Appropriazione indebita. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede d’ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell’articolo 61.
3. DECRETO LEGISLATIVO 7/09/2005 N. 209 Art. 129 (Soggetti esclusi dall’assicurazione)
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Appropriazione indebita. La società si obbliga a indennizzare l’assicurato delle perdite a lui derivate dall’appropriazione indebita del veicolo commessa dai suoi dipendenti a condizione che: ▪ tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell’assicurazione; ▪ la società sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato; ▪ l’assicurato non addivenga, senza il consenso della società, a transazioni con il dipendente infedele; ▪ il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale. Il capitale assicurato nonché l’eventuale scoperto/franchigia è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina. Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore commerciale del veicolo sottratto, con esclusione dei lucri mancati. Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D., unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla società, per il tramite dell’intermediario, copia della querela presentata ai sensi dell’art. 646 del Codice Penale.
Appropriazione indebita. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede d’ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell’articolo 61.
Appropriazione indebita. Fattispecie in cui un soggetto, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro e della cosa mobile altrui, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.
Appropriazione indebita. Nel caso di beni elettronici ad impiego mobile dati in comodati a dipendenti, non siano restituiti alla scadenza di quanto pattuito al Contraente, la Società si impegna a risarcire il valore del bene. La garanzia è prestata a condizione che il Contraente presenti denuncia alle Autorità con esplicita menzione del reato previsto dall’articolo 646 del Codice penale. L’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 35% del importo liquidabile a termini di polizza.
Appropriazione indebita. Il reato, previsto dall’art. 646 del Codice Penale, commesso da chi si appropria, convertendola in un profitto per sé o per un terzo, di una cosa altrui che gli era stata affidata o consegnata a qualsiasi titolo che comporti l’obbligo di restituire o di fare un uso determinato della cosa. Il soggetto che nel Contratto di Leasing figura Locatore.
Appropriazione indebita. (ART. 646 C.P.) Per questa estensione di garanzia:
Appropriazione indebita. (se operante la garanzia Furto, Rapina, Estorsione di cui all’Art. 1.2 della Sezione IV)
Appropriazione indebita. L’appropriazione della cosa assicurata da parte di un soggetto che già la detiene o possiede a legittimo titolo, sottraendola al proprietario, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Appropriazione indebita. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.
3. DECRETO LEGISLATIVO 7/09/2005 N. 209 Art. 129 (Soggetti esclusi dall’assicurazione)
1. Non e’ considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;