodo previsto per la compensazione di cui al comma 2; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamentoogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 19891989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale. 5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione. 6. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione. 7. Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui all’articolo Art.27, comma 7.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo In ottemperanza all’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso in cui il contratto di appalto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

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Samples: Contract for Construction Works

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, 18 del nuovo Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivataNel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, la l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamentopagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesimase anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavoriperiodo previsto per la compensazione di cui al comma 2; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamentoogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 19891989 . 5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione. 6. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione. 7. Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui all’art. 27, comma 7 . 8. Non è prevista anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo In analogia con l’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta dovuta, se richiesta, all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2928, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

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Samples: Construction Contract

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 3526-ter, comma 18, della legge n. 98 del Codice dei contratti2013, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 2020 % (venti per cento) (35) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivataNel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, la l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamentopagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesimase anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2934, ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 19891989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva Ed Esecuzione Dei Lavori

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi del primo capoverso dell’articolo 35, 35 comma 18, 18 del Nuovo Codice dei contratti, contratti è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari fino al 2030% (venti trenta per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivataNel caso in cui il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civilel’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. 2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamentopagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’emissione del 1° Certificato di pagamento e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesimase anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi calcolati al tasso legale al momento vigente, con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29Ai sensi del secondo capoverso dell’articolo 35 comma 18 del Nuovo Codice dei contratti, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, costituzione di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo garantito almeno pari all’anticipazione, all'anticipazione maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione dell'anticipazione stessa in base al secondo il cronoprogramma dei lavori; b) . La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere ridotta essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente in ed automaticamente ridotto nel corso d’operadei lavori, in proporzione alle quote rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di anticipazione recuperate in occasione del pagamento restituzione, se l'esecuzione dei singoli stati lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989erogazione della anticipazione. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui al all’articolo 27, comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione7.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 3526-ter, comma 18, della legge n. 98 del Codice dei contratti2013, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 2010% (venti dieci per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivataNel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, la l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamentopagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesimase anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavoriperiodo previsto per la compensazione di cui al comma 2; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamentoogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 19891989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale. 5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione. 6. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione. 7. Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui all’articolo 27, comma 7.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 3526-ter, comma 18, della legge n. 98 del Codice dei contratti2013 e smi , è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 2010% (venti dieci per cento) che per l’inserimento del nuovo comma 3-bis ha elevato, fino al 31 dicembre 2015, dal 10% al 20% dell’importo del contrattocontratto , da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivataNel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, la l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamentopagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesimase anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al a tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavoriperiodo previsto per la compensazione di cui al comma 2; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamentoogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 19891989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale. 5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione. 6. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione. 7. Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui all’articolo Art.27, comma 7.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 35dell'articolo 26-ter, comma 18, della legge n. 98 del Codice dei contratti2013, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 2010% (venti dieci per cento) dell’importo del di contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori della prima manutenzione dell’anno 2015. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato dal RUPl’effettivo inizio della prima manutenzione. Ove non motivata, la La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamentopagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesimase anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazionedell’anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. dell’IVA all’aliquota di leggeLegge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavoriperiodo previsto per la compensazione di cui al comma 2; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamentoogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca Banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, 2004 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo l’articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro Tesoro 10 gennaio 19891989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale. 5. La Stazione fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione. 6. La stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione. 7. Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui all’articolo 24, comma 7.

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Samples: Contract for Works and Supplies

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo dell'art. 35, comma 18, del Codice dei contrattiD.Lgs. 18 aprile 2016, è dovuta all’appaltatore una somman. 50 e s.m.i., a titolo sul valore del contratto di anticipazione, appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti 30 per cento) dell’importo del contratto, cento da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere all’appaltatore entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civilelavori. 2. L’anticipazione L'erogazione dell'anticipazione è compensata subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (ex art. 35 comma 18 D,Lgs 18 aprile 2016 n. 50) di importo pari all'anticipazione maggiorata dell'IVA e del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma. 3. La garanzia dovrà essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività o da intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente recuperata mediante trattenuta sull’importo sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesimaquella dell'anticipazione; in ogni caso all’ultimazione caso, all'ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve lavori, l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmenteintegralmente compensato. 34. L’anticipazione L'anticipazione è revocata revocata, con l'obbligo di restituzione, se l’esecuzione l'esecuzione dei lavori non procede secondo i nel rispetto dei tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche a causa di ritardi imputabili all'appaltatore con obbligo di restituzione. 5. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazionedell'anticipazione. 46. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29L'appaltatore avrà diritto, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’operad'opera, a pagamenti in proporzione alle quote acconto, quando il credito liquido, al netto del ribasso d'asta e di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli ogni pattuita e prevista ritenuta, raggiunga la somma di euro 40.000,00 così come risultante dalla contabilità. 7. La corresponsione degli oneri per la sicurezza avverrà proporzionalmente all'emissione degli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989avanzamento lavoro. 58. La Stazione procede all’escussione della fideiussione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai i sensi dell'art. 30 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 4 precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso di revoca dell’anticipazione di l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussionesia previsto il pagamento.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore prevista a favore dell’appaltatore la corresponsione, nei termini di legge, di una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contrattodei singoli affidamenti in cui sarà ripartito l'Accordo quadro, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo di Accordo Quadro ed entro 15 (quindici) giorni dalla data dalle date di effettivo inizio dei singoli lavori accertato accertate dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29gli adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Delle Opere Idrauliche

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo del comma 18 dell’art. 35 del Codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere al Contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Trattandosi di contratto ad impegno pluriennale, superiore a tre anni, trova applicazione, in via analogica, il comma 4-bis dell’art. 159 del Codice, a norma del quale: l’importo dell’anticipazione di cui all’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, codice è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo calcolato sul valore delle prestazioni di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione ciascuna annualità contabile del contratto medesimo di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivatadella prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civilesecondo il cronoprogramma delle prestazioni». 2. L’anticipazione L'erogazione dell'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo subordinata alla costituzione di ogni certificato garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pagamentoimporto pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari 34 finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di graduale cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmentedell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 3. L’anticipazione è revocata Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori l'esecuzione della prestazione non procede procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche contrattuali. 4. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussionepresente disposizione si applica unicamente dopo la stipulazione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, e dell’art. 35, comma 188 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivataNel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, la l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamentopagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesimase anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) : importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamentoogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione; c) ; la garanzia deve essere è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) ; per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 51989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione. Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui all’articolo "Pagamenti in acconto".

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Samples: Capitolato Di Appalto

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 35dell'art. 35 comma 18 del decreto Legislativo n.50 del 2016 , comma 18, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, prezzo pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del contrattotasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civileerogazione della anticipazione. 2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamentopagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesimase anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del Decreto Legislativo n.50 del 2016, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 19891989 . 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 35dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, comma 18, l’anticipazione del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contrattoè prevista sull’importo dei singoli contratti applicativi, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo dei singoli contratti applicativi ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUPdella prestazione. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori l'esecuzione della prestazione non procede procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavoridella prestazione; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la La garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria è rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 12 marzo 2004legislativo 1° settembre 1993, n. 123385, in osservanza delle clausole o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decretoall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

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Samples: Determinazione Dirigenziale

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo dell'art. 35, comma 1818 del codice dei contatti, del Codice dei contratti, all'appaltatore è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, concessa un'anticipazione pari al 20% (venti 20 per cento) dell’importo del contratto, calcolato sul valore stimato dell'appalto da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed corrispondere entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione lavori; l’erogazione dell’anticipazione obbliga al pagamento è subordinata alla preventiva richiesta da parte dell’appaltatore ed è soggetta alle verifiche di effettiva apertura di cantiere presso gli enti preposti e degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civileallacci di cantiere effettuati. 2. L’anticipazione L'erogazione dell'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo subordinata alla costituzione di ogni certificato garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pagamento, importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale interesse legale applicato al periodo necessario al recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmentelavori. 3. L’anticipazione La garanzia di cui al comma 2 è revocata rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione l'esecuzione dei lavori non procede procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Anticipazione del prezzo. 1In deroga al comma 18 dell’art. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, 35 del Codice dei contratti, stante le peculiarità dell’appalto in oggetto si precisa che nella fattispecie non è dovuta all’appaltatore una sommaprevista alcuna anticipazione sul prezzo dell’appalto. Il Contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, a titolo lett. eeeee) del Codice dei contratti. Lo sconto offerto dall’appaltatore per le parti di anticipazionericambio originali, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contrattodi cui alla tabella B, da erogare dopo la sottoscrizione viene applicato sul listino prezzi dei ricambi originali della casa costruttrice nel periodo di vigenza del contratto medesimo di appalto. Di conseguenza lo sconto offerto in sede di gara resta fisso ed entro 15 (quindici) giorni dalla data invariabile per tutta la durata dell’appalto senza che possa essere invocata da alcune delle parti contraenti alcune successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla fornitura. Nel caso di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUPricambi non originali: Solo a seguito di approvazione del Responsabile Parco Mezzi ACEA potranno essere utilizzati ricambi equivalenti proposti dall’appaltatore. Ove non motivata, Sul preventivo redatto dall’Appaltatore dovrà essere evidenziata la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2marca del ricambio utilizzato e lo sconto offerto in sede di gara dall’appaltatore. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamentoMentre per lo sconto offerto dall’appaltatore per il costo unitario della manodopera, di un importo percentuale pari cui alla percentuale dell’anticipazione tabella A, e per le prestazione speciali, di cui alla tabella C, si applica quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lett. a) , del codice o meglio: per i contratti relativi a titolo servizi o forniture restano ferme le disposizioni di graduale recupero cui all'articolo 1, comma 511, della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali elegge 28 dicembre 2015, n. 208 che definisce: nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale casoda alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, spettano come accertato dall'autorità indipendente preposta alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di erogazione raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della anticipazione. 4. Fermo risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì dall'articolo 1467 del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5codice civile. La Stazione procede all’escussione della fideiussione Le parti possono chiedere all'autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma 4 di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di revoca dell’anticipazione mancato accordo, per la definizione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima modalità attuative della predetta escussionerisoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.

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Samples: Servizi Di Manutenzione

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, e dell’art. 35, comma 18, 8 del Codice dei contrattiD.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivataNel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, la l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamentopagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesimase anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavoriperiodo previsto per la compensazione di cui al comma 2; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamentoogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 19891989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale. 5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione. 6. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione. 7. Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui all’articolo "Pagamenti in acconto".

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Samples: Appalto

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, ,pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

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Samples: Delibera/Determina a Contrarre

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, e dell’art. 35, comma 18, 8 del Codice dei contrattiD.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivataNel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, la l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamentopagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesimase anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavoriperiodo previsto per la compensazione di cui al comma 2; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamentoogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 19891989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale. 5. La fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione. 6. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione. 7. Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui all’articolo 27.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo In analogia con l’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

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Samples: Lavori Di Manutenzione Straordinaria

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, 18 del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una sommaprevista la corresponsione, a titolo in favore dell'appaltatore, di anticipazioneun'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contrattodell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori; b) l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del Decreto del Ministro del Tesoro 10 Gennaio 1989. 3. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 34. L’anticipazione è revocata L’appaltatore decade dall’anticipazione, con l’obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali econtrattuali, in per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5. La Stazione appaltante procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 2 in caso di revoca insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell’anticipazione di cui al comma 34, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo del comma 18 dell’art. 35 del Codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere al Contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Trattandosi di contratto ad impegno pluriennale, superiore a tre anni, trova applicazione, in via analogica, il comma 4-bis dell’art. 159 del Codice, a norma del quale: l’importo dell’anticipazione di cui all’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, codice è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo calcolato sul valore delle prestazioni di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione ciascuna annualità contabile del contratto medesimo di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivatadella prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civilesecondo il cronoprogramma delle prestazioni». 2. L’anticipazione L'erogazione dell'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo subordinata alla costituzione di ogni certificato garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pagamentoimporto pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di graduale cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmentedell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 3. L’anticipazione è revocata Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori l'esecuzione della prestazione non procede procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche contrattuali. 36 4. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussionepresente disposizione si applica unicamente dopo la stipulazione del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi del primo capoverso dell’articolo 35, 35 comma 18, 18 del Nuovo Codice dei contratti, contratti è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivataR.U.P.. Nel caso in cui il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civilel’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. 2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamentopagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’emissione del 1° Certificato di pagamento e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesimase anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi calcolati al tasso legale al momento vigente, con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29Ai sensi del secondo capoverso dell’articolo 35 comma 18 del Nuovo Codice dei contratti, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, costituzione di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo garantito almeno pari all’anticipazione, all'anticipazione maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione dell'anticipazione stessa in base al secondo il cronoprogramma dei lavori; b) . La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere ridotta essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente in ed automaticamente ridotto nel corso d’operadei lavori, in proporzione alle quote rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di anticipazione recuperate in occasione del pagamento restituzione, se l'esecuzione dei singoli stati lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989erogazione della anticipazione. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui al all’articolo 27, comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione7.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2930, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 200419 gennaio 2018, n. 12331, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al del predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. . 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

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Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2930, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 200419 gennaio 2018, n. 12331, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al del predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo del comma 18 dell’art. 35 del Codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere al Contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Trattandosi di contratto ad impegno pluriennale, superiore a tre anni, trova applicazione, in via analogica, il comma 4-bis dell’art. 159 del Codice, a norma del quale: l’importo dell’anticipazione di cui all’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, codice è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo calcolato sul valore delle prestazioni di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione ciascuna annualità contabile del contratto medesimo di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivatadella prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civilesecondo il cronoprogramma delle prestazioni». 2. L’anticipazione L'erogazione dell'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo subordinata alla costituzione di ogni certificato garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pagamentoimporto pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto 32 legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di graduale cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmentedell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 3. L’anticipazione è revocata Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori l'esecuzione della prestazione non procede procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche contrattuali. 4. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussionepresente disposizione si applica unicamente dopo la stipulazione del contratto.

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Samples: Service Agreement

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 35, 35 comma 18, 18 del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti nella misura vigente per cento) dell’importo legge rapportata all’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivataNel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, la l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’appalto, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, pagamento emesso. L’importo della trattenuta è proporzionale all’importo dello stato di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione avanzamento dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmentelavori. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavoriperiodo previsto per la compensazione di cui al comma 2; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamentoogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 19891989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della predetta escussionefideiussione. 6. Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui al successivo articolo 15. Comma 5. 7. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.‌

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo del comma 18 dell’art. 35 del Codice, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, da corrispondere al Contraente entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Trattandosi di contratto ad impegno pluriennale, superiore a tre anni, trova applicazione, in via analogica, il comma 4-bis dell’art. 159 del Codice, a norma del quale: l’importo dell’anticipazione di cui all’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, codice è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo calcolato sul valore delle prestazioni di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione ciascuna annualità contabile del contratto medesimo di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro 15 (quindici) quindici giorni dalla data di effettivo dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivatadella prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civilesecondo il cronoprogramma delle prestazioni». 2. L’anticipazione L'erogazione dell'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo subordinata alla costituzione di ogni certificato garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di pagamentoimporto pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si 33 riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di graduale cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmentedell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 3. L’anticipazione è revocata Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori l'esecuzione della prestazione non procede procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche contrattuali. 4. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussionepresente disposizione si applica unicamente dopo la stipulazione del contratto.

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Samples: Service Agreement

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 35Su richiesta dell’appaltatore, comma 18, potrà essere concessa l’anticipazione del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari prezzo del contratto per un importo sino al 20% (venti per cento) dell’importo del valore del contratto, da erogare corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Da corrispondere dopo la sottoscrizione del contratto medesimo attuativo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori del servizio accertato dal RUP. Ove Su richiesta dell’appaltatore, nei limiti delle risorse annuali stanziate, l’anticipazione del prezzo dell’appalto potrà essere incrementata sino al 30% del valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con cadenza annuale, l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non motivataprocede, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi per ritardi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamentolui imputabili, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

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Samples: Accordo Quadro Per Somministrazione Lavoro Temporaneo

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 35del combinato disposto dell'articolo 2, comma 1891, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'articolo 5, comma 1, del Codice dei contrattidecreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 201 % (venti uno per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 19891989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Anticipazione del prezzo. (scegliere una delle seguenti opzioni) (opzione 1: previsione di anticipazione, per gare bandite fino al 31 dicembre 2014, anche per lavori cofinanziati dall’Unione europea, diversi dai programmi Urban) 1. Ai sensi dell’articolo 3526-ter, comma 18, della legge n. 98 del Codice dei contratti2013, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 2010% (venti dieci per cento) cento)- Fatte salve speciali disposizioni per interventi finanziati con fondi comunitari che prevedono aliquote inferiori - dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivataNel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, la l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamentopagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesimase anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavoriperiodo previsto per la compensazione di cui al comma 2; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamentoogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 19891989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della predetta escussionefideiussione.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori delle prestazioni accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato fattura relativa al rateo mensile di pagamentocanone, di per un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, l’erogazione L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì maggiorato, altresì, del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;alla durata del servizio b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, pagamenti fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, 31/2018 in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Anticipazione del prezzo. 1. Ai sensi dell’articolo 3526‐ter, comma 18, della legge n. 98 del Codice dei contratti2013, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 2020 % (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivataNel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, la l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamentopagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesimase anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente. 3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2934, ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori; b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 19891989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale. 5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

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